Fondo Unico Giustizia: Filo diretto sulle procedure concorsuali diverse dal fallimento

Con mail Filodiretto acquisita al prot. DAG n. 124011.E del 12 giugno 2023, il Dirigente amministrativo del Tribunale di Verona ha chiesto di chiarire se la disciplina di cui al combinato disposto dell’art. 117 comma 4 l.fall., ora art. 232 comma 4 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, e dell’art. 2 comma 2- bis d.l. 143/2008, che prevede la devoluzione al Fondo Unico Giustizia, decorsi 5 anni dal deposito, dei libretti contenenti somme dovute a creditori che non si presentano o sono irreperibili nell’ambito di procedure di fallimento, ora liquidazione giudiziale, si applichi anche ai libretti contenenti somme dovute a creditori che non si presentano o sono irreperibili depositati nell’ambito di procedure concorsuali diverse dal fallimento .

Secondo il suddetto Dirigente l' art. 117, comma 4, l.fall. , ora art. 232 cit., dovrebbe trovare applicazione anche alle procedure concorsuali diverse dalla liquidazione giudiziale ed evidenzia, inoltre, che un simile quesito era stato già proposto dal Presidente del tribunale di Verona con nota prot. 5611 1.2.1-2 del 07/11/2016 e successivo sollecito n. prot. 2826.U 15/05/2018, inviate all'allora Direzione generale della giustizia civile. Tale quesito, però, è rimasto privo di riscontro. Per poter rispondere al quesito in questione, il Ministero della Giustizia ha sottolineato come la questione relativa alla devoluzione al FUG delle somme assegnate a creditori irreperibili o comunque non reclamate entro il quinquennio , nell'ambito di procedure concorsuali diverse dalla liquidazione giudiziale fallimento , è devoluta al prudente apprezzamento dell'autorità giudiziaria, sì che nessuna valutazione può essere svolta da questa Direzione generale. Trattasi, nello specifico, di scelta ermeneutica tra l'interpretazione letterale e l'applicazione estensiva, per analogia legis, dell' art. 2 del d.l. n. 143 del 16 settembre 2008 , che è tipicamente rimessa al prudente apprezzamento del giudice l'eventuale lacuna normativa , laddove ravvisata, non può essere colmata da provvedimenti amministrativi in ogni caso la cancelleria sarà tenuta a dare esecuzione al provvedimento del magistrato , quale che sia il suo contenuto, in merito alla devoluzione delle somme relative ai creditori irreperibili o comunque non reclamate da oltre cinque anni .