Sì all’adozione mite da parte dei nonni anche se il minore non è orfano

In materia di adozione in casi speciali, ai parenti entro il quarto grado del minore è consentito ricorrere all'adozione c.d. mite, per favorire il consolidamento dei rapporti tra minore e coloro che già si prendono cura di lui, garantendogli così una tutela giuridica più incisiva.

Questo il principio di diritto affermato dalla Prima Sezione civile a seguito del quale la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio. Il caso Il Tribunale per i minorenni di Roma aveva rigettato il ricorso proposto dai nonni materni diretto ad ottenere l' adozione , ex art. 44 lett. d l. n. 184/1983 , della nipote di cui erano già affidatari e di cui si prendevano cura pressoché dalla nascita. A questi ultimi, infatti, la minore era stata affidata prima in via provvisoria e di seguito in via esclusiva, con la contestuale nomina del nonno materno quale tutore, a cui aveva fatto seguito, con decreto dello stesso Tribunale, la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale dei genitori della ragazza. Tale decisione, veniva confermata anche in sede di impugnazione, in quanto, a detta della Corte d'appello, la pretesa azionata si poneva in contrasto con la previsione di cui all' art. 44 lett. d l. n. 184/1983 , secondo cui il minore può essere adottato da persone unite da vincolo di parentela fino al sesto grado, ma solo nel caso in cui l'adottando sia orfano di padre e di madre. Da qui, il ricorso per cassazione promosso dai nonni. L'applicazione dei principi dell'adozione mite” La Cassazione, pur in assenza di precedenti relativi a casi identici a quello oggetto di causa, ha ritenuto di dover applicare i principi dell'istituto dell' adozione c.d. mite ” o aperta, i quali non richiedono l'accertamento di uno stato di abbandono, ma l'assenso dei genitori, ove questi vi siano. Detta forma di adozione, infatti, non solo consente la persistenza dei legami con la famiglia d'origine, ma prevede una varietà di ipotesi particolari riconducibili a due fondamentali rationes consistenti, da un lato, nel valorizzare l'effettività di un rapporto instauratosi con il minore e, dall'altro, nella difficoltà o nella impossibilità per taluni minori di accedere all'adozione piena. Inoltre, l'ipotesi di cui alla lett. d , art. 44, l. n. 184/1983 , è aperta ”, in quanto norma di chiusura e residuale, nel senso che, al contrario delle ipotesi di cui alle lettere a , b e c , non richiede profili specifici dell'adottante e dell'adottato, ma solo la constatata impossibilità dell'affidamento preadottivo, ossia l'assenza di una situazione di abbandono del minore. A ciò si aggiunga che il divieto di adozione in casi particolari è previsto solo per i genitori dell'adottando e anche il tutore quale è, nel caso concreto, il nonno materno può adottare il minore , dopo l'approvazione del conto della sua amministrazione. Ebbene, nel caso di specie, il consenso all' adozione della minore ultraquattordicenne era stato dato dalla stessa in udienza, e così anche quello della madre e del padre, mentre nel giudizio d'appello anche la curatrice della minore e il Pubblico Ministero avevano espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda dei nonni. Decisivo, poi, per la S.C., in termini di valutazione dell'interesse della minore e della necessità di una sua più tutelante protezione , il fatto che la madre della ragazza avesse tenuto in tempi recenti condotte irresponsabili, consistenti nell'essersi allontanata da casa e nell'essersi resa irreperibile per alcuni giorni, così causando grave turbamento alla figlia e al suo delicato equilibrio psicologico. Il termine per il ricorso in Cassazione La pronuncia in esame si presenta altresì interessante nella parte in cui la Suprema Corte ha affermato che, in materia di adozione in casi speciali , ai sensi dell' art. 44, l. n. 184/1983 , il termine , previsto a pena di decadenza, per la proposizione del ricorso per cassazione è quello ordinario , non potendo trovare applicazione il regime limitativo del diritto di impugnazione in sede di legittimità dettato dall'art. 17 della stessa legge, che ne prevede uno dimezzato rispetto a quello ordinario breve”, decorrente dalla notifica della sentenza nel testo integrale a cura della cancelleria, poiché norma di carattere speciale e di stretta interpretazione.

Presidente Genovese – Relatore Parise Fatti di causa 1. Con sentenza n. 285/2021 il Tribunale per i minorenni di Roma rigettava il ricorso proposto da M.M. e V.S. , nonni materni affidatari della minore S.A. , nata il OMISSIS , diretto ad ottenere l'adozione ex art. 44 lett. d l.n. 184/1983 della suddetta minore, che viveva praticamente fin dalla nascita con i suddetti nonni. A questi ultimi la nipote era stata affidata prima in via provvisoria e urgente, con decreto del Tribunale dei minorenni di Roma n. 3322 del 4-5-2009, l'affidamento veniva confermato con successivi decreti del medesimo Tribunale n. 3742/2011 , n. 891/2015, n. 7078/2017 , con la contestuale nomina del nonno materno quale tutore della minore, a cui seguiva, con decreto dello stesso Tribunale n. 1338/2018 , la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale di S.M. e M.A. . 2. Con sentenza n. 2780/2022, pubblicata il 28-4-2022 e notificata nella stessa data, la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'appello proposto da M.M. e V.S. avverso la citata sentenza. La Corte d'appello ha ritenuto che la sussistenza del rapporto di parentela diretta e, di conseguenza, dei legami successori, arricchiti dai poteri ex art. 357 c.c. correlati alla nomina del nonno materno a tutore della minore, conducesse ad escludere la necessità di formalizzare ulteriormente e diversamente il consolidato rapporto tra nonni e nipote. La Corte territoriale ha, inoltre, ritenuto che la pretesa azionata si ponesse in contrasto con la previsione di cui all'art. 44 lett. a l.n. 183/1984, secondo cui il minore può essere adottato da persone unite da vincolo di parentela fino al sesto grado, ma solo nel caso in cui l'adottando sia orfano di padre e di madre. 3. Avverso questa sentenza M.M. e V.S. propongono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. Sono rimasti intimati i genitori della minore S.M. e M.A. , la curatrice speciale della minore, avv. R.M.G. , il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma. 4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, c.p.c. . Ragioni della decisione 1. I ricorrenti denunciano i con il primo motivo la Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 44 comma 1, lett. d L. n. 184 del 1983, dell' art. 48 comma 2 L. n. 184 del 1983 , del combinato disposto di cui agli artt. 55 L.184/83 e 295 c.c., dell'art. 132 comma 1, n. 4 c.p.c., dell'art. 31 comma 2 e 111 comma 6 della Costituzione, dell'art. 8 co. l della Convenzione di New York, dell' art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali CEDU in relazione all' art. 360, r comma, n. 3 c.p.c. , per avere la Corte d'appello escluso la necessità di ulteriormente e diversamente formalizzare il consolidato rapporto fra i ricorrenti e la loro nipote , in violazione delle norme indicate in rubrica, disattendendo i principi affermati dal Giudice delle Leggi Corte Cost. n. 383/1999 e da ultimo n. 79/2022 e dalla Corte di Cassazione, con numerose pronunce, citate in ricorso, in tema di adozione in casi particolari ii con il secondo motivo l' Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, a norma dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 , per avere la Corte d'appello escluso la necessità di ulteriormente e diversamente formalizzare il consolidato rapporto fra i ricorrenti e la loro nipote, in considerazione della sussistenza del rapporto di parentela diretta e dei conseguenti legami successori, arricchiti dai poteri propri del tutore, omettendo, peraltro, di considerare che al tutore, ex art. 295 c.c. , richiamato dall' art. 55 l.n. 184/1983 , è consentita l'adozione iii con il terzo motivo la Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui alla lett. a e lett. d dell' art. 44, co. l, L. n. 184 del 1983 in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , per avere Corte di Appello di Roma erroneamente affermato che la pretesa dei ricorrenti si pone in aperto contrasto con la previsione di legge di cui all'art. 44 lett. a della L. n. 183/84 , senza considerare che l'ipotesi di cui alla lett. d del citato art. 44 si pone come norma di chiusura e residuale, che, al contrario delle ipotesi di cui alle lettere a , b e c , non richiede profili specifici dell'adottante e dell'adottato, ma solo la constatata impossibilità dell'affidamento preadottivo, ossia l'assenza di una situazione di abbandono del minore Cass.12962/2016 e successive conformi, con ulteriori estensioni iv con il quarto motivo la Violazione e/o falsa applicazione dell' art. 57 L.184/83 , dell'art. 132 comma l, n. 4 c.p.c., dell'art. 111 comma 6 della Costituzione, dell'art. 3, 12 comma 1, 21 della Convenzione di New York, dell'art. 6 lett. c della Convenzione Europea di Strasburgo sui diritti dei fanciulli ratificata con L. n. 77 del 20 marzo 2003, dell'art. 24 comma 1 e 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea Carta di Nizza in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , per non avere la Corte di merito verificato se la richiesta di adozione ex art. 44 lett. d L.184/83 realizzasse in concreto il preminente interesse della minore e per non aver tenuto altresì in alcun conto l'opinione della medesima v con il quinto motivo l' Omesso esame, ex art. 360, l comma, n. 5 c.p.c. di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti , per non avere la Corte d'appello affatto menzionato, nè valutato il sopravvenuto ennesimo abbandono materno subito dalla minore, considerato che la madre si era improvvisamente allontanata dalla famiglia il 31-8-2021, come da denuncia ai Carabinieri prodotta, senza dare notizie di sé per alcuni giorni, mentre detto episodio, vissuto dalla figlia in modo destabilizzante in base a quanto risultava dalla relazione della psicoterapeuta del 20-11-2021, inficiava la favorevole valutazione prognostica effettuata dal Collegio di primo grado in ordine alla madre di A. e la valutazione della non rispondenza dell'adozione richiesta al suo preminente interesse. 2. In via pregiudiziale, va rilevato che il ricorso per cassazione deve ritenersi ammissibile e tempestivamente proposto. 2.1. Occorre premettere che, prima dell'entrata in vigore della legge di riforma dell'adozione n. 149/2001, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte si era reiteratamente affermata, in materia di adozione speciale ai sensi dell' art. 44 della L. n. 184 del 1983 , l'inammissibilità del ricorso straordinario per Cassazione avverso il decreto emesso dalla Corte di appello in sede di reclamo, in caso di provvedimento negativo, in quanto privo dei necessari requisiti della definitività e decisorietà, mentre se ne era affermata l'ammissibilità nei casi in cui fosse disposta l'adozione, trattandosi di provvedimento non altrimenti impugnabile e di contenuto decisorio, incidente con autorità di giudicato, sia pure rebus sic stantibus, sulle posizioni soggettive del minore e degli altri interessati tra le tante Cass., 9689/2002 . Detto orientamento è stato ritenuto non più invocabile a seguito dell'entrata in vigore della legge di riforma dell'adozione n. 149 del 2001, che, modificando all' art. 30 l'art. 313 c.c. , richiamato dall' art. 56 ultimo comma della l.n. 184 del 1983 , ha previsto che il relativo provvedimento sia assunto con la forma della sentenza, e non più del decreto, e di conseguenza è stata ripetutamente affermata l'impugnabilità del provvedimento emesso dalla Corte d'appello in materia di adozione speciale ex art. 44 citato con ricorso ordinario per Cassazione, per tutti i motivi di cui all' art. 360 c.p.c. Cass. 15485/2003 Cass. 22350/2004 e successive conformi . 2.2. Ciò posto, ritiene il Collegio, dando continuità all'unico precedente in termini Cass.19265/2011 , che nella fattispecie in esame, concernente l'adozione ai sensi dell'art. 44 lett. d l.n. 184/1983, non debba applicarsi il disposto dell'art. 17 della stessa legge, che stabilisce il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, decorrente dalla data di notifica da parte della cancelleria del provvedimento impugnando nel testo integrale. Va, infatti, rimarcato che il regime dell'adozione in casi particolari è dettato dalle norme del Titolo IV della l.n. 184/1983 artt. 44 e seguenti e l'art. 56, inserito nel Capo II del suddetto titolo e rubricato Forme dell'adozione in casi particolari , richiama il disposto dell' art. 313 c.c. , come modificato della l.n. 149/2001 , che fissa il termine di trenta giorni solo per la proposizione dell'appello, nulla prevedendo circa il ricorso per cassazione. Per contro, l'art. 17, che espressamente prevede lo stesso termine di trenta giorni sia per la proposizione dell'appello, sia per quella del ricorso per cassazione, è norma collocata nel Titolo II Capo II della stessa legge, rispettivamente rubricati come Dell'adozione e Della dichiarazione di adottabilità , ossia è disposizione che disciplina il procedimento per la specifica e distinta fattispecie dell'opposizione allo stato di adottabilità, nell'ambito della regolamentazione dell'adozione cd. piena o legittimante. Alla stregua dei suesposti rilievi sotto il profilo esegetico-sistematico, la disposizione del citato art. 17, in quanto introduce un regime limitativo del diritto di impugnazione in sede di legittimità, prevedendo, come si è detto, un termine di decadenza dimezzato rispetto a quello ordinario breve , deve qualificarsi come norma di carattere speciale e di stretta interpretazione, pena, diversamente opinando, la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. , e perciò insuscettibile di trovare applicazione in fattispecie legali differenti da quelle alle quali specificamente si riferisce, sebbene analoghe. Ne consegue che, nel caso in esame, devono trovare applicazione i termini ordinari di impugnazione per la proposizione del ricorso per cassazione artt. 325 e 327 c.p.c. , il cui rispetto risulta dagli atti il ricorso è stato notificato il 24-6-2022 e la data della notifica della sentenza impugnata ad opera della Cancelleria è il 28-4-2022 . 3. La Corte ritiene di dover enunciare il seguente principio di diritto ex art. 384 c.p.c. In materia di adozione in casi speciali, ai sensi dell' art. 44 l.n. 184/1983 , il termine, previsto a pena di decadenza, per la proposizione del ricorso per cassazione è quello ordinario, non potendo trovare applicazione il regime limitativo del diritto di impugnazione in sede di legittimità dettato dall'art. 17 della stessa legge, che ne prevede uno dimezzato rispetto a quello ordinario breve , decorrente dalla notifica della sentenza nel testo integrale a cura della cancelleria, poiché norma di carattere speciale e di stretta interpretazione . 4. Occorre ora esaminare i motivi di ricorso, che possono essere scrutinati congiuntamente, stante la loro connessione, e che sono fondati. 4.1. I ricorrenti, nonni materni della minore A. , di cui si prendono cura pressoché dalla nascita, in forza di provvedimenti di affidamento prima provvisorio e di seguito esclusivo e il nonno anche in qualità di tutore , si dolgono del rigetto della loro domanda diretta ad ottenere l'adozione della nipote ai sensi dell'art. 44 lett. d l. n. 184/1983, con riguardo a vari profili di censura sopra riassunti. Benché non constino precedenti di questa Corte in casi identici a quello ora scrutinando, dalla nota ricostruzione dell'istituto dell'adozione cosiddetta mite o aperta, secondo il diritto vivente, è dato trarre principi che debbono trovare applicazione anche nella fattispecie in esame. 4.2. Riepilogando in sintesi i principali e più recenti approdi, anche come illustrati dalla Corte Costituzionale da ultimo con la pronuncia n. 79/2022, all'istituto dell'adozione mite , evocato dal dato legislativo come marginale e peculiare rispetto a quello dell'adozione piena , è stata gradualmente attribuita dal diritto vivente una sempre maggiore valorizzazione, rimarcandone talune specificità, sì da ampliarne notevolmente l'ambito Cass. 40308/2021 Cass. 35840/2021 Cass. 1476/2021 Cass. 3643/2020 . I presupposti applicativi dell'adozione mite non richiedono l'accertamento di uno stato di abbandono che pure nel caso dell'art. 44, comma 1, lettera d , può di fatto sussistere e perciò è necessario l'assenso dei genitori, ove questi vi siano. Inoltre, detta forma di adozione consente la persistenza dei legami con la famiglia d'origine, poiché non si rinviene, nella disciplina dell'istituto, una disposizione di tenore analogo all' art. 27, comma 3, della L. n. 184 del 1983 , secondo cui, con l'adozione piena, cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali . È stato rimarcato dal Giudice delle Leggi che l'adozione mite prevede una varietà di ipotesi particolari riconducibili a due fondamentali rationes la prima consiste nel valorizzare l'effettività di un rapporto instauratosi con il minore la seconda, chiaramente espressa nel dato normativo, risiede nella difficoltà o nella impossibilità per taluni minori di accedere all'adozione piena. Nel solco delle suddette due rationes, l'estensione in via ermeneutica della nozione di impossibilità di cui all' art. 44, comma 1, lettera d , della L. n. 184 del 1983 che viene riferita all'impedimento giuridico, oltre che a quello di fatto ne ha consentito l'applicazione al caso del minore non abbandonato, ma i cui genitori biologici versino in condizioni che impediscono in maniera permanente l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale cosiddetto semi-abbandono permanente . Inoltre, tramite l'adozione in casi particolari, che non recide i legami con la famiglia d'origine, può essere garantito il diritto al rispetto della vita familiare dei genitori biologici, come reiteratamente ha sottolineato la Corte EDU Corte EDU, sentenza 21 gennaio 2014, Zhou contro Italia, paragrafo 60 di seguito, in senso analogo, Corte EDU, grande camera, sentenza 10 settembre 2019, Strand Lobben e altri contro Norvegia, paragrafi 202-213 e sentenza 13 ottobre 2015, S.H. contro Italia, paragrafi 48-50 e 57 . 4.3. Per quanto ora più di interesse, va evidenziato che l'ipotesi di cui alla lett. d è aperta , perché è norma di chiusura e residuale, nel senso che, al contrario delle ipotesi di cui alle lettere a , b e c , non richiede profili specifici dell'adottante e dell'adottato, ma richiede solo la constatata impossibilità dell'affidamento preadottivo, ossia l'assenza di una situazione di abbandono del minore cfr. Cass.12962/2016 e successive conformi . Come correttamente evidenziano i ricorrenti motivi primo, secondo e terzo , la Corte Costituzionale, già con la pronuncia n. 383/1999, in ipotesi di adozione chiesta dagli zii, parenti entro il quarto grado, di minore orfano solo di un genitore, dopo avere delineato le differenze tra adozione legittimante e quella di cui all'art. 44 lett. c della L. n. 184 del 1983 lett. d dopo l'entrata in vigore della l.n. 149/2001 -, aveva chiarito che l'art. 44 è tutto retto dalla assenza delle condizioni previste dal comma 1 del precedente art. 7 della medesima L. n. 184 pertanto, gli stessi principi relativi alle prime due ipotesi dell'art. 44 valgono anche per le fattispecie ricadenti sotto la lettera c . Sarebbe invero assurdo pensare, come fanno i giudici a quibus, che dalla disciplina impugnata discenda l'impossibilità di far luogo all'adozione in casi particolari da parte di parenti che già si prendono cura del minore. Ma l'interpretazione logica e sistematica della lettera c del citato art. 44 della L. n. 184 non conduce a tale conclusione. Infatti, qualora vi siano parenti entro il quarto grado, i quali prestino al minore l'assistenza materiale e morale che i genitori non sono più in grado di offrire, la legge, in mancanza del presupposto dell'abbandono, non esige la dichiarazione dello stato di adottabilità artt. 8 e 11 della L. n. 184 del 1983 si realizza, così, uno dei casi in cui esistendo già un nucleo con vincoli di parentela disposto ad accogliere stabilmente il minore per fornirgli l'ambiente adatto alla sua crescita non è necessario tentare di trovarne altri, nè si deve formalmente constatare l'impossibilità di un affidamento diverso da quello già in atto. Una ulteriore conferma della adottabilità dei minori in tutti i casi rientranti nelle tre lettere dell'art. 44 anche quando non sono stati o non possono essere formalmente dichiarati adottabili si trae dal disposto del comma 1 del precedente art. 11, il quale stabilisce che quando risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'art. 44 . È evidente allora che, nelle ipotesi considerate, il legislatore ha voluto favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore ed i parenti o le persone che già si prendono cura di lui, prevedendo la possibilità di un'adozione, sia pure con effetti più limitati rispetto a quella legittimante , ma con presupposti necessariamente meno rigorosi di quest'ultima. Ciò è pienamente conforme al principio ispiratore di tutta la disciplina in esame l'effettiva realizzazione degli interessi del minore. Deve quindi concludersi che l'art. 44, lettera c , non esige che sia concretamente tentato l'affidamento preadottivo e ne sia constatata l'impossibilità quando il minore venga richiesto in adozione da parenti entro il quarto grado idonei a fornirgli l'assistenza materiale e morale di cui ha bisogno . Sotto ulteriore profilo, va rimarcata la valenza solidaristica in ambito familiare che permea l'intera disciplina dell'adozione, finanche delle persone maggiori di età cfr. Cass. 3462/2022 , il che, e a maggior ragione, rafforza il percorso interpretativo di cui si è detto. Dunque, già con la citata pronuncia del 1999, il Giudice delle Leggi, anche se con riguardo ad un focus diverso, aveva escluso che la previsione di cui alla lett. a del citato art. 44 fosse ostativa all'adozione ai sensi della lett. d dello stesso articolo secondo la dizione in allora vigente lett. c da parte dei parenti entro il quarto grado del minore, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, sicché colgono nel segno le doglianze dei ricorrenti espresse sul punto. 4.4. È fondata anche la censura relativa alla sussistenza dell'interesse della minore ad essere adottata dai nonni quarto motivo , interesse negato dalla Corte di merito sul rilievo che il legame parentale renderebbe inutile la formalizzazione con l'adozione mite , tra l'altro rivestendo il nonno anche la qualità di tutore della ragazza. A tale riguardo occorre ribadire che l'adozione in casi particolari è primariamente diretta a tutelare l'interesse del minore a mantenere relazioni affettive già di fatto instaurate e consolidate e presuppone un giudizio sul miglior interesse del minore e un accertamento sull'idoneità dell'adottante. Come puntualizzato dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 79/2022 , Il focus del diritto vivente e della giurisprudenza di questa Corte si è, dunque, concentrato sul primario interesse del minore, principio che è riconducibile agli artt. 2, 30 sentenze n. 102 del 2020 e n. 11 del 1981 e 31 Cost. sentenze n. 102 del 2020, n. 272, n. 76 e n. 17 del 2017, n. 205 del 2015, n. 239 del 2014 e che viene proclamato anche da molteplici fonti internazionali, indirettamente o direttamente vincolanti il nostro ordinamento la Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con L. 27 maggio 1991, n. 176 la Dichiarazione sui principi sociali e legali riguardo alla protezione e sicurezza sociale dei bambini, approvata a New York il 3 dicembre 1986 il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con L. 25 ottobre 1977, n. 881 la Convenzione di Strasburgo in materia di adozione, elaborata dal Consiglio d'Europa, entrata in vigore il 26 aprile 1968 e ratificata dall'Italia con la L. 22 maggio 1974, n. 357 , nonché da fonti Europee l' art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea , CDFUE, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 gli artt. 8 e 14 CEDU , come rispettivamente interpretate dalla Corte di giustizia e dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo . In tale ottica, la valutazione in ordine alla sussistenza dell'interesse del minore postula il compiuto raffronto con la condizione giuridica del minore adottato, che, nella specie, la Corte di merito ha del tutto obliterato. La condizione giuridica del minore adottato in casi particolari può essere equiparata allo status di figlio minore così Corte Cost.n. 79/2022 citata, al fine di stabilire se fosse irragionevole la previsione di legge circa il mancato instaurarsi di rapporti civili tra l'adottato e i parenti dell'adottante . In particolare, fanno propendere per questa soluzione i seguenti indici normativi a la condizione di figlio adottivo presenta i caratteri della tendenziale stabilità e permanenza, nonché dell'indisponibilità, come è tipico di uno status b l'adottante, ai sensi dell' art. 48, commi 1 e 2, della L. n. 184 del 1983 , assume la responsabilità genitoriale e l' l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall' art. 147 del codice civile , ossia la norma che contempla i doveri verso i figli c si applicano, inoltre, gli artt. 330 e seguenti c.c. art. 51, comma 4, e 52, comma 4, della L. n. 184 del 1983 d l'adottante trasmette il suo cognome all'adottato, che diviene suo erede non solo legittimo, ma legittimario e se il figlio adottivo non può o non vuole ereditare dall'adottante, opera la rappresentazione a beneficio dei suoi discendenti f l'adozione determina l'automatica revoca del testamento dell'adottante g sorgono fra adottato e adottante reciproci obblighi alimentari h il figlio adottivo è ricompreso nell' ambito della famiglia di cui all' art. 1023 c.c. i i vincoli parentali rilevano ai fini dei divieti matrimoniali così Corte Cost.n. 79/2022 citata . Dunque, si sommano la responsabilità genitoriale e i doveri verso i figli agli altri molteplici effetti dell'adozione di matrice codicistica, come ha puntualizzato la Corte Costituzionale, e la tutela giuridica del minore è ben più incisiva rispetto a quella che egli può avere tramite la nomina del tutore e l'affidamento temporaneo. Occorre, infine, rilevare che l' art. 55 l.n. 184/1983 prevede che Si applicano al presente capo le disposizioni degli artt. 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile . Quindi il divieto di adozione in casi particolari è previsto solo per i genitori dell'adottando art. 293 e anche il tutore quale è, nel caso concreto, il nonno materno può adottare il minore, dopo l'approvazione del conto della sua amministrazione. Nel caso di specie, inoltre, il consenso all'adozione della minore ultra quattordicenne era stato dato dalla stessa in udienza, e così anche quello della madre e del padre pag.3 e 4 della sentenza impugnata , nonché, invero, nel giudizio d'appello anche la curatrice della minore e il Pubblico Ministero avevano espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda dei nonni. 4.6. Resta da aggiungere un ulteriore fatto che non risulta esaminato dalla Corte territoriale quinto motivo e che astrattamente si connota di decisività, in termini di valutazione dell'interesse della minore e della necessità di sua più tutelante protezione. I ricorrenti deducono che la madre della ragazza ha tenuto in tempi recenti condotte irresponsabili, per essersi ella allontanata da casa e resa irreperibile per alcuni giorni, così causando grave turbamento alla figlia e al suo delicato equilibrio psicologico. Anche detta doglianza si ravvisa fondata, per avere i Giudici di merito omesso ogni considerazione al riguardo e, in particolare, per avere omesso ogni valutazione circa l'esigenza, anche sotto il profilo di cui trattasi, di assicurare la stabilità, pure dal punto di vista giuridico, del rapporto tra nonni e nipote. 5. La Corte ritiene di dover enunciare il seguente principio di diritto ex art. 384 c.p.c. In materia di adozione in casi speciali, ai sensi dell'art. 44 lett. d l.n. 184/1983, ai parenti entro il quarto grado del minore, i quali prestino a quest'ultimo l'assistenza materiale e morale che i genitori non sono più in grado di offrire e risultino all'uopo idonei, è consentita la possibilità dell'adozione cd. mite, a ciò non ostando la previsione di cui alla lett. a del medesimo articolo, in conformità al principio ispiratore di tutta la disciplina, finalizzato all'effettiva realizzazione del preminente interesse del minore, da valutarsi, secondo l'evoluzione del diritto vivente, con riguardo all'esigenza di favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e coloro che già si prendono cura di lui e di garantirgli una tutela giuridica più incisiva, corrispondente alla condizione dell'adottato in casi particolari, che è equiparabile allo status di figlio minore . 6. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché, alla stregua del principio esposto, riesamini il merito della controversia e provveda anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52 . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese di lite del giudizio di legittimità. Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 5 2.