La Corte di Cassazione sull'interdizione legale e sul regolamento di competenza

Con ordinanza n. 24415, depositata il 10 agosto 2023, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa in tema di interdizione legale, in particolare sulla competenza del Tribunale destinato ad aprire la tutela nei confronti del condannato.

Nel caso di specie, il Tribunale di Novara, presso il quale è stata trasferita la tutela dell' interdetto legale G.S., protagonista della vicenda in esame, a seguito del trasferimento della residenza anagrafica di quest'ultimo a Novara, nella Casa circondariale in cui era detenuto, ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza , ritenendo che, in tutti i casi in cui si tratti di interdetto in stato di detenzione definitiva, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente per l'apertura e per il trasferimento della tutela, occorre guardare all'ultima dimora abituale dell'interdetto precedente alla detenzione . Il Collegio, dichiarando, quindi, la competenza per territorio del Tribunale di Napoli Nord, per poter dirimere tale controversia ha espresso i seguenti principi di diritto in tema di interdizione legale , la competenza del tribunale destinato ad aprire la tutela nei confronti del condannato si determina sulla base dell'ultima residenza anagrafica anteriore all'instaurazione dello stato detentivo, salvo che risulti provato, in contrario alla presunzione di coincidenza con detta residenza, un diverso domicilio, quale centro degli affari ed interessi, non identificabile però, in sé, nel luogo in cui è eseguita la pena detentiva, non trattandosi di un luogo volontariamente scelto dal soggetto in tema di interdizione legale conseguente alla condanna a pena detentiva, l'individuazione del tribunale competente per l'apertura della tutela non è soggetta a modifiche , neppure in presenza di successivi provvedimenti organizzativi delle modalità di espiazione della pena, poiché trova applicazione l' art. 5 c.p.c. , secondo cui il momento determinante della competenza ha riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda .

Presidente Valitutti – Relatore Reggiani Svolgimento del processo Con decreto del 16/03/2022 il Tribunale di Napoli Nord ha ordinato il trasferimento presso il Tribunale di Novara della tutela dell'interdetto legale S.G. , in conseguenza del trasferimento della residenza anagrafica di quest'ultimo presso la Casa circondariale di , ove era detenuto. Con ordinanza del 29/08/2022, il Tribunale di Novara, ritenendosi a sua volta incompetente, ha sollevato il conflitto di competenza. Il menzionato Tribunale ha, in particolare, rilevato come dal certificato storico anagrafico emergesse che l'interdetto aveva risieduto sin dalla nascita in omissis , fino a quando non aveva trasferito la residenza a , presso la Casa circondariale, in cui era detenuto. Richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali, il giudice di ha ritenuto che, nel caso in cui l'interdetto legale si trovi in stato di detenzione in esecuzione di una sentenza definitiva, l'espressione sede principale degli affari ed interessi che evoca la nozione di domicilio di cui all' art. 43 c.c. , utilizzata nell' art. 343 c.c. , richiamato dall' art. 424 c.c. , ai fini dell'individuazione dell'ufficio giudiziario competente per l'apertura della tutela, deve intendersi riferita al luogo di ultima dimora abituale dell'interdetto precedente allo dello stato detentivo, essendo inapplicabile il criterio del domicilio attuale, che presuppone l'elemento soggettivo del volontario stabilimento. La parte, a cui è stata notificata l'ordinanza ex art. 45 c.p.c. , non ha depositato scritture difensive nè documenti. Il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Anna Maria Soldi, ha depositato le proprie conclusioni in data 01/02/2023, chiedendo che venisse affermata la competenza per territorio del Tribunale di Napoli Nord. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il Tribunale di Novara, presso il quale è stata trasferita la tutela dell'interdetto legale S.G. , a seguito del trasferimento della residenza anagrafica di quest'ultimo a , nella Casa circondariale in cui era detenuto, ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza, ritenendo che, in tutti i casi in cui si tratti di interdetto in stato di detenzione definitiva, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente per l'apertura e per il trasferimento della tutela, occorre guardare all'ultima dimora abituale dell'interdetto precedente alla detenzione. 2. Deve essere dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Napoli Nord nel procedimento relativo alla tutela dell'interdetto legale S.G. . 2.1. Com'è noto, in applicazione degli artt. 19, comma 1, n. 3, e 32 c.p. , il condannato all'ergastolo ed il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale. Inoltre, ai sensi dell' art. 19, comma 3, c.p. , all'interdizione legale si applicano le norme previste dal codice civile in tema di interdizione giudiziale, vale a dire gli artt. 424 e ss. c.c. . L' art. 424, comma 1, c.c. prevede che le disposizioni sulla tutela dei minori - ovvero, gli artt. 343 e ss. c.c. - si applichino anche alla tutela degli interdetti. Ai sensi dell' art. 343 c.c. , dunque, la tutela si apre presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del soggetto tutelato - e cioè nel circondario in cui è compreso il suo domicilio art. 43 c.c. - fermo restando che, se il tutore è domiciliato o se trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita, con decreto del tribunale. 2.2. Questa Corte ha reiteratamente affermato che, ai fini dell'attribuzione della competenza sulla tutela dell'interdetto legale, si deve tenere conto dell'ultima residenza anagrafica che ha preceduto la detenzione, quale dato presuntivo della collocazione geografica dei rapporti ed interessi della parte, fermo restando che si tratta di criterio superabile, come è proprio delle presunzioni, in presenza di prova contraria. Non può, invece, tenersi conto del luogo di detenzione, perché la nozione di domicilio presuppone l'elemento soggettivo del volontario stabilimento , che non è configurabile in caso di reclusione in carcere così Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 1631 del 28/01/2016 e Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 12453 del 17/05/2017 conf. Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 324 del 13/01/2020 . 2.3. Infine, trattandosi di questione afferente il procedimento civile, trova applicazione l' art. 5 c.p.c. , secondo il quale il momento determinante della competenza ha riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda - e, dunque, dell'apertura della tutela - restando irrilevanti i successivi mutamenti. In tal modo, la competenza viene individuata in modo sicuro e non soggetto a modifiche, neppure in presenza di successivi provvedimenti organizzativi delle modalità di espiazione della pena detentiva da parte del reo così Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18272 del 16/09/2016 conf. Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 18943 del 11/09/2020 . 3. Nel caso di specie, il Tribunale di Novara ha accertato che l'interdetto legale risiedeva nel circondario di omissis , prima dello stato di detenzione e, poi, ha trasferito la residenza anagrafica a , presso la Casa circondariale in cui era detenuto. In assenza di diversa prova, in base ai principi appena enunciati, deve pertanto ritenersi che la sede principale degli affari e degli interessi del S. , prima della detenzione, fosse situata nel luogo della sua residenza anagrafica e, dunque, in territorio compreso nel circondario del Tribunale di Napoli Nord. 4. In conclusione, in continuità con quanto già affermato da questa Corte, nel presente procedimento deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli Nord, in applicazione dei seguenti principi di diritto In tema di interdizione legale, la competenza del tribunale destinato ad aprire la tutela nei confronti del condannato si determina sulla base dell'ultima residenza anagrafica anteriore all'instaurazione dello stato detentivo, salvo che risulti provato, in contrario alla presunzione di coincidenza con detta residenza, un diverso domicilio, quale centro degli affari ed interessi, non identificabile però, in sé, nel luogo in cui è eseguita la pena detentiva, non trattandosi di un luogo volontariamente scelto dal soggetto. In tema di interdizione legale conseguente alla condanna a pena detentiva, l'individuazione del tribunale competente per l'apertura della tutela non è soggetta a modifiche, neppure in presenza di successivi provvedimenti organizzativi delle modalità di espiazione della pena, poiché trova applicazione l' art. 5 c.p.c. , secondo cui il momento determinante della competenza ha riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda . 5. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 . P.Q.M. La Corte dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Napoli Nord dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 5 2.