Ammissione al gratuito patrocinio: quale la dichiarazione dei redditi da presentare?

Ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato l'ultima dichiarazione a cui si riferisce l'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 è quella per la quale è maturato, al momento del deposito della istanza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi .

Con la pronuncia in esame la Cassazione ha avuto modo di esprimersi nuovamente in materia di gratuito patrocinio, con particolare riferimento alla documentazione fiscale che il richiedente è tenuto a presentare ai fini dell'ammissione al beneficio. Ma procediamo con ordine. La vicenda nasce dal diniego della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio in quanto il richiedente ad avviso del tribunale aveva depositato la dichiarazione dei redditi relativa all' anno 2021 ma non quelli relativi all'anno 2020. L'istante impugna il provvedimento di diniego, formulando diverse censure. Ad avviso del richiedente, il tribunale avrebbe interpretato in maniera illogica e incoerente l' art. 76 D.P.R. n. 115/2002 . Secondo la difesa sono stati correttamente allegati i redditi prodotti nell'anno 2021 in relazione all'istanza di ammissione depositata in data 11 febbraio 2022. Nel dato letterale della norma, infatti, non vi è alcun riferimento all'obbligo di indicare i redditi per i quali sia scaduto il termine per l'adempimento. Il ricorso è infondato. Preliminarmente, la Corte osserva che ai sensi dell' art. 76, comma 1, D.P.R. n. 115/2002 , ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il richiedente deve indicare il reddito risultante dall'ultima dichiarazione . Ai sensi dell'art. 79 del citato decreto, è previsto, a pena d'inammissibilità, che siano indicate nella istanza le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica , unitamente ai rispettivi codici fiscali ed una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'art. 76. La Corte, poi, richiama i principi già espressi dalla Legittimità e secondo i quali l'ultima dichiarazione è quella per la quale è maturato, al momento del deposito della istanza, l'obbligo di presentazione Cass. civ., sez. IV, n. 7710/2010 , Cass. civ., sez. IV, n. 46382/2014 . Tale principio introduce un dato di certezza nella determinazione della nozione del reddito valutabile così da impedire una scelta arbitraria di esso al fine della proposizione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato Cass. civ., sez. IV, n. 7710/2010 . Per completezza, inoltre, si aggiunge che la possibilità di valutare dichiarazioni relative ad annualità successive a quella per la quale è maturato all'atto del deposito della domanda l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, può venire in rilievo quale criterio integrativo. Alla luce delle argomentazioni sin qui fornite, e alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, la Prima sezione Penale della Corte di Cassazione formula il seguente principio di diritto ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione a cui si riferisce l' art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 è quella per la quale è maturato, al momento del deposito della istanza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tale interpretazione risponde a criteri di certezza in ordine al reddito di riferimento all'atto della proposizione della domanda. La considerazione di redditi successivi è criterio soltanto integrativo, a cui si può ricorrere sia per negare il beneficio, qualora emerga aliunde un tenore di vita tale da consentire all'istante di sostenere gli esborsi necessari per l'esercizio del diritto di difesa, sia per concederlo, qualora una dichiarazione reddituale di valore superiore al limite legale sia messa in discussione dalla prova di un decremento reddituale sopravvenuto delineando un nuovo principio di diritto . La Corte rigetta quindi il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Presidente Dovere Relatore Bruno Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Trieste, Sez. civile, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. , emessa in data 4/10/2022, ha rigettato l'opposizione proposta da D.C.G. avverso il provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'interessato, ai sensi dell' art. 99, comma 4, D.P.R. n. 115 del 2002 , lamentando il vizio della violazione di legge in relazione agli artt. 99, 76 e 79 D.P.R. n. 115 del 2002 . All'uopo evidenzia come il Tribunale non si sia confrontato con le deduzioni difensive relative alle ragioni della mancata indicazione nell'istanza dei codici fiscali dei familiari conviventi. Sul punto il ricorrente aveva rappresentato che i familiari dell'istante erano cittadini di altro Stato, residenti all'estero, privi di codice fiscale in Italia. Il Tribunale avrebbe interpretato in maniera illogica ed incoerente la normativa di cui all' art. 76 D.P.R. n. 115 del 2002 , sostenendo che i redditi valutabili ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel caso in esame sono quelli relativi all'anno 2020, non essendo ancora scaduto alla data di inoltro dell'istanza il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Il ricorrente, rappresenta la difesa, ha correttamente specificato ed allegato i redditi prodotti nell'anno 2021 in relazione all'istanza di ammissione depositata in data 11 febbraio 2022. Nel dato letterale della norma, infatti, non vi è alcun riferimento all'obbligo di indicare i redditi per i quali sia scaduto il termine per l'adempimento. La giurisprudenza di legittimità, in una recente pronuncia Sez. 4 n. 21313/22 n. m. , che richiama altro precedente in materia della medesima sezione Sez. 4, n. 15694 del 17/01/2020, Cusenza, Rv. 2792.39 , ha ribadito il principio secondo cui la norma non richiede che al momento del deposito dell'istanza la dichiarazione dei redditi sia già stata presentata, onde è ermeneuticamente corretto attribuire all'espressione reddito imponibile , risultante dall'ultima dichiarazione il significato di reddito che verrà indicato nella dichiarazione e che quindi risulterà dalla dichiarazione stessa, all'esito della sua presentazione . In tal modo si è confermato che la ratio della norma è quella di ancorare il dato in maniera cronologicamente più prossima alla presentazione della istanza di ammissione al beneficio. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. La difesa ha depositato memoria nella quale si è riportata ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. Nella memoria ha lamentato di non avere ricevuto comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale. Considerato in diritto 1. Occorre preliminarmente sgombrare il campo dalla questione da ultimo proposta dal difensore del ricorrente riguardante la mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale. L'obbligo di comunicazione alle difese delle conclusioni del Procuratore generale è stato introdotto nel rito emergenziale dall' art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito nella L. 18 dicembre 2020, n. 176 , norma che, però, non è applicabile al caso in esame, che è soggetto al diverso rito dell' art. 611 c.p.p. . Nel giudizio di cassazione, l'impugnazione dei provvedimenti non emessi in dibattimento è, per regola generale, soggetta all'applicazione del rito camerale non partecipato previsto dall' art. 611 c.p.p. , essendo riservato il rito camerale partecipato previsto dall' art. 127 c.p.p. soltanto ai casi in cui vi è una norma esplicita che lo preveda cfr. art. 611, comma 1, c.p.p. oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'art. 442. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'art. 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica . Il rito camerale non partecipato previsto dall' art. 611 c.p.p. non era stato interessato dalla normativa emergenziale che ha introdotto la nuova procedura della trattazione scritta, in cui è previsto l'obbligo di comunicazione alle difese delle conclusioni scritte del procuratore generale, in quanto l' art. 23, comma 8, primo periodo, D.L. n. 137 del 2020 sopra citato si applica solo alla decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli artt. 127 e 614 del codice di procedura penale , ovvero ai ricorsi da decidere in udienza pubblica o mediante la procedura camerale partecipata dell' art. 127 c.p.p. . La doglianza, pertanto, non è fondata. 2. Venendo al merito della regiudicanda si osserva quanto segue. Ai sensi dell' art. 76, comma 1, D.P.R. n. 115 del 2002 , ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il richiedente deve indicare i reddito risultante dall'ultima dichiarazione. Ai sensi dell'art. 79 del citato decreto, è previsto, a pena d'inammissibilità, che siano indicate nella istanza le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali ed una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'art. 76. Per pacifico indirizzo di questa Corte, l'ultima dichiarazione è quella per la quale è maturato, al momento del deposito della istanza, l'obbligo di presentazione cfr. Sez. 4, n. 7710 del 05/02/2010, Varone, Rv. 246698 Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260953 Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260953 Sez. 4, n. 15694 del 17/01/2020, Cusenza, Rv. 279239 . Non si individuano ragioni per discostarsida tale consolidato orientamento, il quale, come è stato osservato, introduce un dato di certezza nella determinazione della nozione del reddito valutabile così da impedire una scelta arbitraria di esso al fine della proposizione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato Sez. 4, n. 7710 del 05/02/2010, Varane, Rv. 246698 Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260953 . È d'uopo anche rilevare che la nozione così interpretata è conforme alla disciplina che regola l'adempimento e che prevede i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi. La pronuncia richiamata nel ricorso dalla difesa a sostegno della diversa prospettazione Sez. 4 n. 21313/22 n. m. cita nel corpo della motivazione Sez. 4 n. 15694 del 17/01/2020, Cusenza, Rv. 279239, la quale, tuttavia, non si discosta dal principio sopra detto, come si evince anche dalla massima In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio, a norma dell' art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione, anche se materialmente non presentata . Egualmente è a dirsi con riferimento a Sez. 4, Varane, Rv. n. 246698 a sua volta citata nella pronuncia Cusenza la cui massima ribadisce il medesimo criterio In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio, a norma dell' art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , è quella per la quale è maturato, al momento del deposito della istanza, l'obbligo di presentazione . Per completezza argomentativa occorre aggiungere, conformemente a quanto osservato da Sez. 4, Pierri, Rv. 260953, che la possibilità di valutare dichiarazioni relative ad annualità successive a quella per la quale è maturato all'atto del deposito della domanda l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, può venire in rilievo quale criterio integrativo Con riguardo alla condizione reddituale che il giudice deve prendere in esame ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ovvero ai fini del provvedimento di revoca del beneficio già concesso, l'ultima dichiarazione dei redditi può dunque essere integrata da altri elementi, sia per negare il beneficio nonostante il reddito dichiarato sia inferiore al limite legale, qualora emerga aliunde un tenore di vita tale da consentire all'istante di sostenere gli esborsi necessari per l'esercizio del diritto di difesa, sia per concederlo, qualora una dichiarazione reddituale di valore superiore al limite legale sia messa in discussione dalla prova di un decremento reddituale sopravvenuto. Da tali principi può, quindi, desumersi la possibilità di integrare l'ultima dichiarazione dei redditi anche con l'esame di dichiarazioni relative ad annualità successive. La rilevanza di redditi superiori od inferiori al limite previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, citato art. 76, comma 1, che siano stati percepiti in epoca successiva può desumersi, indirettamente, dal rilievo attribuito alle variazioni di reddito intervenute successivamente che, a norma dell'art. 79, comma 1, lett. d stesso decreto, l'interessato ha l'obbligo di comunicare così in motivazione la già citata Sez. 4, Pierri, Rv. 260953 . Rimane fermo, ai fini della decisione sull'ammissione, il criterio più volte ribadito da questa Corte nelle pronunce richiamate. Da tutto quanto precede può ricavarsi il seguente principio Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione a cui si riferisce l' art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 è quella per la quale è maturato, al momento del deposito della istanza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tale interpretazione risponde a criteri di certezza in ordine al reddito di riferimento all'atto della proposizione della domanda. La considerazione di redditi successivi è criterio soltanto integrativo, a cui si può ricorrere sia per negare il beneficio, qualora emerga aliunde un tenore di vita tale da consentire all'istante di sostenere gli esborsi necessari per l'esercizio del diritto di difesa, sia per concederlo, qualora una dichiarazione reddituale di valore superiore al limite legale sia messa in discussione dalla prova di un decremento reddituale sopravvenuto . Alla luce delle argomentazioni illustrate, appare dunque immune da censure la decisione del giudice dell'opposizione, il quale, nel rispetto del principio sopra enunciato, ha ribadito che il ricorrente avrebbe dovuto fare riferimento ai redditi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata, nel caso di specie quella relativa all'anno 2020, e non a quelli per cui non era ancora scaduto il termine di presentazione della dichiarazione. Il motivo di doglianza riguardante il profilo esaminato è dunque infondato. La decisione ha valore assorbente rispetto all'ulteriore questione proposta dal ricorrente, riguardante la mancata indicazione del codice fiscale dei componenti della famiglia del richiedente. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.