Nel caso di pendenza di giudizio arbitrale e giudizio penale mediante costituzione di parte civile, il giudizio continua ugualmente davanti all’arbitro

In tema di arbitrato, in mancanza di una specifica disposizione normativa che preveda in pendenza di giudizio arbitrale il trasferimento dell’azione civile in sede penale, il rapporto tra procedimento arbitrale e processo penale in cui vi sia costituzione di parte civile, stante la disciplina generale dei rapporti tra gli arbitri ed autorità giudiziaria prevista dall’art. 819- ter c.p.c., è disciplinato dalle stesse regole che governano il rapporto tra procedimento arbitrale e processo civile.

Nel caso vi sia pendente il giudizio arbitrale e la medesima causa venga instaurata davanti al giudice penale mediante la costituzione di parte civile , il procedimento continua ugualmente davanti all'arbitro e, se il giudizio arbitrale non è stato promosso dopo la costituzione di parte civile o dopo la pronuncia in primo grado del giudice penale, tale giudizio non è neppure sospeso . E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 23964 depositata il 7 agosto 2023. La Corte di appello territorialmente competente rigettava con sentenza l'impugnazione principale promossa contro il lodo arbitrale con il quale il collegio arbitrale statuiva sulla domanda formulata da una s.p.a. avente ad oggetto il dedotto inadempimento dell'accordo di cessione dell'intero pacchetto azionario di un'altra s.p.a. stipulato dalla prima società in qualità di acquirente e da tre altri veditori, persone fisiche. Il Collegio arbitrale, nello specifico, aveva dichiarato tutti e tre i convenuti, persone fisiche, tenuti ad indennizzare la società attrice. Dichiarava tenuti, inoltre, tutti i convenuti in solido tra loro a rimborsare alla società attrice gli acconti dagli stessi percepiti, mentre dichiarava la società attrice tenuta a nulla più corrispondere. Nel corso del procedimento arbitrale i convenuti avevano dato atto che la società attrice si era costituita parte civile nel procedimento penale pendente davanti al GUP territorialmente competente ed avente ad oggetto gli stessi fatti posti a fondamento dell'azione di inadempimento contrattuale proposta in sede arbitrale contestati a due dei convenuti e ad altri imputati, in qualità di amministratori, dirigenti e dipendenti della spa di cui la società attrice era divenuta unica socia. In forza dell'intervenuta costituzione di parte civile, i menzionati convenuti avevano chiesto dichiararsi l'estinzione del procedimento arbitrale per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell' art. 75 c.p.p. , ma gli arbitri avevano ritenuto di poter decidere nel merito la controversia. A seguito del rigetto delle impugnazioni del lodo da parte della Corte distrettuale adita, due dei tre convenuti avevano proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi di doglianza. Anche la terza convenuta aveva con controricorso impugnato in via incidentale la stessa decisione della Corte di appello formulando cinque motivi di doglianza. La s.p.a. si difendeva con controricorso. In pendenza del giudizio di legittimità, due dei tre ricorrenti depositavano atti di rinuncia ai rispettivi ricorsi principale ed incidentale , firmati dalle parti unitamente ai rispettivi difensori, ritualmente notificati ed accettati dalla società attrice anche con riferimento alla compensazione delle spese di lite. Il terzo ricorrente depositava memoria ex art. 380- bis 1 c.p.c. La Cassazione, previa dichiarazione di estinzione del giudizio vertente tra i due ricorrenti rinunciatari degli atti del giudizio e la s.p.a. controricorrente, ha ritenuto, tra gli altri, infondato il primo motivo di ricorso proposto dal ricorrente non rinunciatario e con il quale, quest'ultimo, lamentava la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 75 c.p.p. e 819 bis c.p.c. in relazione all' art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la Corte di appello adita escluso che, nella specie, operasse il trasferimento dell'azione civile in sede penale. Nella specie, i giudici di legittimità, hanno evidenziato che, com'è noto, l' art. 75 c.p.p. disciplina i rapporti tra azione civile e azione penale stabilendo che 1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile 2. L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile 3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta ad impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge . Con specifico riferimento all'arbitrato, l' art. 819-t er c.p.c. regola espressamente i rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria e l' art. 819- bis c.p.c. individua le ipotesi di sospensione del procedimento arbitrale . I giudici di legittimità proseguono ricordando l'intervento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 223 del 19 luglio 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 819- ter, comma 2, c.p.c. nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all' art. 50 c.p.c. Secondo il Collegio di legittimità, dall'esame delle norme passate in rassegna risulta evidente che non è espressamente contemplata dal legislatore la possibilità di trasferire nel processo penale l'azione civile inizialmente promossa davanti al collegio arbitrale, alla stregua di quanto, invece, previsto dall' art. 75, comma 1, c.p.c. per il giudizio inizialmente intrapreso davanti al giudice civile. La riforma dell'arbitrato operata con il d.lgs. n. 40 del 2006 ha sancito in modo chiaro l'autonomia del giudizio promosso davanti agli arbitri nei rapporti con l'eventuale giudizio proposto davanti al giudice civile e individuando specifiche ipotesi di sospensione del procedimento arbitrale. Come emerso dall'analisi delle norme in materia, gli arbitri possono decidere le controversie, sebbene sia pendente altro giudizio sui medesimi fatti innanzi all'autorità giudiziaria art. 819- bis c.p.c. e, anche in questi casi di identità o connessione con il contenzioso in sede giurisdizionale le ipotesi di sospensione del giudizio arbitrale sono confinate in ambito di residualità art. 819-t er c.p.c. . In conclusione, i Giudici di Legittimità affermano che non vi è alcuna ragione per differenziare la disciplina propria dell'arbitrato , appena richiamata, nel caso in cui il giudizio vertente sugli stessi fatti non sia pendente davanti al giudice civile, ma davanti a quello penale presso il quale è promossa anche l'azione civile a seguito della costituzione della parte civile.V'è, peraltro, da considerarsi che il rapporto tra il giudizio promosso davanti al giudice civile e quello istaurato in sede penale, per effetto della costituzione di parte civile, è qualificabile in termini di litispendenza , trattandosi, dunque, della stessa causa. Ne consegue che, in assenza di una diversa disposizione, la pendenza di un giudizio penale con costituzione di parte civile deve essere considerato, nei rapporti tra arbitro e autorità giudiziaria, alla stregua della pendenza di un giudizio pendente davanti al giudice civile.

Presidente Marulli - Relatore Reggiani SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza n. 2927/2020, pubblicata il 12/11/2020, notificata in pari data, la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'impugnazione principale e quella incidentale promossa contro il lodo pronunciato il 14/10/2019, con il quale il collegio arbitrale statuiva sulla domanda formulata da [ ] s.p.a., avente ad oggetto il dedotto inadempimento dell'accordo di cessione dell'intero pacchetto azionario della […] s.p.a., stipulato dalla […] s.p.a., in qualità di acquirente, e da M.C., S.G. e A.P., in qualità di venditori. Il collegio arbitrale statuiva come segue dichiara tenuti i Convenuti M.C., S.G. e A.P. ad indennizzare, mediante riduzione del corrispettivo contrattuale, […]s.r.l.u. dalle discordanze emerse tra - da un lato - il bilancio di […]s.p.a. al 31.12.2014, approvato nell'assemblea di del 29.6.2015, nonché la situazione patrimoniale di al 30.9.2015, consegnata dai Convenuti all'Attrice e - dall'altro lato - la situazione effettiva accertata nel presente arbitrato tramite CTU quantifica tale indennizzo nell'intero importo del corrispettivo contrattuale di Euro 8.000.000 dichiara tenuti i Convenuti, in solido tra loro, a rimborsare all'Attrice l'acconto di Euro 5.000.000 cinque milioni percepito dai Convenuto, con gli interessi legali dalla percezione al saldo dichiara che l'Attrice nulla più deve ai Convenuti, non risultando più a loro credito il saldo di Euro 3.000.000 tre milioni a loro favore pattuito con scadenza al 31 dicembre 2016 . . Nel corso del procedimento arbitrale i convenuti avevano dato atto che la[…] s.p.a. si era costituita parte civile nel procedimento penale pendente davanti al GUP di Frosinone, avente ad oggetto gli stessi fatti posti a fondamento dell'azione d'inadempimento contrattuale proposta in sede arbitrale, contestati a M.C. e a S.G. insieme ad altri imputati ma non anche a A.P. , in qualità di amministratori, dirigenti e dipendenti della […] s.p.a., di cui la […] s.p.a. era divenuta unica socia. In forza dell'intervenuta costituzione di parte civile, i menzionati convenuti avevano chiesto dichiararsi l'estinzione del procedimento arbitrale per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell' art. 75 c.p.p. , ma gli arbitri avevano ritenuto di poter decidere nel merito la controversia. A seguito del rigetto delle impugnazioni del lodo da parte della Corte d'appello di Milano, M.C. e S.G. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di doglianza. Anche A.P., con il controricorso, ha impugnato in via incidentale la stessa decisione della Corte d'appello, formulando cinque motivi di doglianza. La […] si è difesa con controricorso. In pendenza del presente giudizio, S.G. e A.P. hanno depositato atti di rinuncia ai rispettivi ricorsi principale e incidentale , firmati dalle parti unitamente ai rispettivi difensori, ritualmente notificati e accettati dalla Alpla Italia s.p.a. anche con riferimento alla compensazione delle spese di lite. M.C. ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. . RAGIONI DELLA DECISIONE 1. A seguito della notifica dell'atto di rinuncia al ricorso, in applicazione dell' art. 390 c.p.c. , deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio vertente tra S.G. e A.P., in qualità di ricorrenti principale e incidentale e Alpla Italia s.p.a., in qualità di controricorrente. 2. Permane, invece, materia del contendere tra il ricorrente principale M.C. e la controricorrente Alpla Italia s.p.a 3. Con il primo motivo di ricorso M.C. ha dedotto la violazione e la falsa applicazione degli artt. 75 c.p.p. e 819 bis c.p.c., in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, per avere la Corte d'appello escluso che nella specie operasse il trasferimento dell'azione civile in sede penale. Con il secondo motivo di ricorso M.C. ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell' art. 75 c.p.p. , in relazione ai principi dell'individuazione dell'azione, sia soggettivi che oggettivi, con violazione sia dell' art. 33 c.p.c. sia degli artt. 651 e ss. c.p.p. , per avere la Corte d'appello escluso l'identità delle diverse azioni. Con il terzo motivo di ricorso M.C. ha dedotto la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 4, per violazione dell' art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c. , in relazione all' art. 823, comma 2, n. 5, c.p.c. , non avendo la Corte d'appello accolto la censura formulata sul difetto di motivazione del lodo, travisandone del tutto il senso e richiamando una inconferente giurisprudenza sui vizi della cosa venduta. 4. Occorre precisare che la sentenza impugnata reca l'indicazione di due distinte rationes decidendi, poste a fondamento della decisione di rigetto dell'eccezione di estinzione del procedimento arbitrale a seguito della costituzione di parte civile della Alpla s.p.a. nel procedimento penale promosso tra gli altri nei confronti di M.C. e S.G. e non nei confronti di A.P. . Si tratta di rationes decidendi tra loro autonome, essendo ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, impugnate entrambe dal ricorrente Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17182 del 14/08/2020 . Nella statuizione della Corte d'appello, infatti, si legge quanto segue Invero, l'unica norma prevista dal legislatore in relazione al caso di simultanea pendenza di un procedimento penale a carico di una delle parti dell'arbitrato è l' art. 819 bis c.p.c. , rubricato ‘Sospensione del procedimento arbitrale', il quale richiama, però per quanto qui rileva quali ipotesi tassative di sospensione, soltanto i casi di cui al comma 3 del citato art. 75 c.p.p. Il procedimento arbitrale pertanto può essere sospeso, in caso di identità di soggetti e corrispondenza tra il fatto posto alla base del procedimento penale e di quello dedotto in sede arbitrale, se la domanda restitutoria o risarcitoria è proposta davanti agli arbitri in un momento successivo rispetto alla costituzione di parte civile nel processo penale oppure rispetto alla pronuncia della sentenza penale di primo grado, in forza del combinato disposto degli artt. 819 bis c.p.c. e 75, comma 3, c.p.c al di fuori di queste ipotesi, tra l'azione proposta avanti al Tribunale Arbitrale e la domanda svolta per mezzo della costituzione come parte civile nel processo penale vi è un rapporto di non interferenza, in virtù del generale principio di reciproca indipendenza dell'azione civile rispetto all'azione penale. Come correttamente rilevato dal Tribunale Arbitrale, il caso di specie esula dalle ipotesi previste dall' art. 75, comma 3, c.p.p. , essendo la costituzione quale parte civile di ALPLA nel procedimento penale pendente a carico dei sig.ri M. e S. intervenuta in un momento successivo rispetto all'instaurazione del procedimento arbitrale. Inoltre, il presupposto giuridico per l'applicabilità del disposto in parola è la perfetta identità tra le due diverse azioni. Affinché due azioni possano essere definite identiche ossia, in realtà, una sola occorre che siano identici tutti i loro elementi oggettivi e soggettivi . . La Corte ha così evidenziato che la controversia sottoposta al giudizio arbitrale riguardava un'azione di responsabilità contrattuale proposta nei confronti dei venditori delle azioni, derivante dalla violazione delle garanzie contrattuali e civilistiche da questi ultimi assunte nei confronti dell'acquirente Alpla Italia s.p.a., con conseguente richiesta di condanna degli stessi a tenere indenne e manlevare la società da ogni pregiudizio, danno, costo o altro onere, derivanti dagli inadempimento contestati. L'azione penale aveva, invece, ad oggetto la condotta gestoria degli ex amministratori e di alcuni dipendenti, condotta diversa da quella posta a fondamento della domanda arbitrale, in relazione alla quale era richiesto il risarcimento anche dei danni morali, in virtù di un titolo diverso da quello contrattuale e riconducibile all' art. 2043 c.c. . In tale quadro, la Corte di appello ha conclusivamente ritenuto che Deve, quindi, andare esente da censura la statuizione arbitrale, laddove afferma l'assenza di qualsivoglia identità - tanto dal punto di vista soggettivo, quanto oggettivo - tra le due diverse azioni oggetto di indagine . 5. Il primo motivo di ricorso è infondato. 5.1. Com'e' noto, l' art. 75 c.p.p. disciplina i rapporti tra azione civile e azione penale, stabilendo quanto segue 1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile. L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile. 3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge . Con specifico riferimento all'arbitrato, l' art. 819 ter c.p.c. regola espressamente i rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria e l' art. 819 bis c.p.c. individua le ipotesi di sospensione del procedimento arbitrale. In particolare, l' art. 819 ter, commi 1 e 2, c.p.c. nel testo vigente ratione temporis stabilisce quanto segue 1. La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, è impugnabile a norma degli artt. 42 e 43. L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio. 2. Nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano regole corrispondenti agli artt. 44, 45, 48, 50 e 295. . E', poi, intervenuta la Corte costituzionale che, con sentenza n. 223 del 19 luglio 2013 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 819 ter, comma 2, c.p.c. nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all' art. 50 c.p.c. . La precisazione contenuta nella disposizione appena riportata, con riferimento alla esclusione dell'applicazione delle regole dettate dall' art. 295 c.p.c. , che disciplina la sospensione necessaria del processo civile, significa che il giudice civile non deve sospendere il processo quando un arbitro sia chiamato a risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa, ben potendo egli stesso compiere gli accertamenti necessari in via incidentale. Per quanto riguarda, invece, la sospensione del procedimento arbitrale, l' art. 819 bis, commi 1 e 2, c.p.c. , stabilisce quanto segue 1. Ferma l'applicazione dell'art. 816 sexies, gli arbitri sospendono il procedimento arbitrale con ordinanza motivata nei seguenti casi 1 quando il processo dovrebbe essere sospeso a norma del comma 3 dell' art. 75 del codice di procedura penale , se la controversia fosse pendente davanti all'autorità giudiziaria 2 se sorge questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione d'arbitrato e per legge deve essere decisa con autorità di giudicato 3 quando rimettono alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale ai sensi della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23 . Se nel procedimento arbitrale è invocata l'autorità di una sentenza e questa è impugnata, si applica il comma 2 dell'art. 337 . 5.2. Dall'esame delle norme riportate risulta evidente che non è espressamente contemplata dal legislatore la possibilità di trasferire nel processo penale l'azione civile inizialmente promossa davanti al collegio arbitrale, alla stregua di quanto, invece, previsto dall' art. 75, comma 1, c.p.c. per il giudizio inizialmente intrapreso davanti al giudice civile. 5.3. Prima di verificare l'estensibilità, in via interpretativa, di tale disposizione anche all'arbitrato, occorre individuarne i tratti salienti. Occorre tenere presente che, in via generale, a seguito della riforma del codice di procedura penale, operata con il D.P.R. n. 447 del 1988 , è venuto meno il principio della preminenza del giudizio penale rispetto a quello civile e vige il principio della autonomia dei due giudizi, che vede quale unica norma di regolazione dei rapporti l' art. 75 c.p.p. . Come si ricava dalle disposizioni normative sopra riportate, il giudice civile può trattare e decidere una controversia anche se sui medesimi fatti pende un giudizio penale. E la sospensione del processo civile per pregiudizialità penale è ammessa entro ambiti estremamente circoscritti v. da ultimo Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 15248 del 01/06/2021 . Con riferimento, poi, alle azioni civili aventi ad oggetto le restituzioni e il risarcimento del danno conseguenti alla commissione del reato, è prevista la sospensione del processo civile, in attesa della definizione del processo penale, nei soli casi stabiliti dall' art. 75, comma 3, c.p.c. , ricorrenti quando il menzionato giudizio civile sia promosso dopo la costituzione della parte civile o dopo una sentenza penale di primo grado. In tale quadro, si inserisce il menzionato art. 75, comma 1, c.p.p. , il quale prevede che l'esercizio in sede penale dell'azione civile risarcitoria comporti la rinuncia al giudizio civile. A seguito di un ampio e lungo dibattito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'articolo appena menzionato, determina una vicenda estintiva del giudizio civile, riconducibile al fenomeno della litispendenza art. 39 c.p.c. , e non all'estinzione per rinuncia agli atti art. 306 c.p.c. , essendo tale trasferimento previsto al fine di evitare contrasto tra giudicati cfr. Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 8353 del 05/04/2013 Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 33214 del 10/11/2021 Cass., Sez. 2, Sentenza n. 35951 del 22/11/2021 . La sola differenza rispetto alla disciplina civilistica della litispendenza è data dal fatto che non è il giudice penale a dover dichiarare la litispendenza, anche se è quello per ultimo adito, ma il giudice civile davanti al quale è stata avviata l'azione. 5.4. La riforma dell'arbitrato, operata con il D.Lgs. n. 40 del 2006 , ha profondamente modificato il procedimento arbitrale, in particolare sancendo in modo chiaro l'autonomia del giudizio promosso davanti agli arbitri nei rapporti con l'eventuale giudizio proposto davanti al giudice civile e individuando specifiche ipotesi di sospensione del procedimento arbitrale. Come sopra emerso dalle disposizioni richiamate, gli arbitri possono decidere la controversia sebbene sia pendente altro giudizio sui medesimi fatti o su fatti connessi innanzi all'autorità giudiziaria art. 819 bis c.p.c. e, anche in questi casi di identità o connessione con il contenzioso in sede giurisdizionale, le ipotesi di sospensione del giudizio arbitrale sono confinate in ambito di residualità art. 819 ter c.p.c. . Non vi è alcuna ragione per differenziare la disciplina propria dell'arbitrato, appena richiamata, nel caso in cui il giudizio vertente sugli stessi fatti non sia pendente davanti al giudice civile ma a davanti a quello penale, presso il quale è promossa anche l'azione civile a seguito della costituzione della parte civile. Si consideri, peraltro, che il rapporto tra il giudizio promosso davanti al giudice civile e quello instaurato in sede penale per effetto della costituzione di parte civile è qualificabile in termini di litispendenza, trattandosi, dunque della stessa causa. Ne consegue che, in assenza di una diversa disposizione, la pendenza di un giudizio penale con costituzione di parte civile deve essere considerato, nei rapporti tra arbitro e autorità giudiziaria, alla stregua della pendenza di un giudizio pendente davanti al giudice civile. La stessa lettera dell' art. 819 ter c.p.c. consente tale lettura estensiva, tenuto conto che la norma richiama la pendenza della stessa causa o di una causa connessa davanti al giudice, senza ulteriori distinzioni civile o penale , sicché tale disposizione deve ritenersi in grado di comprendere anche il caso in cui l'azione in sede giurisdizionale sia promossa in sede penale mediante la costituzione di parte civile. Ritiene, pertanto, questo Collegio che - in assenza di una specifica disciplina che preveda anche in sede arbitrale il trasferimento dell'azione civile in sede penale a seguito della costituzione di parte civile e in presenza, anzi, della generalizzata disciplina contenuta nell' art. 819 ter c.p.c. - il rapporto tra procedimento arbitrale e processo penale con costituzione di parte civile deve ritenersi disciplinato dalle stesse regole che caratterizzano il rapporto tra procedimento arbitrale e processo civile e, dunque, nel caso in cui sia pendente il procedimento arbitrale e la stessa causa sia promossa davanti al giudice penale per effetto della costituzione di parte civile, il procedimento continua ugualmente davanti all'arbitro e, se il giudizio arbitrale non è stato promosso dopo la costituzione della parte civile o dopo la pronuncia in primo grado del giudice penale, non è neppure sospeso. 5.5. Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere respinto in applicazione del seguente principio In tema di arbitrato, in mancanza di una specifica disposizione normativa che preveda in pendenza del giudizio arbitrale il trasferimento dell'azione civile in sede penale, il rapporto tra procedimento arbitrale e processo penale in cui vi sia costituzione di parte civile, stante la disciplina generale dei rapporti tra gli arbitri ed autorità giudiziaria prevista dall' art. 819 ter c.p.c. , è disciplinato dalle stesse regole che governano il rapporto tra procedimento arbitrale e processo civile e, dunque, nel caso in cui sia pendente il giudizio arbitrale e la medesima causa venga instaurata davanti al giudice penale mediante la costituzione di parte civile, il procedimento continua ugualmente davanti all'arbitro e, se il giudizio arbitrale non è stato promosso dopo la costituzione della parte civile o dopo la pronuncia in primo grado del giudice penale, tale giudizio non è neppure sospeso .6. La questione introdotta con il secondo motivo di ricorso è da ritenersi assorbita, per effetto del rigetto della censura formulata nei confronti di una delle due rationes decidendi che alternativamente sostengono la decisione cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15399 del 13/06/2018 Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15350 del 21/06/2017 . 7. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Parte ricorrente ha prospettato l'esistenza di una motivazione del tutto inconferente, e dunque apparente, nella sentenza qui impugnata, rispetto alla censura formulata di vizio della motivazione del lodo. Secondo M.C., gli arbitri non avevano motivato su un punto cruciale della controversia, riguardante l'accertamento relativo al chi avesse inserito, nelle scritture contabili, le annotazioni relative alle condizioni della società maggiori costi, minori ricavi e minor valore del magazzino , su cui si fondava l'azione promossa dall'acquirente. Dalla lettura della sentenza impugnata si evince con chiarezza che la Corte d'appello ha respinto la censura, ritenendo, invece, il lodo compiutamente motivato sul punto, poiché gli arbitri avevano ritenuto esistenti gli scostamenti contestati, senza che fosse necessario alcun giudizio di colpevolezza del venditore p. 18 della sentenza impugnata , affermando, in conclusione, che il motivo non poteva essere accolto in quanto da un lato, il Lodo non risulta viziato per omessa motivazione e, dall'altro, in quanto le ulteriori doglianze formulate dagli impugnanti si risolvono in una inammissibile domanda di riesame nel merito della vicenda decisa dagli arbitri per violazione delle norme di diritto p. 18 della sentenza impugnata . In altre parole, il ricorrente aveva dedotto che le discrepanze di bilancio erano frutto di documentazione contraffatta artatamente formata dall'acquirente, mentre il collegio arbitrale ha ritenuto che tali discrepanze fossero esistenti e che nessun ulteriore accertamento era necessario. 8. In conclusione, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente al ricorso principale di S.G. e al ricorso incidentale di A.P., proposti nei confronti di […] s.p.a Deve, invece, essere rigettato il ricorso proposto da M.C. nei confronti di […] s.p.a 9. Le spese di lite devono essere interamente compensate tra S.G. e […] s.p.a. ed anche tra quest'ultima e A.P., tenuto conto dell'accordo tra loro intercorso. 10. La statuizione sulle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza per quanto riguarda il ricorso di M.C. contro […] s.p.a 11. La declaratoria di estinzione esclude l'applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, Cass., Sez. 5, n. 25485 del 12/10/2018 nei confronti delle parti interessate da tale pronuncia. 12. In applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve, invece, dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente M.C. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio limitatamente al ricorso principale di S.G. e al ricorso incidentale di A.P. nei confronti di […] s.p.a. rigetta il ricorso proposto da M.C. nei confronti di […] s.p.a. compensa interamente le spese di lite tra S.G. e […]s.p.a. ed anche tra quest'ultima e A.P. condanna il ricorrente M.C. alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla […] s.p.a., che liquida in Euro 12.000,00 per compenso, oltre Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge dà atto, in applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente M.C. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugnazione proposta, se dovuto.