Il correntista deve produrre in giudizio tutti gli estratti conto bancari per l’accertamento del saldo del conto corrente?

In tema di accertamento, nel conto corrente bancario, del rapporto di dare/avere, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l’impiego di mezzi di prova ulteriori, purchè questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti.

Una banca veniva citata in giudizio per il ricalcolo del rapporto dare/avere di alcuni conti correnti aperti dalla società attrice. Il Tribunale, dopo aver espletato due CTU contabili, rigettava la domanda, decisione confermata anche in sede d'appello sulla base del principio per cui allorquando il cliente del rapporto bancario di conto corrente agisca giudizialmente con un'azione di accertamento e di ripetizione dell'indebito, egli stesso è onerato della prova dei fatti costitutivi dell'azionato diritto creditorio, prova non adeguatamente soddisfatta nel caso di specie. La società soccombente ha proposto ricorso in Cassazione. Sulla base dei più recenti approdi giurisprudenziali in tema di ripartizione degli oneri probatoria nella materia in esame, deve ritenersi, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purchè questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto Cass. 11543/2019 Cass. 9526/2019 . La prova dei movimenti del conto può, pertanto, desumersi anche aliunde v. anche Cass. n. 29190/2020 , avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio che comunque devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati cfr., da ultimo Cass. 20621/2021 . Si è, di conseguenza, ritenuto che la produzione dell'estratto conto , quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso in combinazione con le eventuali controdeduzioni del correntista e le altre risultanze processuali là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come, nella specie, dai riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò basta ai fini probatori Cass. 16837/2022 Cass. 1538/2022 Cass. 1040/2022 . In conclusione, accogliendo il ricorso con rinvio, la Cassazione afferma che in tema di accertamento, nel conto corrente bancario, del rapporto di dare/avere, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori , purchè questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti .

Presidente De Chiara – Relatore Amatore Rilevato che 1.La ditta individuale omissis convenne innanzi al Tribunale di omissis , Sezione distaccata di omissis , la Banca Toscana s.p.a., per il ricalcolo del rapporto dare/avere dei conti correnti n. omissis e omissis e conti collegati, intrattenuti con il predetto istituto di credito, esponendo che i i rapporti bancari in questione erano consistenti in aperture di credito, con affidamento mediante scopertura nei predetti conti correnti, finalizzati a soddisfare le esigenze di elasticità di cassa ii i menzionati conti correnti erano stati aperti fin dagli anni ottanta e chiusi nell'anno 1999 e sugli stessi erano stati applicati illegittimi interessi ultralegali secondo l'uso di piazza, illegittimi interessi anatocistici, illegittime commissioni di massimo scoperto, illegittime competenze non concordate ed illegittimi giorni di valuta iii occorreva pertanto operare il ricalcolo dei predetti conti correnti con la conseguente restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate dalla Banca perché frutto dell'applicazione di clausole affette da nullità, come orami considerato dalla giurisprudenza di legittimità. 2. Il Tribunale di omissis , Sezione distaccata di omissis , con la sentenza n. 93/2013 depositata in data 30.5.2013, dopo aver espletato nel corso della istruttoria due C.t.u. contabili, rigettò la domanda attrice, con condanna al pagamento delle spese processuali. 3.Con atto di citazione ritualmente notificata M.A., titolare della Ditta individuale omissis , conveniva pertanto innanzi alla Corte di appello di Firenze la BANCA OMISSIS s.p.a., proponendo appello avverso la predetta sentenza n. 93/2013 emessa dal Tribunale di omissis , Sezione distaccata di omissis , con la quale, come detto, il menzionato Tribunale aveva respinto le sue domande, per come sopra ricordate. 4. Con la sentenza qui impugnata la Corte di Appello di Firenze, nella resistenza dell'appellata BANCA OMISSIS s.p.a., ha rigettato il gravame così proposto, confermando pertanto la sentenza di primo grado. La corte del merito ha ritenuto, per quanto qui ancora di interesse per la discussione dei motivi di ricorso per cassazione, che a il primo motivo di appello - con il quale era stata lamentata la non corretta applicazione delle regole relative alla distribuzione degli oneri probatori e alla conseguente disapplicazione del principio del cd. saldo zero per il ricalcolo del conto - era infondato, in quanto i allorquando sia il cliente del rapporto bancario di conto corrente ad agire giudizialmente con un'azione di accertamento e di ripetizione dell'indebito, deve essere considerato il cliente stesso ad essere onerato della prova dei fatti costitutivi dell'azionato diritto creditorio, con la conseguenza che deve produrre in giudizio tutti gli estratti conto, sin dall'inizio del rapporto e che ulteriormente tale mancata produzione non deve ridondare a discapito della banca, sotto forma di applicazione del saldo zero , non potendo tuttavia neanche pregiudicare il cliente, precludendogli la possibilità di provare, in tutto ovvero in parte, la fondatezza della propria domanda ii l'unica eccezione a tale principio potrebbe rintracciarsi allorché, nel corso della causa, sia rivolto alla banca un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.comma , poiché in tal caso il mancato ottemperamento da parte della banca a tale ordine potrebbe essere valutato ai sensi dell' art. 116 c.p.comma e costituire un principio di prova contro la banca stessa e a favore del cliente iii il Tribunale aveva omesso di valutare l'ordinanza di esibizione degli estratti conto ex art. 210 c.p.comma , effettivamente emessa all'udienza del 8.3.2007, e mai più reiterata, anche se già all'udienza del 9.10.2017 il giudice di prime cure l'aveva implicitamente disattesa, autorizzando solo il perito ad acquisire eventuale idonea documentazione iv la circostanza dell'omessa ottemperanza da parte della banca al predetto ordine di esibizione, peraltro emesso in modo erroneo, non poteva comunque essere valutata ai fini della decisione, posto che occorreva verificare, prima a monte , a chi spettasse l'onere della prova e se tale provvedimento, emesso in modo erroneo, violasse il principio di ripartizione degli oneri probatori v nel caso di specie, spettava incontestabilmente al cliente produrre in giudizio gli estratti conti, con la conseguenza che il M. non poteva giovarsi di una non corretta ordinanza di esibizione del Tribunale, per superare l'onere della prova sullo stesso incombente vi non poteva essere invocato neanche il principio della vicinanza della prova , perché se era vero che la banca aveva più facilità del cliente a reperire e fornire la documentazione in parola, era altrettanto vero che il cliente aveva la possibilità di chiederla alla banca, sia ante causam che in corso di causa, ai sensi dell' art. 119 T.U.B ., e che la mancata ottemperanza della banca avrebbe potuto essere valutata come principio di prova in favore del cliente, ma di tale ultima richiesta non era stata, tuttavia, fornita prova nel corso del giudizio vii l'appellante non aveva dunque ottemperato all'onere della prova sullo stesso incombente, quale attore, non potendosi così giovare di meccanismi, quale il saldo zero , che avrebbero potuto penalizzare la banca e che avrebbero, al contrario, potuto essere applicati solo allorquando fosse stata la banca a proporre la domanda giudiziale e a dover dunque fornire la prova del credito b il secondo motivo - con il quale era stata denunciata l'illogicità e contraddittorietà della motivazione impugnata nella parte in cui la stessa, dopo aver disatteso le risultanze della C.t.u. ritenendola non correttamente svolta , non ne dispose il rinnovo con criteri corretti - era anch'esso infondato, in quanto, quand'anche fosse stata licenziata una nuova Ctu contabile, non sarebbe stato comunque possibile operare una ricostruzione corretta ed esaustiva del rapporto di dare-avere tra banca e cliente, sulla base dei principi giurisprudenziali sopra ricordati in tema di ripartizione degli oneri della prova, con la conseguenza che anche tale nuova Ctu sarebbe stata ugualmente viziata nelle sue conclusioni ha inoltre evidenziato che l'attore, poi appellante, non aveva mai messo in discussione il quesito dato al consulente, non avendo neanche chiesto calcoli alternativi, ma anzi aveva fatto proprie le conclusioni della consulenza, richiamandole nelle proprie conclusioni, ed avendo in tal modo fissato, con riferimento ad esse e ai criteri in esse adottati, il thema decidendum della causa c il terzo motivo di gravame, in tema di superamento del cd. tasso soglia, era inammissibile in quanto l'appellante non aveva indicato i motivi di gravame e comunque infondato in quanto la c.t.u., correttamente, aveva escluso il superamento dei tassi soglia d l'ultimo motivo di appello, concernente il termine di decorso della prescrizione, rimaneva pertanto assorbito. 2. La sentenza, pubblicata il 16.5.2019, è stata impugnata da omissis con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. La BANCA OMISSIS s.p.a., intimata, non ha svolto difese. Considerato che 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell' art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.comma , violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.comma , 115 e 196 c.p.comma 2. Con il secondo mezzo si deduce, sempre ai sensi dell' art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.comma , violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.comma , nonché degli artt. 2697 c.comma e 210 c.p.comma 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell' art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.comma , per violazione degli artt. 2697 c.comma , 115 e 116 e 196 c.p.comma 3.1 I primi tre motivi - che possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione delle questioni trattate - sono fondati ed il loro accoglimento determina l'assorbimento delle ulteriori questioni trattate nei restanti motivi di censura. 3.1.1 Con il primo motivo la ricorrente si duole, infatti, della mancata valutazione probatoria da parte della Corte territoriale della copiosa documentazione bancaria versata in atti, già con l'atto di citazione avanzato in primo grado, con la memoria ex art. 184 c.p.comma depositata in data 12.12.2006 e ciò con riferimento, più in particolare ai doccomma da 16 a 28, allegati alla predetta memoria e agli estratti di conto corrente a partire dal 7.1.1993 al 30.6.1999, data di chiusura dei conti correnti , con ciò violando il giudice di appello apertamente gli artt. 2697 c.comma e 115 c.p.comma laddove aveva affermato che, allorquando è il cliente della banca ad agire con l'azione di accertamento del saldo, depurato dalle poste illegittimamente applicate, e di ripetizione dell'indebito, grava sul cliente stesso il relativo onere probatorio, che dovrebbe tuttavia essere assolto con la produzione di tutti gli estratti conto , fin dall'inizio del rapporto, e con l'ulteriore conseguenza che la mancata produzione integrale degli estratti conto non avrebbe potuto ridondare in danno della banca, tramite l'applicazione del cd. saldo zero . 3.1.2 Evidenzia sempre la ricorrente che, sebbene avesse depositato in giudizio già in primo grado tutta la documentazione contabile a partire dall'anno 1993 fino all'anno di chiusura dei conti correnti, nel 1999, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ignorato tale materiale probatorio ed il contenuto delle due perizie contabili espletate nel corso del giudizio di primo grado che avevano invece confermato la fondatezza delle sue domande, pervenendo a precisi valori numerici di un credito in suo favore, per come risultato dal corretto ricalcolo tecnico-contabile dei conti correnti. Osserva ancora la ricorrente che il giudice di appello, quand'anche avesse ritenuto inattendibili i risultati delle due Ctu espletate in primo grado, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della Ctu sulla base dei diversi criteri ritenuti corretti, anziché respingere la domanda. 3.1.3 Si rileva, inoltre, sempre da parte della ricorrente che la Corte di appello avrebbe violato di nuovo il principio normativo dettato dall' art. 2697 c.comma laddove aveva affermato pagg. 5 e 6, sentenza impugnata che, qualora non sia presente tutta la documentazione contabile per il ricalcolo del c/c, non sarebbe neanche applicabile il principio di partenza da saldo zero dal primo estratto conto prodotto e disponibile nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio, mentre detto principio del primo estratto di conto corrente disponibile sarebbe applicabile solo in favore della banca che avesse agito in giudizio. 3.2 Con il secondo mezzo la ricorrente - sotto l'egida applicativa del vizio di violazione degli artt. 2697 c.comma e 210 c.p.comma - denuncia l'erroneità della motivazione impugnata per non aver la Corte territoriale ritenuta corretta la seconda Ctu, che aveva disposto il ricalcolo del saldo a partire da zero a decorrere dal primo estratto di conto corrente disponibile. 3.2.1 La Corte di appello avrebbe - aggiunge la ricorrente - violato i sopra ricordati indici normativi nella valutazione della documentazione prodotta in giudizio, ritenendola insufficiente sebbene avesse provveduto a depositare in causa tutti gli estratti dei conti corrente dal 7.10.1993 al 30.6.99, anno di chiusura dei conti correnti, documentazione, che invece era stata ritenuta dal giudice di primo grado più che sufficiente per l'ammissione della C.t.u. ed il ricalcolo dei conti correnti. 3.2.2 Avrebbe pertanto dovuto essere considerata corretta - precisa, altresì, la ricorrente - la seconda Ctu, nella quale il ricalcolo dei conti correnti era stata espletato da saldo zero a partire dal primo estratto conto disponibile dell'anno 1993. 3.2.3 Sottolinea, infine, la ricorrente che, essendo mancanti gli estratti conto dei primi anni del rapporto, erano stati comunque prodotte le scritture contabili regolarmente tenute docomma 29 del fascicolo di primo grado che, ai sensi dell' art. 2710 c.comma , costituivano prova in favore dell'imprenditore e che, essendo stati del pari prodotti gli estratti conto degli anni successivi e precisamente dall'anno 1993 all'anno 1999 di chiusura dei c/c , aveva assolto l'onere probatorio su di lui incombente, rendendo così fruibile l'effettuazione di Ctu contabile, volta al ricalcolo del saldo dei conti correnti. 3.3 Con il terzo mezzo la ricorrente ripropone sempre il profilo della mancata valutazione della sopra ricordata documentazione e ritorna sull'erronea affermazione contenuta nella sentenza impugnata della necessità della produzione integrale degli estratti conto per la verifica del rapporto di dare/avere tra le parti, evidenziando che l'unica questione da esaminare da parte della Corte di appello sarebbe stata invece quella dell'applicazione del principio del saldo zero ovvero del saldo banca del primo estratto di conto disponibile. 3.5 Le obiezioni della ricorrente colgono nel segno, con le precisazioni qui di seguito riportate. 3.5.1 Le affermazioni contenute nella sentenza impugnata in ordine alla necessità della produzione integrale degli estratti conti da parte del cliente, allorquando sia quest'ultimo ad agire in giudizio con l'azione di accertamento negativo e con la domanda di ripetizione dell'indebito, ovvero da parte della banca stessa, nella contraria ipotesi della domanda di condanna del cliente al pagamento del saldo, si pongono, in realtà, nella loro assolutezza, in contrasto con gli ultimi approdi della giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità in tema di ripartizione degli oneri della prova nella materia qui di nuovo in esame. 3.5.2 Sul punto giova, infatti, ricordare che la giurisprudenza di legittimità cfr. più in particolare, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11543 del 02/05/2019 ha affermato che, nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo , così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato. 3.5.3 È stato così chiarito, sempre nell'arresto da ultimo ricordato Cass. n. 11543 del 02/05/2019 , che - come già sopra tratteggiato - ove sia la banca ad agire in giudizio e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a debito del cliente, è consentito scrutinare tutte le prove idonee a fornire indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo maturato al principio del periodo per cui risultano prodotti gli estratti conto, potendo prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che, pur non fornendo indicazioni precise idonee a ricostruire tutto il percorso del dare-avere del rapporto negoziale, consentono quantomeno di escludere che il correntista, nel periodo per cui gli estratti sono mancanti, abbia maturato un indeterminato credito, piuttosto che un debito, nei confronti della banca, con la conseguenza che, per quanto sopra indicato, in quest'ultima ipotesi è possibile assumere, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il saldo zero. Ed invero, in mancanza di elementi, nei due sensi sopra indicati, la domanda dovrà essere respinta per il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla banca che ha intrapreso il giudizio sempre, Cass. n. 11543 del 02/05/2019 , cit. supra . 3.5.4 Ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il detto saldo cfr. sempre Cass. n. 11543 del 02/05/2019 , cit. supra . 3.5.5 In realtà, il totale rigetto della domanda, nella prima ipotesi, e non nella seconda, si spiega perché - ove la banca è attrice - essa deve fornire una base certa per la rielaborazione del conto e tale base non è offerta se la medesima non riesca ad eliminare l'incertezza quanto al fatto che al momento iniziale del periodo rendicontato il correntista potesse essere creditore di un importo di indeterminato ammontare e - ove la banca assume la veste di convenuta - è il correntista a dover dissolvere l'incertezza relativa al pregresso andamento del rapporto, sicché, in assenza di contrari riscontri, la base di calcolo potrà attestarsi sul saldo iniziale del primo degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore cfr. Cass. n. 11543 del 02/05/2019 , cit. supra . 3.5.4 Va da sé che la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa cfr. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23852 del 29/10/2020 . 3.5.5 Nella più recente giurisprudenza di questa Corte deve ritenersi, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto Cass. 11543/2019 , cit. supra ma anche Cass. 9526/2019 . La prova dei movimenti del conto può, pertanto, desumersi anche aliunde v. anche Cass. n. 29190/2020 , avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio che comunque devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati cfr., da ultimo Cass. 20621/2021 . Si è, di conseguenza, ritenuto che la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso in combinazione con le eventuali controdeduzioni del correntista e le altre risultanze processuali là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come, nella specie, dai riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò basta ai fini probatori si leggano, in tal senso Cass. 16837/2022 conf. Cass. 1538/2022 Cass. 1040/2022 . 3.6 Ne consegue che l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui occorre, necessariamente, la produzione integrale degli estratti-conto dell'intero periodo per la dimostrazione della fondatezza delle domande, una volta come nel caso di specie , del correntista e, altra volta della banca, per l'accertamento dei rispettivi rapporti di debito/credito azionati in giudizio, risulta contraria ai principi di diritto da ultimo affermati da questa Corte di legittimità, per come sopra ricordati e qui di nuovo riaffermati, principi alla cui luce anche la presente vicenda processuale dovrà essere riletta da parte della Corte territoriale in sede di giudizio di rinvio. 4. L'accoglimento dei primi tre motivi di ricorso determina l'assorbimento anche del quarto motivo declinato come vizio di violazione e falsa applicazione dell' art. 346 c.p.comma in relazione all' art. 360 c.p.comma , nn. 3 e 5 , sull'ulteriore profilo della intervenuta o meno contestazione del quesito del C.t.u. da parte della correntista e del quinto motivo articolato come violazione e falsa applicazione dell' art. 196 c.p.comma in relazione all' art. 360 c.p.comma , nn. 3 e 5 , sull'ulteriore profilo della mancata rinnovazione della Ctu . Occorre dunque affermare il seguente principio di diritto, al quale la Corte di merito dovrà attenersi in sede di giudizio di rinvio In tema di accertamento, nel conto corrente bancario, del rapporto di dare/avere, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti . P.Q.M. accoglie i primi tre motivi di ricorso dichiara assorbiti i restanti cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.