Chiarimenti da Filo diretto sulla riscossione del contributo unificato in caso di separazione consensuale e divorzio congiunto

Con mail Filodiretto acquisita al prot. DAG 143290.E del 6 luglio 2023, il Presidente del Tribunale di Trapani ha chiesto di chiarire le modalità di applicazione e riscossione del contributo unificato nei procedimenti di separazione consensuale e divorzio congiunto qualora una sola delle due parti sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato .

Attualmente è prevista la richiesta della metà dell'importo dovuto a titolo contributo unificato alla parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, di conseguenza, iscrive nel registro mod. 2/A/SG informatico l'altra metà dell'importo a nome del soggetto ammesso al gratuito patrocinio. Il Presidente del Tribunale di Trapani chiede, per l'appunto, se possa applicarsi la risposta a quesito fornita dalla Direzione generale della giustizia civile -prot. DAG n. 109446.U del 23.05.2023- relativa all'applicabilità dell' art. 158 del d.P.R. n. 115/2002 alle ipotesi in cui il procedimento sia instaurato da più parti pubbliche di cui solo alcune ammesse alla prenotazione a debito delle spese. Per poter risponde al seguente quesito, il Ministero della Giustizia sottolinea che nel caso di separazione consensuale o divorzio congiunto in cui uno solo dei coniugi risulti ammesso al patrocinio a carico dello Stato , l'intero contributo unificato dovrà essere pagato dal coniuge che non beneficia della prenotazione a debito delle spese processuali .