Il decreto del Ministero della Giustizia 11 luglio 2023, n. 99 che prevede il regolamento relativo al funzionamento della banca dati relativa alle aste giudiziarie, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, d.lgs. n. 149/2022, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2023, n. 175.
La Riforma Cartabia ( articolo 26, comma 6, d.lgs. n. 149/2022 ) prevede che presso il Ministero della Giustizia sia istituita una banca dati relativa alle aste giudiziarie , articolata nelle sezioni delle esecuzioni immobiliari, delle esecuzioni mobiliari e delle vendite in sede fallimentare, contenente i dati identificativi degli offerenti, del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, nonchè le relazioni di stima. Alla luce della normativa privacy, GDPR in testa, il Ministero ha dunque approvato il regolamento che stabilisce le modalità di acquisizione dei dati e di loro inserimento nella banca dati relativa alle aste giudiziarie nonchè le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte dello stesso Ministero. La banca dati è tenuta presso il Ministero in forma automatizzata e, come previsto dalla Riforma, è articolata nelle tre sottosezioni, ciascuna delle quali contiene: il nome, il cognome e il codice fiscale dell'offerente se persona fisica, ovvero la denominazione e il codice fiscale dell'offerente se ente o persona giuridica; il codice IBAN del conto corrente bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione o gli estremi identificativi del mezzo di pagamento o della fideiussione utilizzati ai sensi degli articolo 169- quater e 173- quinquies disp. att. c.p.c. ; la relazione di stima dei beni; il nominativo del professionista delegato; il prezzo di stima; il prezzo base; il prezzo di aggiudicazione; il compenso liquidato al professionista delegato. Tali dati sono acquisiti tramite il portale delle vendite pubbliche previsto dall' articolo 490 c.p.c. e inseriti nella banca dati mediante procedure automatizzate. Per ragioni di giustizia, l' autorità giudiziaria civile e penale acquisisce i dati inseriti nella banca dati accedendo al sistema tramite apposita utenza. A tal fine, il capo dell'ufficio giudiziario individua, tra il personale amministrativo del medesimo ufficio, uno o più soggetti abilitati. Sono in ogni caso soggetti abilitati il giudice dell'esecuzione e il giudice delegato. Il presidente del tribunale o suo delegato accede alla banca dati ai fini della vigilanza prevista dall' articolo 179- quater disp. att. c.p.c. Il decreto entrerà in vigore il 12 agosto 2023 . Entro i successivi 9 mesi saranno emanate le specifiche tecniche relative all'inserimento dei dati nella banca dati e all'individuazione dei tempi di conservazione dei dati stessi nonchè delle modalità di attribuzione delle utenze e di accesso alla banca dati da parte di tutti i soggetti abilitati. Saranno inoltre aggiornate le specifiche tecniche previste dall'articolo 161- quater disp. att. c.p.c.
Decreto del Ministero della Giustizia 11 luglio 2023, n. 99; in G.U. del 28 luglio 2023, n. 175