Possibile catalogare come fatto lieve anche lo spaccio di cocaina e crack

Inequivocabile la condotta tenuta da uno spacciatore beccato in possesso di droga già confezionata e suddivisa in dosi - 15 di cocaina e 16 di crack - e della somma di 250 euro, di cui non ha potuto giustificare la disponibilità, non svolgendo egli alcuna attività lavorativa. Legittimo parlare di detenzione a fini di spaccio. Possibile, però, catalogare l’episodio come fatto lieve, nonostante, precisano i giudici, esso abbia riguardato droghe pesanti.

Possibile un trattamento sanzionatorio non eccessivamente severo per lo spacciatore anche se beccato in possesso di droghe pesanti, cioè cocaina e crack. Inequivocabile l’episodio l’uomo, ora sotto processo, è stato beccato in possesso di droga già confezionata e suddivisa in dosi - quindici di cocaina e sedici di crack - e della somma di 250 euro, di cui non ha potuto giustificare la disponibilità, non svolgendo egli alcuna attività lavorativa. Per i giudici di merito gli elementi probatori a disposizione sono sufficienti per condannare, sia in primo che in secondo grado, l’indagato, ritenendolo colpevole di detenzione di droga a fini di spaccio e sanzionandolo con due anni e otto mesi di reclusione e 11mila 556 euro di multa. Con il ricorso in Cassazione la difesa sostiene che non sia provata la finalità di spaccio della sostanza in possesso del cliente, e che in quest’ ottica valgano a poco i riferimenti, utilizzati invece in appello, alla consistenza della somma di denaro trovata nella disponibilità dell’imputato e pari a 250€. Inoltre, l'entità della cifra e il taglio delle banconote rinvenute, non possono assumere significato inequivoco, «atteso anche il numero di dosi rinvenute in possesso dell’uomo, numero tale da non escludere l’uso personale». In relazione al numero di dosi possedute, la difesa aggiunge che va tenuta presente «l’assenza della consulenza che accertasse in concreto l’efficacia drogante» delle sostanze in possesso del suo cliente, essendo, a tal fine, «certamente insufficiente il mero narcotest, che serve solo ad individuare la tipologia della sostanza». In seconda battuta, poi, il legale ritiene possibile catalogare l’episodio oggetto del processo come atto lieve, pur a fronte della tipologia di sostanze stupefacenti posseduta dal suo cliente, essendo mancato un accertamento circa la concreta efficacia drogante delle sostanze stesse. Per i giudici di Cassazione va innanzitutto confermata «la finalità di cessione a terzi della sostanza ritrovata nella disponibilità dello spacciatore, oggi sotto processo». Inequivocabile, a tal proposito, «la circostanza che l’uomo avesse portato con sé la droga già confezionata e suddivisa in dosi 15 di cocaina e 16 di crack e che fosse stato trovato in possesso della somma di 250 €, di cui non poteva giustificare la disponibilità, non svolgendo alcuna attività lavorativa». Corretto, poi, anche il ragionamento secondo cui «la suddivisione della somma di denaro in banconote da piccolo taglio costituisce forte indice rivelatore della cessione delle singole dosi dello stupefacente detenuto». In seconda battuta, però, i magistrati di terzo grado accolgono la tesi difensiva secondo cui l’episodio oggetto del processo potrebbe essere catalogato come fatto lieve. Su questo punto viene censurato il ragionamento dei giudici d’appello, i quali hanno ritenuto grave la condotta tenuta dall’uomo e lo hanno fatto alla luce della mera «tipologia delle sostanze da lui detenute cioè droghe pesanti » e del «possesso di sostanze differenti, ossia crack e cocaina». Questo ragionamento non viene condiviso dai giudici di Cassazione, i quali ribadiscono che «la configurabilità del fatto lieve è riferibile alle condotte aventi ad oggetto tutte le tipologie di sostanze, sia le cosiddette droghe leggere che quelle pesanti» e anche a fronte del «possesso di sostanze di differente tipologia». Su questa tematica dovranno pronunciarsi nuovamente i giudici d’appello, tenendo conto delle indicazioni della Cassazione e dei dettagli dell’episodio oggetto del processo.

Presidente Di Salvo Relatore Miccichè Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 6 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale per i minorenni di Palermo con la quale O.G.  era stato condannato alla pena di anni 2, mesi otto di reclusione ed Euro 11.556 di multa per il reato di cui al D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 73, comma 1. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia. 3. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione ex articolo 606, comma 1, lett. e cod proc penumero La sentenza dei giudici di appello aveva erroneamente ritenuto la sussistenza della finalità di spaccio riferendosi alla consistenza della somma trovata in possesso dell'imputato, pari ad Euro 250, stemma che certamente, per la sua entità, ed anche per la tipologia di taglio di banconote rinvenute nella disponibilità dell'O.  , non poteva assumere significato inequivoco, atteso anche il numero di dosi rinvenute in possesso dell'imputato, tali da non escludere l'uso personale. Deduceva inoltre, al riguardo, che il numero di dosi non poteva avere alcun univoco significato in assenza della consulenza che accertasse in concreto l'efficacia drogante, e, a tal fine, era certamente insufficiente il mero narcotest, che serve solo ad individuare la tipologia della sostanza. 4. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in ordine alla esclusione del fatto lieve, motivato dalla Corte territoriale in ragione della diversa tipologia di sostanza, senza alcun accertamento circa la concreta efficacia drogante della stessa. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è infondato. 2. La Corte territoriale ha motivato in modo esauriente e completo in ordine agli elementi da cui desumere la certa finalità di cessione a terzi della sostanza ritrovata nella disponibilità dell'imputato, richiamando la circostanza che il predetto avesse portato fuori con sé la droga già confezionata e suddivisa in dosi quindici di cocaina e sedici di sostanza tipo crack e che fosse stato trovato in possesso della somma di 250 Euro, di cui non poteva giustificare la disponibilità, non svolgendo alcuna attività lavorativa. La Corte ha aggiunto, con ragionamento immune da vizi logici, che la suddivisione della somma in banconote da piccolo taglio costituiva forte indice rivelatore della cessione delle singole dosi dello stupefacente detenuto. Inoltre, non vale a disarticolare la tenuta del logico ragionamento dei giudici di merito la doglianza relativa all'efficacia del cd narcotest, pienamente idoneo ai fini della prova della penale responsabilità cfr, da ultimo, Sez. 6, numero 40044 del 29/09/2022, Rv. 283942 02 in presenza di precisi e concordanti elementi quali quelli valorizzati dalla Corte territoriale. 3. È invece fondato il secondo ‘motivo, relativo alla configurabilità della ipotesi lieve. La motivazione della sentenza impugnata ha apoditticamente escluso l'inquadrabilità del fatto contestato nella fattispecie di cui al D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 73, comma V, in ragione della tipologia delle sostanze detenute cioè droghe pesanti e del possesso di sostanze differenti, ossia crack e cocaina. 4. Dette considerazioni 4i pongono in contrasto con i consolidati indirizzi della giurisprudenza di questa Corte nonché con il dato normativo, posto che la configurabilità della ipotesi lieve è riferibile alle condotte aventi ad oggetto tutte le tipologie di sostanze sia le cd droghe leggere che quelle pesanti e che il possesso di sostanze di differente tipologia non può considerarsi fatto ostativo all' applicazione del D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 73, comma V, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintornatici previsti dalla disposizione. Sez. U numero 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 01 . 5. Si impone quindi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte d'appello di Palermo. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, alla lezione minorenni della Corte d'appello di Palermo in diversa composizione fisica. Rigetta nel resto il ricorso.