La richiesta di rimessione del processo deve essere adeguatamente motivata

Ai fini dell’ammissibilità dell’ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la decisione sulla competenza per territorio, sia proposta dalle parti che rilevata d’ufficio e tenuto conto che la disposizione di cui all’art. 24- bis c.p.p. non rinvia a poteri di merito della Corte, il giudice deve adottare ordinanza motivata indicando le ragioni per le quali ritenga seria la questione stessa.

La pronuncia in oggetto origina dalla richiesta di rimessione del processo proposta dalla parte civile ai sensi dell' art. 24-bis c.p.p. al fine di ottenere la stabilizzazione della competenza in capo al giudice procedente. L'imputato aveva infatti proposto eccezione di incompetenza del Tribunale affermando che il reato era stato consumato in un luogo diverso. Secondo la Cassazione però la richiesta è inammissibile per la strutturale carenza e inidoneità del contenuto del provvedimento di rinvio ad integrare una questione di competenza territoriale . L'istituto azionato dalla parte civile risponde alla ratio di evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale si annidi nel processo, con la possibilità che, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell'attività processuale svolta e la necessità di ricominciare l'iter processuale piò, dunque, affermarsi che la rimessione si configura come un rimedio destinato a coprire” , con riferimento al fatto in contestazione, le questioni connesse alla competenza per territorio . Nel caso in cui il giudice procedente ritenga di dover utilizzare il rinvio pregiudiziale, d'ufficio o su istanza di parte, la scelta deve essere adeguatamente motivata alla luce di un ragionato confronto critico che spieghi le ragioni della questione di competenza territoriale con riferimento agli aspetti di fatto che caratterizzano la vicenda. Non siamo infatti di fronte ad un mezzo di impugnazione e il giudice procedente è chiamato a ricostruire tutti gli elementi di fatto, nella sua dimensione empirica e storica , rilevanti ai fini della determinazione della competenza. Tirando le somme, il Collegio afferma che ai fini dell'ammissibilità dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio, sia proposta dalle parti che rilevata d'ufficio e tenuto conto che la disposizione di cui all'art. 24- bis c.p.p. non rinvia a poteri di merito della Corte di Cassazione, il giudice deve adottare ordinanza motivata indicando le ragioni per le quali ritenga seria la questione stessa . Non essendo stato osservato tale requisito nel caso di specie, la Corte dichiara inammissibile la questione proposta.

Presidente Fidelbo – Relatore Giordano Rileva e osserva 1. La richiesta di rinvio pregiudiziale è inammissibile per la strutturale carenza e inidoneità del contenuto del provvedimento di rinvio ad integrare una questione di competenza territoriale. La richiesta di rimessione, adottata a verbale è limitata ad una mera presa d'atto dell'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'imputato, che assumeva essere stato consumato il reato in luogo ricadente nella giurisdizione del Tribunale di Isernia, piuttosto che a Roccaraso, e della richiesta di rimessione ai sensi dell' art. 24-bis c.p.p. , formulata dalla parte civile quindi non dalla parte che aveva proposto l'eccezione , interessata alla stabilizzazione della competenza in capo al giudice procedente. 2.L'istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio è stato introdotto nel codice di rito attraverso l' art. 24-bis c.p.p. . La ratio della disposizione è quella di evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale si annidi nel processo, con la possibilità che, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell'attività processuale svolta e la necessità di ricominciare l'iter processuale può, dunque, affermarsi che la rimessione si configura come un rimedio destinato a coprire , con riferimento al fatto in contestazione, le questioni connesse alla competenza per territorio. La natura anticipatoria e preventiva del rinvio pregiudiziale in materia di competenza territoriale, attraverso la rimessione la sua collocazione sistematica tra gli ordinari strumenti di soluzione delle questioni in materia di competenza l'eccezione di competenza e il conflitto che, in qualche misura, ne modellano la struttura il rinvio al potere di ufficio del giudice la questione concernente la competenza per territorio può essere rimessa, anche di ufficio, alla Corte di cassazione , recita il comma 1 dell' art. 24-bis c.p.p. il meccanismo preclusivo previsto dal comma 6 dell' art. 24 c.p.p. la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l'eccezione nel corso del procedimentò , offrono utili strumenti di ricostruzione delle opzioni del giudice di merito a fronte della tempestiva eccezione di incompetenza e richiesta di rimessione formulata dalla parte o sollevata di ufficio, e, quindi, indicazioni di sistema utili ai fini della ricostruzione delle modalità e contenuto dell'esercizio dei poteri del giudice nella adozione del provvedimento di rimessione alla Corte di cassazione della questione di competenza territoriale che, come tutte le decisioni in forma di ordinanza, deve essere motivata ai sensi dell' art. 125, comma 3, c.p.p. , a pena di nullità. Da tali coordinate discende, quindi, che nel caso in cui il giudice procedente ritenga di dover utilizzare il rinvio pregiudiziale, anche di ufficio, la scelta di rinvio alla Corte regolatrice deve essere adeguatamente motivata, alla luce di un ragionato confronto critico con le conclusioni delle altre parti processuali spiegando il fondamento e le ragioni della questione di competenza territoriale con riferimento agli aspetti in fatto riconducibili alla contestazione ascritta all'imputato e alle implicazioni giuridiche che se ne traggono in materia di competenza per territorio. La qualificazione dell'azione come ipotesi di rimessione la rilevanza della questione e la natura preliminare del giudizio di accertamento incidentale rimesso alla Corte di cassazione, non riconducibile al genus impugnazione impongono al giudice procedente la individuazione e descrizione dei fatti empirici a base dell'applicazione delle norme processuali sulla competenza territoriale, e, conseguentemente dei criteri giuridici rilevanti che entrano in gioco ai fini della determinazione della competenza territoriale. Il giudice procedente, tenuto conto che la disposizione di cui all' art. 24-bis c.p.p. non rinvia a poteri di merito della Corte di cassazione, in sede di rimessione della questione della competenza territoriale, deve, pertanto procedere alla ricostruzione del fatto processuale nella sua dimensione empirica e storica e deve precisamente individuare tutti gli elementi che rilevano ai fini della determinazione della competenza. La questione di competenza territoriale rimessa all'accertamento della Corte di cassazione costituisce un tema che risulta dalla concreta combinazione di fattori che rilevano ai fini della decisione, fattori che devono essere, con chiarezza, enucleati nell'ordinanza di rinvio che deve illustrarne l'incidenza sulla questione della competenza per territorio. In sintesi, deve essere devoluta alla Corte di cassazione una questione giuridica sulla competenza territoriale in cui vengono illustrate le ragioni della controversia e non possono, viceversa, devolversi alla Corte di cassazione nè questioni che attengono alla ricostruzione dei fatti, anche processuali, estranee alla funzione di legittimità. La completezza, logicità e chiarezza della motivazione dell'ordinanza di rimessione, diversamente dai casi in cui la Corte svolge una funzione di controllo sulla decisione anche in relazione al vizio di violazione di legge e al fatto processuale, è funzionale a realizzare una indispensabile base informativa ai fini delle determinazioni della Corte di legittimità tenuto conto che essa non ha accesso alla totalità degli atti processuali e che, non essendo giudice del merito, la sua cognizione si limita alla constatazione, non potendo valutare i fatti. Facendo applicazione delle coordinate fin qui descritte deve affermarsi che ai fini dell'ammissibilità dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio, sia proposta dalle parti che rilevata di ufficio e tenuto conto che la disposizione di cui all' art. 24-bis c.p.p. non rinvia a poteri di merito della Corte di cassazione, il giudice deve adottare ordinanza motivata indicando le ragioni per le quali ritenga seria la questione stessa. 3.Come anticipato, l'ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Sulmona non possiede i requisiti che spieghino, alla luce della ricostruzione del fatto addebitato all'imputato, la questione sulla competenza e, rispetto ad una fattispecie autoevidente, collega le ragioni di dubbio ad una quaestio facti, quale il luogo in cui si trovasse la minore al momento del fatto. 4.La radicale inidoneità dell'ordinanza di rimessione a innescare un giudizio di rimessione ha imposto l'adozione dell'ordinanza motivata di inammissibilità della questione che, invece, se ammissibile avrebbe comportato l'emissione di una sentenza, regolatrice della competenza per territorio. P.Q.M. Dichiara inammissibile la questione proposta. Manda alla cancelleria per gli adempimenti.