La natura tributaria intrinseca di una fattispecie prevale sulla qualificazione legislativa

In materia di tributi, secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale, sussistono alcuni criteri e presupposti, sulla scorta dei quali è possibile riscontrare la natura tributaria di una data fattispecie, anche nel caso in cui il legislatore l’abbia espressamente qualificata in modo diverso.

A tal proposito, sono stati individuati tre requisiti indefettibili, per determinare la natura tributaria di una data fattispecie l'esistenza di una definitiva decurtazione patrimoniale, a carico del soggetto passivo la circostanza che detta decurtazione non integri una modifica di un rapporto sinallagmatico che le risorse derivanti dalla decurtazione siano destinate a sovvenzionare spese pubbliche. Con l'ordinanza interlocutoria numero 23788/23, pubblicata il 04 agosto 2023, la Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione si è trovata ad affrontare due complesse questioni giuridiche, l'una inerente l'intrinseca natura tributaria di una determinata fattispecie, indipendentemente dalla diversa qualificazione, eventualmente datale dal legislatore e l'altra, ancor più complessa, inerente l'incostituzionalità derivata o conseguenziale delle norme. Il fatto La questione scaturisce dalla dichiarazione di fallimento di una compagnia aerea, cui faceva seguito la richiesta di ammissione allo stato passivo, da parte della società che gestiva uno degli scali aeroportuali, presso i quali aveva operato la detta compagnia. Il giudice delegato aveva ammesso allo stato passivo i crediti vantati dalla società creditrice, in via chirografaria, escludendo il privilegio speciale, per quelli inerenti sia i diritti di sosta, imbarco e per i controlli di sicurezza dei passeggeri, che l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, riscossa dalla società di gestione aeroportuale, per conto dell'erario. La creditrice aveva proposto opposizione allo stato passivo, innanzi al tribunale competente, che aveva parzialmente accolto le sue istanze, con riferimento ai crediti scaturenti dall'addizionale comunale, che erano stati ricompresi nel novero di quelli cui si deve riconoscere il privilegio generale, ex articolo 2752 c.c., che attribuisce il detto privilegio ai crediti derivanti da imposte e tasse degli enti locali “previsti dalla legge per la finanza locale”, precisando che tale ultima espressione non debba intendersi come riferita alla specifica legge istitutiva del tributo, ma a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi degli enti locali Cass. Civ. numero 12275/2016 . Avverso tale decisione, la società creditrice proponeva ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, cui resisteva la debitrice, che proponeva, a sua volta, ricorso incidentale, ritenendo che, sulla scorta dell'interpretazione autentica, fornita dall'articolo 39-bis d.l. numero 159/2007, le addizionali comunali non hanno natura di obbligazioni tributarie. La natura tributaria intrinseca delle fattispecie Il primo aspetto evidenziato dalla Prima Sezione riguarda proprio l'indagine sui criteri e presupposti, sulla scorta dei quali è possibile riscontrare la natura tributaria di una data fattispecie, indipendentemente dalla diversa qualificazione che può avergli dato il legislatore. A tal proposito, la Suprema Corte richiama il costante orientamento della Corte Costituzionale, che ha individuato tre requisiti indefettibili, per determinare la natura tributaria di una fattispecie l'esistenza di una definitiva decurtazione patrimoniale, a carico del soggetto passivo la circostanza che detta decurtazione non integri una modifica di un rapporto sinallagmatico che le risorse derivanti dalla decurtazione siano destinate a sovvenzionare spese pubbliche Corte Cost., sentenze numero 89/2018 e numero 269/2017 . Sulla scorta di questo principio di diritto, la Corte Costituzionale aveva rilevato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 39-bis, d.l. numero 159/2007, nella parte in cui escludeva la natura tributaria dei contributi delle società di gestione aeroportuale al fondo antincendi sentenza 167/2018 e prendendo le mosse da tale ragionamento giuridico, la Prima Sezione della Corte di Cassazione, riteneva parimenti illegittima la citata norma, anche con riguardo alle addizionali comunali sui diritti d'imbarco, la cui natura di tributi è fuor di dubbio. L'incostituzionalità derivata o conseguenziale Il secondo importante profilo giuridico considerato dai giudici di legittimità riguarda, invece, la cosiddetta incostituzionalità derivata o conseguenziale. Tale fattispecie sussiste per quelle norme che pur non essendo destinatarie principali della declaratoria di incostituzionalità dei giudici delle leggi, siano tuttavia ad esse in qualche modo collegate, tanto da essere conseguentemente dichiarate anch'esse illegittime. Le pronunce di illegittimità conseguenziale hanno carattere costitutivo e non dichiarativo, poiché le sentenze contenenti la declaratoria di incostituzionalità di una o più norme non si estendono a quelle che non siano in esse esplicitamente menzionate, che, pertanto, devono considerarsi a tutti gli effetti ancora vigenti, ancorché affette da vizi di incostituzionalità Corte Cost. numero 436/1992 . Il che implica, naturalmente, la necessità di sollevare una specifica questione di legittimità costituzionale e che la stessa non sia dichiarata manifestamente infondata.

Presidente Cristiano – Relatore Vella Fatti di causa 1. - Nel 2012 Aeroporto di Genova s.p.a. insinuò al passivo di omissis s.p.a. in Amministrazione Straordinaria il credito complessivo di Euro 3.150.581,09 in via privilegiata, e di Euro 714.242,53 in prededuzione. 1.1. - Il giudice delegato ammise il credito di Euro 3.278.237,70 in via chirografaria, escludendo, tra l'altro, sia il privilegio speciale ex articolo 1023 c.numero sulla somma di Euro 484.531,11 per diritti di approdo e partenza, diritti di sosta, diritti di imbarco passeggeri, corrispettivo controlli di sicurezza sui passeggeri e bagagli al seguito, corrispettivo di controllo di sicurezza dei bagagli di stiva - in quanto i beni sui quali far valere il privilegio invocato erano stati indicati in modo generico, e comunque dalla documentazione allegata non era possibile verificare, con riferimento ad ogni singolo aeromobile della debitrice, l'esatto ammontare del credito eventualmente garantito da privilegio - sia il privilegio generale ex articolo 2752 c.c. sul credito di Euro 279.580,00 per addizionale comunale sui diritti di imbarco ai sensi della L. numero 350 del 2003, articolo 2, comma 11, riscossa dall'istante per conto dell'erario, ritenendolo applicabile solamente nei confronti dell'erario. 2. - Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente l'opposizione allo stato passivo proposta da Aeroporto di Genova s.p.a., riconoscendo il privilegio generale ex articolo 2752 c.c. sul credito di Euro 279.580,00 per addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri sugli aeromobili. 2.1. - Per quanto rileva in questa sede, il tribunale i ha confermato il diniego del privilegio ex articolo 1023 numero 1 e/o numero 6 c.numero , per mancanza di prova del collegamento tra le somme richieste e i singoli aeromobili che hanno formato oggetto dei servizi resi ii ha ritenuto che tra i tributi che beneficiano del privilegio ex articolo 2752, ultimo comma, c.c., rientra anche l'addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri sugli aeromobili prevista dalla l. numero 350 del 2003, articolo 2, comma 11, che fino al 2008 veniva riscossa dal gestore del servizio aeroportuale e versata su una contabilità speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato gestita dall'Inps , poiché la norma codicistica attribuisce il privilegio generale sui beni mobili del debitore ai crediti per le imposte tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale , e il giudice di legittimità ha ritenuto che l'espressione legge per la finanza locale non rinvii ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi comunali e provinciali, così come chiarito dal D.L. numero 201 del 2011, articolo 13, comma 13, convertito con modifiche dalla l. numero 241 del 2011, di interpretazione autentica del suddetto comma Cass. numero 12275 del 2016 . 3. - La decisione è stata impugnata da Aeroporto di Genova s.p.a. con ricorso per cassazione in un motivo, cui OMISSIS s.p.a. in Amministrazione Straordinaria ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta un motivo di ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 4. - La ricorrente principale denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 93 numero 4, 96 e 97 L. Fall., nonché dell'articolo 1023 c.numero e dell'articolo 116 c.p.c., con riguardo al diniego del privilegio speciale sul credito di Euro 484.531,11 per diritti di approdo e partenza, diritti di sosta, diritti di imbarco passeggeri, corrispettivo controlli di sicurezza sui passeggeri e bagagli al seguito, corrispettivo di controllo di sicurezza dei bagagli di stiva , osservando che l'ammissione al passivo del credito al chirografo comporterebbe un giudicato endofallimentare sull'effettivo svolgimento delle prestazioni secondo la documentazione prodotta, la cui efficacia probatoria non potrebbe essere scissa e negata ai soli fini della collocazione privilegiata. In ogni caso, ribadisce che nell'istanza di ammissione al passivo erano state specificamente indicate le sigle di immatricolazione identificative di tutti gli aeromobili in relazione ai quali erano sorti i crediti privilegiati, di aver specificato in apposito prospetto l'esatto ammontare del credito garantito da privilegio in relazione ad ogni volo operato dal vettore v. pag. 12 ricorso in opposizione e di aver prodotto un'ulteriore prospetto degli importi, ordinato per causale e quindi per volo mentre il primo era ordinato per volo e quindi per causale . 5. - La ricorrente incidentale denuncia a sua volta la violazione e falsa applicazione della L. numero 350 del 2003, articolo 2, comma 11, del D.L. numero 201 del 2011, articolo 13, comma 13, del D.L. numero 159 del 2007, articolo 39-bis e dell'articolo 2752, ult. comma, c.c., sul rilievo che il credito da addizionale comunale su diritti di imbarco passeggeri ex l. 350-03, articolo 2, comma 11, non avrebbe natura tributaria, come espressamente significato dalla norma di interpretazione autentica di cui al D.L. 159 del 2007, articolo 39-bis, convertito dalla l. numero 222 del 2007, in base alla quale le disposizioni in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco ex L. numero 350 del 2003, articolo 2, comma 11 si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria . Osserva che invece il D.L. 201 del 2011, articolo 13, comma 13, cui il tribunale ha attribuito natura di norma di interpretazione autentica dell'articolo 2752 c.c., in realtà ne sarebbe privo, nè potrebbe essere altrimenti, alla luce della della L. numero 212 del 2000, articolo 1, comma 2, cd. Statuto del contribuente , in base al quale l'interpretazione autentica è possibile solo in casi eccezionali, con legge ordinaria che deve essere espressamente definita tale. Deduce quindi che l'addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri sarebbe un costo che, in quanto traslato sul passeggero mediante la maggiorazione del prezzo del biglietto aereo, avrebbe natura di semplice corrispettivo per un servizio imprenditoriale, dal momento che il relativo importo viene versato allo Stato e da esso devoluto principalmente all'ENAV, per compensare i costi sostenuti al fine di garantire la sicurezza ai propri impianti e la sicurezza operativa, solo una parte residua venendo invece effettivamente devoluta a favore dei Comuni del sedime aeroportuale, o con esso confinanti. 6. - Il Collegio ritiene che il tema sotteso al ricorso incidentale induca a sollevare d'ufficio una questione di legittimità costituzionale conseguenziale, ai sensi della L. numero 87 del 1953, articolo 27, comma 2. 6.1. - A tal fine occorre muovere dal rilievo che, successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, la Corte costituzionale, pronunciando nel giudizio di legittimità costituzionale incidentale promosso con ordinanza interlocutoria numero 27074 del 2016 dalle Sezioni unite di questa Corte, con sentenza numero 167 del 2018 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo la L. 28 dicembre 2015, numero 208, articolo 1, comma 478, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2016 , per violazione del principio di ragionevolezza di cui alla Cost., articolo 3 con assorbimento degli ulteriori profili di illegittimità segnalati dalle Sezioni unite . 6.2. - La norma dichiarata costituzionalmente illegittima stabiliva Il D.L. 1 ottobre 2007, numero 159, articolo 39-bis, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, numero 222, dopo le parole della L. 24 dicembre 2003, numero 350, sono inserite le seguenti e di corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti, di cui alla L. 27 dicembre 2006, numero 296, articolo 1, comma 1328 . Due sono le disposizioni implicate da detta norma - la L. numero 296 del 2006, articolo 1, comma 1328, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2006 - il D.L. numero 159 del 2007, articolo 39-bis, comma 1, recante Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale , convertito con modificazioni dalla L. numero 222 del 2007. 6.3. - Quanto alla prima norma, la l. numero 296 del 2006, articolo 1, comma 1328, stabilisce Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui alla L. 24 dicembre 2003, numero 350, articolo 2, comma 11, e successive modificazioni, è incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di Euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di Euro annui. Con decreti del Ministero dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile dello stato di previsione del Ministero dell'interno . 6.3.1. - Il legislatore ha quindi previsto due canali di finanziamento della riduzione della spesa pubblica da sostenere per garantire il servizio antincendi negli aeroporti i il fondo, alimentato dalle società di gestione aeroportuali ii l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri, prevista dalla L. numero 350 del 2003, articolo 2, comma 11 , pagata dal vettore aereo, che ne trasla il costo sul passeggero, mediante integrazione del prezzo del biglietto Cass. Sez. U 27074/2016, Cass. 5362/2014 . 6.4. - Quanto alla seconda norma, il D.L. numero 159 del 2007, articolo 39-bis, comma 1, dettata in tema di Diritti aeroportuali di imbarco stabilisce come interpolato dalla norma poi dichiarata incostituzionale che Le disposizioni in materia di tassa d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui al D.L. 28 febbraio 1974, numero 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 aprile 1974, numero 117, e successive modificazioni, di tasse e di diritti di cui alla L. 5 maggio 1976, numero 324, di corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, numero 85, nonché in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui alla L. 24 dicembre 2003, numero 350, articolo 2, comma 11, e di corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti, di cui alla L. 27 dicembre 2006, numero 296, articolo 1, comma 1328 si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria . 6.4.1. - L'effetto dell'inserimento nell'articolo 39-bis cit. anche dei contributi al fondo antincendi, che le società aeroportuali hanno l'obbligo di alimentare in proporzione al traffico generato, è stato quello di escluderne la natura tributaria, dal momento che lo stesso articolo, con norma di interpretazione autentica, stabilisce che le disposizioni contemplate si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria . 6.5. - Nella pronuncia in esame, la Corte costituzionale ha innanzitutto richiamato il proprio costante orientamento in base al quale una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino tre indefettibili requisiti la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese ex plurimis, sentenze numero 89 del 2018, nnumero 269 e 236 del 2017 . 6.5.1. - Ha quindi affermato, disattendendo la prospettiva della natura sinallagmatica offerta dall'Avvocatura generale dello Stato, che tutte le suddette caratteristiche del tributo ricorrono nel fondo antincendi , istituito con la l. 296 del 2006, articolo 1, comma 1328. 6.5.2. - Ha poi osservato che la norma censurata afferma la natura non tributaria dei contributi al fondo antincendi, ma tale qualificazione legislativa si risolve in una operazione meramente nominalistica, che non si accompagna alla modifica sostanziale degli elementi strutturali della fattispecie tributaria. 6.5.3. - Ha pertanto concluso che la norma interpretativa censurata, dunque, lungi dall'esplicitare una possibile variante di senso della norma interpretata, incongruamente le attribuisce un significato non compatibile con la intrinseca ed immutata natura tributaria della prestazione, così ledendo la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico tra le tante, sentenze numero 73 del 2017, numero 170 del 2013, numero 78 del 2012 e numero 209 del 2010 lesione, questa, che si traduce in una violazione del principio di ragionevolezza sentenze numero 86 del 2017, numero 87 del 2012 e numero 335 del 2008 , giustificando la declaratoria di illegittimità costituzionale, per contrasto con la Cost., articolo 3 6.6. - La natura interpretativa dell'articolo 39-bis del più volte menzionato D.L. numero 159-07, rilevata dalla Corte costituzionale nella sentenza numero 167 del 2018 con riguardo ai contributi delle società di gestione aeroportuali al fondo antincendi, è stata più volte affermata da questa Corte con riguardo ai diritti aeroportuali Cass. Sez. U, 397/2008, 3044/2013, 27074/2016 . 6.7. - Viene quindi in rilievo l'eventualità che l'articolo 39-bis cit. sia analogamente affetto da illegittimità costituzionale, avuto riguardo alla dichiarata natura non tributaria delle obbligazioni che sorgono anche dalle disposizioni in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco, di cui alla L. 24 dicembre 2003, numero 350, articolo 2, comma 11 , cui, appunto, la norma già dichiarata incostituzionale aveva accomunato i corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti, di cui alla L. 27 dicembre 2006, numero 296, articolo 1, comma 1328 perciò espunti ab origine dallo stesso articolo 39-bis . 6.8. - Difatti, gli elementi strutturali dei tributi, tradizionalmente individuati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità nella matrice legislativa della prestazione imposta, nella sua doverosità e nel nesso con la spesa pubblica, e come tali ravvisati da Corte Cost. numero 167 del 2018 nei contributi dovuti dalle società di gestione aeroportuali al fondo antincendi, dovrebbero a maggior ragione ravvisarsi nell'addizionale comunale sui diritti di imbarco, di cui la L. numero 296 del 2006, articolo 1, comma 1328, come visto, ha disposto la maggiorazione proprio al fine di alimentare il predetto fondo. 7. - In punto di rilevanza, la questione sollevata è sicuramente e immediatamente rilevante nel presente giudizio. 7.1. - Invero, la persistente vigenza, in parte qua, del decreto L. 1 ottobre 2007, numero 159, articolo 39-bis, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, numero 222 - laddove esclude la natura tributaria delle obbligazioni derivanti dall'addizionale comunale sui diritti di imbarco, di cui alla L. 24 dicembre 2003, numero 350, articolo 2, comma 11, confligge con la natura tributaria attribuitagli dal tribunale, in forza dal D.L. numero 201 del 2011, articolo 13, comma 13, convertito con modificazioni dalla L. numero 241 del 2011, di interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 2752 c.c., nel senso che, laddove la norma codicistica attribuisce il privilegio generale sui beni mobili del debitore ai crediti per le imposte tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale risalente al 1931 , l'espressione legge per la finanza locale non rinvia ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi comunali e provinciali conf. Cass. 12275/2016 , ed anzi, come precisato da questa Corte, non solo ai tributi di tutti gli enti locali, ma anche degli enti territoriali, come le regioni Cass. 24836/2019, 30298/2021 . 7.2. - L'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma suddetta risolverebbe dunque in senso negativo la censura mossa con il ricorso incidentale, diretto a conseguire l'esclusione del privilegio ex articolo 2752, ultimo comma, c.c., con conseguente ammissione del credito di Aeroporto di Genova per addizionale comunale sui diritti di imbarco al passivo della Amministrazione straordinaria di XXXXXXXX in via chirografaria. 8. - In punto di non manifesta infondatezza, viene in rilievo il tema della incostituzionalità cd. derivata o conseguenziale. 8.1. - La L. 11 marzo 1953, numero 87, articolo 27 prevede, al comma 1, che la Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questioni di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime . Il comma 2 dispone che la Corte costituzionale dichiara, altresì, quali sono le altre disposizioni legislative la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata . 8.2. - Con riguardo al nesso che deve sussistere tra la disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima e quella che lo diventi come conseguenza , si registrano posizioni variegate tanto in dottrina che si esprime in termini ora di semplice condizionalità , ora di presupposto logico necessario ora di contenuto identico o analogo quanto nella giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, la quale oscilla tra i concetti di identità sent. 97/1980, 5/1986, 291/2013, 170/2014 , presupposizione sent. 34/1961 , condizione sent. 54/1958 , essenzialità sent. 5/1962 , accessorietà sent. 155/1963, 108/1969 , strumentalità sent. 18/1956, 4/1958, 39/1963 , interdipendenza sent. 100/1967 , connessione sent. 11/1956, 113/1957, 21/1968, 71/1967, 59/2017 , collegamento sent. 38/1960, 23/1966 e inapplicabilità sent. 93/2017 . 8.3. - In dottrina si distingue tra l'ipotesi in cui le norme siano legate da un nesso logico-giuridico illegittimità automatica o necessaria e quella in cui il nesso sia analogico-giuridico illegittimità conseguenziale , in termini di probabilità, o derivata , in termini di mera possibilità . Il primo caso si verifica, ad esempio, a fronte di norme identiche che traggono il proprio titolo di legittimazione da quelle dichiarate illegittime o di norme legate da un rapporto di presupposizione a quelle dichiarate incostituzionali. Al secondo caso, in cui si ritiene necessaria un'operazione interpretativa connotata da più ampi margini di discrezionalità, sono invece riconducibili, secondo autorevole dottrina costituzionalistica, non solo le ipotesi di analogia verticale ossia tra norme discendenti l'una dall'altra ma anche quelle, più articolate, di analogia cd. assiologicamente indirizzata che si verifica quando la sopravvivenza della disposizione frustrerebbe la dichiarazione di illegittimità, oppure le disposizioni risulterebbero sbilanciate in mancanza della norma oggetto del giudizio di illegittimità, ovvero l'originaria funzione della disposizione risulterebbe travisata dalla dichiarazione di illegittimità di altra disposizione, o infine la disposizione andrebbe dichiarata illegittima sulla base della medesima ratio decidendi che sta a fondamento della pronuncia principale . 8.4. - Secondo condivisibile dottrina, avallata dalla stessa Consulta, le pronunce di illegittimità conseguenziale hanno in ogni caso carattere costitutivo, non già dichiarativo, poiché le sentenze che dichiarano l'illegittimità costituzionale di una o più norme non si estendono a quelle che non siano in esse esplicitamente menzionate, il che per argumentum si desume anche dalla L. numero 87 del 1953, articolo 27, che prevede la possibilità di estendere la pronuncia di incostituzionalità a norme non espressamente impugnate. Da ciò la conseguenza che, quando la Corte non abbia fatto espresso uso di tale potere rispetto a norme analoghe o connesse le norme che non siano formalmente comprese nella dichiarazione di illegittimità costituzionale debbono considerarsi ancora vigenti, ancorché rispetto ad esse siano ravvisabili gli stessi vizi di incostituzionalità Corte Cost., sent. numero 436/1992, punto 2 del Considerato in diritto . Del resto, l'opposta tesi della natura meramente dichiarativa, nel consentire un sindacato di legittimità diffuso, si scontra con il carattere accentrato ed esclusivo del sindacato di legittimità delle leggi, proprio del nostro sistema di giustizia costituzionale. Pertanto, ove il Giudice delle Leggi non abbia esteso con autonoma decisione l'oggetto della sua pronuncia, le norme ritenute costituzionalmente illegittime in via derivata non potrebbero in linea di principio considerarsi eliminate se non in forza di una apposita pronuncia, sollecitata da nuova questione. In altri termini, i dubbi o la certezza che altro giudice intendesse manifestare in ordine alla conformità a Costituzione anche di altre disposizioni sarebbero da ricondurre nel quadro della disciplina del processo costituzionale, richiedendo nell'un caso che sia sollevata ulteriore questione di legittimità costituzionale, nell'altro che la questione sia dichiarata manifestamente infondata. 8.5. - Nel caso in esame, il Collegio ritiene che sia prospettabile un'ipotesi di illegittimità costituzionale conseguenziale della norma interpretativa di cui al decreto L. 1 ottobre 2007, numero 159, articolo 39-bis, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, numero 222, in quanto, laddove esclude la natura tributaria delle obbligazioni derivanti dall'addizionale comunale sui diritti di imbarco, di cui alla L. 24 dicembre 2003, numero 350, articolo 2, comma 11 , risulta affetto dalla stessa irragionevolezza - per lesione della coerenza e della certezza dell'ordinamento giuridico, in contrasto con la Cost., articolo 3 - che la sentenza della Corte costituzionale numero 167 del 2018 ha ravvisato nella medesima norma interpretativa, con riguardo ai corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti, di cui alla legge 27 dicembre 2006, articolo 1, comma numero 296 , tanto piùconsiderando che sia questi ultimi corrispettivi, sia la maggiorazione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco, disposta dalla L. 27 dicembre 2006, numero 296, articolo 1, comma 1328, sono destinati ad alimentare il fondo antincendi istituito da quest'ultima norma, sulla cui natura la sentenza si diffonde ampiamente. 9. - In conclusione, va sottoposta alla Corte costituzionale, ai sensi della L. numero 87 del 1953, articolo 27, comma 2, la questione di legittimità costituzionale della norma interpretativa indicata in dispositivo, nella parte in cui dichiara che le disposizioni in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui alla L. 24 dicembre 2003, numero 350, articolo 2, comma 11, si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria. P.Q.M. La Corte dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale conseguenziale del decreto L. 1 ottobre 2007, numero 159, articolo 39-bis, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, numero 222, in riferimento alla Cost., articolo 3, nei sensi indicati in motivazione. Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti, nonché comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.