La rilevanza dell’invito a nominare l’arbitro ai fini della invalida costituzione del collegio arbitrale

In tema di arbitrato, ai fini della verifica del raggiungimento dello scopo dell’atto che contiene l’invito all’avversario di procedere alla designazione dei propri arbitri, reso noto senza il rispetto delle forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile, il giudice è chiamato ad accertare non solo che l’atto sia stato portato a conoscenza del destinatario, ma anche che tale conoscenza sia intervenuta in tempo utile a consentire a quest’ultimo l’esercizio del diritto di scelta del proprio arbitro.

A seguito dell’avvio di un procedimento arbitrale , in virtù della clausola compromissoria contenuta in una scrittura privata sottoscritta delle due società contrapposte, è sorta la questione relativa alla validità del lodo . Secondo la società che ha proposto ricorso in Cassazione infatti sussiste il vizio della notifica dell’atto di introduzione del giudizio arbitrale e della contestuale nomina dell’arbitro, con conseguente nullità della costituzione del collegio e quindi del lodo arbitrale. La Corte d’appello avrebbe infatti erroneamente ritenuto sanato il vizio di notificazione dell’atto di introduzione del giudizio arbitrale - recante anche l ’invito , rivolto alla controparte, a procedere alla nomina del suo arbitro – in virtù della costituzione di quest’ultima nel giudizio arbitrale. Secondo la ricorrente, tale sanatoria avrebbe potuto verificarsi solo se la controparte avesse dimostrato l’intervenuta conoscenza dell’istanza di arbitrato, acquisita aliunde , entro i termini utili per la nomina del proprio arbitro. Ricostruito il contesto normativo applicabile alla vicenda in esame, la Corte accoglie il ricorso alla luce del principio secondo cui in tema di arbitrato , ai fini della verifica del raggiungimento dello scopo dell’atto che contiene l’ invito all’avversario di procedere alla designazione dei propri arbitri , reso noto senza il rispetto delle forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile, il giudice è chiamato ad accertare non solo che l’atto sia stato portato a conoscenza del destinatario , ma anche che tale conoscenza sia intervenuta in tempo utile a consentire a quest’ultimo l’esercizio del diritto di scelta del proprio arbitro . La decisione impugnata viene dunque cassata con rinvio al giudice di merito.

Presidente Marulli – Relatore Reggiani Svolgimento del processo La [ ] s.p.a. di seguito, [ ] , in qualità di mandataria dell'ATI costituita con le mandanti D. s.p.a. di seguito D. e C. Strade e Gallerie s.p.a. di seguito, C. , avviava un procedimento arbitrale nei confronti di quest'ultima, avvalendosi della clausola compromissoria prevista dall'art. 23 della scrittura privata del 12/01/2006, per sentirla condannare al pagamento della quota di competenza degli oneri derivanti dall'esecuzione dell'appalto aggiudicato all'ATI, relativo alla progettazione esecutiva e alla realizzazione di opere nell'ambito degli interventi di velocizzazione della linea omissis . In particolare, la [ ] deduceva che le tre imprese associate avevano costituito, in data 20/12/2006, una società consortile, la Ca. s.c.a.r.l. di seguito, CA. , con lo scopo di ripartire i ruoli di direzione tecnica e di amministrazione, nonché i relativi compensi, aggiungendo che le crescenti difficoltà economiche delle due mandanti avevano costretto la mandataria, obbligata in solido nei confronti della stazione appaltante, a sopportare quasi interamente gli oneri dell'appalto. Per tali motivi, la [ ] chiedeva che, accertato l'inadempimento della C., quest'ultima venisse condannata al pagamento delle somme dovute in base alla scrittura del 12/01/2006. Gli arbitri, respingendo le eccezioni pregiudiziali e preliminari della C., accertavano l'inadempimento di quest'ultima agli obblighi come sopra assunti, condannandola al pagamento della somma di Euro 4.529.407,57 a titolo di maggiori costi sopportati, di Euro 923,48 a titolo di rimborsi di garanzie prestate e di Euro 925.507,88 per oneri finanziari derivanti da interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002 . Il lodo veniva impugnato dalla C., che conveniva in giudizio la [ ], nei cui confronti era stata aperta la procedura di amministrazione straordinaria, la cessionaria subentrante [ ] s.r.l. e la cessionaria omissis s.r.l., divenuta tale all'esito dell'omologa della proposta di concordato ex D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 78 . L'impugnazione veniva respinta. Avverso tale decisione, la C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. La R.D.E. s.p.a. di seguito, R.D.E. , in qualità di società incorporante la omissis s.r.l., si è difesa con controricorso, mentre la [ ] s.p.a. in amministrazione straordinaria è rimasta intimata. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 113, 817 e 829 c.p.c. in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale del collegio arbitrale sollevata dalla ricorrente, sul convincimento ritenuto erroneo dalla C. che la stessa non fosse mai stata agitata durante la fase arbitrale. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 810, 145 e 156 c.p.c. , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, per avere la sentenza escluso che il vizio di notifica dell'atto di introduzione del giudizio arbitrale e contestuale nomina dell'arbitro avesse determinato la nullità della costituzione del collegio e quindi del lodo arbitrale anche in relazione alla mancata nomina dell'arbitro da parte della DOMOTER che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto partecipare al giudizio . Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 111, 112, 816 e 829 c.p.c. , oltre che dell'art. 27 dell'atto costitutivo del 20/12/2006, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, per avere la sentenza impugnata disatteso l'interpretazione delle clausole statutarie del consorzio costituito tra le società partecipi dell'ATI, tese a dirimere le controversie tra i membri dello stesso. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4, in relazione agli artt. 132 e 156, comma 2, 113 e 829 c.p.c. , all' art. 1719 c.c. e al D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 37, per avere la Corte d'appello fatto confusione tra le prospettazioni delle parti e quanto affermato in sede arbitrale, nel capo della decisione che ha statuito sul dedotto difetto di legittimazione della C. e comunque sull'infondatezza della domanda formulata nei confronti di quest'ultima. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, in relazione all'art. 23 della scrittura privata del 12/01/2006, di cui è prospettata l'erronea interpretazione, poiché la Corte di merito avrebbe dovuto avvedersi che, in base al menzionato articolo, gli arbitri da nominare erano cinque, dovendo partecipare al giudizio anche la D., con violazione dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, in relazione all'eccepito litisconsorzio necessario oltre che con la D. anche con la CA. s.c.a.r.l., il cui fallimento, secondo parte ricorrente, avrebbe, peraltro, dovuto portare all'interruzione del giudizio. Con il sesto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, in relazione alla mancata dichiarazione di nullità del lodo per nullità e/o inutilizzabilità della CTU in ragione della mancanza di prova in ordine alla spettanza delle somme richieste e liquidate in favore della [ ], nonché l'omessa pronuncia su tutte le domande ed eccezioni formulate sul punto art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c . 2. La controricorrente R.D.E. ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'intero ricorso, per avere parte ricorrente riproposto pedissequamente le stesse censure già formulate nel procedimento di impugnazione del lodo, ma l'eccezione deve essere respinta, poiché dalla semplice lettura dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità si evince che, per ciascuna censura formulata, parte ricorrente ha richiamato il capo della decisione criticata, evidenziando le parti che ha ritenuto di non condividere e illustrandone le ragioni. 3. Il primo motivo è infondato. Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata è viziata, perché la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che l'eccezione di incompetenza territoriale del Collegio arbitrale non era mai stata formulata davanti agli arbitri, mentre invece nell'atto di citazione in appello aveva richiamato le eccezioni preliminari formulate nel corso del procedimento arbitrale, la cui proposizione non era stata contestata dalla controparte, nel giudizio davanti alla Corte di appello, e comunque si desumeva dal lodo impugnato, tenuto conto che a p. 13, veniva osservato quanto segue C., sin dalla memoria di costituzione, eccepisce, in via preliminare e a vario titolo, in ogni atto, irritualità, inammissibilità e improcedibilità della procedura arbitrale p. 8 del ricorso per cassazione . In particolare, la ricorrente ha dedotto di avere prospettato l'incompetenza territoriale unitamente alla nullità del procedimento di costituzione del Collegio sin dalla prima difesa davanti agli arbitri, ma se il riferimento a tale ultimo vizio si rinviene nell'atto di impugnazione davanti alla Corte di merito p. 8 del ricorso per cassazione , nessun elemento dimostra che ha costituito oggetto di contraddittorio davanti agli arbitri proprio la questione della competenza per territorio di questi ultimi. 4. Il secondo motivo di ricorso è fondato sia pure nei termini di seguito evidenziati. 4.1. La censura principale veicolata da tale motivo è riferita alla parte della decisione impugnata in cui la Corte d'appello ha respinto l'eccezione fondata sulla dedotta invalida costituzione del collegio arbitrale, in conseguenza del vizio della notificazione dell'invito rivolto alla C. di nominare il suo arbitro sul presupposto che tale invito fosse stato portato a conoscenza di quest'ultima. Per comprendere la materia del contendere, occorre richiamare la statuizione censurata, ove la Corte di merito ha statuito come segue l'atto è stato notificato senza il preventivo compimento delle formalità previste dall' art. 145 c.p.c. , comma 1, essendo stato indirizzato impersonalmente alla società presso il domicilio del legale rappresentante. Occorre, però, distinguere gli effetti della notifica ai fini della introduzione del procedimento arbitrale e gli effetti della notifica ai fini della nomina dell'arbitro. Ora, la irregolarità della notifica ex art. 145 c.p.c. , ai fini della instaurazione del giudizio arbitrale è stata sanata dalla costituzione in giudizio della C., in quanto l'atto ha senz'altro raggiunto il suo scopo ex art. 156 c.p.c. , comma 3 cfr., tra le numerose, Cass. n. 5333/2016 . In relazione all'invito alla nomina dell'arbitro, invece, va tenuto conto della natura negoziale dell'atto cui tale invito tende, nonché del principio di libertà delle forme sancito dall' art. 121 c.p.c. , dovendosi ritenere sufficiente che l'invito scritto sia portato a conoscenza dell'altra parte con qualsiasi modalità di comunicazione. A comprova del convincimento espresso, va sottolineato che la nuova formulazione dell' art. 810 c.p.c. , ha eliminato la previsione della notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario dell'atto di nomina del proprio arbitro all'altra parte per cui, a fortiori, nella fase prodromica al procedimento arbitrale, l'invito a designare i propri arbitri può avvenire attraverso qualsiasi forma equipollente, come la raccomandata postale. Pertanto, nel caso di specie, la raccomandata inviata alla società presso il domicilio del legale rappresentante, seguita dall'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito presso l'Ufficio postale, tenuto conto dell'avvenuta tempestiva costituzione della C., consente di ritenere che l'invito a nominare l'arbitro sia stato portato a conoscenza della società . Secondo la ricorrente, la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto sanato il vizio di notificazione dell'atto di introduzione del giudizio arbitrale - recante anche l'invito, rivolto alla C., a procedere alla nomina del suo arbitro - in virtù della costituzione di quest'ultima nel giudizio arbitrale, perché, sempre secondo la ricorrente, tale sanatoria avrebbe potuto verificarsi solo se la [ ] avesse dimostrato l'intervenuta conoscenza dell'istanza di arbitrato, acquisita aliunde dalla C., entro i termini utili per la nomina del proprio arbitro. Nell'ottica della ricorrente, invece, il vizio della notificazione dell'atto di introduzione del giudizio arbitrale, recante l'invito alla C. a nominare il suo arbitro, aveva determinato la nullità e l'inefficacia della nomina effettuata dal Presidente del Tribunale sull'errato presupposto dell'inerzia della C. e, conseguentemente, l'invalidità della costituzione del collegio arbitrale, in violazione dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa della C., che non aveva potuto nominare il suo arbitro, eccepita da quest'ultima dal momento della costituzione nel procedimento arbitrale. La ricorrente ha, infatti, evidenziato che una cosa è la sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. , valida per la costituzione del contraddittorio, operata per il tramite della costituzione nel giudizio arbitrale della C. stessa, e altra cosa è reputare salve e impregiudicate le attività quale è la nomina dell'arbitro che la parte non ha potuto svolgere a causa della nullità della notifica. Secondo la C., dunque, la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che potesse valere qualsiasi forma di notificazione, essendo l'invito a nominare l'arbitro un atto negoziale diverso dall'introduzione del procedimento arbitrale, senza considerare che non emergeva dagli atti di causa che la C. fosse venuta a conoscenza dell'atto in tempo utile per nominare il suo arbitro, aggiungendo che, in realtà, la parte si era costituita in giudizio senza neppure aver potuto leggere gli atti, perché aveva avuto contezza della pendenza del procedimento solo il giorno prima, ma aveva intenzione di far valere la dedotta nullità, in modo tale da ottenere la regressione del procedimento e la restituzione del diritto di procedere alla nomina del proprio arbitro. 4.2. Questa Corte ha più volte evidenziato che, prima della riforma del 1994, non era previsto alcun atto finalizzato a contenere la domanda di arbitrato e, quindi, ad avviare il procedimento arbitrale. Solo con la l. n. 25 del 1994 sono state introdotte norme intese a disciplinare indirettamente, ma inequivocabilmente, il contenuto e gli effetti di tale domanda. L'art. 1 l. cit. ha, infatti, aggiunto un ultimo comma all' art. 669 octies c.p.c. , riguardante l'ipotesi in cui sia adottato un provvedimento cautelare ante causam, stabilendo che Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri . L'art. 25 l. cit., in materia di interruzione ha modificato gli artt. 2943 e 2945 c.c. , stabilendo che la notificazione dell'atto appena menzionato definito dall' art. 2945, comma 4, c.c. come atto contenente la domanda di arbitrato determina l'interruzione della prescrizione, la quale non decorre fino a che il lodo non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione. Infine, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 26 l. cit., lo stesso atto contenente la domanda di arbitrato sopra descritto è stato equiparato alla domanda giudiziale in numerose disposizioni cfr. artt. 2652, ultimo comma, c.c. , 2653, ultimo comma c.c., 2690, ultimo comma, e 2691, comma 2, c.c. . In relazione a tale mutato contesto normativo, questa Corte ha reiteratamente affermato che, a seguito dell'entrata in vigore della l. cit., si è definitivamente chiarito che l'inizio del procedimento arbitrale si ha con la notifica, da parte dell'attore, di un atto che enunci l'intenzione di adire gli arbitri, proponga la domanda e indichi l'arbitro di sua nomina Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21177 del 08/08/2019 Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5457 del 08/04/2003 . In effetti, la domanda di arbitrato costituisce, di regola, un atto complesso, composto da tre distinti nuclei la manifestazione della pretesa, la dichiarazione di voler promuovere il procedimento arbitrale, la nomina degli arbitri cfr. Cass., Sez. U, n. 9839 del 05/05/2011 , riferita ad una fattispecie disciplinata dalle norme previgenti al D.Lgs. n. 40 del 2006 . La compresenza di tali elementi si rinviene, appunto, di regola, potendo anche accadere che gli arbitri siano già stati nominati dalle parti prima dell'avvio del procedimento arbitrale, ad esempio, nella clausola compromissoria così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15445 del 14/09/2012 o che sia previsto un particolare procedimento per tale nomina, come avviene in materia di arbitrato societario in virtù del disposto del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34 Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2400 del 20/02/2012 . 4.3. Proprio guardando alla nomina degli arbitri, il già menzionato art. 810, comma 1, c.p.c. specifica che Quando a norma della convenzione d'arbitrato gli arbitri devono essere nominati dalle parti, ciascuna di esse, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati . Alla notifica della scelta del proprio arbitro si affianca l'invito alla controparte di nominare quello di sua spettanza. La modifica legislativa apportata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 21 ha eliminato dall'attuale formulazione dell'articolo la previsione che la notifica debba essere eseguita necessariamente a mezzo ufficiale giudiziario. Ciò significa che tale notifica può essere effettuata anche dagli avvocati in conformità alla l. n. 53 del 1994 . La modalità con cui la scelta del proprio arbitro e l'invito alla designazione dell'arbitro altrui debbano essere resi noti alla controparte è, peraltro, considerata derogabile, sicché la convenzione di arbitrato può prevedere che la nomina sia comunicata in altro modo, ad esempio, a mezzo lettera raccomandata in tal senso, con riguardo all'atto introduttivo del giudizio arbitrale, v. Cass., Sez. U, n. 9839 del 05/05/2011 , riferita ad una fattispecie disciplinata dalle norme previgenti al D.Lgs. n. 40 del 2006 . Tale conclusione costituisce una coerente applicazione del principio della libertà delle forme, che connota la disciplina dell'arbitrato, con il solo limite dell'osservanza delle norme di ordine pubblico, come il principio del contraddittorio v. ancora Cass., Sez. U, n. 9839 del 05/05/2011 , con riferimento all'atto di introduzione del giudizio arbitrale v. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17099 del 10/07/2013 Sez. 1, Sentenza n. 4808 del 28/02/2014 . 4.4. Si deve, in proposito, evidenziare che la scelta dell'arbitro è il momento più delicato dello svolgimento del procedimento arbitrale. Il fondamento dell'arbitrato si rinviene, infatti, nella natura privatistica del giudizio, la quale, a sua volta, trae origine dal fatto che il potere di ius dicere deriva direttamente dalla volontà delle parti. Con l'atto di nomina, la parte designa il proprio arbitro, confidando nella partecipazione al giudizio di un giudice attento e predisposto alle proprie argomentazioni. Tale nomina costituisce esercizio di un diritto, poiché solo attraverso la libera scelta del giudice privato è garantito il principio di ordine pubblico della imparzialità degli arbitri e la consensualità, in genere, dell'istituto. La stessa nomina è anche un obbligo, perché solo attraverso il negozio corrispondente può essere attuato il rapporto obbligatorio che la parte ha costituito stipulando il contratto d'arbitrato. A tale obbligo corrisponde, ovviamente, il diritto dell'altra parte di pretendere che il proprio contraddittore manifesti la sua volontà di nomina. Il rilievo dell'adempimento dell'obbligo appena menzionato è palesato dal disposto dell' art. 810 c.p.c. , ove l'ordinamento disciplina una tutela specifica, per il caso dell'inerzia del soggetto chiamato a nominare il proprio arbitro, rappresentata dalla nomina giudiziale del Presidente del Tribunale, che decide senza formalità, adottando un provvedimento avente natura di atto di volontaria giurisdizione. Il menzionato atto non è impugnabile neppure ex Cost., art. 111, poiché non ha carattere decisorio e non è suscettibile di produrre effetti sostanziali o processuali di cosa giudicata Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 18004 del 09/07/2018 . Eventuali violazioni delle regole dettate per il procedimento di nomina possono, pertanto, essere fatte valere solo dinanzi agli arbitri, la cui determinazione in proposito si riflette sul lodo, che può essere impugnato in riferimento al vizio già denunciato nel corso del procedimento arbitrale, secondo quanto stabilito dall' art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c. . 4.5. Nel caso di specie nessuna delle parti ha allegato l'esistenza di un accordo sul modo in cui la nomina e l'invito ex art. 810 c.p.c. dovessero essere resi noti alla controparte, dovendo dunque applicarsi la disposizione appena richiamata, che prevede la notificazione per iscritto. È, inoltre, incontestato che l'atto oggetto di giudizio contenesse la domanda di arbitrato ed anche la nomina dell'arbitro con l'invito, rivolto alla C., di procedere alla designazione dell'arbitro di sua spettanza. Il giudice dell'appello, richiamando alcuni precedenti di legittimità, ha valutato la notifica dell'atto alla luce delle disposizioni del processo civile, ricordando che è consentita la notificazione ai sensi dell' art. 145, comma 3, c.p.c. a condizione che ricorra un duplice presupposto a che non sia stato possibile raggiungere lo scopo mediante la notificazione in una delle due forme alternative contemplate dall'art. 145, comma 1 e 2 e, comunque, b sempreché si proceda nei confronti della persona fisica che rappresenta l'ente e non già nei confronti dell'ente impersonale . Ha poi aggiunto che, nel caso di specie, tali condizioni non sono state rispettate, perché l'atto è stato notificato senza il preventivo compimento delle formalità previste dall' art. 145 c.p.c. , comma 1, essendo stato indirizzato impersonalmente alla società presso il domicilio del legale rappresentante p. 10-11 della sentenza impugnata . Tale accertamento non è stato impugnato e deve ritenersi oramai acquisito al processo. Come sopra evidenziato, lo stesso giudice di merito ha poi ritenuto comunque raggiunto lo scopo dell'atto, inteso come espressione della volontà di avviare il procedimento arbitrale, in ragione dell'avvenuta costituzione della ricorrente e, poi, ha ritenuto provato che l'invito a nominare l'arbitro fosse stato portato a conoscenza della ricorrente. Quest'ultimo accertamento è stato ritenuto sufficiente per respingere l'eccezione della C. volta a far valere il dedotto vizio di costituzione del collegio arbitrale per effetto del vizio della notificazione dell'invito a nominare l'arbitro. 4.6. Tale statuizione non è condivisibile. Ai fini dell'instaurazione del rapporto nel procedimento arbitrale, senza dubbio la costituzione della C. ha comportato ogni sanatoria del ritenuto vizio della notifica della domanda di arbitrato. È sufficiente richiamare la ricca giurisprudenza maturata in ordine alla sanatoria della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio per effetto della costituzione in giudizio del destinatario cfr. tra le tante fattispecie Cass., Sez. U, Ordinanza n. 26655 del 30/09/2021 Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 20659 del 31/08/2017 . Guardando, tuttavia, alla funzione dell'invito alla controparte a nominare il proprio arbitro, deve rilevarsi che non è sufficiente accertare l'avvenuta conoscenza di tale invito, essendo necessario verificare che la C. sia stata messa nelle condizioni di procedere alla nomina del proprio arbitro prima che si procedesse alla nomina da parte del Presidente del Tribunale. Non ha certo alcun rilievo la ricezione dell'invito a nominare l'arbitro quando tale nomina non è più possibile per avere il Presidente già provveduto a nominarlo in sostituzione della parte, la quale viene in questo modo privata del suo diritto di procedere alla scelta di uno dei tre arbitri incaricati di statuire sulla vertenza che la riguarda. 5. L'esame di ogni altra censura è superflua all'esito dell'accoglimento del secondo motivo, nei termini appena evidenziati, risultando i restanti motivi assorbiti. 6. In conclusione, respinto il primo motivo, deve essere accolto il secondo nei termini di cui in motivazione e, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti del motivo accolto, in applicazione del seguente principio In tema di arbitrato, ai fini della verifica del raggiungimento dello scopo dell'atto che contiene l'invito all'avversario di procedere alla designazione dei propri arbitri, reso noto senza il rispetto delle forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile, il giudice è chiamato ad accertare non solo che l'atto sia stato portato a conoscenza del destinatario, ma anche che tale conoscenza sia intervenuta in tempo utile a consentire a quest'ultimo l'esercizio del diritto di scelta del proprio arbitro . 7. La sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata, nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e, respinto il primo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.