Ricettazione di un ciclomotore rubato: se il mezzo è vecchio, è possibile parlare di fatto non grave

Accolta la tesi proposta dalla difesa, mirata a vedere riconosciuta la non particolare gravità dei fatti. E’ possibile valutare come non grave la ricettazione di un ciclomotore in pessime condizioni, risalente a venti anni prima e con valore economico pari a zero.

Ricostruita nei dettagli la vicenda, i giudici di merito ritengono colpevole l'uomo finito sotto processo con l'accusa di concorso in ricettazione di un ciclomotore, compendio di furto ai danni di un uomo . Per il legale del ricettatore, però, va riconosciuta la non particolare gravità dei fatti . Ciò soprattutto perché il ciclomotore non aveva valore economico di mercato stante il fatto che risaliva a vent'anni prima e si trovava in pessime condizioni . In aggiunta, il legale osserva che in appello i giudici si sono limitat i ad affermare che nel caso in esame non poteva essere riconosciuta l'ipotesi attenuata perché la mancata riconducibilità del veicolo e del contrassegno a colui che lo guidava ha comportato l'impossibilità di risalire ad eventuali violazioni anche gravi del C odice della strada . Per i Giudici della Cassazione la versione proposta dal legale dell'uomo sotto accusa è condivisibile. In premessa, i magistrati di terzo grado ribadiscono che l' attenuante deve essere accertata valutando ogni aspetto, oggettivo e soggettivo, del fatto e della personalità dell' autore del reato , per poi aggiungere che non rileva, a i fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, esclusivamente il valore della cosa ricettata , ma si deve avere riguardo anche agli elementi previsti dall' art icolo 133 c.p. , ivi compresa la capacità a delinquere . In sostanza, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve , deve sempre escludersi la tenuità del fatto, risultando superflua ogni ulteriore indagine . S e, invece, è accertata , come nella vicenda oggetto del processo, la lieve consistenza economica del bene ricettato, allora può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art icolo 133 nell'ottica della valutazione della gravità del reato .

Presidente Relatore Verga Motivi della decisione D.I. ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che il 18/10/2022 ha confermato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che il 14/09/2020 lo aveva condannato per concorso in ricettazione di un ciclomotore, compendio di furto ai danni di M.L. Deduce il ricorrente vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione dell'attenuante di cui al comma 2 dell' art. 648 c.p. , considerato che il ciclomotore non aveva valore economico di mercato stante il fatto che risaliva a vent'anni prima e si trovava in pessime condizioni. Rileva che la Corte territoriale sul punto si è limitata ad affermare che nel caso in esame non poteva essere riconosciuta l'ipotesi attenuata perché la mancata riconducibilità del veicolo e del contrassegno a colui che lo guidava ha comportato l'impossibilità di risalire ad eventuali violazioni anche gravi del codice della strada . Rileva che trattasi di un ragionamento ipotetico ed astratto che non trova alcun fondamento nel caso in esame e nella giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di attenuante di cui all' art. 648 co 2 c.p. . Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata ha negato l'ipotesi attenuata contemplata dall'art. 648 su presupposti che, non solo non sono stati provati, ma non rientrano neppure nella disposizione in esame. Secondo una costante giurisprudenza l'attenuante deve essere accertata valutando ogni aspetto, oggettivo e soggettivo, del fatto e della personalità del suo autore C., Sez. II, 20.6.2017, n. 42866 C., Sez. II, 15.11.2013, n. 50066 C., Sez. I, 7.7.2010, n. 33510 C., Sez. V, 18.4.2002 . Ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo anche agli elementi previsti dall'art. 133, ivi compresa la capacità a delinquere C., Sez. II, 14.10-2.11.2022, n. 41289 C., Sez. II, 6.7-27.9.2021, n. 35528 C., Sez. II, 6.12.2013, n. 51818 C., Sez. VI, 2.2.2011, n. 7554 e, in particolare, i precedenti penali C., Sez. II, 8.1.2009, n. 3188 il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, risultando superflua ogni ulteriore indagine se, invece, è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 C., Sez. II, 10.6-22.7.2022, n. 29346 C., Sez. I, 13.3.2012, n. 13600 C., Sez. II, 9.7.2010, n. 28689 . Alla luce delle considerazioni espresse la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 648 co 2 ora 648 co 4 cod.pen con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte d'appello di Salerno. Deve essere dichiarato irrevocabile il giudizio di responsabilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all 'art. 648 comma 4 c.p . con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Salerno. Dichiara irrevocabile il giudizio di responsabilità.