Legittimo il DASPO per il tifoso beccato in possesso di un fumogeno

Confermato in via definitiva il provvedimento adottato da una Questura nei confronti di un supporter della Salernitana Calcio. Per i giudici la ‘torcia bengala’ costituisce uno degli artifizi pirotecnici chiaramente utilizzabili per il compimento di atti di violenza in occasione di competizioni sportive.

Per i tifosi di calcio è meglio rinunciare alle coreografie con fumogeni. Secondo i giudici, difatti, è sufficiente il mero possesso di un fumogeno - noto anche come ‘torcia bengala’ - per legittimare la cacciata dagli spalti dello stadio con tanto di DASPO. DASPO. Ad essere allontanato - per ben 4 anni - dai campi da calcio è un tifoso che si ritrova anche obbligato a comparire personalmente presso la Stazione Carabinieri con le seguenti modalità in occasione di ogni incontro di calcio che la [squadra, ndr] disputerà in casa e nei giorni in cui la nazionale italiana di calcio disputerà incontri nella provincia di omissis , un quarto d'ora dopo l'inizio del primo tempo, un quarto d’ora dopo l'inizio del secondo tempo e un quarto d'ora dopo la fine della partita nei giorni in cui [squadra, ndr] disputerà incontri fuori dalla regione omissis , mezz'ora dopo l’inizio del primo tempo della partita . Il duro provvedimento adottato dalla Questura viene ritenuto pienamente legittimo dal GIP del Tribunale e viene ovviamente contestato in Cassazione dall’avvocato del tifoso. Chiara la linea difensiva obiettivo è dimostrare l’ assenza di pericolosità del tifoso e, in questa ottica, il legale sottolinea che semplicemente il suo cliente è stato trovato in possesso di un mero fumogeno coreografico, senza che ciò abbia cagionato pericolo alla sicurezza pubblica o all’incolumità di terze persone all’interno dell’impianto sportivo. Fumogeno. Prima di prendere in esame l’obiezione proposta dal legale, i giudici di Cassazione richiamano il dato di fatto certificato dal provvedimento della Questura in occasione di una competizione sportiva ufficiale, il tifoso è stato colto in possesso di una ‘torcia bengala’, di 15 centimetri, custodita nei pantaloni . Ciò ha dato il ‘la’ all’adozione del DASPO. E si tratta, anche secondo i giudici di Cassazione, di un DASPO assolutamente legittimo , soprattutto perché la ‘torcia bengala’ costituisce uno degli artifizi pirotecnici chiaramente utilizzabili per il compimento di atti di violenza in occasione di competizioni sportive. E il mero possesso di un fumogeno, ossia di una ‘torcia bengala’, è sufficiente, secondo i magistrati, per l’emissione del provvedimento questorile del divieto di accesso ai luoghi ove si tengono manifestazioni sportive, non essendo richiesto il requisito ulteriore del concreto pericolo per le persone . Definitivo, quindi, il DASPO di quattro anni per il tifoso salernitano. E i magistrati ritengono necessario fare ancora più chiarezza, fissando un principio destinato a modificare le abitudini di tutte le tifoserie italiane la ‘torcia bengala’ costituisce uno degli artifizi pirotecnici chiaramente utilizzabili per il compimento di atti di violenza in occasione di competizioni sportive e, quindi, il mero possesso di tali oggetti costituisce presupposto sufficiente per l'emissione del provvedimento questorile del divieto di accesso ai luoghi ove si tengono manifestazioni sportive, non essendo richiesto il requisito ulteriore del concreto pericolo per le persone .

Presidente Marini – Relatore Galanti Ritenuto in fatto 1. con ordinanza del 13/01/2023 h. 11,05 , il Giudice per le indagini preliminari di Firenze convalidava il provvedimento imposto a C.L. dal questore di […] in data 10 gennaio 2023, notificato l'11 gennaio 2023, ore 10,45, con il quale, nell'inibire per anni 4 la partecipazione del ricorrente a tutte le competizioni sportive c.d. DASPO , prescriveva altresì allo stesso di comparire personalmente presso la stazione carabinieri di omissis dalla data di notifica del provvedimento, con le seguenti modalità - in occasione di ogni incontro di calcio che la squadra calcistica omissis disputerà in casa e nei giorni in cui la nazionale italiana di calcio disputerà incontri nella provincia di Salerno, un quarto d'ora dopo l'inizio del primo tempo, un quarto d'ora dopo l'inizio del secondo tempo e un quarto d'ora dopo la fine della partita - nei giorni in cui la squadra calcistica omissis disputerà fuori dalla Regione Campania gli incontri, mezz'ora dopo l'inizio del primo tempo della partita. 2. Avverso tale ordinanza il sottoposto propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione in particolare lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione in merito alle ragioni di particolare pericolosità del proposto, nonché in ordine alla sussistenza della particolare situazione di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione della misura. Quanto al primo aspetto assenza di pericolosità in concreto , evidenzia il ricorrente come il provvedimento del questore sia errato, in quanto fonda l'emissione del provvedimento sulla esistenza di due precedenti DASPO emessi a carico del C. . Tuttavia, in riferimento al primo, emesso dal Questore di […]a seguito dell'arresto del ricorrente, lo stesso C. è stato assolto dal delitto di lesioni personali mentre il secondo, emesso dal Questore di Frosinone, è stato annullato dal TAR Lazio. Quanto al secondo profilo, evidenzia come il ricorrente sia stato trovato in possesso di un mero fumogeno coreografico, senza che ciò abbia cagionato pericolo alla sicurezza pubblica o all'incolumità di terzi. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta l'insussistenza dei presupposti per irrogare la misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione, in quanto, dei due precedenti provvedimenti interdittivi, l'uno era fondato su una denuncia per un reato da cui il C. è stato assolto, l'altro è stato annullato dal TAR. L'ordinanza con cui il Giudice ha convalidato il DASPO, quanto al primo provvedimento, chiarisce che tale circostanza era stata asserita dal C. , che tuttavia non aveva allegato nulla a riprova. Tale onere di allegazione è stato soddisfatto solo in sede di ricorso per Cassazione, mediante allegazione della sentenza di assoluzione. Sul punto la Corte, in primo luogo, ribadisce Sez. 6, n. 9006 del 21/01/2020, Dossi, n. m. che il proscioglimento dai fatti-reato che hanno determinato l'applicazione del divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive DASPO non determina l'automatica decadenza del provvedimento, in quanto lo stesso non è basato sull'accertamento giudiziale dei fatti presupposti e può essere revocato o modificato, ai sensi dell' art. 6, comma 5, L. 13 dicembre 1989, n. 401 , col venir meno o col mutamento delle condizioni che ne hanno giustificato l'emissione . A ciò consegue che il provvedimento in sé continua a mantenere la propria esistenza e validità, salva la necessità di valutare in concreto se dall'assoluzione derivi l'insussistenza del requisito della pericolosità sociale, presupposto necessario per l'applicazione delle misure di prevenzione. Non a caso, l' art. 6, comma 5, della L. n. 401 del 1989 prevede che i provvedimenti sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione . In secondo luogo, la valutazione operata dal Giudice non appare censurabile, in quanto effettuata sulla base della documentazione posta alla sua attenzione. La Corte ritiene Sez. 3, n. 1771 del 04/11/2020, dep. 2021, Colangelo, n. m. che il giudizio di pericolosità, in un'ottica costituzionalmente orientata, si fonda sul meccanismo delle presunzioni in presenza di indizi, i quali devono essere comunque provati dalla pubblica accusa tuttavia, rimane a carico dell'interessato un onere di allegazione per smentirne l'efficacia probatoria Sez. 2, n. 26235 del 04/06/2015, Friolo, Rv. 264386 , onere cui, nel caso di specie, l'odierno ricorrente non aveva adempiuto, non consentendo al GIP di effettuare la sua valutazione sull'insussistenza del requisito di pericolosità specifica, valutazione che la Corte non può effettuare ora per allora . Va, doverosamente, aggiunto che lo stesso provvedimento impugnato chiarisce che la durata della misura risulta inflitta per una durata inferiore a quella imposta ai recidivi da cinque a dieci anni, terzo periodo del comma 5 dell'art. 6 in parola , sì da lasciare intendere che essa sia stata imposta sulla base del primo periodo del comma 5 citato, che si riferisce ai sottoposti primari e non ai recidivi. La motivazione del provvedimento non appare pertanto manifestamente illogica o contraddittoria, nè sono ravvisabili violazioni della normativa relativa al DASPO. 2. Il secondo motivo è, del pari, manifestamente infondato. Il provvedimento del questore chiarisce che il C. , in occasione di una competizione sportiva ufficiale, era stato colto in possesso di una torcia bengala di 15 cm. custodita nei pantaloni. L'art. 6-ter L. 402/1989 indica, a mero titolo esemplificativo, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile , locuzione con cui devono intendersi fuochi artificiali o oggetti analoghi Sez. 3, n. 1988 dell'08/10/2014, Pinto, n. m. . La torcia bengala costituisce quindi uno degli artifizi pirotecnici chiaramente utilizzabili, ai sensi degli artt. 6-bis e 6-ter della L. n. 401 del 1989 , per il compimento di atti di violenza in occasione di competizioni sportive. Una risalente pronuncia Sez. 3, n. 29078 del 04/04/2002, Cini, Rv. 222037 - 01 , aveva stabilito che la semplice denuncia per il reato di cui all' art. 650 c.p. , per essere stato trovato in possesso di un fumogeno , non può giustificare l'emissione del provvedimento del questore a norma dell' art. 6 L. 13 dicembre 1989, n. 401 , in quanto il reato previsto dall'art. 6-bis della medesima legge, la cui commissione rappresenta uno dei presupposti per l'applicazione della misura interdittivi del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, punisce solo il lancio di corpi contundenti o di altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, che possono creare un pericolo per le persone, non anche il porto di tali oggetti . Tuttavia, se è vero che l'art. 5-bis prevede quale condotta punibile quella di chi lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone gli oggetti di cui sopra, il successivo 6-ter introdotto dalla I.n. 88 del 24/04/2003, conversione del D.L. n. 28 del 24/02/2003 , successivamente alla pronuncia dianzi citata sanziona quella di chi di tali oggetti è trovato in possesso . Non vi è dubbio pertanto che, almeno ai sensi dell'art. 6-ter, la condotta contestata al C. risulti tra quelle vietate in occasione di competizioni sportive. Sussistevano quindi i presupposti per l'emissione del provvedimento questorile del divieto di accesso i luoghi ove si tengono manifestazioni sportive, non essendo richiesto il requisito ulteriore del concreto pericolo per le persone . Il Collegio esprime quindi il seguente principio di diritto la torcia bengala costituisce uno degli artifizi pirotecnici chiaramente utilizzabili per il compimento di atti di violenza in occasione di competizioni sportive. Al sensi dell' art. 6-ter L. n. 401 del 1989 , introdotto dalla l.n. 88 del 24/04/2003 , conversione del D.L. n. 28 del 24/02/2003 il mero possesso di tali oggetti costituisce presupposto sufficiente per l'emissione del provvedimento questorile del divieto di accesso i luoghi ove si tengono manifestazioni sportive, non essendo richiesto il requisito ulteriore del concreto pericolo per le persone . Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso di G.G. debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell' art. 616 c.p.p. , di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i, ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.