Niente sospensione feriale per le cause di mantenimento del coniuge debole e dei minori

I procedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il mantenimento del coniuge debole e dei minori sono assimilabili a quelli in materia di alimenti, per definizione urgenti e dunque esclusi dalla sospensione feriale.

Nel pieno dell'estate e in vista della sospensione feriale dei termini che parte da domani 25 luglio per durare fino al 31 agosto , il CNF ha voluto ricordare che non tutti i procedimenti sono sospesi. Viene infatti richiamata l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 18044/23 depositata il 23 giungo scorso nella quale si legge che in tema di obbligazioni alimentari come regolate dall'art. 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 relativo alla Competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari , a norma del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3, convertito nella L. n. 27 del 2020 , che della prima costituisce una derivazione, nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, di cui alla L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3 . Tali controversie sono dunque assimilabili a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie . Si tratta di una novità interpretativa che incide direttamente sull'attività degli avvocati, motivo per cui il CNF ha richiamato l'attenzione degli Ordini sul tema.

CNF, comunicazione per gli Ordini