L’interpretazione (anche) del contratto collettivo non può basarsi solo sul suo dato letterale

Nell’interpretare la norma collettiva aziendale il Giudice di merito può limitarsi al solo tenore letterale della disposizione soltanto qualora esso riveli l’intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciare alcuna perplessità sull’effettiva portata della clausola, dovendo ricorrere, in caso contrario, alla valutazione del comportamento successivo delle medesime parti nella sua applicazione ed alla considerazione di tutti gli altri criteri ermeneutici indicati dagli artt. 1362 e ss. c.c.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l'ordinanza n. 21967 depositata il 21 luglio 2023. Il caso La Corte di Appello di Milano, confermando la pronuncia di primo grado, confermava il diritto di due lavoratori a ricevere i ticket restaurant per le giornate di lavoro non effettivo, ma ad esso equiparabili ai sensi dell'articolo 43 CCNL per il personale dipendente di società e consorzi concessionari di autostrade e trafori. Nella valutazione dei Giudici di merito, per quanto qui interessa esaminare, tale conclusione si fondava sull' inequivoco tenore letterale di un accordo aziendale sottoscritto nel settembre 2007 che, nel loro avviso, non derogava alla summenzionata disciplina del CCNL a mente della quale le assenze per ferie, festività godute, assenze per infortunio e ricoveri ospedalieri di durata superiore ai 5 giorni dovevano essere equiparate alle giornate di lavoro effettivo. Contro tale pronuncia il datore di lavoro ricorreva alla Corte di Cassazione articolando un unico motivo. L'interpretazione dell'accordo è sindacabile in sede di legittimità per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale In particolare, il ricorrente si doleva della violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. lamentando come i Giudici di merito avessero erroneamente interpretato il primo accordo, in violazione del criterio di letteralità e di determinazione della comune interpretazione delle parti in base al loro comportamento successivo . Motivo che viene condiviso dalla Cassazione la quale, affermando il principio esposto in massima, accoglie il ricorso. Nel motivare la propria decisione, la Corte ribadisce il consolidato principio per cui è rimesso al Giudice di merito il compito di interpretare la disciplina contrattuale , il cui giudizio è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale con l'effetto che un sindacato del Giudice di legittimità è consentito non in via di interpretazione diretta bensì attraverso il filtro devolutivo correttamente formulato […] per l'eventuale individuazione di una violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale . I contratti collettivi di diverso livello hanno pari dignità Sotto altro profilo, la Cassazione ribadisce altresì il parimenti consolidato principio per cui il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale deve essere regolato non già in base ai principi di gerarchia né di specialità propri delle fonti legislative, ma di effettiva volontà delle parti sociali, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline e di un loro diverso ambito applicativo, secondo il criterio di competenza e di specialità nel rispetto del principio di autonomia, talché la fonte collettiva prossima agli interessi disciplinati è, nei limiti della normativa inderogabile di legge, prevalente sulle altre consimili […] con l'effetto che i contratti territoriali possono prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche in pejus […] fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti quesiti dei lavoratori Il percorso ermeneutico deve articolarsi, da un punto di vista logico, in una circolarità Sulla base di tali principi e dell'interpretazione della disciplina aziendale, letta in combinato disposto con quella nazionale la cui interpretazione ultima è invece rimessa alla Corte di Cassazione, per la loro parificazione sul piano processuale a quella delle norme di diritto non già come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione , la Cassazione non ritiene condivisibile l'applicazione dei criteri ermeneutici di legge fatta propria dai Giudici di merito posto che il significato letterale delle dichiarazioni negoziali - su cui questi ultimi hanno fondato la loro decisione - non è un prius ma l' esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extra testuali, indicati dal legislatore […] anche secondo una interpretazione orientata al criterio di buona fede, a norma dell' articolo 1366 c.c. […] avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti e alla causa concreta del contratto , coordinando tra loro le singole clausole. In altre parole, nell'avviso della Corte, non può il giudice nell'interpretazione dei contratti, arrestarsi ad una considerazione atomistica” delle singole clausole, neppure quanto la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del senso letterale della parole”, poiché anche questo va necessariamente riferito all'intero testo della dichiarazione negoziale , dovendo le varie espressioni in essa contenute essere coordinate e ricondotte ad armonica unità e concordanza .

Presidente Doronzo – Relatore Patti RILEVATO CHE 1. con sentenza 13 agosto 2019, la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'appello di Autostrade per l'Italia s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che aveva accertato il diritto dei due lavoratori in epigrafe indicati e di altri due , dipendenti della società con mansioni diverse da quelle riservate al personale esattore dei pedaggi, ai ticket restaurant anche per le giornate non di lavoro effettivo, ma ad esse equiparabili ai sensi dell'art. 43 CCNL vigente per tali intese anche ferie, festività godute, assenze per infortunio e ricoveri ospedalieri di durata superiore a cinque giorni 2. essa ha ciò ritenuto, condividendo il ragionamento decisorio del Tribunale, in esito ad argomentato e combinato esame dell'accordo integrativo aziendale di Autostrade con le OO.SS. del 21 luglio 2015, relativo al personale non addetto all'esazione con l'art. 43, p.to g del CCNL per il personale dipendente di società e consorzi concessionari di autostrade e trafori del 2005, rubricato indennità di mensa e con l'accordo integrativo aziendale di Autostrade con le OO.SS. del 18 settembre 2007, relativo al solo personale addetto all'esazione dei pedaggi di sostituzione della suddetta indennità con un ticket restaurant, spettante per i soli giorni di effettiva prestazione di servizio pari o superiore a 4 ore . Sull'assunto dell' inequivoco tenore letterale dell'accordo in discussione , la Corte territoriale ha pertanto riconosciuto ai predetti lavoratori un trattamento estensivo del ticket restaurant anche alle giornate equiparabili a quelle di servizio effettivo, come previsto dall'art. 43, p.to g , n. 25 in quanto non derogata dall'accordo in questione, diverso da quello invece riservato al personale esattore 3. con atto notificato il 13 febbraio 2020, la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui hanno resistito i lavoratori con controricorso 4. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell' art. 380 bis1 c.p.c. CONSIDERATO CHE 1. la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss. in relazione all'accordo sindacale aziendale del 21 luglio 2015 per il personale percipiente l'indennità di mensa ai sensi dall'art. 43, p.to g, n. 25 del CCNL e al successivo accordo del 19 luglio 2018 per tutto il personale non percipiente l'indennità di mensa , per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato il primo accordo, in violazione del criterio di letteralità a causa di una lettura solo parziale del suo testo e di determinazione della comune interpretazione delle parti in base al loro comportamento successivo. Essa si duole dell'inosservanza dei criteri ermeneutici denunciati per non avere la Corte d'appello, in particolare, valorizzato la comunicazione mail di Autostrade al proprio ufficio del personale del 29 settembre 2015, né il successivo accordo del 2018, di conferma della corresponsione dei ticket restaurant per ogni giornata di effettiva prestazione pari o superiore alle 4 ore , senza applicazione del le equiparazioni previste dal c.c.n.l. alla effettiva prestazione di cui all'art. 43 punti 25 e 34 , anche in combinazione con il criterio di sistematicità, in riferimento alla sostituzione della disciplina contrattuale collettiva dell'indennità di mensa art. 43, p.to g del CCNL citato con i ticket restaurant. Sicché, la società lamenta la non corretta interpretazione dell'accordo aziendale in questione, nella sua previsione per tutti i dipendenti, non esattori di pedaggio al pari degli esattori, di spettanza dei ticket restaurant per i soli giorni di effettiva prestazione di servizio pari o superiore a 4 ore, senza alcuna equiparazione di altre ipotesi, come invece previsto dall'art. 43, p.to g , n. 25 del CCNL primo motivo 2. esso è fondato 3. giova premettere come l'interpretazione dell'accordo sindacale aziendale del 21 luglio 2015 spetti al giudice di merito e sia censurabile in sede di legittimità oltre che per vizi di motivazione nei limiti del novellato testo dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. E la ricorrente li ha correttamente denunciati, avendone specificato in concreto la violazione e precisato il modo e le considerazioni attraverso cui il giudice si sia discostato dagli stessi, sicché l'interpretazione dell'accordo è sindacabile in sede di legittimità Cass. 25 gennaio 2022, n. 2173 , nei limiti detti. Ne' la censura si risolve in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione non dovendo, peraltro, l'interpretazione data dal giudice al contratto, per essere insindacabile in sede di legittimità sotto entrambi i profili, essere l'unica possibile, o la migliore in astratto, ma soltanto una delle interpretazioni plausibili, in quanto appunto non affetta da errore di diritto da ultimo Cass. 2 novembre 2022, n. 32294 3.1. preme altresì ribadire il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, secondo cui spetta invece ad essa l'interpretazione delle disposizioni contrattuali collettive nazionali in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale artt. 1362 c.c. e ss. come criterio interpretativo diretto, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 per la loro parificazione sul piano processuale a quella delle norme di diritto non già come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione. Sicché, non è necessaria, a pena di inammissibilità della doglianza, una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, né del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti Cass. 19 marzo 2014, n. 6335 Cass. 28 maggio 2018, n. 13265 Cass. 18 novembre 2019, n. 29893 Cass. 14 gennaio 2021, n. 555 Cass. 12 aprile 2021, n. 9583 Cass. 2 novembre 2022, n. 32294 4. alla luce della richiamata distinzione, occorre allora procedere alla verifica dell'interpretazione dell'accordo aziendale del 21 luglio 2015, nel rispetto dei limiti del sindacato di legittimità. E pertanto, non in via di interpretazione diretta non potendo questa Corte sostituire un'interpretazione propria a quella della Corte d'appello , bensì attraverso il filtro devolutivo correttamente formulato nel rispetto dei principi enunciati al superiore punto 3 , per l'eventuale individuazione di una violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e segnatamente dell' art. 1362 c.c. , alla stregua di errore di diritto, al cospetto della perentoria affermazione della Corte territoriale, per la quale sarebbe inequivoco il dato letterale dell'accordo in discussione così al secondo alinea dell'ultimo capoverso di pg. 5 della sentenza 5. nell'interpretare la norma collettiva aziendale, appare utile richiamare il principio, secondo cui il giudice del merito possa limitarsi a ricercare la comune intenzione delle parti sulla base del tenore letterale della disposizione soltanto se esso riveli l'intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciare alcuna perplessità sull'effettiva portata della clausola, dovendo ricorrere, in caso contrario, alla valutazione del comportamento successivo delle parti nella sua applicazione ed alla considerazione di tutti gli altri criteri ermeneutici indicati dagli art. 1362 c.c. e ss. Cass. 4 gennaio 2013, n. 110 . In particolare, se è vero che l' art. 1362 c.c. , sia sotto il profilo del chiaro tenore letterale del testo sia sotto il profilo della comune intenzione delle parti , costituisce criterio ermeneutico che deve prevalere, quando riveli con chiarezza e univocità la volontà comune delle parti, al punto che non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti Cass. 28 agosto 2007, n. 18180 Cass. 21 agosto 2013, n. 19357 Cass. 4 maggio 2017, n. 10850 , è anche vero che esso non è necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo. E ciò, perché il significato delle dichiarazioni negoziali non è un prius, ma l'esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore Cass. 15 luglio 2016, n. 14432 , anche secondo una interpretazione orientata dal criterio di buona fede, a norma dell' art. 1366 c.c. , avuto riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto, e quindi della relativa causa concreta Cass. 17 novembre 2021, n. 34795 Cass. 25 gennaio 2022, n. 2173 . In definitiva, il percorso ermeneutico deve articolarsi, da un punto di vista logico, in una circolarità che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo secondo la previsione dell' art. 1363 c.c. e con la condotta complessiva tenuta dai medesimi Cass. 14 settembre 2021, n. 24699 , coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di un significato coerente con tutte le regole interpretative innanzi dette Cass. 13 ottobre 2022, n. 30141 6. tanto chiarito, occorre allora verificare la corrispondenza ai suenunciati principi di diritto dell'interpretazione della Corte milanese, esclusivamente sulla base del criterio del tenore letterale della disposizione da interpretare, applicandolo all'accordo sindacale aziendale del 21 luglio 2015, a suo avviso di inequivoco dato letterale . Orbene, con il verbale sottoscritto dal Gruppo Autostrade per l'Italia e dalle Segreterie Nazionali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASORTI, SLA-CISAL e UGL, congiuntamente alle rispettive strutture territoriali e RSA, per l'accordo di rinnovo della contrattazione aziendale di secondo livello per il triennio 2015/2017, le parti hanno, per quanto qui interessa, in particolare, sotto la rubrica Ticket Restaurant, così convenuto A tutto il personale che attualmente beneficia dell'indennità di mensa di cui all'art. 43, p.to g del vigente CCNL, l'Azienda riconoscerà a decorrere dall'1.10.2015, in luogo della predetta indennità, un Ticket Restaurant del valore di Euro 5,29 . L'indennità di mensa in questione è disciplinata dal CCNL per il personale dipendente di società e consorzi concessionari di autostrade e trafori del 2005, applicabile ratione temporis, che all'art. 43, lett. g , sotto la rubrica Indennità di mensa , stabilisce 24. Dove esistono nuclei consistenti di personale la Società esaminerà la possibilità di istituire mense aziendali. 25. Nei casi in cui ciò non sia possibile la Società corrisponde per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, intendendosi per tale anche le ferie, le festività godute, le assenze per infortunio ed i ricoveri ospedalieri di durata superiore a cinque giorni, una indennità sostitutiva nella misura di Euro 2,58 giornaliere. 26. Tale indennità non compete nel corso della trasferta e quando il lavoratore, che fruisce dell'indennità di zona, abbia usufruito del rimborso pieno di cui al precedente punto 10 essendo prevista la corresponsione di un rimborso per il pasto in misura pari a Euro 6,46 sub lett. c , rubricata Indennità di zona . 6.1. Tale disposizione contrattuale collettiva deroga al principio generale, per il quale l'indennità di mensa, pur costituendo sotto molti aspetti una voce retributiva, rimane ciononostante per l'appunto una indennità , come tale strettamente connessa alla effettiva prestazione dell'attività lavorativa sicché, in mancanza di una specifica prova dell'esistenza di un patto in senso contrario, non è dovuta per i giorni in cui il dipendente non abbia prestato la propria attività lavorativa, venendo meno le ragioni specifiche per la sua erogazione, posto che il prestatore non si è trovato, a causa degli impegni di lavoro, nella necessità di consumare il pasto fuori casa e di sopportare il relativo maggiore esborso Cass. 22 luglio 2010, n. 17218 , in motivazione sub p.to 3 . Nel caso di specie, la specifica prova dell'esistenza di un patto in senso contrario è appunto rappresentata dall'art. 43, lett. g del CCNL teste' riportato 6.2. secondo indirizzo interpretativo di questa Corte ribadito da ultimo da Cass. 1 giugno 2022, n. 17939 , in motivazione sub p.to 10 e che trova applicazione anche nell'ambito del pubblico impiego privatizzato Cass. 26 maggio 2008, n. 13544 Cass. 13 gennaio 2016, n. 355 Cass. 6 aprile 2017, n. 8892 , meritevole di continuità per la sua condivisibile correttezza, il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale deve essere regolato, non già in base ai principi di gerarchia né di specialità propri delle fonti legislative, ma di effettiva volontà delle parti sociali, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline e di un loro diverso ambito applicativo, secondo il criterio di competenza e di specialità nel rispetto del principio di autonomia, talché la fonte collettiva prossima agli interessi disciplinati e', nei limiti della normativa inderogabile di legge, prevalente sulle altre consimili Cass. 19 febbraio 1988, n. 1759 . Ed esso ha trovato riscontro nel mondo sindacale anche nell'aspetto delle relazioni industriali Cass. 18 settembre 2007, n. 19351 sicché, in virtù del principio di autonomia negoziale stabilito dall' art. 1322 c.c. , i contratti territoriali possono prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche in pejus, senza che osti il disposto dell' art. 2077 c.c. , fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, non suscettibili di un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello Cass. 18 maggio 2010, n. 12098 . Pertanto, l'effettiva volontà delle parti sociali deve essere desunta attraverso il coordinamento delle diverse disposizioni delle fonti collettive, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, con la conseguenza che i rispettivi fatti costitutivi ed estintivi non interagiscono, rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie in ragione dei diversi agenti contrattuali e del loro diverso ambito territoriale Cass. 2 marzo 2021, n. 5651 7. la Corte territoriale ha tratto argomento di essenziale sostegno all'ultimo capoverso di pg. 5 della sentenza nell'interpretazione, denunciata come erronea dalla ricorrente, dalla formulazione dell'accordo sindacale aziendale del 18 settembre 2007 di Autostrade con le OO.SS. del 18 settembre 2007 illustrato al penultimo capoverso di pg. 3 della sentenza , con il quale la Società Autostrade per l'Italia e le Segreterie Nazionali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASORTI, SLA-CISAL avevano stabilito, in particolare per quanto qui interessa, sotto la voce Parte economica Le parti concordano che in sostituzione di quanto contrattualmente previsto a titolo di indennità di mensa, art. 43 punto 25, al personale addetto all'esazione dei pedaggi verrà corrisposto un ticket restaurant del valore unitario di Euro 5,29 In ogni caso a decorrere dal 1 gennaio 2008 cesserà di avere effetto nei confronti del personale addetto all'esazione dei pedaggi quanto contrattualmente definito sui criteri di erogazione dell'indennità di mensa e verrà corrisposto, anche coprendo il successivo periodo, il ticket restaurant Resta altresì inteso che al momento dell'attivazione del nuovo sistema cessa di aver effetto tutto quanto contrattualmente previsto in materia di indennità sostitutiva di mensa sia ai fini retributivi complessivi sia come modalità di erogazione. Le parti, infatti convengono che l'importo ticket restaurant non verrà computato a nessun effetto di legge e di contratto su alcun istituto contrattuale e legale . Convengono inoltre, in modificazione della disciplina contrattuale sui criteri di erogazione dell'indennità di mensa, che il ticket restaurant verrà corrisposto per ogni giornata di effettiva prestazione pari o superiore alle 4 ore e conseguentemente per lo stesso non trovano applicazione le equiparazioni previste nel c.c.n.l. all'effettiva prestazione di cui all'art. 43, punti 25 e 34 8. con più specifica e approfondita attenzione all'accordo sindacale aziendale del 21 luglio 2015, occorre ribadire che, quale fonte negoziale prossima agli interessi disciplinati e pertanto prevalente sulle altre consimili nell'interpretazione dell'effettiva volontà delle parti sociali, esso deve essere letto in corretta applicazione dei principi ermeneutici denunciati in particolare, degli artt. 1362 e 1363 c.c. . Sicché, pur costituendo sempre il criterio letterale previsto dall' art. 1362 c.c. punto di avvio per una corretta interpretazione di ogni clausola contrattuale, il criterio logico - sistematico dell' art. 1363 c.c. assume, in ragione delle precipue caratteristiche connotanti la contrattazione collettiva, un particolare rilievo, ben più accentuato rispetto a quanto accade per i restanti contratti di diritto comune Cass. 9 marzo 2005, n. 5140 pertanto, sebbene la ricerca della comune intenzione delle parti debba essere operata alla luce innanzitutto del criterio di interpretazione letterale delle clausole, per desumere la volontà manifestata dai contraenti, si impone il ricorso anche al criterio logico-sistematico stabilito dall' art. 1363 c.c. e quindi ad un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, dovendosi altresì tenere conto del comportamento, anche successivo, delle parti Cass. 14 aprile 2006, n. 8876 Cass. 30 gennaio 2018, n. 2267 Cass. 18 novembre 2019, n. 29893 . Non può allora il giudice, nell'interpretazione dei contratti, arrestarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del senso letterale delle parole , poiché anche questo va necessariamente riferito all'intero testo della dichiarazione negoziale, onde le varie espressioni che in essa figurano devono essere fra loro coordinate e ricondotte ad armonica unità e concordanza Cass. 14 aprile 2006, n. 8876 Cass. 30 gennaio 2018, n. 2267 Cass. 2 novembre 2022, n. 32294 8.1. occorre allora scrutinare attentamente la previsione dell'accordo in esame a alla luce di un'attenta lettura del tenore letterale del testo A tutto il personale che attualmente beneficia dell'indennità di mensa di cui all'art. 43, p.to g del vigente CCNL, l'Azienda riconoscerà a decorrere dall'1.10.2015, in luogo della predetta indennità, un Ticket Restaurant del valore di Euro 5,29 , alla ricerca della comune interpretazione delle parti à senza limitarsi al senso letterale delle parole , e quindi confrontandolo con la volontà manifestata dalle medesime parti nella progressione negoziale aziendale dapprima con l'accordo integrativo aziendale del 18 settembre 2007, relativo al solo personale addetto all'esazione dei pedaggi , a specificazione di prossimità agli interessi disciplinati di quanto previsto dall'art. 43, p.to g del CCNL vigente à' valutando pure il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto , in particolare manifestato con la comunicazione mail di Autostrade al proprio ufficio del personale del 29 settembre 2015 e con il successivo accordo del 2018, di conferma della corresponsione dei ticket restaurant per ogni giornata di effettiva prestazione pari o superiore alle 4 ore , senza applicazione del le equiparazioni previste dal c.c.n.l. alla effettiva prestazione di cui all'art. 43 punti 25 e 34 b in combinazione con il criterio di sistematicità, in particolare riferimento alla sostituzione della disciplina contrattuale collettiva dell'indennità di mensa art. 43, p.to g del CCNL citato con i ticket restaurant 8.1.1. in più specifico riferimento al p.to à , se indubbiamente l'accordo del 18 settembre 2007 è stato più esplicito nell'affermazione della sostituzione con il Ticket Restaurant di quanto contrattualmente previsto a titolo di indennità di mensa, art. 43 punto 25 e della modificazione della disciplina contrattuale sui criteri di erogazione dell'indennità di mensa con la chiara indicazione della corresponsione del Ticket Restaurant per ogni giornata di effettiva prestazione pari o superiore alle 4 ore, sicché per esso non trovano applicazione le equiparazioni previste nel c.c.n.l. all'effettiva prestazione di cui all'art. 43, punti 25 e 34 , occorre anche sottolineare come esso, per la prima volta, sia intervenuto in sostituzione di quanto contrattualmente previsto a titolo di indennità di mensa con l'introduzione, in luogo di quella, di un ticket restaurant del valore di Euro 5,29 . Ciò ha reso necessaria una più articolata e puntuale disciplina sotto la rubrica Parte economica , oltre che della decorrenza, della modalità di pagamento, di esclusione dal computo di ogni istituto retributivo legale e contrattuale, diretto e indiretto e pure di delimitazione della sua corresponsione, diversamente che dall'indennità di mensa del CCNL, soltanto per ogni giornata di effettiva prestazione pari o superiore alle 4 ore . Per l'accordo del 21 luglio 2015 ciò non è stato necessario, posto che il nuovo emolumento apparteneva ormai alla contrattazione aziendale, sia pure limitatamente al personale addetto all'esazione dei pedaggi sicché, è stata sufficiente, per tutto il personale che attualmente beneficia dell'indennità di mensa di cui all'art. 43, punto g del vigente CCNL la sola indicazione Ticket Restaurant , con indicazione della data di decorrenza e del valore. In più specifico riferimento al p.to à' , appare indubbia la manifestazione della volontà di dare seguito all'accordo dal prossimo 1 ottobre , espressa dalla società Autostrade con l'informazione via mail del 29 settembre 2015 appena due mesi dopo del proprio ufficio del personale, di distribuzione dei Ticket Restaurant a tutto il personale di tratta sulla base delle effettive presenze, intendendosi per tali almeno ore di prestazione es. le ferie non daranno diritto ai TR come trascritto alla lett. f di pg. 9 del ricorso, con specifica indicazione della sede di produzione nel giudizio di primo grado . Tale volontà è stata quindi ribadita con l'accordo del 19 luglio 2018 per tutto il personale non percipiente l'indennità di mensa , di conferma della corresponsione dei Ticket Restaurant per un valore unitario di Euro 5,29 - senza computo a nessun effetto di legge e di contratto su alcun istituto contrattuale e legale , né considerazione nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto e su qualsiasi altro istituto retributivo diretto e indiretto - per ogni giornata di effettiva prestazione pari o superiore alle 4 ore , senza applicazione del le equiparazioni previste dal c.c.n.l. alla effettiva prestazione di cui all'art. 43 punti 25 e 34 come trascritto alla lett. g di pg. 9 del ricorso 8.1.2. in più specifico riferimento al punto b , l'accordo ha stabilito, per tutto il personale percipiente l'indennità di mensa di cui all'art. 43, p.to g del vigente CCNL, la sua sostituzione integrale in luogo della predetta indennità con un Ticket Restaurant del valore di Euro 5,29 doppio rispetto a quello dell'indennità di mensa . Essa è stata, infatti, richiamata nella sua intera disciplina, con inclusione ovvia di tutti i punti contenuti da n. 24 a n. 26 e pertanto anche del n. 25 nell'art. 43, p.to g del CCNL, con previsione esaustiva, non esigente ulteriore specificazione spiegabile per la ragione illustrata al punto 8.1.1 . D'altro canto, un rinvio all'indennità di mensa di cui all'art. 43, p.to g senza un richiamo dei punti che lo costituiscono, sarebbe privo di alcun senso, in quanto rinvierebbe a nulla 9. l'applicazione combinata dei criteri previsti dagli artt. 1362 e 1363 c.c. , in conformità ai principi di diritto suenunciati, rende evidente l'erroneità in diritto dell'interpretazione della Corte d'appello, che, in contrasto con essi, ha invece interpretato l'accordo aziendale in termini atomistici, in virtù di una lettura frammentata e parziale, così non cogliendo il senso esatto della previsione negoziale 10. la ricorrente ha poi dedotto omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, inteso, se del caso, come esame apparente o perplesso o incomprensibile, quale l'accordo sindacale del 19 luglio 2018 secondo motivo 11. esso è assorbito 12. dalle superiori argomentazioni discende l'accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che si uniformerà a quanto statuito, procedendo ad una nuova interpretazione, secondo i principi innanzi richiamati. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 giugno 2023. Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2023