Istruzioni dall’Agenzia delle Entrate per la rinuncia agevolata alle liti tributarie in Cassazione

Con la circolare n. 21/E del 26 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuove indicazioni sulla possibilità prevista dalla Legge di Bilancio come alternativa alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti.

Si tratta della rinuncia al ricorso in Cassazione tramite la sottoscrizione di un accordo tra le parti per definire tutte le pretese azionate in giudizio e l'abbattimento delle sanzioni a 1/18. L'ambito di applicazione della rinuncia agevolata comprende gli avvisi di accertamento, gli atti di recupero di crediti d'imposta non spettanti e ogni altro atto recante una pretesa tributaria qualificata”. La circolare sottolinea che la rinuncia agevolata art. 1, commi da 213 a 218 della legge di Bilancio per il 2023 si applica in alternativa alla definizione agevolata commi da 186 a 204 lo stesso atto, dunque, non può essere oggetto di entrambe le definizioni. Nell'ambito degli istituti definitori previsti dall'ultima legge di Bilancio, la rinuncia agevolata si pone in continuità con l' accordo conciliativo agevolato esperibile dinanzi alle Corti di giustizia tributaria ai sensi dei precedenti commi da 206 a 212 . Il documento precisa, inoltre, che le parti possono regolare nell'ambito dell'accordo anche le spese di lite. Viene inoltre precisato che la rinuncia agevolata permette di definire le controversie tributarie, pendenti al 1° gennaio 2023 in Corte di Cassazione, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate e che hanno ad oggetto atti impositivi. Restano fuori dal perimetro le liti relative a sole sanzioni e quelle che riguardano il mancato riconoscimento di rimborsi. Gli interessati possono aderire all'istituto con rinuncia al ricorso principale o incidentale dopo aver definito con la controparte tutte le pretese azionate in giudizio. La procedura prevede la firma di un accordo tra le parti e il pagamento - entro 20 giorni dall'accordo stesso, nel rispetto del termine ultimo del 30 settembre 2023 - delle somme dovute per imposte, interessi ed eventuali accessori, con il beneficio della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo previsto dalla legge.

Agenzia delle Entrate, circolare 26 luglio 2023 n. 21/E