In GU la legge sulle modifiche al Codice della proprietà industriale

È stata pubblicata in GU la legge 24 luglio 2023, n. 102, inerente le Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 .

All' art. 34 del Codice della proprietà industriale , di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , è inserito il seguente art. 34- bis Protezione temporanea dei disegni e modelli . - 1. Chi ne ha interesse può chiedere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurano in un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento. La protezione è disposta con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy. 2. La protezione di cui al comma 1 attribuisce la priorità della domanda di registrazione , a condizione che detta domanda sia depositata entro sei mesi dalla data di esposizione dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati. 3. La priorità di cui al comma 2 risale alla data di esposizione dichiarata nella richiesta di protezione temporanea e verificata dall'ufficio italiano brevetti e marchi . Quando più disegni o modelli identici ottengono la protezione di cui al comma 1 nella medesima data, la priorità è attribuita al disegno o modello per il quale è stata depositata per prima la domanda di registrazione . Al Capo III della suddetta Legge, inoltre, sono previste le norme di coordinamento ed adeguamento , articolate in 32 articoli. Per tutti gli ulteriori dettagli si rimanda al testo della Legge.

Legge 24 luglio 2023, n. 102 in G.U. dell'8 agosto 2023