In considerazione della disciplina transitoria applicabile in attesa dell'integrale entrata in vigore della riforma Cartabia, il deposito dell’impugnazione deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, individuati con provvedimento della DGSIA, pubblicato nel portale dei servizi telematici.
Il caso nasce da un ricorso in appello avverso il rigetto della richiesta di riesame presentata dall'avvocato dell'indagato all'indirizzo PEC errato, in quanto non abilitato alla ricezione di tale tipo di impugnazione. Contro la sentenza proponeva quindi ricorso in Cassazione il predetto legale, denunciando violazione dell'articolo 24, comma 6 sexies, d.l. numero 137/2020. A suo dire, l'indirizzo utilizzato dalla difesa era presente nell'elenco degli indirizzi PEC del tribunale di Napoli ed era indicato come l'unico abilitato a ricevere tutti gli atti del riesame. Inoltre, il deposito del l'impugnazione era andato a buon fine. Il ricorso è infondato. I Giudici di Legittimità condividono l'interpretazione logico giuridica offerta dal giudice del merito, soffermandosi sul contesto normativo applicabile. Occorre infatti fare riferimento alla disciplina transitoria dettata in attesa della completa entrata in vigore della dalla riforma Cartabia d. lgs. numero 150/2022 . Infatti, l'articolo 94 d.lgs. numero 150/2022, modificato dal d.l. numero 162/2022 conv. in l. numero 199/2022 dispone che per le impugnazioni proposte entro il 30 giungo 2023 continuano ad applicarsi alcune delle disposizioni previste per l'emergenza COVID19. Per quanto concerne le modalità di deposito dell'impugnazione, l'articolo 87-bis della novella prevede che venga effettuato «presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati con provvedimento della DSGIA, pubblicato nel portale dei servizi telematici». Inoltre, l'atto deve essere trasmesso tramite PEC del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato individuato ai sensi del comma 1 dell'articolo 87 -bis. Infine, ai sensi del comma 7 del già citato articolo 87-bis «il riesame è inammissibile, tra l'altro, quando l'atto è trasmesso a un indirizzo PEC non riferibile all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello». In conclusione, avendo il tribunale di Napoli correttamente applicato tali principi normativi, la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Presidente Galterio – Relatore Pazienza Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 07/03/2023, il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata, nell'interesse di A.B. , avverso l'ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, nei confronti del predetto, in relazione ai delitti di cui agli articolo 291-quater e 291-ter D.P.R. numero . 43 del 1973 a lui ascritti. Il Tribunale ha ritenuto inammissibile il gravame perché pervenuto ad una casella di posta elettronica PEC Tribunale.riesame non abilitata alla ricezione di tale tpo di impugnazione deposito.atti penali.5 . 2. Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del proprio difensore, deducendo 2.1. Violazione dell'articolo 24, comma 6-sexies, D.L. numero 137 del 2020, essendo l'indirizzo utilizzato dalla difesa espressamente stato indicato, nell'elenco degli indirizzi PEC del Tribunale di Napoli, come l'unico abilitato a ricevere tutti gli atti del riesame, ed era andato a buon fine il difensore precisa che la decisione del Tribunale era stata erroneamente notificata, dalla Cancelleria, ad altro difensore omonimo . 2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza di pericoli di fuga e di reiterazione di condotte analoghe. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inadeguatezza di misure gradate, e alla mancata indicazione degli elementi a favore dell'indagato. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, condividendo le valutazioni del Tribunale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, dovendosi condividere le valutazioni del Tribunale di Napoli in ordine alla erroneità dell'indirizzo utilizzato dalla difesa per la proposizione del riesame. 2. Occorre prendere le mosse dalle disposizioni transitorie dettate, in attesa della integrale entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia d.lgs. numero 150 del 2022 , dal d.l. numero 162 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla l. numero 199 del 2022. In particolare, l'articolo 94 D.Lgs. numero 150, modificato dal predetto D.L. 162, dispone che per le impugnazioni proposte come nel caso di specie entro il 30 giugno 2023, continuano ad applicarsi alcune disposizioni emergenziali anti-Covid dettate dagli articolo 23 e 23-bis del d.l. numero 137 del 2020, conv. con mod. dalla l. numero 176 del 1990. Per ciò che attiene alle modalità di deposito dell'impugnazione, e alle conseguenze della sua inosservanza, deve peraltro aversi riguardo a quanto disposto dall'articolo 87-bis del D.Lgs. numero 150, introdotto dal citato d.l. numero 162 del 2022. Al comma 1 si prevede tra l'altro che - fino all'entrata a regime del nuovo processo telematico - il deposito dell'atto sia effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati con provvedimento della DGSIA, pubblicato nel portale dei servizi telematici. Con specifico riferimento alle impugnazioni, si prevede - come regola generale - che l'atto sia trasmesso tramite PEC dall'indirizzo PEC del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1 in deroga a tale disposizione, peraltro, il comma 6 dell'articolo 87-bis dispone che nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali, o reali, l'atto di impugnazione sia trasmesso all'indirizzo di PEC del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, c.p.p Infine, ai sensi del comma 7 del citato articolo 89-bis, la richiesta di riesame è inammissibile, tra l'altro, quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di PEC non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento DGSIA di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello. 3. In tale cornice normativa, non può dubitarsi della correttezza della decisione del Tribunale di Napoli, dovendo evidentemente aversi riguardo all'individuazione degli indirizzi PEC operata con provvedimento del 09/11/2020 dal Direttore Generale dei sistemi Informativi AutomatiZzati del Ministero della Giustizia, contenuta nell'allegato al predetto provvedimento. In tale allegato, compare l'indirizzo depositoattipenali5.tribunale.napoli.giustiziacert.it, richiamato nell'ordinanza oggetto dell'odierno ricorso, e non anche l'indirizzo utilizzato dal difensore. Del resto, la corrispondenza di tale indirizzo al Tribunale del riesame di Napoli, e la necessità di fare esclusivamente uso dell'indirizzo medesimo, emergono con assoluta chiarezza dalla pagina dedicata a tale Ufficio di […] nel sito del Ministero della giustizia, in cui si specifica che l'indirizzo per le richieste di riesame presentate dai difensori è appunto Omissis .giustiziacert.it Omissis Napoli contenente gli adempimenti per gli avvocati e sottoscritto dal Presidente coordinatore del Riesame in data 19/02/2021, è altrettanto chiaro sulla necessità di fare uso del solo indirizzo già più volte trascritto, non essendo ammissibile l'impugnazione proposta con l'invio della pec all'indirizzo utilizzato dal difensore. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Non derivando dall'odierno provvedimento la rimessione in libertà dell'imputato, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94, comma Iter, disp. att. c.p.p