Asilo all’interno del Condominio: è lecito?

Secondo il Tribunale di Bergamo, la risposta è no. In presenza di un regolamento condominiale che vieta l’uso dei locali a fini diversi da quello di civile abitazione, l’attività di homeschooling è illegittima.

La pronuncia in esame si pone in antitesi rispetto alla precedente sentenza n. 15222/2023 resa dalla Cassazione , in fattispecie analoga, in data 30 maggio 2023 I limiti stabiliti dal regolamento alle proprietà devono essere precisi per essere validi , di E. Valentino . Nel caso che qui ci occupa, il Tribunale di Bergamo sembra non aver fatto buon governo del nuovo principio espresso dai Giudici di Legittimità - nella richiamata sentenza - accogliendo integralmente il ricorso presentato da un Condominio e condannando i convenuti al pagamento delle spese processuali, oltre ad una indennità da ritardo nell'adempimento. La vertenza incardinata dinnanzi al Tribunale bergamasco aveva infatti ad oggetto l'asserita illegittima attività di homeschooling svolta dai convenuti all'interno del Condominio con conseguente presenza di bambini impegnati in attività scolastiche ed extra-scolastiche e relativo disturbo alla quiete del palazzo . A supporto delle proprie ragioni, il Condominio produceva agli atti relativo regolamento condominiale , debitamente sottoscritto dalle parti e trascritto, contenente l'espresso divieto di adibire le unità immobiliari ad usi diversi rispetto a quello abitativo. Costituitisi in giudizio, i convenuti, pur avendo ammesso l'effettivo esercizio dell'attività di homeschooling a titolo gratuito e comunque limitatamente a soli 3 bambini, chiedevano la cessazione della materia del contendere in quanto l'attività incriminata era comunque cessata, ragion per cui era venuto meno l' interesse ad agire di parte attrice. Secondo il giudice adito, la sola presenza di un regolamento condominiale che vieta espressamente l'uso dell'immobile a fini diversi da quello abitativo non dà luogo a dubbi o incertezze. Richiamando i precedenti arresti di legittimità in materia di efficacia vincolante del regolamento condominiale Cass. civ. n. 4592/2022 , Cass. civ., n. 17886/2009 , il giudice di primo grado accoglie il ricorso ordinando ai convenuti l' immediata cessazione dell'attività , e fissando una penale di cento euro per ogni giorno di ritardo.

Giudice Unico Massetti Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato il Condominio di omissis conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale omissis . Esponeva l'attore che i convenuti esercitavano all'interno dello stabile un'attività di scuola paritetica con la presenza di numerosi bambini, oltre che un'attività di babysitteraggio che detta attività recava grave disturbo alla quiete dei condomini che il regolamento condominiale, di natura contrattuale e debitamente trascritto, conteneva il divieto di adibire le unità immobiliari a destinazione diversa dall'abitazione. Chiedeva, pertanto, l'inibitoria, con l'applicazione di una penale per il ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Costituendosi in giudizio omissis e omissis contestavano in toto gli assunti avversari, invocando in primis la cessazione della materia del contendere, per essere l'attività di homeschooling nel frattempo venuta meno, ed eccependo altresì la carenza di interesse ad agire del Condominio. Si opponevano, pertanto, all'accoglimento della domanda e chiedevano il risarcimento del danno da lite temeraria. La causa non veniva istruita. Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 21 marzo 2023 passava in decisione. Motivi della decisione La domanda è fondata. Invero è fuor di dubbio che i convenuti abbiano esercitato, ed esercitino tuttora, all'interno del loro appartamento, ubicato nel condominio, un'attività di scuola parentale c.d. homeschooling . La prova dell'esercizio, e dell'attualità di esercizio, si ricava da - il verbale di sopralluogo della Polizia Locale in data 26 marzo 2021 docomma 8 attore - la lettera inviata dalla omissis all'amministratore del condominio in data 2 aprile 2021 docomma 9 attore - le ampie ammissioni contenute nella comparsa, per lo meno con riferimento all'esercizio pregresso - last but not least le dichiarazioni rese dalla stessa omissis alla prima udienza tenutasi il 18 ottobre 2022 Ia sig.ra omissis dichiara che attualmente i bambini presenti sono tre . Inconsistenti paiono, pertanto, le eccezioni di cessazione della materia del contendere e/o di sopravvenuta carenza di interesse ad agire sollevate dai convenuti. A fronte di tali evidenze pare del tutto inutile l'espletamento di un'istruttoria orale per accertare l'effettivo espletamento dell'attività. Il regolamento condominiale vieta di adibire le unità immobiliari a destinazione diversa dall'abitazione. Tale regolamento, formato dal costruttore, ha natura contrattuale, essendo richiamato nei titoli di acquisto, ed è stato debitamente trascritto do ccomma 5 - 6 attore . L'attività di scuola parentale ricade indubbiamente nel divieto, trattandosi di una destinazione diversa da quella di civile abitazione. Non rileva che essa sia lecita dal punto di vista scolastico ed espletata a titolo gratuito, interessa soltanto l'aspetto condominiale. La previsione regolamentare è chiara ed esplicita, e non dà adito ad alcun dubbio o ince1tezza essendo vietate tutte le attività diverse dall'uso abitativo, non pare necessaria l'elencazione analitica delle stesse. Infatti, è del tutto evidente l'intento di prevedere una destinazione esclusivamente abitativa delle unità collocate all'interno dell'edificio condominiale. Non vi è, pertanto, la necessità di procedere ad un'interpretazione della norma, giacché in claris non fit interpretatio arg. ex Cass. n. 21307/2022 I divieti ed i limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in proprietà esclusiva devono risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro ed esplicito, non suscettibile di dar luogo ad incertezze pertanto, l'individuazione della regola dettata dal regolamento condominiale di origine contrattuale, nella parte in cui impone detti limiti e divieti, va svolta rifuggendo da interpretazioni di carattere estensivo, sia per quanto concerne l'ambito delle limitazioni imposte alla proprietà individuale, sia per quanto attiene ai beni alle stesse soggetti. Nella specie, la S.C. ha riformato la decisione impugnata che, dalla presenza di una clausola del regolamento di condominio espressamente limitativa della destinazione d'uso dei soli locali cantinati e terranei a specifiche attività non abitative, aveva tratto l'esistenza di un vincolo implicito di destinazione, a carattere esclusivamente abitativo, per gli appartamenti sovrastanti, uno dei quali era stato invece adibito a ristorante-pizzeria, mediante scala di collegamento interna ad un vano ubicato al piano terra . A ben vedere non è neppure necessaria la trascrizione del regolamento Cass. n. 4592/2022 Le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale possono imporre limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà, e, purché siano enunciate in modo chiaro ed esplicito, sono vincolanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti qualora, indipendentemente dalla trascrizione, nell'atto di acquisto si sia fatto riferimento al regolamento di condominio, che - seppure non inserito materialmente - deve ritenersi conosciuto o accetto in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto . Conforme Cass. n. 17886/2009 . Di qui l'accoglimento della domanda di inibitoria. Le spese di lite seguono la soccombenza e possono liquidarsi m complessivi € 3.809,00, oltre ad anticipazioni documentate contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica , a spese generali nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorende. P.Q.M. Il Tribunale, ogni diversa istanza eccez10ne e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando - ordina l'immediata cessazione ed inibisce ai convenuti l'esercizio dell'attività di scuola parentale - fissa penale di € 100,0 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento - condanna i convenuti, in solido tra di loro, a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate in complessivi€ 3.809,0, oltre ad anticipazioni documentate contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica , a spese generali nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.