Mail a raffica per chiedere l’intervento della polizia municipale per rumori notturni: condannato per molestie

Sussiste il reato di molestie nella condotta del cittadino che invia centinaia di messaggi di posta elettronica all’agente di polizia municipale per denunciare situazioni lesive e imputando all’agente una colpevole inerzia rispetto ai disturbi lamentati.

Un uomo è stato condannato per il reato di molestie per avere insistentemente richiesto, tramite l'invio di numerose mail all'indirizzo istituzionale di un agente della polizia municipale, un intervento per i continui rumori notturni provenienti da una strada adiacente alla sua abitazione. La contravvenzione contestata Il reato è integrato qualora vi sia molestia o disturbo commessi in luogo pubblico o aperto al pubblico oppure con il mezzo del telefono . La condotta deve essere connotata dalla petulanza o dal fatto di essere agita per biasimevole motivo . Il bene giuridico protetto è l'ordine pubblico e, in particolare, il versante della pubblica tranquillità . La tutela assicurata alla privata quiete rappresenta il mezzo per conseguire il risultato della salvaguardia del bene della civile convivenza, che potrebbe essere turbata dalla reazione della vittima dell'azione disturbatrice o dalla diminuita fiducia dei consociati nella tutela assicurata dall'ordinamento. Regime di procedibilità In virtù della costruzione teorica suesposta, il reato era perseguibile d'ufficio… fino al 2022 in cui è stata prevista la procedibilità a querela . Molestia e disturbo Per molestia si intende ogni agire che sia atto ad incidere sul normale equilibrio psichico della vittima. Per disturbo si intendono le indebite interferenze sulle condizioni di vita del destinatario. Tale condotta deve rivolgersi a uno o più destinatari ben individuati, non essendo sufficiente una comunità indifferenziata di destinatari. L'invio di email integra il reato? Secondo un filone interpretativo D'Alessandro , la molestia o petulanza posta in essere attraverso l'invio di posta elettronica non integra il reato, a pena di ampliare eccessivamente l'interpretazione, sconfinando nell'analogia vietata. Lo strumento utilizzato Secondo altre pronunce, il discrimine tra condotta penalmente rilevante o meno, andrebbe ravvisato nelle modalità di intrusione nella sfera privata del destinatario se commesso tramite SMS o Whatsapp che, di fatto, implicano l'uso del telefono . Tale filone ermeneutico Ballarino equipara al telefono tutti gli strumenti idonei alla trasmissione di voci e suoni caratterizzati da invasività, avverso la quale il destinatario non possa sottrarsi alla interazione coartata, se non dismettendo l'uso del telefono. L'invasività della condotta come criterio guida e l'abbandono degli altri criteri La Corte di Cassazione aderisce alle conclusioni della sentenza Ballarino ciò che rileva è l' idoneità della comunicazione ad introdursi della sfera personale del destinatario. Secondo la Corte, la presenza di un segnale che annunci l'arrivo dei messaggi non è dirimente. Non sussiste alcuna differenza tra la situazione del destinatario di posta elettronica che venga preavvertito dell'arrivo di una mail e quella di colui che acceda liberamente alla casella di posta, trovandovi comunicazioni moleste. Del pari, recessiva è anche la differenziazione tra la comunicazione a carattere istantaneo e la messaggeria telefonica sms che può entrare nella sfera del destinatario a seguito di lettura spontanea secondo la Corte, in entrambi i casi il mittente realizza una indebita ingerenza nella vita privata del destinatario. Ininfluente è poi la facoltà del destinatario di escludere comunicazioni provenienti da un determinato mittente, attivando le varie funzionalità di blocco tale attività rappresenta una forma già consumata di nocumento al bene giuridico protetto. Anche la condotta di invio di messaggi di posta elettronica integra il reato In definitiva, secondo la Corte, l'invio di messaggi di posta elettronica , fermi gli altri requisiti della fattispecie, integra la contravvenzione di disturbo o molestia, perché condotta atta ad arrecare turbamento o fastidio al destinatario. E invero se la fattispecie è posta a presidio della tranquillità pubblica, la linea di demarcazione deve incentrarsi sulla specifica attitudine intrusiva anziché sul mezzo o sulla modalità comunicativa. Un'interpretazione estensiva e non un'analogia legata all'evoluzione degli strumenti tecnologici I Giudici sottolineano come le comunicazioni di posta elettronica siano ordinariamente ricevute e inviate attraverso il telefono. Questo strumento ha una dimensione multifunzionale e inclusiva di plurime forme di comunicazione e non rappresenta più un semplice veicolo di trasmissione acustica. Nella vicenda scrutinata i numerosi messaggi sgraditi sono stati ricevuti proprio sul telefono cellulare di servizio della persona offesa. Infine, la Corte archivia l'argomento della contestualità o meno della comunicazione, ritenendo che la linea di confine tra penalmente rilevante o indifferenza penale sia da ricercarsi sull'attitudine intrusiva della condotta, piuttosto che sulla sincronicità tra la molestia e la ricezione.

Presidente Siani – Relatore Lanna Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Gorizia ha ritenuto C.S. responsabile della contravvenzione di cui all' art. 660 c.p. , per avere per petulanza o altro biasimevole motivo arrecato molestia e disturbo a B.R., inviatogli oltre cento che gli venivano recapitate sui cellulare di servizio per l'effetto, il Tribunale ha condannato l'imputato alla pena di seicento Euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali, concedendogli il beneficio della sospensione condizionale. Attenendosi alla ricostruzione rii carattere storico e oggettivo sussunta nella decisione impugnata, nell'anno 2018 il C. lamentava come dalla strada adiacente alla sua abitazione provenissero continuamente rumori notturni, prodotti dal fatto che vi stanzionassero dei camion frigorifero. Il B. nella best di agente della polizia municipale veniva quindi interessato alla vicenda e, dopo essersi incontrato con il C., gli consigliava di chiedere l'intervento dell'ARPA. Sempre stando alle conclusioni raggiunte dal Tribunale di Gorizia, però, il C. non consentiva l'effettuazione delle misurazioni ad opera dell'ARPA prendeva invece, inopinatamente a imputare proprio al B. un'inerzia nella adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni e, consequenzialmente, ricollegava a tale condotta asseritamente omissiva la mancata interruzione dei disturbi. Così l'imputato iniziava ad inviare al B. centinaia di mali, corredate di epiteti offensivi e di bestemmie, mezzi delle quali lamentava una pretesa incompetenza da parte della polizia municipale. La sentenza, infine, precisa come le mail incriminate siano state inviate all'indirizzo di posta elettronica istituzionale che era all'epoca in uso alla persona offesa B. ha riferito in dibattimento, quindi di essersi trovato costretto appunto trattandosi di mail spedite alla casella istituzionale ad aprirle e leggerle. Da ciò, la contestazione ex art. 660 c.p. e la condanna a carico dell'imputato. 2. Ricorre per cassazione C.S., a mezzo dell'avv. Andrea Aluisi, deducendo due motivi, entrambi caratterizzati da una matrice sostanzialmente unitaria e che vengono di seguito sintetizzato entro i limiti necessari per la motivazione a norma dell'art. 173 disp att cod proc pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata inosservanza o erronea applicazione dell' art. 660 c.p. , in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b , cod. proc. pen.,. con riferimento all'elemento oggettivo della fattispecie tipica non essendo la stessa configurabile in caso di invio di posta elettronica e viepiù essendo irrilevante il dato della conoscibilità delle e-mail da parte del destinatario, circostanza che, peraltro, non risulta afferrabile con certezza nel caso di specie. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata inosservanza o erronea applicazione dell' art. 660 c.p. , in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b c.p.p., per quanto inerisce al dato della conoscibilità delle e-mail da parte del destinatario, circostanza cne non può essere ritenuta provata con certezza, nella concreta fattispecie. Si sostiene, altresì, l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, desumibile dalla carenza di prova circa la consapevolezza della lettura delle mail ad opera della persona offesa è mancata, infatti, qualsiasi forma di interazione, tra ii mittente e n destinatario delle comunicazioni, a causa dall'adozione dello strumento della posta elettronica. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Secondo la giurisprudenza di legittimità, integrano ia contravvenzione ex art. 660 c.p. la condotta molesta del soggetto attivo e in via fra loro alternativa gli ulteriori elementi della pubblicità o dell'apertura al pubblico del luogo in cui si svolge l'azione, oppure l'utilizzazione del telefono, quale mezzo adoperato per la commissione del reato. Ti mezzo telefonico assume rilievo, allora, a causa del carattere invasivo della comunicazione, alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l'apparecchio telefonico. Al mezzo telefonico vanno equiparati altri mezzi di trasmissione, che operano tramite la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza, di voci e di suoni, purché essi vengano imposti al destinatario. Il progresso tecnologico consente poi, mediante l'utilizzo di un telefono adatto, la trasmissione di voci e di suoni in modalità sincrona tali trasmissioni danno notizia al destinatario dell'invio e della contestuale ricezione delle comunicazioni, si tratti di messaggi di testo sms o di messaggi whatsapp. Al termine telefono , espressivo dell'instrumentum della contravvenzione, deve essere equiparato senza esondare dai confini della previsione normativa qualsiasi mezzo di trasmissione, tramite rete telefonica e rete cellulare, di voci e di suoni, che vengano imposti al destinatario. Anche l'invio di un messaggio di posta elettronica può concretizzare, dunque, una diretta e non gradita intrusione del mittente nella sfera privata del destinatario. Riveste importanza decisiva, in conclusione, l'analisi della manifestazione concreta della condotta criminosa. 4. La difesa ha presentato conclusioni scritte, a mezzo delle quali ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata in particolare ha sottolineato a confutazione di quanto dedotto dai Procuratore generale come la condotta consistente nel mero invio di mali non possa integrare l'elemento oggettivo della fattispecie tipica, essendo comunque richiesto un quid piuris, rispetto a detto invio, rappresentato da un altro elemento fattuale, costituito da un segnale acustico o visivo, la cui percezione possa incidere negativamente sulla tranquillità del destinatario. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. La censura difensiva inerente alla asserita strutturale inadeguatezza delle mail, a formare oggetto della condotta incriminata dall' art. 660 c.p. , non si confronta in maniera consona con il capo di accusa, da ritenersi confermato dall'esito accertativo di merito, secondo cui queste mail confluivano come messaggi sul cellulare di servizio, che la persona offesa era tenuta ad aprire e leggere. In via preliminare, rispetto alla decisione del ricorso in esame, pare allora opportuno compiere un breve excursus, inerente alla evoluzione giurisprudenziale verificatasi, in ordine ai requisiti necessari per la configurabilità del contestato paradigma normativo. 2.1. Secondo una prima posizione ermeneutica espressa dalla giurisprudenza di legittimità, non può restare integrata la stretta materialità del contestato modello legale contravvenzionale, laddove la molestia o petulanza vengano poste in essere attraverso l'invio di posta elettronica. Tale filone interpretativo si richiama essenzialmente ai dictum di Sez. 1, n. 24510 dei 17/06/2010, D'Alessandro, Rv. 247558, a mente della quale Non integra il reato di molestia o disturbo alla persona col mezzo del telefono o l'invio di un messaggio di posta elettronica che provochi turbaruento o fastidio nel destinatario nello stesso senso, si sono recentemente espresse Sez. 1, n. 24670 del 07/06/2012, Cappuccio, Rv. 253339 e Sez. 1, n. 28959 del 04/05/2021, Scutti, Rv. 281755, la quale ultima ha ribadito la non configurabilità del reato di molestia o disturbo alle persone, in caso di ripetuto invio di messaggi di posta elettronica . Stando a tale posizione teorica, la pur avvertita necessità di ampliare lo spazio di protezione della tranquillità, assicurata al singolo, confligge con il perimetro ontologico e strutturale intrinseco della legge penale, che è rappresentato dal principio ai legalità e ai tipizzazione cielie condotte vietate, di cui all' art. 25, comma 2, Cost. e dall'art. 1 c.p. Il mezzo del telefono può svolgere la funzione di allargare l'alveo previsionale della figura tipica che resterebbe, in assenza di tale specifica previsione codicistica, circoscritta al campo del disturbo posto in essere in luogo pubblico o aperto ai pubblico in ragione del connotato di marcata invasività della comunicazione Questa non consente infatti al destinatario di evitare la molestia, a meno di non voler interrompere la funzionalità stessa dell'apparecchio telefonico. 2.2. Altre pronunce della Corte di cassazione hanno spostato il fuoco dell'attenzione, dirottandola dal mezzo propriamente detto, adoperato dal soggetto attivo per arrecare molestia al carattere delle modalità di interruzione nella sfera privata del destinatario. Trattasi, in particolar modo, di pronunce nelle quali la Corte ha affrontato il tema della configurabilità della figura tipica de qua, nel caso di molestia che venga veicolata mediante l'invio di sms ovvero di messaggi viaggianti sull'applicativo whatsapp. Questo orientamento invero origina da una molto risalente decisione della Corte di cassazione, secondo la quale nella generica dizione letterale, adoperata dal Legislatore nel testo dell'art. 660 cod. pen laddove viene indicato che la molestia debba essere arrecata col mezzo telefono devono intenderci ricompense parimenti da molestia e disturbo che viaggino grazie ad altri analoghi mezzi di comunicazione a distanza quale può essere, ad esempio, il citofono l'architrave di tale lettura della norma è rappresentata dalla perfetta sovrapponibilità riscontrata in fra il telefono e il citofono, mezzi equipollenti di trasmissione vocale a distanza così Sez. 6 n. 8759 del 05/05/1978, Ciconi, Rv. 139560 . Un ulteriore sviluppo di tale impostazione si rinviene nella pronuncia Ballarino di questa sezione secondo la quale in punto di elementi atti a integrare l'elemento oggettivo della figura tipizzata in analisi vengono in rilievo gli strumenti diffusivi idonei alla trasmissione di voci e suoni, che abbiano un connotato di invasività tale da elidere la possibilità, in capo al destinatario, di sottrarsi alla interazione coartata Si potrà vedere, sul punto specifico, anzitutto la succitata Sez. 1 n. 36779 del 27/09/2011, Ballarino Rv. 250807 a mente nella quale Ai fini della configurabilità del reato di molestia o disturbo alla persona, al mezzo del telefono deve equipararsi qualsiasi mezzo di trasmissione tramite rete telefonica P rete cellulare delle bande di frequenza di voci e suoni imposti ma destinatario senza alcuna possibilità di sottrarsi all'immediata interazione con il mittente, se non dismettendo l'uso del telefono trattasi di fattispecie concreta attinente all'inoltro di numerosi messaggi di posta elettronica a mezzo di computer nella quale la Suprema Corte ha escluso la sussistenza del carattere esclusivo del mezzo impiegato atteso che i destinatari in assenza di qualsivoglia modalità di avviso, circa l'arrivo di tali comunicazioni avevano conservato la possibilità di leggere gli stessi, solo allorquando si fossero determinati a consultare la casella di posta elettronica P poi per una posizione sostanzialmente equiparabile sez 1 n. 30294 del 24/06/2011, donato, RV. 250912 tale indirizzo esegetico si trova sussunto, da ultimo, nella decisione assunta da questa Sezione nel marzo 2021, così massimata Ai fini della configurabilità del reato di cui all' art. 660 c.p. commesso attraverso ii mezzo dei telefono, ciò che rileva è il carattere invasivo del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, e non la possibilità per quest'ultimo di interrompere o prevenire l'azione perturbatrice, escludendo o bloccando il contatto o l'utenza non gradita ne consegue che costituisce molestia anche l'invio di messaggi telematici, siano essi di testo sms o messaggi whatsapp Sez. 1, n. 37974 del 18/03/2021, D'Antoni, Rv. 282045 . 3. Sotto il profilo dogmatico, pare allora utile evidenziare come il bene giuridico oggetto di tutela, ad opera deiia previsione incriminatrice in argomento, sia costituito dall'ordine pubblico, inquadrato sul peculiare versante della pubblica tranquillità. La tutela assicurata dall'ordinamento all'interesse alla privata quiete, dunque, rappresenta il mezzo per conseguire il risultato della salvaguardia 401 bene deiia civile convivenza quest'ultima potrebbe venire turbata, infatti, sia da una eventuale reazione della vittima dell'azione disturbatrice, sia dalla diminuzione di fiducia nella tutela assicurata dall'ordinamento, che sarebbe inevitabilmente correlata ad un eventuale vuoto di tutela nel campo specifico. Precipitato logico di tale costruzione ideologica era nella formulazione originaria deiia figura tipica la perseguibilità d'ufficio della contravvenzione in analisi l'art. 3, comma 1, lett. b n. 1 D.Lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, entrato in vigore il 30/12/2022, ai sensi del D.L. n. 162 del 31/10/2022 , convertito, con modificazioni, dalla L. n. 19930/12/2022, ha previsto ia procedibiiità a querela, con l'esclusione dei casi in cui il fatto sia commesso in danno di persona incapace, per età o per infermità l' art. 85 del medesimo D.Lgs. n. 150 del 2022 ha poi dettato disposizioni transitorie, in materia di procedibilità e producibilità acquarella in questo caso concreto così superata dall'avvenuta costituzione di parte civile della persona offesa. 3.1. Quanto ai profilo inerente alla stretta materialità della condotta tipica, con il termine molestia si indica ogni agire che sia atto a incidere, provocando fastidio, sul normale equilibrio psichico della vittima la dizione di disturbo , invece, coincide con le indebite interferenze sulle normali condizioni di vita del destinatario. Tale condotta molestatrice deve raggiungere obiettivi ben determinati, rivolgendosi ad uno o più destinatari ben individuati, non essendo bastevole che essa venga indirizzata verso una comunità indifferenziata di destinatari. Molestia o disturbo rientrano nella cornice previsionale della figura tipica in esame, esclusivamente allorquando risultino arrecati per petuianza o altro biasimevole motivo petulante è una condotta che possa essere qualificata tracotante, arrogante e caparbiamente invasiva il motivo biasimevole ricorre laddove la condotta appaia intimamente riprovevole, in quanto magari strumentale ai dileggio dei destinatario, in correlazione a qualità o condizioni personali di quegrultimn . Trattasi infine di una contravvenzione che presenta quanto ai coefficiente psichico una connotazione di chiara matrice intrinsecamente dolosa. 4. In forza dei principi di diritto sopra enucleati la prima doglianza espressa dal ricorso non può che essere disattesa. Ti substrato contenutistico della censura è rappresentato, appunto, dalla asserita impossibilità di configurare l'elemento oggettivo del modello legale de quo, allorquando la molestia risulti veicolata attraverso l'invio di posta elettronica restando ininfluente, comunque, il dato della possibile conoscenza delle maì, da parte dei destinatario. 4.1. Questo Collegio, come sopra sostanzialmente anticipato, intende rifarsi al filone esegetico originato dalla sopra citata sentenza Ballarino Sez. 1, n. 36779 del 27/09/2011, per V 250807 nello stesso senso del resto si era già espressa Sez. 3, n. 28680 dei 26/06/2004, Modena, Kv. 229464 . Integrando l'analisi sopra già effettuata in relazione a tale pronuncia, si può sottolineare come essa abbia elevato a criterio guida, in tema di elemento integrativo della fattispecie tipica, lo specifico canone dell'invasività della condotta all'interno dalla sfera privata del destinatario. Ciò che davvero rileva, a fini della possibilità di ritenere integrato i modello legale in esame, è quindi l'idoneità della comunicazione ad introdursi nella sfera personale del destinatario. 4.2. Non ti di mente l'aspetto eventuale ed estemporaneo costituito dalla presenza di un segnale, che annunci l'arrivo de messaggi. Ati avviso della Corte, infatti, non sussiste in realtà alcuna differenza fenomenica e strutturale, fra la situazione del destinatario di comunicazioni di posta elettronica, che venga preavvertito dell'arrivo di una man grazie ad un avviso che compare sulla schermata dei telefono ovvero anche da un segnale acustico di aliarme e quelia di colui che non avendo preventivamente ricevuto avvisi di tal fatta si risolva liberamente ad accedere ai contenuti della casella di posta, trovandovi romunica7ioni moleste 4.3. In tale ottica, perde quota anche la tradizionale differenziazione adottata nella materia, fra la comunicazione a carattere istantaneo che, quindi, appaia dotata della specifica attitudine ad attingere in via immediata e diretta a sfera privata dei destinataria e la meccangaria tialPfAnir CMC che pUÒ entrare nella sfera di conoscenza dei destinatane, in via esciusiVa, su base volontaristica, ossia a seguito di una lettura effettuata da quest'ultimo. In entrambi i casi, infatti, il mittente realizza una indebita ingerenza nella vita privata del destinatario. 4.4. Di scarta significazione e l'influente argomento secondo il quale nel caso d messaggeria telematica, destinatane conserva la facoltà di esciudere ie comunicazioni provenienti dal mittente che gli appaia fastidioso, attivando le varie funzionalità di blocco consentite dalla moderna tecnologia blocco del contatto ovvero esclusione della telefonata proveniente da utenza sgradita . vero che l'attivazione di tali modalità di estromissione, di variegata tipologia, non comprometterebbe la complessiva funzionalità dell'apparecchio della vittima vero però anche che già la necessità di escludere la ricezione di comunicazioni inviate da un mittente non gradito, rappresenta niente altro, se non una forma di già realizzato nocumento al bene giuridico protetto. In altri termini laddove il destinatario divenga vittima di comunicazioni moleste e si risolva, reagendo a tale intromissione, escludere nella ripetizione ad opera del mittente fastidioso. risulta a ben vedere già perfettamente realizzata l'azione perturbatrice e, quindi, consumato il reato stante, peraltro, la connotazione non necessariamente abituale, che tale paradigma normativo presenta . 4.s. Merita di essere definitivamente abbandonato per tanto i criteri di schivo rigido e formale rappresentato dalla modalità trasmissiva della comunicazione molesta, criterio sposato dalla succitata sentenza D'Alessandro si deve ritenere, al contrario, che anche l'invio di messaggi attraverso la posta elettronica rappresenti condotta conforme al mndelln legale ex art. 660 cod. pen. , in quanto azione pienamente alta da arrecare turbamento e fastidio al destinatario. A tale conclusione si perviene quale approdo concettuale obbligato e consequenziale valorizzando l'intima essenza del bene giuridico tutelato dalla norma. Se è pacifico, infatti, cha la figura tipica sia posta a presidio dalla tranquillità pubblica suscettibile di risultare turbata da condotte moleste perpetrate in danno di singoli, che siano tali da dare origine a reazioni idonee a turbare l'ordine pubblico, pare evidente che la linea di demarcazione, connotante condotta punita debba incentrarsi non su un mezzo o sulla modalità comunicativa bensì sullo specifica attitudine intrusiva. 4.6. La già richiamata sentenza D'Alessandro aveva posto una ulteriore quaestio juris se la interpretazione estensiva della figura tipica, in ordine al fatto che la molestia ho il disturbo debbano essere portati con il mezzo del telefono sia suscettibile di venire ampliata fino ad includere l'invio di corrispondenza a mezzo posta elettronica di carattere fastidioso, che arrechi turbamento o, almeno, fastidio. Giova allora precisare che le interpretazione estensiva della previsione ordinatrice è concetto non sovrapponibile a quello di analogia, vietata in via di principio in ambito penale. La prima, infatti, è il percorso concettuale che si pone in essere, allorquando il perimetro applicativo di una determinata figura tipica a causa di una necessità di un ordine logico semantico ovvero in virtù di una sostanziale equivalenza riscontrabile nei dati empirici venga esteso ad un caso, che, sebbene non rientri nell'ambito previsionale, secondo la rigorosa veste testuale dello schema normativo si possa reputare ricompreso nella sfera applicativa della fattispecie stessa operazione di ricongiunzione , che può esser compiuta all'esito di ricollegamento ideale, del caso stesso alle intenzioni del Legislatore e, quindi, alla ratio della norma, secondo il dettato dell'art. 12 delle disposizioni della legge in generale. Interpretazione estensiva, pertanto, non incorre nelle limitazioni di cui all'art 14 delle Disposizioni sulla legge in generale essa non dilata impropriamente il contenuto effettivo della previsione incriminatrice, bensì scongiura la possibilità che fattispecie, ad essa soggette, restino ingiustamente immuni dalla disciplina precettiva e sanzionatoria, a causa di un immotivato limite fissato da mere espressioni ietteraii. Dovere specifico dell'interprete è, infatti, quello di applicare la norma in maniera anche più estesa, rispetto al mero dato testuale, così da far coincidere la portata della norma stessa con il pensiero la volontà del legislatore sul punto potranno vedere le risalenti, ma ma rivisitate, Sez. 5, n. 3.291 dei 08/01/1980, Riva, Rv. 144606 e Sez. 4, n. 11380 del 27/04/1990, Dolci, Rv. 185084 . 4.7. Tanto precisato e venendo più specificamente alla concreta vicenda per la quale si procede ci si accorgerà come la soluzione della questione debba rinvenire sotto profilo della vorticosa, forse inarrestablie evoluzione degli strumenti tecnologici che, ormai, sono a disposizione di una platea vastissima e indifferenziata di soggetti. E quindi le comunicazioni di posta elettronica vengono ordinariamente ricevute e inviate addirittura quasi in maniera prevalente, attraverso gli apparecchi telefonici, per cui non ha davvero più alcun senso porre distinzioni incongrue e anacronistiche incentrate sulla asserita non conformità dello strumento della posta telefonica al dettato normativo, che postula l'invio della le invio della comunicazione sgradita con mezzo telefono. In realtà, proprio la dimensione multifunzionale oltre che inclusiva di plurime forme di comunicazione ormai raggiunta dallo strumento telefonico, che davvero non può più essere visto alla stregua di un semplice veicolo di trasmissione acustica, conduce a reputare elusa ogni distinzione, fra le diverse modalità trasmissive. Con lo strumento telefonico, in conclusione, possono riceversi e inviarsi messaggi di posta elettronica, similmente a quanto avviene attraverso i computer siano essi portatili, ovvero dotati di postazioni fisse . E a conferma di ciò, non potrà sfuggire come nella concreta fattispecie – i numerosissimi messaggi sgraditi siano stati ricevuti, dalla persona offesa, proprio sul cellulare di servizio. 4.8. Circa l'ulteriore caposaldo del difforme argomentare, rappresentato dalla modalità asincrona che connetterebbe la comunicazione di inviata a mezzo posta elettronica, diversamente dalla contestualità che caratterizzerebbe la trasmissione vocale propriamente attuata, secondo tale orientamento, con il mezzo telefono csi e sopra già ampiamente soffermati la linea di confine fra ciò che rientra una interpretazione non analogica, bensì doverosamente estensiva nell'alveo previsionale della norma e, invece, l'indifferente penale% è collocata sul crinale della attitudine intrusiva della condotta, piuttosto che sulla sinrronia eventualmente riscontrabile, fra la molestia portata dai mittente e la ricezione della stacca da parte dei destinatario. 5. La seconda doglianza difensiva attiene al profilo della impossibilità di ritenere provato con il necessario grado di attendibilità dato a fondare una pronuncia di penale responsabilità che il destinatario abbia avuto contezza del contenuto della mail punto la mancata interazione fra soggetto attivo e vittima dovrebbe anche rendere insussistente in ipotesi difensiva il necessario coefficiente psicologico. La censura si appalesa del tutto inammissibile. 5.1. Fare brevemente utile rammentare come esuli di poteri della Corte di Cassazione, quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti alla base della decisione la cui valutazione è in via esclusiva demandata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa per il ricorrente maggiormente propizia valutazione delle risultanze processuali per tutte Sez Un n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, RV. 20 7944 Si veda anche sez 4 n 4842 del 02/12/2003 dep 2004, Elia RV 229369 . Il motivo invece è finalizzato proprio ad ottenere un inammissibile nuova ricostruzione dei fatti, mediante l'adozione di canoni valutativi diversi, rispetto a quelli adottati da giudice di merito. 5.2. Quest'ultimo ha del resto applicato le ragioni del suo convincimento con un apparato motivazionale ampio e convincente, oltre che esente da vizi logici e giuridici e virgola quindi, destinato a rimanere immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. Il tribunale di polizia ha ben chiarito, infatti, come la persona offesa B. si sia vista costretta a consultare la casella di posta elettronica e, conseguenzialmente, apprendere conoscenza del contenuto delle comunicazioni inviate dal C., proprio perché queste venivano inviate ad un indirizzo email di servizio tale circostanza del tutto comprensibile virgola in pratica obbligava il B. a leggere tutti i messaggi. 5.3. Ma anche con riferimento alla invocata insussistenza dell'elemento soggettivo virgola non è possibile prevenire a difformi lumi il tribunale infatti ha motivato in modo adeguato e coerente, ricordando come sia emerso dagli atti che il B. prese contatti e incontrò il C., così rendendo perfettamente chiaro a questi come la casella di posta elettronica venisse regolarmente consultata. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.