Le notifiche delle impugnazioni agli imputati non detenuti

La vicenda proposta al giudizio della Cassazione è l’occasione per chiarire le corrette modalità delle notificazioni delle impugnazioni agli imputati non detenuti.

La sentenza in commento, dopo l'analisi della novella apportata dal d.lgs. numero 150/ 2022, ha formulato un nuovo principio di diritto per cui «la nuova disposizione di cui all'articolo 581, comma 1-ter, c.p.p. introdotta dall'articolo 33, comma 1, lett. d , d.lgs. numero 150/2022, ed in vigore per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del citato d.lgs. numero 150 del 2023 che richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto d'impugnazione, della dichiarazione od elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio non opera anche nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto». Ma procediamo con ordine. Il caso trae origine da un ricorso proposto dall'imputato detenuto, che lamentava la violazione degli articolo 581 comma 1 ter, 156 e 1616 c.p.p. poiché «l'adempimento che si assume omesso non sarebbe stato in realtà dovuto, recando l'atto di appello la chiara indicazione del fatto che l'imputato era detenuto nell'ambito del procedimento, il che comportava che le notifiche andavano eseguite nel luogo di detenzione». La corte d'appello di Messina aveva infatti dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto contro la sentenza del GUP in difetto dell'elezione di domicilio prescritta e pena di inammissibilità ex articolo 581, comma 1 ter, c.p.p. Il ricorso è fondato. La Corte, al fine di offrire corretta soluzione al caso di specie, offre un'ampia disamina della modifica introdotta dal d.lgs. numero 150/ 2022 precisando che, all'interno dell'articolo 581 c.p.p., è stato introdotto il comma 1-ter, il quale prescrive a pena d'inammissibilità dell'impugnazione l'adempimento che la corte di appello assume omesso. Inoltre, la predetta riforma osserva la Corte ha apportato ai commi 1 e 3 dell'articolo 156 c.p.p. le seguenti modifiche 1 al comma 1, dopo la parola «detenuto» sono aggiunte le seguenti «anche successive alla prima» e dopo la parola «sono» è inserita la seguente «sempre» 2 al comma 3, dopo la parola «penitenziari» sono inserite le seguenti «anche successive alla prima» e dopo la parola «157» sono inserite le seguenti «con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1». Ne discende, dunque, che «l'interprete deve necessariamente prendere atto del fatto che la disposizione di cui all'articolo 157-ter, comma 3, non è stata riproposta anche in riferimento alle notificazioni all'imputato detenuto l'articolo 156 c.p.p. non è stato, infatti, oggetto di analoga novellazione , e ciò già di per sé induce a ritenere che, in caso di impugnazione proposta dall'imputato detenuto o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti non va eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p ». In aggiunta, la Corte offre un' interpretazione letterale della disposizione appena citata, evidenziando come «l'utilizzo dell'avverbio «sempre» in riferimento a tutte le notifiche all'imputato detenuto, anche successiva alla prima, evidenzia che la disposizione ha portata generale ed inderogabile». Da ciò, la Cassazione formula il principio di diritto sopra enunciato e  accoglie il ricorso. 

Presidente Beltrani Relatore Florit Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Q.L.   contro la sentenza del g.u.p. del Tribunale di Messina del 22/02/2023, in difetto dell'elezione di domicilio prescritta a pena d'inammissibilità dall'articolo 581, comma 1-ter, c.p.p 2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone contro il predetto provvedimento ricorso per cassazione lamentando violazione degli articolo 581, comma 1-ter, 156 e 161 c.p.p., poiché l'adempimento che si assume omesso non sarebbe stato in realtà dovuto, recando l'atto di appello la chiara indicazione del fatto che l'imputato era detenuto nell'ambito del procedimento, il che comportava che le notificazioni prescritte andavano per il predetto soggetto eseguite nel luogo di detenzione, e quindi la superfluità dell'adempimento che si assumeva omesso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. numero 150 del 2022 c.d. riforma Cartabia , l'articolo 156 c.p.p. stabiliva nel comma 1, che Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona nel comma 3, che Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite a norma dell'articolo 157 . 1.1. Nella vigenza delle predette disposizioni, le Sezioni Unite di questa Corte sentenza numero 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 01 avevano alfine chiarito che le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, dovendo tale disciplina trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto per altra causa . 1.2. Il D.Lgs. numero 150 del 2022 c.d. riforma Cartabia , ha introdotto, all'interno dell'articolo 581 c.p.p., il comma 1-ter, il quale prescrive a pena d'inammissibilità dell'impugnazione l'adempimento che la Corte di appello assume omesso. 1.2.1. Il predetto D.Lgs. numero 150 del 2022, articolo 10, ha anche apportato ai commi 1 e 3 dell'articolo 156 c.p.p. le seguenti modificazioni 1 al comma 1, dopo la parola detenuto sono aggiunte le seguenti , anche successive alla prima, e dopo la parola sono è inserita la seguente sempre 2 al comma 3, dopo la parola penitenziari sono inserite le seguenti , anche successive alla prima, e dopo la parola 157 sono inserite le seguenti , con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1 . 1.2.2. Lo stesso D.Lgs. numero 150 del 2022, articolo 10, ha, inoltre, inserito il nuovo articolo 157-ter c.p.p. rubricato Notifiche degli atti introduttivi del giudizio , il cui comma 3 stabilisce quanto segue 3. In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater. . 1.2.3. Per finire, in riferimento a quanto in questa sede di interesse, lo stesso D.Lgs. numero 150 del 2022, articolo 10, nell'articolo 164 c.p.p. ha previsto che le parole per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli articolo 156 e 613 comma 2 sono sostituite dalle seguenti per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articolo 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1. 2. Così riepilogato il nuovo quadro normativo di riferimento, potrebbe in astratto sembrare legittimo come mostra di ritenere il Sostituto Procuratore generale nella requisitoria scritta trasmessa argomentare nel senso che la nuova disposizione di cui al comma 1-ter dell'articolo 581 c.p.p. abbia natura di lex specialis rispetto all'articolo 156 stesso codice, e risulti applicabile anche nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto. A tale conclusione sarebbe, invero, consentito pervenire se l'intervento novellatore di cui al D.Lgs. numero 150 del 2022 si fosse limitato all'introduzione del predetto comma 1-ter. Gli ulteriori interventi novellatori inerenti alla disciplina delle notificazioni, specifici ed ineludibili, impongono, peraltro, di ritenere il contrario. 2.1. L'articolo 157-ter, comma 3, c.p.p., riguardante come precisato inequivocabilmente dalla rubrica le notificazioni degli atti introduttivi dei giudizi agli imputati non detenuti, si preoccupa di stabilire espressamente, come premesso, che In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater. . Se la disposizione di cui all'articolo 581-comma 1-ter, avesse, rispetto al sistema generale delle notificazioni delineato dagli articolo 156 e seguenti c.p.p., natura di lex specialis universalmente applicabile, la disposizione di cui all'articolo 157-ter, comma 3, sarebbe inutile, ovvero priva di portata precettiva, il che all'interprete non è consentito ritenere. Per altro verso, l'interprete deve necessariamente prendere atto del fatto che la disposizione di cui all'articolo 157-ter, comma 3, non è stata riproposta anche in riferimento alle notificazioni all'imputato detenuto l'articolo 156 c.p.p. non è stato, infatti, oggetto di analoga novellazione , e ciò già di per sé induce a ritenere che, in caso di impugnazione proposta dall'imputato detenuto o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti non va eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater. 2.2. Il novellato sistema delle notificazioni all'imputato detenuto risulta, nel suo complesso, del tutto coerente la conclusione cui il collegio ritiene doversi pervenire consente, infatti, di valorizzare come non meramente descrittivi due interventi novellatori ulteriori che hanno interessato l'articolo 156, comma 1, il quale ora stabilisce che Le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di una copia alla persona . L'inserimento dell'avverbio sempre in riferimento a tutte le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, evidenzia, infatti, che la disposizione ha portata generale ed inderogabile tale assunto trova conferma ulteriore nella salvezza di quanto previsto dall'articolo 156, comma 1. , a sua volta espressamente inserita all'interno del testo novellato dell'articolo 164. Il combinato disposto degli articolo 157-ter, comma 3, e 581, comma 1-ter evidenzia, altresì, che quest'ultima disposizione opera unicamente nei confronti degli imputati non detenuti. 3. Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto la nuova disposizione di cui all'articolo 581, comma 1-ter, c.p.p. introdotta dall'articolo 33, comma 1, lett. d , D.Lgs. numero 150 del 2023, ed in vigore per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del citato D.Lgs. numero che richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto d'impugnazione, della dichiarazione od elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio non opera anche nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto . 4. Ne consegue che l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio deve, conseguentemente disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Messina per l'ulteriore corso. P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Messina per l'ulteriore corso.