Sulla maggiorazione del compenso per l'avvocato che deposita gli atti in via telematica

Oggetto dell’ordinanza in questione è l’esame di un processo di equa riparazione instaurato nel 2021 presso la Corte di appello di Roma, per la non ragionevole durata di un processo. In questa sede verrà analizzata, in particolare, la violazione dell'art. 13, comma 6, l. n. 247/2012, e dell'art. 4, comma 1- bis , d.m. n. 55/2014.

Di particolare interesse è la parte in cui viene analizzata la questione in cui si censura, in riferimento alla fase ingiuntiva o monitoria , l' omessa liquidazione della maggiorazione fino al 30% sui compensi ex art. 4 comma 1- bis d.m. n. 55/2014 per l' adozione di modalità informatiche di redazione degli atti depositati in via telematica , idonee ad agevolarne la consultazione. Il giudice dell'opposizione, pur in assenza di opposizione incidentale del Ministero della Giustizia, avrebbe liquidato i compensi del procedimento monitorio in senso meno favorevole per la mancata riliquidazione diversamente dal primo giudice della maggiorazione fino al 30% ex art. 4 cit. Il suddetto articolo dispone che il compenso […] è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto . Ne consegue che, per il Collegio, la maggiorazione ha senso se si tratta di consultare atti e documenti scritti aventi inevitabilmente notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente. In tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano un'agevolazione effettiva che giustifica l'incentivo della maggiorazione del compenso rispetto a quello collegato alla redazione e alla comunicazione di atti che ormai hanno luogo normalmente con tecniche digitali. Viceversa, nessuna agevolazione davvero incisiva e tale da giustificare la maggiora-zione si verifica ove si tratti di atti e documenti di esigue dimensioni e di numero contenuto . Anzi, solo un'esaltazione esasperata dei pur benvenuti sviluppi della digitalizzazione offusca la considerazione che, in tali situa-zioni, persino più efficiente delle tecniche di ricerca digitali possono rivelarsi il colpo d'occhio e l'agile maneggio della carta del lettore esperto, che rinvengono limiti solo nell'orlo dei fogli e non già in una possibilmente maldestra interrogazione per parola chiave . Nel caso di specie, l'accesso agli atti di causa ha permesso alla Corte di escludere la maggiorazione controversa , con riferimento alla fase ingiuntiva, indi per cui, ne segue il rigetto del ricorso in esame.

Presidente Bertuzzi – Relatore Caponi Fatti di causa In un processo di equa riparazione instaurato nel 2021 presso la Corte di appello di Roma, la parte privata domandava equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo parimenti ex l. 89/2001 e del correlativo giudizio di ottemperanza, protrattisi per oltre 6 anni. Nella fase ingiuntiva venivano liquidati Euro 1.600 per indennizzo e Euro 409,50 per spese. All'esito del giudizio di opposizione, proposta dalla parte privata e parzialmente accolta, la corte territoriale ritiene congrua il moltiplicatore annuo impiegato dal giudice monocratico Euro 400 , ma determina in cinque e non in quattro anni la durata non ragionevole da indennizzare, con conseguente liquidazione di Euro 2.000 per indennizzo, nonché di Euro 1.154 per spese. Ricorre in cassazione la parte privata con otto motivi, illustrati da memoria. Rimane intimato il Ministero della Giustizia. Ragioni della decisione 1. - Con il primo e il secondo motivo si censura sotto i seguenti due profili la liquidazione del danno non patrimoniale da violazione del termine ragionevole di durata del processo a vizi della motivazione, cioè mancanza grafica, con violazione degli artt. 132 comma 2 n. 4 c.p.comma , 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost. b violazione degli artt. 2bis comma 1 l. 89/2001 6 para 1, 13 , 34, 41 Cedu 41 comma 1, 47 comma 1 e 2 Carta dei diritti fondamentali UE 117 Cost. I passaggi argomentativi essenziali dei due profili di censura sono i seguenti a l' art. 2bis comma 1 l. 89/2001 dispone l'importo minimo Euro 400 e massimo Euro 800 da liquidare di regola a titolo di equa riparazione per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi che eccede il termine ragionevole di durata del processo. L' art. 2bis comma 2 l. 89/2001 prevede che la liquidazione del danno debba avvenire ex art. 2056 c.comma secondo alcuni criteri. Cass. 20332/2021 e 20333/2021 statuiscono che, se la liquidazione del danno non patrimoniale corrisponde al minimo del parametro liquidatorio, è necessaria una sintetica indicazione del criterio adottato in riferimento al caso concreto b la Corte EDU ha individuato tra Euro 1.000 ed Euro 1.500 per ogni anno di durata non ragionevole la base di calcolo dell'indennizzo. Pertanto, è da rimettere una questione pregiudiziale interpretativa alla Corte di Giustizia UE 2 di 10 - RG 4359/2022 - S2 - c.comma 16/03/2023 36 - Caponi Est. ovvero una questione di legittimità alla Corte costituzionale, questioni focalizzate sull'illegittimità dell' art. 2bis comma 1 l. 89/2001 in relazione ai parametri troppo bassi, senza che possano invocarsi a sostegno della infondatezza delle questioni le argomentazioni sottese alle precedenti pronunce di manifesta infondatezza si citano Cass. 28172/2022 , 10531/2022 , 25178/2021 , 25837/2019 poiché avevano ad oggetto la versione anteriore dell'art. 2bis comma 1 cit., in cui il massimo ivi disposto corrispondeva al minimo richiesto dalla Corte EDU. Il primo e il secondo motivo non sono fondati. Sul punto rilevante la motivazione è effettiva, resoluta e coerente. Pertanto, non esistono i vizi lamentati con il primo motivo. Quanto al secondo motivo, dopo i passaggi argomentativi riferiti nel secondo capoverso di questo paragrafo, esso culmina nelle istanze di rimettere in via principale una correlativa questione pregiudiziale interpretativa alla Corte di giustizia UE e in via gradata una correlativa questione di legittimità alla Corte costituzionale. Tali istanze difettano innanzitutto di specificità, poiché non concretizzano in modo dettagliato i profili invocati di lesione dei parametri normativi del diritto dell'Unione Europea, della Cedu e della Costituzione italiana. Esse rinvengono piuttosto la loro forza propulsiva nella sovrapposizione dell'apprezzamento della parte circa l'adeguatezza dei parametri a quello compiuto in via generale ed astratta dalle norme di diritto Europeo e domestico . Nel merito, i parametri legislativi di quantificazione dell'equo indennizzo assicurano un ristoro serio, non di poco conto, che non eccede il margine di apprezzamento che la Cedu riconosce agli Stati membri allo scopo di contemperare l'interpretazione uniforme della Convenzione Europea con le condizioni degli Stati membri, nè urta contro i parametri normativi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della Costituzione italiana invocati. Nel caso di specie, l'indennizzo di Euro 400 per anno di ritardo non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità su quest'ultimo profilo si rinvia a Cass. 28172/2022 , tra le altre . Il primo e il secondo motivo sono rigettati. 2. - Con il terzo e il quarto motivo si censura la liquidazione delle spese della fase ingiuntiva o monitoria sotto i due profili seguenti a vizi della motivazione, cioè mancanza grafica, con violazione degli artt. 132 comma 2 n. 4 c.p.comma , 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost. b violazione degli artt. 10, 91 c.p.comma 2233 comma 2 c.c. 24 comma 1 l. 794/1942 13 comma 6 l. 247/2012 2 comma 1, 4, 5 comma 1 D.M. n. 55/2014 e tabella n. 8 allegata a quest'ultimo. In sintesi, la parte censurata del provvedimento è la seguente in virtù dell'accoglimento parziale della opposizione, le spese sono da liquidare di nuovo, secondo i parametri minimi della tabella n. 12 giudizi dinanzi alla corte di appello allegata al D.M. n. 55/2014 come modificata ex D.M. n. 37/2018, in Euro 1.198 scaglione da Euro 1.100 a Euro 5.200 la somma è da ridurre Euro 599, cioè è da diminuire del 50% in virtù del carattere solo parziale dell'accoglimento dell'opposizione quest'ultima somma è da aumentare del 30% ex art. 4 comma 1 bis D.M. n. 55/2014 in virtù di atti redatti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione è da disporre infine un ulteriore aumento discrezionale, in considerazione dell'attività nella fase ingiuntiva tutto ciò giustifica una liquidazione di Euro 1.100, oltre agli esborsi, per un totale di Euro 1.154. In sintesi, i passaggi argomentativi dei due motivi sono i seguenti a allegata una nota specifica di spese ad opera della parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una determinazione globale, senza liquidare distintamente per fasi e gradi di giudizio, senza motivare l'elimi-nazione e/o la riduzione di voci di spesa infatti, tali oneri di specificazione consentono alla parte di denunciare le eventualmente violazioni di norme di diritto e mettono la Corte di cassazione di adempiere correttamente alla sua funzione nomofilattica e di verificare nel dettaglio la conformità della liquidazione ai parametri normativi, con particolare riferimento all'inderogabilità dei minimi ex art. 24 D.L. n. 794 del 1942 cfr. Cass. 14198/2022 , 22206/2017 , 10966/2012 , tra le altre b nel liquidare le spese della fase ingiuntiva il giudice non può disporre un aumento discrezionale, ma deve attenersi alla tabella n. 8 D.M. n. 55/2014 cfr. Cass. 15572/2022 , tra le altre nel caso di specie lo scaglione va da Euro 0,01 a Euro 5.200 i compensi vanno liquidati secondo i valori medi ex art. 4 comma 1, prima seconda e terza proposizione D.M. n. 55/2014 cioè, in virtù delle caratteristiche dell'attività, nonché dell'in-dicativo presente imperativo tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate i compensi sono da liquidare per fasi art. 4 comma 5, prima proposizione D.M. n. 55/2014 in conclusione, il giudice dell'oppo-sizione avrebbe dovuto liquidare almeno Euro 450 studio, istruttoria e conclusione della fase ingiuntiva , oltre alla maggiorazione fino al 30% ex art. 4 comma 1 bis D.M. n. 55/2014, nonché agli accessori di legge. Il terzo e il quarto motivo non sono fondati. Sul punto rilevante la motivazione è effettiva, resoluta e coerente. Pertanto, non esistono i vizi lamentati con il terzo motivo. Quanto alle censure di cui al quarto motivo, esse si rigettano sul presupposto che, in caso di accoglimento totale o parziale dell'oppo-sizione, le spese devono essere regolate a misura dell'intera vicenda processuale e non soltanto della fase d'opposizione, in base al criterio di soccombenza e mediante una valutazione complessiva del procedimento di equa riparazione. In caso di accoglimento dell'opposizione deve essere indivisibile la statuizione sulle spese salvo il giudice dell'opposizione le regoli diversamente secondo le due fasi, solo per esprimere una consapevole tecnica di compensazione totale o parziale cfr. Cass. 26851/2016 . 3. - Tra le censure del ricorrente, merita una distinta discussione quella che invoca un indirizzo della giurisprudenza di legittimità relativo all'allegazione di una nota specifica dei compensi ad opera della parte vittoriosa. Nella sua formulazione più diffusa, l'orientamento è il seguente in presenza specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione disposta a quanto risulta dagli atti ed ai parametri di legge, nonché di quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe così, Cass. 4689/2018 , tra le molte, nonché 727/2023, tra le più recenti . Tuttavia, questo indirizzo è da applicare in modo conforme alla disciplina che il codice di procedura civile riserva ai requisiti di forma contenuto della motivazione della decisione. Si applicano le disposizioni generali degli artt. 132 comma 2 n. 4 e 118 comma 1 disp. att. c.p.comma , a loro volta da interpretare in modo conforme alla garanzia costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali ex art. 111 comma 6 Cost. Si tratta quindi, anche in tema di spese, di esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso ovvero succinto, ove l'oggetto di quest'ultima è perimetrato dal thema decidendum ex art. 112 c.p.comma . Ove si tratti di spese di lite, il tema della pronuncia è - niente di meno, ma neanche niente di più - la domanda di liquidazione nel suo complesso, alla quale si deve rispondere applicando i parametri generali per i compensi art. 4 D.M. n. 55/2014 , tenuto conto del valore della controversa determinato art. 5 D.M. n. 55/2014 . Non è compatibile con questa cornice volgere l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci indicate nella nota specifica nel senso del dovere di rispondere esplicitamente, pedissequamente, punto per punto per così dire uno ad uno ad ogni singola indicazione. Inteso in tal modo, l'onere motivazionale sulle spese eccederebbe finanche quello che grava sul giudice in punto di pronuncia sul merito della controversia, ove si ritiene pacificamente che, nell'esternare le ragioni del proprio convincimento, il giudice non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione controversa. Ciò è vero, sempre che egli abbia adottato una motivazione adeguata, cioè, dotata di senso logico e giuridico alla luce degli elementi di fatto e di diritto del caso di specie ciò che qui, in tema di spese, è puntualmente accaduto cfr. indietro, paragrafo n. 2 . In conclusione, il terzo e il quarto motivo sono rigettati. 4. - Con il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo si censura, sempre in riferimento alla fase ingiuntiva o monitoria l'omessa liquidazione della maggiorazione fino al 30% sui compensi ex art. 4 comma 1 bis D.M. n. 55/2014 per l'adozione di modalità informatiche di redazione degli atti depositati in via telematica, idonee ad agevolarne la consultazione. In particolare, i profili di censura sono essenzialmente i seguenti a inosservanza dell'effetto espansivo interno combinato, in assenza di impugnazione della parte soccombente, al divieto di refor-matio in peius della pronuncia all'esito della fase ingiuntiva quinto motivo, in cui si deduce violazione degli artt. 91, 112, 329, 333, 334, 336 e 342 c.p.comma 3 Cost b violazione dell' art. 112 c.p.comma , sotto il profilo dell'omissione di pronuncia sesto motivo c difetti di motivazione settimo motivo, in cui si deduce violazione degli artt. 132 comma 2 n. 4 c.p.comma , 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost. d violazione degli artt. 13 comma 6 l. 247/2012 , 4 comma 1 bis D.M. n. 55/2014 ottavo motivo . Parte censurata del provvedimento è quella in cui il giudice dell'op-posizione, pur in assenza di opposizione incidentale del Ministero della Giustizia, ha liquidato i compensi del procedimento monitorio in senso meno favorevole per la mancata riliquidazione diversamente dal primo giudice della maggiorazione fino al 30% ex art. 4 comma 1 bis D.M. n. 55/2014 sui compensi per l'adozione di modalità informatiche di redazione degli atti depositati in via telematica, idonee ad agevolarne la consultazione. Il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo sono da esaminarsi congiuntamente e da respingere nei termini seguenti. Quanto ad a , l'opposizione ex art. 5ter l. 89/2001 non introduce un autonomo grado di impugnazione, ma è seconda fase a contraddittorio pieno di un procedimento unico. Ove - come nel caso di specie - venga accolta l'opposizione della parte privata, devono essere liquidate le spese dell'intero procedimento in base al criterio della soccombenza cfr. Cass. 10860/2023 . La Corte di appello di Roma ha applicato correttamente questi criteri, compiendo una nuova liquidazione integrale delle spese. In conclusione, il quinto motivo è rigettato. Quanto a b , si tratta di una denuncia sufficientemente specificata di un error in procedendo, la quale consente a questa Corte un efficiente accesso agli atti di causa, nonché - se del caso - una decisione nel merito a cognizione piena del fatto processuale. In effetti, la censura di violazione dell' art. 112 c.p.comma , sotto il profilo dell'omissione di pronuncia, è fondata e conduce ad una cassazione sostitutiva della lacuna decisoria con decisione nel merito che esclude la maggiorazione controversa. L' art. 4 comma 1 bis D.M. n. 55/2014 dispone Il compenso è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto . Una interpretazione plausibile rinviene il baricentro di questa disposizione nelle possibilità di ricerca testuale e di navigazione all'interno degli atti, offerte dall'adozione di determinate tecniche informatiche a ciò funzionali . Tali possibilità costituiscono le salienti agevolazioni della consultazione che ha di mira l' art. 4 comma 1 bis D.M. n. 55/2014 . Ne segue che la maggiorazione ha senso, fondamentalmente, se si tratta di consultare atti e documenti scritti aventi inevitabilmente notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente. In tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano un'agevolazione effettiva che giustifica l'incentivo della maggiorazione del compenso rispetto a quello collegato alla redazione e alla comunicazione di atti che ormai hanno luogo normalmente con tecniche digitali. Viceversa, nessuna agevolazione davvero incisiva e tale da giustificare la maggiorazione si verifica ove si tratti di atti e documenti di esigue dimensioni e di numero contenuto. Al contrario, solo un'esaltazione esasperata dei pur benvenuti sviluppi della digitalizzazione offusca la considerazione che, in tali situazioni, persino più efficiente delle tecniche di ricerca digitali possono rivelarsi il colpo d'occhio e l'agile maneggio della carta del lettore esperto, che rinvengono limiti solo nell'orlo dei fogli e non già in una possibilmente maldestra interrogazione per parola chiave. Tale è la situazione che si presenta nei processi di equa riparazione, che si caratterizzano di regola per l'esiguità della documentazione. Talché in processi di questo tipo la regola è piuttosto quella che l' art. 4 comma 1 bis D.M. n. 55/2014 ha pensato come eccezione l'esclusione della maggiorazione. In ogni caso, nel caso di specie, l'accesso agli atti di causa consente alla Corte sulla base delle precedenti argomentazioni di escludere la maggiorazione controversa, con riferimento alla fase ingiuntiva. La decisione nel merito in relazione alla censura b determina l'as-sorbimento delle censure c e d . In sintesi, il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo sono respinti. 5. - Il rigetto di ogni motivo determina il rigetto del ricorso. Non vi è da provvedere su spese, poiché il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.