Chiarimenti dai Giudici di legittimità in tema di riparazione per ingiusta detenzione

Qual è il termine per proporre istanza di equa riparazione in caso di errore nelle vicende esecutive? E se invece c’è stata una rideterminazione della pena da espiare in sede di esecuzione? Infine, in caso di accoglimento dell’istanza e successivo annullamento per effetto dell’accoglimento dell’impugnazione del PM relativa all’an, il giudice del rinvio può rivalutare anche il quantum?

La IV sezione Penale della Cassazione ha dato risposta ai tre quesiti con le sentenze numero 32362, 2349 e 32350 depositate ieri. Termine per la proposizione dell'istanza in caso di errore di persona Analizzando il ricorso relativo ad un caso di errore di persona un uomo chiedeva la riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta per un ordine di esecuzione emesso nei confronti di un soggetto associato ad un codice univoco riferibile alla sua persona, ordine di esecuzione successivamente annullato dal giudice dell'esecuzione , la Cassazione afferma che «al fine di individuare il momento di decorrenza del termine biennale per proporre istanza di equa riparazione nei casi di errore nelle vicende esecutive, occorre fare riferimento o alla data di irrevocabilità del provvedimento che accerta l'errore esecutivo, ovvero, in caso di assenza di un provvedimento in tal senso, alla data di effettiva liberazione dell'interessato, unico dato certo cui ricondurre la definitiva conclusione della vicenda esecutiva oggetto del giudizio di riparazione» Cass. penumero , sez. IV, ud. 10 maggio 2023, dep. 26 luglio 2023, numero 32362 . Termine per la proposizione dell'istanza in caso di rideterminazione della pena Nell'ambito di una vicenda relativa alla detenzione illecita di stupefacenti, un uomo chiedeva l'indennizzo per il periodo di ingiusta detenzione patito in eccesso rispetto alla pena rideterminata in sede di esecuzione dal Tribunale in conseguenza dell'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza numero 32/2014. L'istanza veniva però respinta per tardività. La Cassazione investita della questione ha affermato che «in materia di riparazione per ingiusta detenzione, il termine biennale di cui all'articolo 315 c.p.p. per proporre la domanda in caso di rideterminazione della pena da espiare in sede di esecuzione decorre dalla data di inoppugnabilità del provvedimento, non già dalla data di scarcerazione eventualmente intervenuta prima di detta inoppugnabilità» Cass. penumero , sez. IV, ud. 4 maggio 2023, dep. 26 luglio 2023, numero 32349 . Rideterminazione del quantum in sede di rinvio Infine, rigettando il ricorso proposto dal PG avverso la pronuncia con cui la Corte d'Appello, decidendo in sede di rinvio, ha rideterminato al rialzo la cifra precedentemente riconosciuta come indennizzo per ingiusta detenzione, la S.C. ha affermato che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione, in caso di accoglimento della richiesta di indennizzo da parte del giudice della riparazione, l'impugnazione proposta dal P.M. che abbia riguardato l'an della richiesta, comporta che il giudice del rinvio sia investito dell'intero giudizio riguardante l'an ed il quantum. Ne consegue che il giudice della riparazione in sede di rinvio, riconosciuto nuovamente il diritto all'indennizzo, possa liberamente quantificare le somme spettanti, senza doversi necessariamente attenere alla somma in precedenza liquidata» Cass. penumero , sez. IV, ud. 4 maggio 2023, dep. 26 luglio 2023, numero 32350 .