I genitori che scelgono l’homeschooling non sono tenuti a collaborare con i servizi sociali

Una coppia di genitori proponeva reclamo contro il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Bolzano che aveva prescritto a quest’ultimi di far sostenere alla figlia gli esami di idoneità per l’anno scolastico 2021/2022, nonché di iscriverla per l’anno scolastico successivo in una scuola che prevedesse la frequentazione in presenza, incaricando il servizio sociale di monitorare la situazione.

La controversia in oggetto arriva in Cassazione dove i genitori della minore evidenziano che in tutti i casi in cui i genitori si avvalgono dell' istruzione parentale , nessun controllo è disposto da parte dei servizi sociali , perché vi è il dirigente scolastico e/o il sindaco del Comune di residenza che assolvono all'onere di vigilanza , ed aggiungono che il provvedimento impugnato avrebbe violato l' art. 336, comma 1, c.p.c. , poiché la revoca della prescrizione con la quale era stato imposto ai genitori di scegliere una scuola che prevedesse la partecipazione in presenza della minore, doveva travolgere anche la previsione del controllo da parte dei servizi sociali del rispetto di tale prescrizione . La doglianza è fondata. Parlando della c.d. homeschooling ” o home education ” ci si riferisce ad un'alternativa alla frequenza delle aule scolastiche, rappresentata dall'istruzione parentale, conosciuta anche come scuola familiare o paterna . I genitori, per potersi avvalere di tale tipo di istruzione, devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola più vicina un'apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della capacità tecnica o economica per provvedere all'insegnamento parentale. Il dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza. Inoltre, il minore è tenuto a sostenere un esame di idoneità all'anno scolastico successivo in qualità di candidato esterno presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Spetta quindi alla scuola , che riceve la domanda di istruzione parentale, vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico dell'alunno . La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso in esame, specifica quindi che in tema di esercizio della responsabilità sui figli minori , la legge consente ai genitori di scegliere di provvedere direttamente alla loro istruzione , senza che i medesimi frequentino istituti scolastici, ma sotto il controllo delle autorità competenti e nell'effettivo rispetto delle regole stabilite che, quando sono assicurate, non tollerano misure limitative della responsabilità genitoriale nella specie, il monitoraggio dei servizi sociali e la prescrizione, rivolta ai genitori, di collaborare con questi ultimi , giustificate solo all'esito dell'accertamento del rischio di pregiudizio per il minore, che non può essere dato dalla sola scelta di procedere all'istruzione parentale, in sé pienamente legittima e costituente, anzi, espressione di un diritto costituzionalmente garantito .

Presidente Genovese – Relatore Reggiani Svolgimento del processo Con decreto del 20/04/2022, il Tribunale per i minorenni di Bolzano prescriveva a M.C.C. e a P.S. , nella qualità di genitori della minore M.A. nata il OMISSIS , di far sostenere a quest'ultima gli esami di idoneità per l'anno scolastico 2021-2022, nonché di iscriverla per l'anno scolastico successivo in una scuola che prevedesse la frequentazione in presenza, incaricando il servizio sociale di monitorare la situazione, in particolare di verificare l'adempimento delle prescrizioni, e prescrivendo ai genitori di collaborare con il detto servizio. I genitori della minore proponevano reclamo contro tale provvedimento, deducendo il vizio di ultrapetizione, con riferimento alla prescrizione di iscrizione per l'anno scolastico 2022-2023 in una scuola che prevedesse la frequenza in classe, così ledendo il diritto di istruzione parentale, in violazione della Cost., artt. 30, 33 e 34, nonché dell'art. 147 c.c. e delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 297 del 1994, del D.Lgs . n. 75 del 2005, del D.Lgs. n. 296 del 2006 e del D.Lgs. n. 62 del 2017 . La Corte d'appello revocava la prescrizione ad entrambi i genitori di iscrivere la figlia minore a una scuola che prevedesse la frequentazione in presenza, mantenendo comunque la prescrizione di collaborare con il servizio sociale, incaricato di monitorare la situazione. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso per cassazione i genitori della minore, affidato a un solo motivo di impugnazione. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione della Cost., art. 30, del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 111, comma 2, del D.Lgs. n. 76 del 2005, art. 1, comma 4, della l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 622, del D.Lgs. n. 62 del 2017, art. 23 e dell' art. 336 c.p.c. in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , poiché, pur revocando il provvedimento con il quale era stato imposto ai genitori di scegliere una scuola che prevedesse la partecipazione in presenza della figlia minore, era stato mantenuto il monitoraggio da parte dei servizi sociali, in mancanza del provvedimento presupposto, così mantenendo gli effetti del provvedimento revocato, nonostante fosse stata riconosciuta la liceità della scelta dei ricorrenti. In particolare, i ricorrenti hanno evidenziato che, in tutti i casi in cui i genitori si avvalgono dell'istruzione parentale, nessun controllo è disposto da parte dei servizi sociali, perché vi è il dirigente scolastico e/o il sindaco del Comune di residenza che assolvono all'onere di vigilanza, aggiungendo che il provvedimento impugnato aveva violato l' art. 336, comma 1, c.p.c. , poiché la revoca della prescrizione con la quale era stato imposto ai genitori di scegliere una scuola che prevedesse la partecipazione in presenza della minore, doveva travolgere anche la previsione del controllo da parte dei servizi sociali del rispetto di tale prescrizione. 2. Il motivo è fondato nei termini di seguito evidenziati. 2.1. Nel ricorso per cassazione è riportato il provvedimento del Tribunale per i minorenni che ha prescritto ai genitori di far sostenere alla figlia gli esami di idoneità per l'anno 2021/2022 e di iscrivere la minore a una scuola che svolgesse l'attività didattica in presenza per l'anno 2022/2023, incaricando i servizi sociali di monitorare la situazione, in particolare l'adempimento delle prescrizioni e prescrivendo ad entrambi i genitori di collaborare con i servizi sociali p. 9 del ricorso per cassazione . Il riferimento ai servizi sociali è effettuato solo al fine appena indicato, risolvendosi nello strumento attraverso il quale è stato assicurato il rispetto delle prescrizioni imposte ai genitori della minore. La Corte di appello ha preso atto dell'avvenuta iscrizione della ragazzina agli esami di idoneità per l'anno scolastico 2021/2022 e ha revocato la prescrizione con la quale era stato imposto ai ricorrenti di iscrivere la minore ad una scuola che svolgesse l'attività didattica in presenza per l'anno 2022/2023, ma ha espressamente stabilito che resta confermato nel resto anche per quanto riguarda la prescrizione ai genitori di collaborare con il servizio sociale, incaricato di monitorare la situazione . In motivazione, la medesima Corte - sentiti i genitori della bambina, che hanno illustrato il percorso scolastico della figlia - ha precisato che non può essere imposto un obbligo di iscrizione ad una scuola in presenza per l'anno scolastico 2022/23, fermo restando che deve essere proseguito il percorso di istruzione, verificata la preparazione e devono essere sostenuti di volta in volta gli esami di idoneità con tempestiva domanda di iscrizione . 2.2. In sintesi, il provvedimento adottato in sede di reclamo ha mantenuto il monitoraggio dei servizi sociali, previsto dal giudice di primo grado, unito alla prescrizione rivolta ai ricorrenti di collaborare con questi ultimi, ma tali misure in primo grado erano state adottate, in particolare, per assicurare l'adempimento delle altre prescrizioni originariamente imposte che, all'esito del reclamo, non erano più operative. Come sopra evidenziato, infatti, la Corte d'appello ha dato atto dell'avvenuta iscrizione della minore all'esame di idoneità per l'anno scolastico 2021/2022 e ha revocato la prescrizione con la quale era stato imposto ai genitori di iscrivere la ragazzina in una scuola che prevedesse la frequenza in presenza. 2.3. La misura conservata in sede di reclamo ha, quindi, finito per assumere una diversa funzione rispetto a quella attribuita in primo grado, riconducibile alla vigilanza per l'adempimento in futuro dell'obbligo di istruzione da parte dei genitori della minore, che hanno scelto di non affidare la figlia a istituti scolastici ma di curare direttamente la sua istruzione. 2.4. Com'è noto la l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 622, prevede che L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni . Il D.Lgs. n. 76 del 2005, art. 1, comma 4, stabilisce inoltre che I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli. v. già il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 114 . Il D.Lgs. n. 62 del 2017, art. 23 prevede, poi, che In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione è dedicato il D.Lgs. n. 76 del 2005, art. 5, che individua i soggetti a ciò deputati come già il D.Lgs. n. 297 de 1994, art. 114 . 2.5. Un'alternativa alla frequenza delle aule scolastiche è, in sintesi, rappresentata dall'istruzione parentale, conosciuta anche come scuola familiare o paterna, o indicata con i termini anglosassoni homeschooling o home education. Tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all'istruzione dei figli. I genitori qualora decidano di avvalersi dell'istruzione parentale devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola più vicina un'apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della capacità tecnica o economica per provvedere all'insegnamento parentale. Il dirigente scolastico ha, comunque, il dovere di accertarne la fondatezza. A garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere un esame di idoneità all'anno scolastico successivo in qualità di candidato esterno presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. La scuola che riceve la domanda di istruzione parentale è, inoltre, tenuta a vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico dell'alunno. Il ricorso all'istruzione parentale è, dunque, pienamente legittimo e, anzi, costituisce un modo con il quale il diritto-dovere all'istruzione dei figli, garantito dalla Cost., art. 30, si esplica, sia pure nel rispetto di determinate regole e sotto il controllo delle autorità a ciò deputate. La previsione, in aggiunta agli adempimenti e alle forme di vigilanza sopra illustrati, del monitoraggio della situazione da parte dei servizi sociali, unita alla prescrizione dell'obbligo di collaborare con questi ultimi, si sostanzia in una, pur lieve, misura limitativa della responsabilità nei confronti dei genitori che scelgano l'istruzione parentale e, pertanto, in applicazione dell' art. 333 c.p.c. può essere adottata all'esito dell'accertamento del rischio di pregiudizio per il minore Sez. 1, Ordinanza n. 27553 del 11/10/2021 , che non può essere dato dalla sola scelta di provvedere direttamente all'istruzione del figlio, in sé legittima e consentita, nel rispetto dei requisiti e con le misure di controllo sopra evidenziate. 3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, nei limiti sopra indicati, in applicazione del seguente principio di diritto In tema di esercizio della responsabilità sui figli minori, la legge consente ai genitori di scegliere di provvedere direttamente alla loro istruzione, senza che i medesimi frequentino istituti scolastici, ma sotto il controllo delle autorità competenti e nell'effettivo rispetto delle regole stabilite che, quando sono assicurate, non tollerano misure limitative della responsabilità genitoriale nella specie, il monitoraggio dei servizi sociali e la prescrizione, rivolta ai genitori, di collaborare con questi ultimi , giustificate solo all'esito dell'accertamento del rischio di pregiudizio per il minore, che non può essere dato dalla sola scelta di procedere all'istruzione parentale, in sé pienamente legittima e costituente, anzi, espressione di un diritto costituzionalmente garantito . 4. La sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata con rinvio della causa alla Corte d'appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità. 5. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 5 2.