Equa riparazione e rimedi preventivi avanti il Giudice di Pace

La Cassazione, con la pronuncia in commento, si è espressa in tema di ammissibilità della domanda di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata nei procedimenti avanti al Giudice di Pace, in relazione all'onere di esperire il rimedio preventivo nella specie proposizione dell'istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'art. 281 -sexies c.p.c. .

Il caso è applicabile avanti al Giudice di Pace il rimedio preventivo? Una richiesta di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo con riferimento ad un giudizio svoltosi avanti al Giudice di Pace veniva dichiarata inammissibile. Infatti, secondo il magistrato designato, mancava l'esperimento del rimedio preventivo, consistente nella proposizione di istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell' art. 281 -sexies c.p.c. L a Corte d'appello adita quale giudice dell'opposizione disponeva il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione, per la risoluzione della seguente questione di diritto se, nel giudizio presupposto che si svolge dinanzi al giudice di pace, costituisca rimedio preventivo, ai sensi dell' art. 1 -ter , comma 1, della legge n. 89 del 2001 , la richiesta di decisione a seguito di trattazione orale, a norma dell' art. 281 -sexies c.p.c. , o se tale rimedio non sia applicabile dinanzi al Giudice di Pace. Questione, quella relativa all'applicabilità dell' art. 281 -sexies c.p.c. e quindi dell' art. 1 -ter , comma 1, l. n . 89 del 2001 , nei procedimenti dinanzi al giudice di pace, suscettibile di contrapposte interpretazioni. Secondo la Corte EDU , prevenire è meglio che curare … La Cassazione, per giungere alla soluzione della questione, ricorda , tra l'altro, che la Corte europea dei diritti dell'uomo afferma costantemente che, ai fini della effettività art. 13 della Convenzione dei ricorsi relativi a cause concernenti l'eccessiva durata dei procedimenti, la migliore soluzione in termini assoluti sia indiscutibilmente la prevenzione. L'art. 6, par. 1 impone, invero, agli Stati contraenti l'obbligo di organizzare i loro sistemi giudiziari in modo da permettere ai rispettivi tribunali di poter soddisfare ciascuno dei suoi requisiti, compreso l'obbligo di esaminare le cause entro un termine ragionevole. Se il sistema giudiziario è carente a tale riguardo, un ricorso finalizzato ad accelerare i procedimenti al fine di impedire che la loro durata diventi eccessiva è la soluzione più efficace. Tale ricorso offre un innegabile vantaggio rispetto a un ricorso che concede soltanto il risarcimento, in quanto impedisce anche la constatazione di successive violazioni in relazione al medesimo procedimento e non si limita a riparare la violazione a posteriori, come fa un ricorso risarcitorio. Il rimedio preventivo secondo la Corte EDU Il rimedio preventivo, tuttavia, è effettivo” nella misura in cui accelera la decisione da parte del tribunale interessato. Allo stesso tempo, un ricorso finalizzato ad accelerare il procedimento non può essere adeguato al fine di riparare una situazione in cui la durata del procedimento è già stata chiaramente eccessiva. In tali situazioni, differenti tipi di ricorso possono appropriatamente porre rimedio alla violazione, compreso un ricorso risarcitorio, essendo consentita agli Stati la scelta di combinare due tipi di ricorso, uno finalizzato ad accelerare il procedimento e l'altro a offrire un risarcimento. La posizione della Corte Costituzionale con particolare riguardo ai rimedi preventivi” Viene altresì ricordato dagli Ermellini che l a giurisprudenza costituzionale ha sostanzialmente sempre affermato che il ricorso ai rimedi preventivi è effettivo nella misura in cui esso velocizza la decisione da parte del giudice competente. Le sentenze della Consulta hanno così ritenuto illegittimi i rimedi preventivi carenti di concreta efficacia acceleratoria , quali quelli che svolgono un effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera prenotazione della decisione , risolvendosi in adempimenti formali, rispetto alla cui inosservanza la sanzione di inammissibilità della domanda di indennizzo risulta non in sintonia né con l'obiettivo del contenimento della durata del processo né con quello indennitario per il caso di sua eccessiva durata. Diversamente, sono stati considerati legittimi quei rimedi preventivi, elevati a condizione di ammissibilità della domanda di equo indennizzo, consistenti non già in adempimenti puramente formali, quanto nella proposizione di possibili, e concreti, modelli procedimentali alternativi”, volti ad accelerare il corso del processo, prima che il termine di durata massima sia maturato . Il rimedio preventivo nel caso del giudizio avanti al Giudice di Pace In questo quadro, e all'esito di una attenta disamina delle regole processuali relative ai giudizi innanzi al Giudice di Pace, gli Ermellini giungono ad affermare il seguente principio di diritto Nei processi civili davanti al giudice di pace, ai fini dell'ammissibilità della domanda di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata, ex artt. 1 -bis , 1 -ter , comma 1, e 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001 , sussiste per la parte l'onere di esperire il rimedio preventivo della proposizione dell'istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell' art. 281 -sexies c.p.c. , in quanto, pur costituendo la regola”, in base al modello dell' art. 321 c.p.c. nella formulazione antecedente alle modifiche operate dal d.lgs. 149 del 2022 , che la decisione della causa in tali processi avvenga a seguito di discussione orale, detta istanza non è incompatibile strutturalmente con il rito davanti al giudice di pace, alla stregua dell' art. 311 c.p.c. , e riveste comunque funzione acceleratoria in riferimento alle modalità di discussione della causa, redazione della sentenza e pubblicazione della stessa .

Presidente Manna – Relatore Scarpa FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Napoli, con ordinanza del 23 marzo 2023 resa nel corso di un procedimento di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo tra P.A. e il Ministero della Giustizia, ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi dell' art. 363-bis c.p.c. , per la risoluzione della seguente questione di diritto se, nel giudizio presupposto che si svolge dinanzi al giudice di pace, costituisca rimedio preventivo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 1-ter , comma 1, la richiesta di decisione a seguito di trattazione orale, a norma dell' art. 281-sexies c.p.c. , o se tale rimedio non sia applicabile dinanzi al giudice di pace. 1.1 La Corte d'appello di Napoli, adita quale giudice dell'opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter ha esposto che l'istante ha depositato in data 26 luglio 2022 domanda di equa riparazione per l'eccessiva durata di un giudizio civile svoltosi dinnanzi al Giudice di pace di Napoli, iniziato con la notificazione dell'atto di citazione in data 12 giugno 2017 e definito con il deposito della sentenza in data 14 luglio 2021 che il magistrato designato ha provveduto sulla domanda di equa riparazione dichiarandola inammissibile per mancato esperimento del rimedio preventivo, della L. n. 89 del 2001, ex artt. 1-bis , comma 1, e 1-ter , comma 1 formulazione operante ratione temporis, antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 149 del 2022 , consistente nella proposizione di istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell' art. 281-sexies c.p.c. , almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui alla stessa L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-bis che la questione, sollecitata dall'opponente, relativa all'applicabilità dell' art. 281-sexies c.p.c. e quindi della L. n. 89 del 2001, art. 1-ter , comma 1, nei procedimenti dinanzi al giudice di pace, è suscettibile di contrapposte interpretazioni, è necessaria alla definizione dell'opposizione ed è suscettibile di porsi in numerosi giudizi. 1.2. La Prima Presidente, con decreto del 4 aprile 2023 pubblicato, al pari del provvedimento che ha disposto il rinvio pregiudiziale, ai sensi dell' art. 137-ter disp. att. c.p.c. , ha dichiarato ammissibile la questione ed ha assegnato la stessa alla Seconda sezione civile per l'enunciazione del principio di diritto. Il decreto della Prima Presidente ha verificato la sussistenza delle condizioni di cui all' art. 363-bis c.p.c. , comma 1 in punto di pregiudizialità della risoluzione della questione con riguardo all'esito del processo di merito pendente tra le parti carattere esclusivo di diritto della stessa questione difetto di soluzione giurisprudenziale ex professo del dubbio esegetico affrontato soltanto incidentalmente nella sentenza delle Sezioni Unite n. 13794 del 2012, nel senso che alla decisione del giudice di pace, in forza del generale rinvio disposto dall' art. 311 c.p.c. , trovasse applicazione anche l' art. 281- sexies c.p.c. presenza di gravi difficoltà interpretative date dal convergere degli artt. 321, formulazione ante D.Lgs. n. 149 del 2022 , e art. 311 c.p.c., dalla considerazione della struttura e della funzione tipiche del procedimento davanti al giudice di pace, dalla irrilevanza della disciplina introdotta dal novellato art. 321 c.p.c. nei giudizi pendenti al 28 febbraio 2023 suscettibilità della riproposizione della medesima questione in numerosi giudizi. 1.3. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo di enunciare il seguente principio di diritto nel giudizio presupposto che si svolge dinanzi al giudice di pace, costituisce rimedio preventivo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 1-ter , comma 1, la richiesta di decisione a seguito di trattazione orale, di cui all' art. 281-sexies c.p.c. La ricorrente, parte costituita del giudizio pendente davanti alla Corte d'appello di Napoli, e il Ministero della Giustizia hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Com'e' noto, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 1-bis Rimedi all'irragionevole durata del processo della L. 24 marzo 2001, n. 89 , inserito dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777, lett. a , della dispone 1. La parte di un processo ha diritto a esperire rimedi preventivi alla violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della L. 4 agosto 1955, n. 848 , sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa. 2. Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all'art. 1 -ter, ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell'irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione . L'art. 1-ter, comma 1 Rimedi preventivi della L. n. 89 del 2001 , anch'esso inserito dalla L. n. 208 del 2015 , e nella formulazione qui operante, antecedente alla sostituzione operatane dal D.Lgs. n. 149 del 2022 , prescrive poi 1. Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell'art. 1-bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis c.p.c. e ss Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell' art. 183-bis c.p.c. , entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell' art. 281 -sexies c.p.c. , almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma dell' art. 281-sexies c.p.c. , rimette la causa al collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale . . La L. n. 208 del 2015 ha altresì sostituito la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1 Diritto all'equa riparazione , stabilendo 1. E' inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'art. 1-ter . Infine, l' art. 321 c.p.c. , prima della riscrittura operatane dal D.Lgs. n. 149 del 2022 , disponeva Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione . 2. Va premesso ulteriormente che la questione in esame, della quale sono stati appena tracciati i riferimenti normativi applicabili nel giudizio a quo, è sottoposta a diversa disciplina nei procedimenti cui siano applicabili le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 149 del 2022 . La L. n. 89 del 2001, art. 1 ter , comma 1 dispone ora 1. Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell'art. 1-bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-decies c.p.c. e ss Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito semplificato a norma dell' art. 183-bis c.p.c. , entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito semplificato di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma degli artt. 275 c.p.c. , commi 2, 3 e 4, artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c. , almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, rimette la causa al collegio a norma dell' art. 275-bis c.p.c. . Il riformato art. 321 c.p.c. prescrive a sua volta Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell'art. 281-sexies. La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione . Quest'ultima modifica si spiega alla luce della generale riconduzione del processo dinanzi al giudice di pace al rito semplificato artt. 316,320 c.p.c., comma 3 . 3. E' noto che la Corte Europea dei diritti dell'uomo afferma costantemente che, ai fini della effettività art. 13 della Convenzione dei ricorsi relativi a cause concernenti l'eccessiva durata dei procedimenti, la migliore soluzione in termini assoluti sia indiscutibilmente la prevenzione. L'art. 6 p. 1 impone, invero, agli Stati contraenti l'obbligo di organizzare i loro sistemi giudiziari in modo da permettere ai rispettivi tribunali di poter soddisfare ciascuno dei suoi requisiti, compreso l'obbligo di esaminare le cause entro un termine ragionevole. Se il sistema giudiziario è carente a tale riguardo, un ricorso finalizzato ad accelerare i procedimenti al fine di impedire che la loro durata diventi eccessiva è la soluzione più efficace. Tale ricorso offre un innegabile vantaggio rispetto a un ricorso che concede soltanto il risarcimento, in quanto impedisce anche la constatazione di successive violazioni in relazione al medesimo procedimento e non si limita a riparare la violazione a posteriori, come fa un ricorso risarcitorio. Il rimedio preventivo, tuttavia, è effettivo nella misura in cui accelera la decisione da parte del tribunale interessato. Allo stesso tempo, un ricorso finalizzato ad accelerare il procedimento non può essere adeguato al fine di riparare una situazione in cui la durata del procedimento è già stata chiaramente eccessiva. In tali situazioni, differenti tipi di ricorso possono appropriatamente porre rimedio alla violazione, compreso un ricorso risarcitorio, essendo consentita agli Stati la scelta di combinare due tipi di ricorso, uno finalizzato ad accelerare il procedimento e l'altro a offrire un risarcimento tra le molte, Olivieri e altri c. Italia, n. 17708/12 e altri 3, 25 febbraio 2016 Verrascina ed altri contro Italia, n. 15566/13, 28 aprile 2022 . 4. La Corte Costituzionale, a sua volta, con le sentenze n. 107 del 2023, n. 175 del 2021, n. 121 del 2020, n. 34 e n. 169 del 2019 e n. 88 del 2018, ha affrontato questioni inerenti al sistema dei rimedi preventivi introdotti nella L. n. 89 del 2001 dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 777, il cui mancato esperimento, come visto, rende inammissibile la domanda di equa riparazione. 4.1. La giurisprudenza costituzionale ha sostanzialmente sempre affermato che il ricorso ai rimedi preventivi è effettivo nella misura in cui esso velocizza la decisione da parte del giudice competente. Le sentenze hanno così ritenuto illegittimi i rimedi preventivi carenti di concreta efficacia acceleratoria , quali quelli che svolgono un effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera prenotazione della decisione , risolvendosi in adempimenti formali, rispetto alla cui inosservanza la sanzione di inammissibilità della domanda di indennizzo risulta non in sintonia né con l'obiettivo del contenimento della durata del processo né con quello indennitario per il caso di sua eccessiva durata. Diversamente, sono legittimi quei rimedi preventivi, elevati a condizione di ammissibilità della domanda di equo indennizzo, consistenti non già in adempimenti puramente formali, quanto nella proposizione di possibili, e concreti, modelli procedimentali alternativi , volti ad accelerare il corso del processo, prima che il termine di durata massima sia maturato . 4.2. Ai fini della questione oggetto del rinvio pregiudiziale, assume particolare rilevanza la sentenza della Corte costituzionale n. 121 del 2020 , giacché specificamente inerente ai rimedi preventivi introdotti per i processi civili dalla L. n. 208 del 2015 . Questa sentenza prese in esame proprio l'istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell' art. 281-sexies c.p.c. , evidenziando l'effettività del mutamento dello schema decisorio e il comportamento collaborativo con il giudicante che rivela la parte, la quale manifesti la propria disponibilità al passaggio al modello decisorio concentrato in tempo potenzialmente utile ad evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo stesso. Secondo la Corte costituzionale, l'adesione prestata al modello decisionale della sentenza semplificata consente, infatti, di decidere la causa all'esito della discussione orale, con lettura a verbale della pronuncia, evitando così la concessione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, rispettivamente nei termini di giorni 60 e 20 decorrenti dalla precisazione delle conclusioni, con deposito della sentenza nei 30 giorni successivi . La sentenza n. 121 del 2020, peraltro, considerava che l'effettività di tale mutamento dello schema decisorio non dipende direttamente richiesta della parte, ma dalla valutazione della opportunità o meno di aderirvi, nel caso concreto, che rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice del merito. 5. Questa Corte, invece, con la recente sentenza n. 16801 del 2023, ha precisato che la richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell' art. 183-bis c.p.c. , prevista come rimedio preventivo dalla L. n. 89 del 2001, art. 1 ter , comma 1 nel testo antecedente alla sostituzione operatane dal D.Lgs. n. 149 del 2022 , va formulata entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2, comma 2-bis, solo allorché detta udienza non sia stata ancora effettivamente e completamente espletata, producendo le connesse decadenze e preclusioni. Ove si ammettesse che il rimedio preventivo consistente nel passaggio dal rito ordinario al rito sommario possa altrimenti sperimentarsi pure dopo che l'udienza di trattazione sia completata, purché comunque entro due anni e mezzo dall'inizio del processo, si cagionerebbe un rallentamento, se non una regressione, dello stesso. In parallelo, l'ordinanza n. 16741 del 2022 già ha ritenuto che rimanessero estranei al perimetro di applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 1-ter , comma 1 i processi soggetti al rito del lavoro, disponendo per essi l' art. 429 c.p.c. , comma 1, che, di regola, il giudice nell'udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, analogamente allo schema di cui all' art. 281-sexies c.p.c. Resta salva, tuttavia, in caso di particolare complessità della controversia, la possibilità per il giudice, ai sensi della seconda parte dell' art. 429 c.p.c. , comma 1, di fissare nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza. 6. Tornando alla specifica questione che è oggetto del rinvio pregiudiziale, non risulta, dunque, dal testo della L. n. 89 del 2001, art. 1-ter nella formulazione antecedente alla sostituzione operatane dal D.Lgs. n. 149 del 2022 , se altresì nei processi civili davanti ai giudici di pace costituisce rimedio preventivo all'irragionevole durata, da esperire a pena di inammissibilità della domanda di equa riparazione, la proposizione di istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell' art. 281-sexies c.p.c. . Occorre allora verificare se tale istanza sia compatibile con la disciplina della fase della decisione dinanzi al giudice di pace dettata dall' art. 321 c.p.c. , nella formulazione qui applicabile ratione temporis, e se poi, ove riscontrata la eventuale doverosità della stessa istanza, agli effetti della L. n. 89 del 2001, art. 1-ter essa si riveli improntata a un criterio di ragionevolezza secondo gli argomenti illustrati nella sentenza della Corte costituzionale n. 121 del 2020 . Deve ulteriormente premettersi che la ricognizione dell'applicabilità dell' art. 281-sexies c.p.c. alla decisione del giudice di pace, contenuta nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 13794 del 2012, non costituiva principio di diritto, agli effetti dell' art. 374 c.p.c. , comma 3. 6.1. L' art. 311 c.p.c. , per il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni , fa rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili . Tale formulazione dell' art. 311 c.p.c. venne introdotta dal D.Lgs. n. 51 del 1998 , contestualmente all'inserimento del Capo Terzo-bis del Libro II, Titolo I, del codice di rito. La Corte costituzionale ha costantemente evidenziato che il legislatore, sin dal momento della istituzione del giudice di pace, ha delineato dinanzi ad esso un processo estremamente semplificato , diverso da quello che si svolge dinanzi al tribunale, diversità che non risiede nella differente composizione dell'organo giudicante vieppiù alla stregua della introduzione del giudice unico di primo grado, ai sensi del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , quanto negli elementi tipici di ciascuno dei due riti, uno improntato ad un maggior rigore e ad un più accentuato formalismo, mentre l'altro caratterizzato da un notevole grado di elasticità e dalla massima semplificazione delle forme sentenza n. 154 del 1997, ordinanza n. 230 del 1998, sentenza n. 447 del 2002 . L' art. 281-sexies c.p.c. a sua volta, nasce, per effetto del D.Lgs. n. 51 del 1998 , proprio nell'ambito delle norme del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, oggetto del rinvio di applicabilità contestualmente ridefinito con la sostituzione dell' art. 311 c.p.c. La decisione della causa davanti al giudice di pace è stata, peraltro, regolata dalla L. n. 353 del 1990 e, in particolare, dalla L. n. 374 del 1991 , in modo diverso dal rito ordinario, coerentemente con le caratteristiche di oralità, concentrazione e semplificazione del modello processuale predisposto dal legislatore. Tale disciplina si riviene nell' art. 321 c.p.c. e nell' art. 62 disp. att. c.p.c. , riducendo il procedimento decisorio alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della stessa si veda, indicativamente, Cass. n. 7527 del 2005 . Il processo dinanzi al giudice di pace, dunque, a differenza di quello davanti al tribunale, non contempla le ipotesi alternative della decisione a seguito di trattazione scritta o mista, ma solo la decisione a seguito di discussione orale. La giurisprudenza ha comunque negato che la concessione a entrambe le parti, da parte del giudice di pace, di un termine, a decorrere da quello di precisazione delle conclusioni, per il deposito di memorie, dia luogo a violazione del contraddittorio sanzionata da nullità, precisando, peraltro, che la mancata concessione di tale termine per il deposito di memorie conclusionali non priva le stesse parti della possibilità di riportare senza alcuna preclusione nel giudizio di appello gli argomenti che avrebbero potuto svolgere in tali scritti a sostegno delle domande proposte e delle eccezioni formulate Cass. n. 17482 del 2006 n. 17444 del 2006 . D'altro canto, prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 149 del 2022 , l'art. 321 c.p.c. non prevedeva che la sentenza del giudice di pace venisse pronunciata in udienza al termine della discussione, limitandosi a disporre il deposito in cancelleria entro quindici giorni. Questa disciplina, secondo la dottrina, sarebbe stata comprensibile anche alla luce dall'esigenza di garantire al giudice onorario un maggior tempo per apprezzare gli esiti della discussione e motivare le ragioni di fatto e di diritto della sua decisione. Si tratta, peraltro, di cautela non generalizzata, come si desume da quanto previsto, ad esempio, per le modalità di decisione delle opposizioni ad ordinanza-ingiunzione o al verbale di accertamento di violazioni del codice della strada di competenza del giudice di pace e soggette al rito del lavoro. 7. Pur costituendo, per quanto detto, la regola , già in base al sistema originario dell' art. 321 c.p.c. , che la decisione della causa nel procedimento davanti al giudice di pace avvenga a seguito di discussione orale, non può affermarsi che sia inapplicabile per esso il rimedio preventivo della proposizione dell'istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell' art. 281-sexies c.p.c. , ai fini dell'ammissibilità della domanda di equa riparazione, L. n. 89 del 2001, ex artt. 1-bis , 1-ter , comma 1 e art. 2, comma 1, né può negarsi la funzione acceleratoria dell'istanza ex art. 281-sexies c.p.c. rivolta al giudice di pace con riferimento alle modalità di discussione della causa, redazione della sentenza e pubblicazione della stessa. Innanzitutto, tale istanza non è incompatibile strutturalmente con il rito davanti al giudice di pace, alla stregua dell' art. 311 c.p.c. inoltre, imporre siffatto onere alla parte, al fine di preservare il diritto all'equa riparazione, comporta comunque una effettività del mutamento dello schema decisorio e denota un comportamento collaborativo della stessa parte, volto ad accelerare il procedimento con l'istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell' art. 281-sexies c.p.c. , la parte rinuncia, infatti, alla possibile richiesta di concessione di un termine per il deposito di memorie conclusionali l'adesione prestata al modello decisionale della sentenza semplificata consente, poi, al giudice di pace di decidere la causa all'esito della discussione orale nella stessa udienza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni della decisione la sentenza, infine, si intende pubblicata già con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene, con esonero della cancelleria dalla pubblicazione e dalla comunicazione della sentenza altrimenti prescritte nei casi ordinari. 8. Deve quindi enunciarsi il seguente principio di diritto nei processi civili davanti al giudice di pace, ai fini dell'ammissibilità della domanda di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata, L. n. 89 del 2001, ex artt. 1-bis , 1-ter, comma 1 e art. 2, comma 1, della sussiste per la parte l'onere di esperire il rimedio preventivo della proposizione dell'istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell' art. 281-sexies c.p.c. , in quanto, pur costituendo la regola , in base al modello dell'art. 321 c.p.c. nella formulazione antecedente alle modifiche operate dal D.Lgs. n. 149 del 2022 , che la decisione della causa in tali processi avvenga a seguito di discussione orale, detta istanza non è incompatibile strutturalmente con il rito davanti al giudice di pace, alla stregua dell' art. 311 c.p.c. , e riveste comunque funzione acceleratoria in riferimento alle modalità di discussione della causa, redazione della sentenza e pubblicazione della stessa. 9. Viene disposta la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Napoli. Non vi è luogo a provvedere sulle spese sostenute nel procedimento di rinvio pregiudiziale, non sussistendo in relazione ad esso una soccombenza riferibile alla iniziativa delle parti. P.Q.M. La Corte, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte d'appello di Napoli con ordinanza del 23 marzo 2023, enuncia il seguente principio di diritto nei processi civili davanti al giudice di pace, ai fini dell'ammissibilità della domanda di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata, L. n. 89 del 2001, ex artt. 1-bi s, 1-ter, comma 1 e ex art. 2, comma 1, sussiste per la parte l'onere di esperire il rimedio preventivo della proposizione dell'istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell 'art. 281-sexies c.p.c ., in quanto, pur costituendo la regola , in base al modello dell'art. 321 c.p.c. nella formulazione antecedente alle modifiche operate dal D.Lgs. n. 149 del 202 2 , che la decisione della causa in tali processi avvenga a seguito di discussione orale, detta istanza non è incompatibile strutturalmente con il rito davanti al giudice di pace, alla stregua dell 'art. 311 c.p.c ., e riveste comunque funzione acceleratoria in riferimento alle modalità di discussione della causa, redazione della sentenza e pubblicazione della stessa . Si dispone la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Napoli. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di cassazione, il 5 luglio 2023. Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2023