Quando può essere cancellata la trascrizione del pignoramento immobiliare?

Con ordinanza n. 23941 pubblicata il 7 agosto 2023, la Suprema Corte risponde al quesito stabilendo che la cancellazione della trascrizione del pignoramento non può essere disposta se non prima della chiusura del procedimento che ne è causa.

La vicenda trae origine da un pignoramento immobiliare promosso dalla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. nei confronti del debitore esecutato. Dopo l'intervento di altri creditori, tra i quali Unicredit S.p.A., la creditrice procedente rinunciava agli atti della procedura . A seguito di un periodo di inattività processuale, il giudice dell'esecuzione ne dichiarava la chiusura anticipata , sull'assunto poi rivelatosi erroneo che fosse stata cancellata la trascrizione dell'atto di pignoramento relativo all'immobile del debitore, da questi alienato a terzi nel corso del processo. La Banca Unicredit proponeva opposizione agli atti esecutivi , mentre il debitore esecutato otteneva dal giudice dell'esecuzione la cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento , quale conseguenza del richiamato provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo. Avverso quest'ultimo provvedimento, Unicredit proponeva ulteriore opposizione agli atti esecutivi che veniva però rigettata dal Tribunale di Tivoli. La banca creditrice si vedeva pertanto costretta a fare ricorso in Cassazione. Per risolvere la questione, la Corte ha formulato il seguente principio di diritto la cancellazione della trascrizione del pignoramento, che va certamente disposta quale conseguenza della chiusura anticipata o dell'estinzione in senso tecnico del processo esecutivo, deve essere comunque sempre intesa come subordinata , nella sua effettiva attuazione in concreto, alla definitività del provvedimento che ne costituisce il presupposto , in virtù della mancata contestazione dello stesso nei termini di legge, ovvero del definitivo rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi o del reclamo con i quali esso sia stato contesta . Ne consegue che è illegittimo un provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, in pendenza dell'opposizione , proposta ai sensi dell' art. 617 c.p.c. , avverso un precedente provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo, disponga l'immediata cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare, senza subordinarla alla definitività del rigetto di quell'opposizione . Alla luce del principio di diritto così formulato, la Corte cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione agli atti esecutivi proposta da Unicredit.

Presidente Rubino Relatore Tatangelo Fatti di causa Intesa Sanpaolo S.p.A. ha promosso l'esecuzione forzata, nelle forme dell'espropriazione immobiliare, nei confronti di F.U. Dopo l'intervento di altri creditori, tra i quali Unicredit S.p.A., la creditrice procedente ha rinunciato agli atti della procedura, proseguita su istanza dei creditori muniti di titolo esecutivo. A seguito di un periodo di inattività processuale, il giudice dell'esecuzione ne ha dichiarato la chiusura anticipata, sull'assunto poi rivelatosi erroneo che fosse stata cancellata la trascrizione dell'atto di pignoramento relativo all'immobile del F. , da questi alienato a terzi nel corso del processo. Tale provvedimento è stato contestato e, in un primo tempo, revocato dallo stesso giudice dell'esecuzione, che però successivamente lo ha confermato anche all'esito di un provvedimento emesso dal tribunale in sede collegiale . In relazione a tale vicenda, Unicredit S.p.A. ha proposto una prima opposizione agli atti esecutivi, impugnando i provvedimenti con i quali era stata dichiarata e confermata la chiusura anticipata del processo esecutivo il relativo giudizio risulta ancora pendente in grado di merito. Frattanto, peraltro, il debitore esecutato ha chiesto ed ottenuto dal giudice dell'esecuzione un provvedimento che ordinava l'immediata cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento, quale conseguenza del richiamato provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo. Avverso quest'ultimo provvedimento, Unicredit S.p.A. ha quindi proposto una seconda opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell' art. 617 c.p.c. l'unica oggetto del presente ricorso . Tale opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Tivoli. Ricorre Unicredit S.p.A., sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso il F Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis. 1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell' art. 380 bis.1 c.p.c. . Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia Illegittimità ed erroneità della sentenza, con violazione dell' art. 295 c.p.c. , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 per avere il Tribunale deciso la controversia sulla base della ritenuta estinzione della procedura esecutiva per la rilevata tardività dell'opposizione all'ordinanza del 7 marzo 2017 , senza prendere in considerazione la pendenza sub iudice di tale, specifica questione, nel parallelo giudizio di merito N. 6635/2017 R.G. e, quindi, senza rilevare la ricorrenza di una causa pregiudiziale che avrebbe dovuto imporre la sospensione della causa ai sensi dell' art. 295 c.p.c. . Con il secondo motivo si denunzia Illegittimità ed erroneità della sentenza, con violazione dell' art. 295 c.p.c. , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 per avere il Tribunale deciso la controversia sulla base della ritenuta estinzione della procedura esecutiva per la rilevata tardività dell'opposizione all'ordinanza del 7 marzo 2017 , senza prendere in considerazione la pendenza sub iudice di tale, specifica questione, nel parallelo giudizio di merito N. 6635/2017 R.G. e, quindi, senza rilevare la ricorrenza di una causa pregiudiziale che avrebbe dovuto imporre la sospensione della causa ai sensi dell' art. 295 c.p.c. . Con il terzo motivo si denunzia Illegittimità ed erroneità della sentenza, con violazione dell' art. 624, comma 3, c.p.c. , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 per avere il Tribunale deciso la controversia sulla base della ritenuta estinzione della procedura esecutiva per la rilevata tardività dell'opposizione all'ordinanza del 7 marzo 2017 , senza prendere in considerazione la medesima pendenza sub iudice di tale, specifica questione nel parallelo giudizio di merito N. 6635/2017 R.G. e, quindi, senza rilevare la ricorrenza di una causa ostativa ex lege alle determinazioni dell'ordinanza di cancellazione della trascrizione del pignoramento emessa dal Tribunale di Tivoli il 30 ottobre 2018 . Con il quarto motivo si denunzia Nullità della sentenza, con violazione dell' art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 , per avere il Tribunale deciso la controversia sulla base di una motivazione apparente, fondata sulle rationes incidentali e non più attuali di una precedente ordinanza di reclamo del 9 novembre 2018 . I quattro motivi del ricorso avviso sono logicamente e giuridicamente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente. Il ricorso è fondato. 1.1 Risulta senz'altro fondata, decisiva ed assorbente, la censura di mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata, censura espressa, in particolare, con il quarto motivo del ricorso. Il tribunale, nel motivare la propria decisione di rigetto dell'opposizione, non pare in effetti aver colto e, comunque, non ha preso in considerazione l'effettivo oggetto della stessa. L'opposizione di cui presente ricorso è stata proposta, ai sensi dell' art. 617 c.p.c. , avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione con il quale è stata ordinata l'immediata cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare, quale conseguenza della chiusura anticipata della procedura esecutiva già disposta con un precedente provvedimento, a sua volta oggetto di una precedente, distinta e autonoma opposizione agli atti esecutivi, non ancora definita in sede di merito. La società opponente ha dedotto che non poteva essere ordinata l'immediata cancellazione della trascrizione del pignoramento, in pendenza dell'opposizione avverso il provvedimento di chiusura anticipata della procedura esecutiva che ne costituiva il presupposto e a prescindere dal suo definitivo esito. Il tribunale avrebbe, dunque, dovuto esaminare la questione di diritto della legittimità, o meno, di un provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, in pendenza di opposizione agli atti esecutivi avverso un suo precedente provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo, disponga l'immediata cancellazione della trascrizione del pignoramento, senza subordinarla all'esito negativo della precedente opposizione e, quindi, alla definitività del provvedimento di chiusura. Nella motivazione della sentenza impugnata, tale questione non risulta in alcun modo presa in esame, essendosi il tribunale limitato a richiamare la motivazione che appare peraltro quanto meno discutibile, sebbene la questione esuli del tutto dall'oggetto del presente ricorso di un precedente provvedimento cautelare relativo alla ritenuta mancanza del cd. fumus boni iuris, con riguardo alla distinta e autonoma opposizione avente direttamente ad oggetto il provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo, opposizione sulla quale dovrà però pronunciarsi in diversa sede. In altri termini, la motivazione espressa a sostegno della sentenza impugnata non prende affatto in esame l'oggetto dell'opposizione proposta e consiste nel richiamo ad un precedente provvedimento cautelare relativo ad una diversa opposizione, con oggetto del tutto differente, onde essa deve ritenersi meramente apparente, come sostenuto dalla società ricorrente. 1.2 La questione di diritto posta con la presente opposizione, d'altra parte oggetto, in particolare delle censure formulate con il terzo motivo del ricorso , va certamente risolta nel senso che la cancellazione della trascrizione del pignoramento, benché essa vada sempre ordinata quale conseguenza della chiusura anticipata del processo esecutivo, come del resto della sua estinzione in senso tecnico, possa in concreto avvenire solo una volta divenuto definitivo il provvedimento che ne costituisce il presupposto, per mancata opposizione o del reclamo, trattandosi di estinzione in senso tecnico nei termini, ovvero in conseguenza del rigetto, con sentenza definitiva, dell'opposizione o del reclamo che siano stati in concreto proposti avverso lo stesso. In proposito, è sufficiente considerare che la cancellazione della trascrizione del pignoramento, in virtù della disciplina della pubblicità degli atti aventi ad oggetto i beni immobili, una volta avvenuta, avrebbe effetti irreversibili sul processo esecutivo, che renderebbero di fatto inutile la stessa prosecuzione del giudizio di opposizione o di reclamo avverso l'atto che ne costituisce il presupposto, in quanto essa determinerebbe, nei confronti dei terzi quanto meno di buona fede , la definitiva prevalenza degli atti dispositivi del bene pignorato eventualmente trascritti dopo la trascrizione del pignoramento, vanificando gli effetti di quest'ultimo, anche in caso di successivo accoglimento dell'opposizione. In sostanza, una volta cancellata la trascrizione del pignoramento, anche l'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi del provvedimento di chiusura anticipata dell'esecuzione o l'accoglimento del reclamo avverso il provvedimento di estinzione della stessa potrebbe al più giustificare una nuova trascrizione, ma in nessun caso potrebbe determinare, in pregiudizio dei terzi di buona fede che abbiano frattanto operato trascrizioni in proprio favore, la conservazione, ex tunc, degli effetti della prima trascrizione, come se essa non fosse stata mai cancellata. Ne consegue che la cancellazione della trascrizione del pignoramento, che va certamente disposta quale conseguenza della chiusura anticipata o dell'estinzione in senso tecnico del processo esecutivo, deve essere comunque sempre intesa come subordinata, nella sua effettiva attuazione in concreto, alla definitività del provvedimento che ne costituisce il presupposto, in virtù della mancata contestazione dello stesso nei termini di legge, ovvero del definitivo rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi o del reclamo con i quali esso sia stato contestato. Ne consegue, altresì, che è senz'altro illegittimo un provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, in pendenza dell'opposizione, proposta ai sensi dell' art. 617 c.p.c. , avverso un precedente provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo, disponga l'immediata cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare, senza subordinarla alla definitività del rigetto di quell'opposizione. 1.3 Poiché i fatti di causa sono sostanzialmente pacifici e la presente opposizione, il cui oggetto chiaramente emerge dagli atti, può essere definita in base alla soluzione della questione di diritto fin qui esposta ed esaminata, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell' art. 384, comma 2, c.p.c. , proprio sulla base dell'affermazione dei principi di diritto appena enunciati. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata e, decidendo nel merito, va accolta l'opposizione proposta da Unicredit S.p.A., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con conseguente annullamento del provvedimento del giudice dell'esecuzione che ha disposto la cancellazione della trascrizione del pignoramento, senza subordinarla espressamente alla definitività del provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo, che risultava oggetto di opposizione ancora pendente nel merito. 2. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, l'opposizione agli atti esecutivi proposta da Unicredit S.p.A. è accolta ed è, di conseguenza, annullato il provvedimento del giudice dell'esecuzione opposto, che ha disposto la cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento, senza subordinarla espressamente alla definitività del precedente provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo, che ne costituiva il presupposto. Le spese del giudizio di merito e di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano, per il giudizio di merito, in Euro 13.500,00 e, per il giudizio di legittimità, in Euro 8.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Per questi motivi La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione e, di conseguenza, annulla il provvedimento opposto, nei sensi di cui in motivazione condanna il controricorrente a pagare le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio legittimità in favore della società ricorrente, liquidandole in Euro 13.500,00 per il giudizio di merito, e in Euro 8.000,00 per il giudizio di legittimità, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.