Cambio di residenza: basta rottamare la pistola detenuta per non doverne denunciare nuovamente il possesso

I giudici precisano che presupposto del reato di omessa denuncia dell’arma posseduta è che sia già avvenuto il trasferimento dell'arma nella nuova località, poiché soltanto in tale eventualità sorge l'obbligo del rinnovo della denuncia il cui inadempimento è assoggettato alla sanzione penale.

Nessuna sanzione per la rottamazione di una pistola mentre è in corso d’opera un cambio di residenza , anche se ciò comporta l’omessa denuncia del possesso dell’arma. A finire sotto processo è un uomo accusato di avere omesso di denunciare il trasferimento nella sua nuova residenza di una pistola Beretta calibro 22 , legalmente detenuta nel precedente Comune di residenza . Per i giudici, la condotta posta in essere dall’indagato è inequivocabile e in palese violazione delle regole dettate dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. Conseguente, quindi, la condanna a 100 euro di ammenda. I giudici precisano che l’uomo, disfacendosi, come da lui stesso dichiarato, dell'arma attraverso la sua demolizione prima del trasferimento nel nuovo Comune di residenza, ha consapevolmente omesso di dichiarare la perdita di disponibilità della pistola , perdita avvenuta arbitrariamente senza la supervisione degli uffici di pubblica sicurezza . Per contestare la decisione del Tribunale, l’indagato ha sottolineato che la pistola non era stata trasferita presso la nuova residenza proprio perché demolita in precedenza , e aggiunge che questo dettaglio è fondamentale, poiché la contravvenzione contestata presuppone l’avvenuto trasferimento di un'arma funzionante . Per i Giudici della Cassazione è illogica la decisione del tribunale di prime cure. All’uomo è stato contestato, osservano i magistrati di terzo grado, di avere omesso di denunciare il trasferimento della pistola Beretta dalla sua vecchia abitazione a quella nuova in cui ha spostato la propria residenza, e in Tribunale il giudizio di colpevolezza è stato espresso sulla base del rilievo che il trasferimento della pistola, in rapporto alla ratio della norma incriminatrice, correlata alla reperibilità dell'arma all'indirizzo dichiarato in sede di denuncia, andava comunque comunicato con la prevista denuncia anche se l’arma era stata già rottamata e resa non funzionante . Il Collegio evidenzia che la condotta sanzionata non è il trasferimento di armi non immediatamente denunciato, ma, in costanza del trasferimento, la omessa ripetizione della denuncia di detenere armi , denuncia che costituisce oggetto di un dovere la cui operatività si protrae nel tempo fino a quando il soggetto non abbia comunicato all'autorità la nuova località in cui l'arma è stata trasferita . Ciò significa che presupposto indefettibile del reato è che sia già avvenuto il trasferimento dell'arma nella nuova località poiché soltanto in tale eventualità sorge l'obbligo del rinnovo della denuncia il cui inadempimento è assoggettato alla sanzione penale . Proprio alla luce di tali considerazioni, nella vicenda oggetto del processo l’accertata rottamazione della pistola in epoca precedente al trasferimento nel nuovo Comune di residenza esclude, in radice, la sussistenza del presupposto necessario ai fini dell’integrazione, sul piano oggettivo, del reato di omessa denuncia del possesso di un’arma.

Presidente Boni Estensore Aliffi Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata nel preambolo, il Tribunale di Velletri ha dichiarato B.A. colpevole del reato di cui al R.D. n. 773 del 1931, artt. 38 e 221 , comma 2, e R.D. n. 635 del 1940, art. 58, comma 3 , per aver omesso di denunciare il trasferimento di una pistola omissis , con matricula […], legalmente detenuta nel comune di […], come da denuncia del omissis , all'abitazione di omissis nel comune di omissis , e l'ha condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di Euro 100,00 di ammenda. Il Giudice rileva a ragione della decisione che l'imputato, disfacendosi, come da lui stresso dichiarato, dell'arma attraverso la sua dernolizione prima del trasferimento nel nuovo comune di residenza, aveva, in violazione della ratio della norma incriminatrice, consapevolmente omesso di dichiarare la perdita di disponibilità della pistola avvenuta arbitrariamente senza la supervisione degli uffici di pubblica sicurezza. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione B. , per il tramite del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione. Lamenta che il Tribunale, pur dando per accertato che la pila indicata nel capo di imputazione non era stata trasferita presso la nuova residenza, perché in precedenza demolita, tanto da non avere disposto la sua confisca obbligatoria, ha, in violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ritenuto integrata la contestata contravvenzione, che, invece, presuppone l'avvenuto trasferimento di un'arma funzionante. In ogni caso, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione essendo decorso il termine massimo, iniziato a decorrere dal momento, assai risalente, in cui l'arma è stata demolita. 3. Con memoria tempestivamente depositata, la difesa del ricorrente ha ribadito la fondatezza delle censure sviluppate con l'atto di impugnazione. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Al ricorrente è stato contestato di avere omesso di denunciare il trasferimento della pistola descritta nel capo d'imputazione e in atti, dall'abitazione ubicata nel comune di […] a quella di omissis . Il giudizio di colpevolezza è stato espresso sulla base del rilievo che il trasferimento della pistola, in rapporto alla ratio della norma incriminatrice, correlata alla reperibilità dell'arma all'indirizzo dichiarato in sede di denuncia andava comunque comunicato con la prevista denuncia anche se l'arma era stata già rottamata e resa non funzionante 2. La fattispecie di rilevanza penale contestata, sanzionata dal R.D. n. 773 del 1931, art. 221 , è prevista dal R.D. n. 635 del 1940, art. 58, comma 3 , che testualmente prevede che la denuncia è fatta nelle forme indicate dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le, caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità. Non è ammessa la detenzione di bombe cariche. In caso di trasferimento del detto materiale da una località all'altra dello Stato, salvo l'obbligo di cui alla citata Legge, art. 34, comma 2, il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della legge, nella località dove il materiale stesso è stato trasportato. Chi denuncia un'arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate . Questa Corte ha più volte affermato che, alla luce dello stesso tenore letterale della norma, la condotta sanzionata non è il trasferimento di armi non immediatamente denunciato, ma, in costanza del trasferimento, la omessa ripetizione della denuncia di detenere armi, positivamente imposta dal R.D. n. 773 del 1931, art. 38 tra le altre, Sez. 1, n. 11070 del 03/07/1985, Rubinaccio, Rv. 171166 Sez. 1, n. 3339 del 09/07/1992, Corigliano, Rv. 192036 Sez. 1, n. 5841 del 17/01/2011, Guarini, Rv. 249393 , che costituisce oggetto di un dovere la cui operatività non cessa nell'atto stesso in cui non viene adempiuto, ma si protrae nel tempo fino a quando l'obbligato non abbia comunicato all'autorità la nuova località in cui l'arma è stata trasferita tra le altre, Sez. 1, n. 2775 del 16/01/2008, Turriano, Rv. 210000 . Ne segue che presupposto indefettibile del reato è che sia già avvenuto il trasferimento dell'arma nella nuova località perché soltanto in tale eventualità sorge l'obbligo del rinnovo della denuncia il cui inadempimento è assoggettato alla sanzione penale Sez. 1, n. 41882 del 09/11/2007, De Fazio, Rv. 237965 Sez. 1, n. 1696 del 10/02/1994, Sorbo, Rv. 197474 . 3. Consegue agli indicati condivisi principi, che, l'accertata rottamazione della pistola in epoca precedente al suo trasferimento a omissis , esclude, in radice, la sussistenza del presupposto necessario ai fini dell'integrazione, sul piano oggettivo, del reato ascritto. Deve, pertanto, dichiararsi non sussistente la contestata contravvenzione, rimanendo assorbita ogni altra considerazione difensiva, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell' art. 620 c.p.p. e adozione della relativa formula. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.