La S.C. in tema di distanze tra fabbricati

Colui che ha realizzato i due fabbricati è anche obbligato a risarcire il danno arrecato al proprietario della struttura metallica, danno che si manifesta anche in conseguenza della limitazione hic et nunc del godimento del bene, cioè della diminuzione di amenità, comodità e tranquillità, irreparabile attraverso la riduzione in pristino.

Colpevole il soggetto che realizza due fabbricati a distanza eccessivamente ravvicinata , alla luce di quanto previsto alla normativa comunale, rispetto a una struttura metallica di pertinenza di un altro fabbricato. Legittima anche la sua condanna a risarcire il proprietario della struttura metallica. Ritenuta legittima, sia in primo che in secondo grado, l’istanza con cui Tizio chiedeva la rimozione di due fabbricati e il conseguente risarcimento dei danni , perché realizzati da Caio in palese inosservanza della distanza minima di 6 metri, prevista dalla normativa comunale, rispetto ad una propria stabile costruzione metallica, munita di scala e veranda . Prima in tribunale e poi in appello, le richieste di Tizio venivano accolte, unitamente ad un risarcimento di 500 euro. Identica posizione assumono i Giudici di Cassazione, respingendo le obiezioni proposte da Caio mirate ad escludere una violazione della normativa comunale in materia di distanze minime tra edifici. In particolare, i magistrati di terzo grado chiariscono che ad una stabile struttura metallica, munita di scala e veranda può essere riconosciuto il carattere di costruzione autonoma rispetto al restante fabbricato . Ciò perché rientrano nella nozione di costruzione le parti dell'edificio quali scale, terrazze e corpi avanzati o aggettanti che siano destinate ad estendere la consistenza del fabbricato, quand’anche non si concretizzino in volumi abitativi coperti . Confermato, poi, anche il carattere non arretrato della costruzione della veranda munita di struttura metallica quale distinto corpo di fabbrica di Tizio e rispetto al quale è quindi da calcolare la distanza tra costruzioni . Per quanto concerne il diritto di Tizio ad un ristoro economico, i Giudici di Cassazione condividono la visione adottata in appello, versione secondo cui il danno non si produce solo per il deprezzamento o la perdita totale del bene aspetti eliminati dalla tutela ripristinatoria ma si manifesta anche in conseguenza della limitazione hic et nunc del godimento del bene, cioè della diminuzione di amenità, comodità e tranquillità , irreparabile attraverso la riduzione in pristino .

Presidente Manna Relatore Caponi Fatti di causa O.D. conveniva dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria G.G. per la rimozione di due fabbricati e il risarcimento dei danni. Egli lamentava l'inosservanza della distanza minima di sei metri, prevista dalla normativa comunale, rispetto ad una propria stabile costruzione metallica, munita di scala e veranda. In primo grado le domande venivano accolte in parte, con risarcimento di Euro 500. Su appello principale del convenuto e incidentale dell'attore relativamente alla quantificazione del danno , è stata confermata la pronuncia di primo grado. Ricorre in cassazione il convenuto con quattro motivi. Resiste l'attore con controricorso, illustrato da memoria, cui rinviano le note di trattazione depositate in prossimità dell'udienza, dopo che la causa è stata rinviata a nuovo ruolo nell'adunanza camerale del 10/06/2022. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si censura che la struttura metallica sia stata rilevata come costruzione autonoma e separata dal restante fabbricato dell'attore. Si deduce violazione degli artt. 873, 877 e 878 c.c. e omesso esame circa fatto decisivo. Con il secondo motivo si censura che la prosecuzione in altezza del muro di contenimento sia stata rilevata come muro di cinta, e non di contenimento. Si deduce violazione dell' art. 878 c.c. . Con il terzo motivo si censura che la veranda non sia stata rilevata come costruita in arretramento cosicché si sia omesso di considerare che l'esercizio del diritto di prevenzione spettante al primo costruttore, al quale si adegui il secondo costruttore, produce effetto e si estende a tutti i piani della costruzione. Si deduce violazione degli artt. 873 e 877 c.c. . Con il quarto motivo, subordinato al rigetto dei motivi precedenti, si censura che si sia accordata una somma a titolo di risarcimento, senza che il danno sia stato provato. Si deduce violazione degli artt. 872, 2697 c.c. e 115 c.p.c 2. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente. Ciascuno di loro non è fondato, poiché prospetta come violazione di norme di diritto, ciò che è in realtà l'argomentazione di una ricostruzione della situazione di fatto, sotto i tre profili presi in considerazione, diversa da quella compiuta dai giudici di merito sulla base di accertamenti che non si espongono a censure in sede di giudizio di legittimità. Così è per il primo motivo relativo alla stabile struttura metallica, munita di scala e veranda, il cui carattere di costruzione autonoma rispetto al restante fabbricato dell'attore è stato rilevato correttamente. Infatti, rientrano nella nozione di costruzione le parti dell'edificio quali scale, terrazze e corpi avanzati o aggettanti che siano destinate ad estendere la consistenza del fabbricato, quand'anche non si concretizzino in volumi abitativi coperti cfr. Cass. 25191/20921, tra le altre . Così è per il secondo motivo, relativo al muro, il cui carattere di contenimento e nella parte superiore di cinta, di altezza non superiore a 2 metri è stato rilevato correttamente, in aderenza alla giurisprudenza di legittimità cfr. Cass. 6766/2018 e 14710/2019 . Così è infine per il terzo motivo, relativo al carattere non arretrato della costruzione della veranda munita di struttura metallica, quale distinto corpo di fabbrica dell'attore preveniente, rispetto al quale è quindi da calcolare la distanza tra costruzioni. I primi tre motivi sono rigettati. 3. Il rinvio a nuovo ruolo, disposto all'adunanza camerale del 10/6/2022, è stato occasionato dal quarto motivo, per attendere la pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione del danno in re ipsa. Infatti, Cass. 3946/2022 , che aveva investito le Sezioni Unite è bensì relativa ad un caso di danno da occupazione senza titolo, ma richiama anche pronunce in materia di danno da violazione di distanze cfr., tra le altre, Cass. 21518/2018 . Da rigettare è anche il quarto motivo. In modo del tutto compatibile con Cass. SU 33645/2022 , la Corte territoriale argomenta molto ampiamente e sottolinea tra l'altro che il danno non si produce solo per il deprezzamento o la perdita totale del bene aspetti eliminati dalla tutela ripristinatoria ma si manifesta anche in conseguenza della limitazione hic et nunc del godimento del bene, cioè della diminuzione di amenità, comodità e tranquillità, irreparabile attraverso la riduzione in pristino. 4. Il ricorso è rigettato. Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 5.000, oltre a Euro 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.