PMA di tipo eterologo: negata la trascrizione della dichiarazione di nascita del figlio per la mamma “genitore di intenzione”

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23527/2023, ha rigettato il ricorso di una coppia di donne, legate da una stabile relazione affettiva ed unite civilmente dal 21 aprile 2018, ex l. n. 76/2016, le quali hanno intrapreso un percorso di procreazione medicalmente assistita in Spagna utilizzando il gamete maschile di un donatore anonimo e gli ovuli di una delle due ed hanno richiesto, in seguito alla nascita del figlio, l’annesso riconoscimento della filiazione da parte della partner madre non biologica , quale genitore di intenzione.

In seguito alla trascrizione della dichiarazione di nascita del figlio da parte della madre biologica e alla medesima trascrizione da parte della partner della suddetta, quale genitore di intenzione , avvenute nel Comune di residenza della coppia, su ricorso della Procura della Repubblica, il Tribunale di Belluno dichiarava illegittimo quest'ultimo atto, ordinandone la cancellazione. La Corte d'appello di Venezia confermava quanto deciso dal giudice di prime cure. La controversia in oggetto arriva in Cassazione, dove viene ricordato, però, che, in relazione al c.d. best interest of child ” in caso di concepimento all'estero mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo , voluto da coppia omoaffettiva femminile , la domanda volta ad ottenere la formazione di un atto di nascita recante quale genitore del bambino, nato in Italia, anche il c.d. genitore intenzionale , non può trovare accoglimento , poiché il legislatore ha inteso limitare l'accesso a tali tecniche alle situazioni di infertilità patologica, fra le quali non rientra quella della coppia dello stesso genere ed, inoltre, l' adozione in casi particolari si presta a realizzare appieno il preminente interesse del minore alla creazione di legami parentali con la famiglia del genitore adottivo, senza che siano esclusi quelli con la famiglia del genitore biologico, alla luce di quanto stabilito dalla sentenza della Corte cost. n. 79 del 2022 Cass. n. 22179/2022 Cass. n. 7668/2020 , Cass. n. 6383/2022 e Cass. n. 7413/2022 . Anche le SS.UU., in relazione ai casi di minori nati all'estero da maternità surrogata, hanno evidenziato che il minore ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con il genitore d'intenzione e tale esigenza è garantita attraverso l'istituto dell'adozione in casi particolari, ai sensi dell' art. 44, comma 1, lett. d della l. n. 184 del 1983 che, allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento, rappresenta lo strumento che consente , da un lato, di conseguire lo status di figlio e, dall'altro, di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il partner del genitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativo concorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita Cass. n. 38162/2022 e Cass. n. 12193/2019 . Per tutti questi motivi, il ricorso in oggetto viene rigettato.

Presidente Genovese – Relatore Tricomi Rilevato che 1. B.M. e D.C. , legate da una stabile relazione affettiva ed unite civilmente dal omissis ex lege n. 76 del 20 maggio 2016, intrapresero un percorso di procreazione medicalmente assistita in Spagna, con il consenso scritto di entrambe, utilizzando il gamete maschile di un donatore anonimo e gli ovuli di D. , che portò avanti la gravidanza fino alla nascita in Italia del piccolo G. , il omissis . Il Sindaco del Comune di , nella qualità di Pubblico Ufficiale, formò l'atto di nascita n. … , parte I, serie A, Anno , relativo a D.G. , procedendo alla trascrizione della dichiarazione di nascita resa dalla madre biologica in pari data iscrisse l'atto n. 10 parte II Serie B anno , nel quale B.M. dichiarava di voler riconoscere, quale genitore di intenzione, come proprio figlio, D.G. nato tramite p.m.a. da D.C. che lo aveva già riconosciuto e all'annotazione relativa al riconoscimento della filiazione da parte di B. con attribuzione del cognome B. al bambino, eseguita nell'atto di nascita n. XX, Parte I Serie A. A seguito di ricorso proposto dalla Procura della Repubblica, il Tribunale di Belluno dichiarò non legittime le trascrizioni e le annotazioni concernenti la posizione di B.M. e ne ordinò la cancellazione. Il reclamo è stato rigettato dalla Corte di Venezia con decreto del 5 maggio 2021, avverso il quale B.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo ha spiegato intervento volontario ad adiuvandum D.C. , genitrice esercente la responsabilità genitoriale sul minore entrambe hanno depositato memoria comune. Resistono con unico controricorso, svolto nei confronti della sola ricorrente, il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Belluno. Considerato che 2.1. Con un articolato motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5, 8, 9, e 12 della L. n. 40/2004 nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 30 Cost. , 10 e 117, comma 1, Cost. in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU , agli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, par. 1 e 3 della Convenzione di New York, dell'art. 24, comma due, CDFUE violazione, nel caso di specie, del c.d. best interest of child , ledendo il superiore interesse del minore effettivamente nato dal progetto procreativo dei genitori, quand'anche in contrasto con la normativa dettata dalla L. n. 40/2004 , a vedersi riconosciuto lo stato di figlio ed a mantenere un rapporto affettivo e giuridico con entrambi i genitori. A parere della ricorrente, erroneamente la Corte di appello ha rigettato il reclamo affermando che la questione di legittimità costituzionale prospettata era stata già sollevata e dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 32 e 33 del 2021 e richiamando precedenti di legittimità in termini. 2.2. Il ricorso è infondato, secondo costante giurisprudenza di legittimità che viene condivisa. 2.3. In particolare, va confermato il principio secondo il quale In caso di concepimento all'estero mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, voluto da coppia omoaffettiva femminile, la domanda volta ad ottenere la formazione di un atto di nascita recante quale genitore del bambino, nato in Italia, anche il c.d. genitore intenzionale, non può trovare accoglimento, poiché il legislatore ha inteso limitare l'accesso a tali tecniche alle situazioni di infertilità patologica, fra le quali non rientra quella della coppia dello stesso genere non può inoltre ritenersi che l'indicazione della doppia genitorialità sia necessaria a garantire al minore la migliore tutela possibile, atteso che, in tali casi, l'adozione in casi particolari si presta a realizzare appieno il preminente interesse del minore alla creazione di legami parentali con la famiglia del genitore adottivo, senza che siano esclusi quelli con la famiglia del genitore biologico, alla luce di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Cost. n. 79 del 2022 . Cass. n. 22179/2022 conf. prec. Cass. nn. 7668 /2020 , n. 6383/2022 , n. 7413/2022 . Invero, come affermato dalle Sezioni Unite, in relazione ai casi di minori nati all'estero da maternità surrogata, con principio che è applicabile anche alla fattispecie in cui il minore sia nato in Italia mediante il ricorso a tecniche di p.m.a., eseguite all'estero perché non consentite nel territorio nazionale a richiesta di una coppia omoaffettiva, il minore ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con il genitore d'intenzione e tale esigenza è garantita attraverso l'istituto dell'adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d della l. n. 184 del 1983 che, allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento, rappresenta lo strumento che consente, da un lato, di conseguire lo status di figlio e, dall'altro, di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il partner del genitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativo concorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita. Cass. Sez. U. n. 38162 del 30/12/2022 V. anche Cass. Sez. U. n. 12193/2019 . 3. In conclusione, il ricorso va rigettato, potendosi compensare interamente le spese del giudizio di legittimità in ragione della peculiarità dell'intera vicenda e l'anteriorità del ricorso all'arresto delle Sezioni Unite. Nulla spese per la interventrice. Oscuramento dati. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto Cass. Sez. U. n. 23535/2019 . P.Q.M. Rigetta il ricorso Compensa le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente ed i controricorrenti nulla spese per la interventrice. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 , comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.