La S.C. torna sul concordato fallimentare

Con ordinanza n. 23681/2023, il Collegio ha affrontato una controversia inerente una domanda di concordato fallimentare presentata da una Farmacia, ricorsa in giudizio per la violazione e falsa applicazione degli artt. 129 e 131 l. fall.

La S.C. ha anche evidenziato come nell'ambito delle regole proprie del concordato fallimentare l' art. 131 l. fall . ammette senza riserve il reclamo alla Corte d'appello avverso tutti i decreti con i quali il Tribunale decide gli esiti della procedura di concordato fallimentare, sia per approvarlo sia per non approvarlo . Inoltre, il concordato fallimentare è istituto che si differenzia rispetto al concordato preventivo , stante la diversità dei presupposti oggettivi in cui interviene l'omologazione a cui le due procedure sono volte impresa fallita da un lato e in bonis dall'altro , ed è regolato da una propria compiuta disciplina . Lo stesso art. 129 l. fall . implica, comunque, che il subprocedimento concordatario svoltosi in seno al fallimento debba avere un esito formale, attraverso un provvedimento che, preso atto del mancato raggiungimento delle maggioranze necessarie, respinga la proposta . L'unica limitazione prevista dall'art. cit. la si trova al comma 4, secondo cui se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il Tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto non soggetto a gravame . Nel caso di specie, la Corte territoriale avrebbe dovuto fare riferimento alle norme del concordato fallimentare per poter verificare se fosse ammissibile un reclamo avverso il decreto del Tribunale che respingeva la domanda di concordato fallimentare per mancata approvazione da parte dei creditori”. Ne consegue che sono impugnabili attraverso lo strumento del reclamo previsto dall' art. 131 l. fall . i provvedimenti, di qualsiasi natura di rigetto della proposta per mancata approvazione da parte dei creditori o di diniego dell'omologa , con cui il concordato fallimentare è respinto dal Tribunale . Per tutti questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso in oggetto.

Presidente Cristiano – Relatore Pazzi Rilevato che 1. Il Tribunale di Macerata, con decreto in data 31 gennaio 2018, respingeva la domanda di concordato fallimentare presentata da omissis del T.C. s.n.c. nell'ambito del Fallimento di omissis di M.M. s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili M.M. e MI.MI. , per mancata approvazione da parte dei creditori . 2. La Corte d'appello di Ancona, con decreto del 16 ottobre 2018, dichiarava inammissibile il reclamo presentato da omissis del T.C. s.n.c. avverso tale decreto, perché il tribunale, nel caso in cui non vi sia stata approvazione da parte della maggioranza dei creditori, emette un decreto di inammissibilità che, per espressa previsione del combinato disposto degli artt. 179, comma 1, e 162, comma 2, l. fall ., non è soggetto reclamo. 3. omissis del T.C. s.n.c. ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto prospettando un unico motivo di doglianza. Il Fallimento di omissis di M.M. s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili M.M. e MI.MI. non ha svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c Considerato che 4. Il motivo di ricorso proposto denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 129 e 131 l. fall ., in quanto la corte distrettuale ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo facendo riferimento alle norme che regolano il concordato preventivo, non applicabili al concordato fallimentare, a cui la legge riserva una disciplina autonoma. Nell'ambito delle regole proprie del concordato fallimentare l' art. 131 l. fall . ammette senza riserve il reclamo alla corte d'appello avverso tutti i decreti con i quali il tribunale decide gli esiti della procedura di concordato fallimentare, sia per approvarlo sia per non approvarlo. 5. Il motivo è fondato. Il concordato fallimentare è istituto che si differenzia rispetto al concordato preventivo, stante la diversità dei presupposti oggettivi in cui interviene l'omologazione a cui le due procedure sono volte impresa fallita da un lato e in bonis dall'altro , ed è regolato da una propria compiuta disciplina. La corte di merito, perciò, doveva fare riferimento alle norme proprie del concordato fallimentare al fine di verificare se fosse ammissibile un reclamo avverso il decreto del tribunale che respingeva la domanda di concordato fallimentare per mancata approvazione da parte dei creditori . L' art. 129 l. fall ., pur non regolando espressamente le sorti del concordato fallimentare nel caso in cui l'esito delle votazioni sia sfavorevole all'approvazione del concordato, implica, comunque, che il subprocedimento concordatario svoltosi in seno al fallimento debba avere un esito formale, attraverso un provvedimento che, preso atto del mancato raggiungimento delle maggioranze necessarie, respinga la proposta. L' art. 131 l. fall . prevede espressamente che il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte d'appello che pronuncia in camera di consiglio . La norma non compie alcuna distinzione rispetto ai vari tipi di provvedimento che il tribunale può pronunciare in esito alla procedura concordataria fallimentare, stabilendo, solo, che il decreto conclusivo sia reclamabile dinanzi alla corte d'appello. L'unica limitazione della proponibilità del reclamo è prevista dall' art. 129, comma 4, l. fall ., secondo cui, se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto non soggetto a gravame . La limitata portata di quest'ultima norma e, per contro, l'ampiezza del disposto dell' art. 131 l. fall . inducono a ritenere che i due articoli individuino l'uno l' art. 131 l. fall . una regola generale e l'altro l' art. 129, comma 4, l. fall . una sua espressa eccezione. In applicazione della regola generale, pertanto, si deve ritenere che siano impugnabili attraverso lo strumento del reclamo previsto dall' art. 131 l. fall . i provvedimenti, di qualsiasi natura di rigetto della proposta per mancata approvazione da parte dei creditori o di diniego dell'omologa , con cui il concordato fallimentare è respinto dal tribunale. 6. Il provvedimento impugnato deve dunque essere cassato, con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, la quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso di ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.