Consuma droga in strada e ha con sé un martelletto frangivetro: legittima la condanna

Legittimo condannare per illecito possesso di oggetto adatto all’offesa la persona che viene sorpresa in possesso di un martelletto frangivetro in una situazione a rischio, cioè mentre è intenta a fare uso di sostanze stupefacenti sulla pubblica via.

Decisivo, secondo i giudici, il contesto in cui si è verificato il controllo effettuato dalle forze dell’ordine, ossia una situazione tale da considerare il soggetto esposto ad affrontare rischi di contrasti con terze persone. In Tribunale, dopo aver ricostruito l’episodio, l'imputata viene condannata a pagare 1.500 euro di ammenda per avere violato la normativa sulle armi . I giudici, pur riconoscendo ci si trovi di fronte ad un fatto di lieve entità , ritengono comunque palese la responsabilità dell’imputata , rea di avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un martelletto frangivetro , strumento chiaramente utilizzabile per l’offesa alla persona, date le circostanze di tempo e di luogo . Inoltre, giudici sottolineano che l’imputata era stata controllata, assieme ad un altro soggetto mentre, in ora serale, era intenta a far uso di sostanze stupefacenti sulla pubblica via , ed era risultata priva di documenti . Inutile il ricorso proposto in Cassazione. Il legale dell’accusata ha sostenuto che la detenzione di oggetti non qualificabili come armi da punta e da taglio risulta penalmente rilevante soltanto a condizione che detti oggetti siano chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona e ha aggiunto che, nell’episodio riguardante la sua cliente, il martelletto è stato espressamente definito come non destinato naturalmente all’offesa . Eppure, si è arrivati ad una condanna nonostante l’omessa valutazione delle circostanze di tempo e di luogo dalle quali sarebbe stato possibile desumere una chiara destinazione dell'oggetto all’offesa alla persona . Prima di esaminare le obiezioni difensive, i magistrati di Cassazione hanno ribadito che con specifico riferimento alla necessità di individuare il carattere offensivo di uno strumento è principio indiscutibile quello secondo cui il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere è integrato quando lo strumento ha oggettiva adeguatezza ad offendere la persona in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, dovendosi prescindere dalla eventuale pregressa commissione in quel luogo di offese alla persona e da una eventuale concreta prospettiva di offese a taluno da parte del possessore dell’oggetto. Proprio ragionando in quest’ ottica, i magistrati ritengono inequivocabile il contesto in cui è avvenuto il controllo che ha portato alla scoperta del martelletto frangivetro. E’ acclarato che la donna, controllata assieme ad un altro soggetto, mentre, in ora serale, era intenta a far uso di sostanze stupefacenti sulla pubblica via, e risultata priva di documenti, e dunque in una situazione complessivamente tale da considerarla esposta ad affrontare rischi di contrasti con terze persone , aveva con sé il martelletto . Inoltre, alla verifica degli uomini delle forze dell’ordine che avevano scoperto il martelletto, ella nemmeno si era attivata per spiegarne la provenienza . In conclusione, dunque, il martelletto è stato ritenuto in concreto chiaramente utilizzabile per aggressioni fisiche , eventualità non improbabile, atteso il contesto .

Presidente Siani Relatore Liuni Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Milano in data 6/9/2021, K.A. è stata condannata, a seguito di giudizio abbreviato, alla pena di Euro 1.500 di ammenda per la contravvenzione di cui all' art. 4 L. n. 110 del 1975 , ritenuto il caso di lieve entità, per avere portato fuori dall'abitazione, senza giustificato motivo, un martelletto infrangi-vetro, strumento chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona, date le circostanze di tempo e di luogo. Commesso in omissis . 2. Avverso tale sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore avv. Francesco Compagna, deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge per erronea applicazione dell' art. 4, comma 2, L. n. 110 del 1975 , in forza del quale la detenzione di oggetti non qualificabili come armi da punta e da taglio risulta penalmente rilevante soltanto a condizione che detti oggetti siano chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona . 2.2. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione laddove, pur avendo espressamente definito il martelletto come non destinato naturalmente all'offesa l'impugnata sentenza ha omesso ogni valutazione delle circostanze di tempo e di luogo dalle quali sarebbe stato possibile desumere una chiara destinazione dell'oggetto all'offesa alla persona. 2.3. Con memoria del 31/10/2022, trasmessa digitalmente, si censura che la sentenza del Tribunale di Milano confonda le due tipologie di armi , ritenendo non necessaria qualsivoglia analisi circa la destinazione all'offesa del martelletto infrangivetro, nonostante si tratti di un oggetto qualificabile come arma soltanto in presenza di determinate circostanze concrete, qui non individuate, e soffermandosi esclusivamente sull'assenza del giustificato motivo. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. Questa Corte ha ripetutamente affermato che gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell' art. 4, comma 2, della L. 18 aprile 1975, n. 110 , sono equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga senza giustificato motivo , mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata disposizione occorre anche che appaiano chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona Sez. 2, n. 15908 del 08/03/2022, Mustacchio, Rv. 283101 Sez. 7, Ordinanza n. 34774 del 15/01/2015, Cimpoesu, Rv. 264771 . Per la configurazione come armi improprie di oggetti destinati a scopi comuni, si rinvia alle sentenze di Sez. 2, n. 5537 del 16/01/2014, Dell'Ovo, Rv. 258277, e Sez. 2, n. 3760 del 24/05/1990, dep. 1991, Massimino, Rv. 186774. Con specifico riferimento alla necessità di individuare il carattere offensivo degli strumenti innominati, si riporta l'arresto al quale ci si intende attenere nella presente decisione per cui Il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere è integrato quando lo strumento ha oggettiva adeguatezza ad offendere la persona in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, dovendosi prescindere dalla eventuale pregressa commissione in quel luogo di offese alla persona e da una eventuale concreta prospettiva di offese a taluno in capo all'agente Sez. 1, n. 11812 del 26/02/2009, Pg in proc. Lungu, Rv. 243488 fattispecie in tema di porto di cacciavite da parte di un soggetto che transitava sulla pubblica via in ora notturna . 1.2. Invero, dalla complessiva motivazione dell'impugnata sentenza emerge che l'imputata, controllata con altro soggetto mentre, in ora serale, era intenta a far uso di sostanze stupefacenti sulla pubblica via ed era priva di documenti dunque in una situazione complessivamente tale da considerarla esposta ad affrontare rischi di contrasti con terzi , aveva con sé il martelletto in questione. Inoltre, alla verifica degli operanti che avevano scoperto tale porto, K.A. nemmeno si era attivata per spiegarne la provenienza. Il martelletto è stato, quindi, ritenuto in concreto chiaramente utilizzabile per aggressioni fisiche, eventualità non improbabile, atteso l'indicato contesto. 2. In conclusione il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell' art. 616 c.p.p. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.