Con mail Filodiretto acquisita al prot. DAG numero 124011.E del 12 giugno 2023, il Dirigente amministrativo del Tribunale di Verona ha chiesto di chiarire se «la disciplina di cui al combinato disposto dell’articolo 117 comma 4 l.fall., ora articolo 232 comma 4 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, e dell’articolo 2 comma 2-bis d.l. 143/2008, che prevede la devoluzione al Fondo Unico Giustizia, decorsi 5 anni dal deposito, dei libretti contenenti somme dovute a creditori che non si presentano o sono irreperibili nell’ambito di procedure di fallimento, ora liquidazione giudiziale, si applichi anche ai libretti contenenti somme dovute a creditori che non si presentano o sono irreperibili depositati nell’ambito di procedure concorsuali diverse dal fallimento».
Secondo il suddetto Dirigente l'articolo 117, comma 4, l.fall., ora articolo 232 cit., «dovrebbe trovare applicazione anche alle procedure concorsuali diverse dalla liquidazione giudiziale» ed evidenzia, inoltre, che un simile quesito era stato già proposto dal Presidente del tribunale di Verona con nota prot. 5611 1.2.1-2 del 07/11/2016 e successivo sollecito numero prot. 2826.U 15/05/2018, inviate all'allora Direzione generale della giustizia civile. Tale quesito, però, è rimasto privo di riscontro. Per poter rispondere al quesito in questione, il Ministero della Giustizia ha sottolineato come «la questione relativa alla devoluzione al FUG delle somme assegnate a creditori irreperibili o comunque non reclamate entro il quinquennio, nell'ambito di procedure concorsuali diverse dalla liquidazione giudiziale fallimento , è devoluta al prudente apprezzamento dell'autorità giudiziaria, sì che nessuna valutazione può essere svolta da questa Direzione generale. Trattasi, nello specifico, di scelta ermeneutica tra l'interpretazione letterale e l'applicazione estensiva, per analogia legis, dell'articolo 2 del d.l. numero 143 del 16 settembre 2008, che è tipicamente rimessa al prudente apprezzamento del giudice» «l'eventuale lacuna normativa, laddove ravvisata, non può essere colmata da provvedimenti amministrativi» «in ogni caso la cancelleria sarà tenuta a dare esecuzione al provvedimento del magistrato, quale che sia il suo contenuto, in merito alla devoluzione delle somme relative ai creditori irreperibili o comunque non reclamate da oltre cinque anni».