Niente sospensione feriale per le cause di mantenimento del coniuge debole e dei minori

I procedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il mantenimento del coniuge debole e dei minori sono assimilabili a quelli in materia di alimenti, per definizione urgenti e dunque esclusi dalla sospensione feriale.

Nel pieno dell'estate e in vista della sospensione feriale dei termini che parte da domani 25 luglio per durare fino al 31 agosto, il CNF ha voluto ricordare che non tutti i procedimenti sono sospesi. Viene infatti richiamata l'ordinanza della Corte di Cassazione numero 18044/23 depositata il 23 giungo scorso nella quale si legge che «in tema di obbligazioni alimentari come regolate dall'articolo 1, comma 1, del Regolamento CE numero 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 relativo alla Competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari , a norma del D.L. numero 18 del 2020, articolo 83, comma 3, convertito nella L. numero 27 del 2020, che della prima costituisce una derivazione, nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, di cui alla L. numero 742 del 1969, articolo 1 e 3». Tali controversie sono dunque assimilabili a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie. Si tratta di una novità interpretativa che incide direttamente sull'attività degli avvocati, motivo per cui il CNF ha richiamato l'attenzione degli Ordini sul tema.

CNF, comunicazione per gli Ordini