Colpevole di maltrattamenti in famiglia: per la sospensione della pena non basta un generico corso per alcolisti

Necessario un nuovo giudizio in Tribunale. I giudici dovranno individuare l'ente o l'associazione e la durata dello specifico percorso di recupero. La frequentazione di un generico corso per alcolisti non è sufficiente per legittimare la sospensione condizionale della pena concessa a un uomo condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Accertata la responsabilità penale di un uomo, colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia e condannato a due anni di reclusione, gli viene concesso in Tribunale il beneficio della sospensione condizionale della pena . Quest'ultimo dettaglio viene contestato dalla Procura, che presenta ricorso in Cassazione e pone in evidenza l'omessa subordinazione del beneficio alla partecipazione del condannato ai percorsi di recupero indicati dalla norma e la mancanza di motivazione in ordina alla mancata applicazione della condizione prevista dalla norma. A queste osservazioni ha controbattuto, ovviamente, il legale della persona condannata, sostenendo che è possibile che la partecipazione ai corsi di recupero si svolga prima della condanna e ritenendo sufficienti i corsi già seguiti dal suo cliente. Prima di esaminare il ricorso presentato dalla Procura, i Giudici di Cassazione ribadiscono che la norma prevede la subordinazione per legge della sospensione condizionale della pena inflitta per diversi delitti , incluso quello di maltrattamenti in famiglia, alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per specifici reati. Palese, quindi, l'errore compiuto in Tribunale, poiché, spiegano i Giudici di Cassazione, la concessione della sospensione condizionale della pena non è stata subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero . In questo quadro è privo di peso l'elemento posto sul tavolo dalla difesa, poiché, spiegano i Giudici, è irrilevante la circostanza che l'uomo abbia frequentato un corso per alcolisti . Ciò soprattutto tenendo presente che i percorsi trattamentali di recupero previsti dalla norma hanno la finalità di intervenire sulle tematiche riguardanti comportamenti maltrattanti ai danni dei soggetti deboli, solo eventualmente correlate a problematiche di abuso da sostanze alcoliche o stupefacenti . Necessario, quindi, un nuovo processo in Tribunale, poiché, ferma l'irrevocabilità della pronuncia di condanna dell'uomo, i giudici dovranno individuare l'ente o l'associazione e la durata dello specifico percorso di recupero a cui dovrà partecipare l'uomo .

Presidente Ricciarelli – Relatore Vigna Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Verona con la quale M.V. è stato condannato alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui all' art. 572 c.p. dal 2018 all'8 maggio 2022 , con il beneficio della sospensione condizionale della pena. 1.1. Deduce il vizio di violazione dell' art. 165, comma 5, c.p. per l'omessa subordinazione del beneficio alla partecipazione ai percorsi di recupero indicati dalla norma e la mancanza di motivazione in ordina alla mancata applicazione della condizione. 2.L'avvocato Stefania Katia Migliori ha depositato - a mezzo PEC - una memoria, nella quale deduce la manifesta infondatezza del ricorso per errata interpretazione dell'art. 165, commi quinto e sesto, c.p., nella parte in cui il ricorso ritiene che la partecipazione ai corsi di recupero debba svolgersi dopo la condanna e nella parte in cui ritiene che i corsi seguiti dal signor M.V. non siano adatti. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. L' art. 165, comma 5, c.p. è stato introdotto dalla L. 19 luglio 2019, n. 69 , in vigore dal 9 agosto 2019. La norma prevede la subordinazione per legge della sospensione condizionale della pena inflitta per i delitti di cui agli artt. 572, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli artt. 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, comma 1, n. 1 e comma 2, alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. Tale disposizione, incidendo sulle condizioni di concedibilità del beneficio, ha natura sostanziale e, pertanto, avendo effetti diretti sulla pena, in applicazione dei principi stabiliti dagli artt. 25 Cost. e 2 c.p., non è applicabile ai fatti commessi anteriormente alla sua introduzione. 3. Ciò premesso, deve essere richiamato il principio di diritto secondo il quale in tema di sospensione condizionale della pena, la previsione di cui all' art. 165, comma 5, c.p. , introdotto dall' art. 6, comma 1, della L. 19 luglio 2019 n. 69 , che subordina il beneficio alla partecipazione del condannato a specifici percorsi di recupero, pur avendo natura sostanziale, si applica anche a fatti di maltrattamenti in famiglia perfezionatisi prima dell'entrata in vigore della indicata novella, ma protrattisi - senza significative cesure temporali - in epoca successiva, stante l'unitarietà strutturale del reato Sez. 6, n. 32577 del 16/06/2022 , P., Rv. 283617 nella specie, la Corte ha disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, priva della condizione ex art. 165, comma 5, cit., richiedendo la relativa statuizione accertamenti di fatto al fine di individuare l'ente o l'associazione, nonché la durata, dei corsi di recupero . 3.1. Nella fattispecie in esame, connotata dalla prosecuzione ininterrotta delle condotte maltrattanti quanto meno fino all'episodio dell'8 maggio 2022, e, dunque, in epoca successiva all'entrata in vigore della L. n. 69 del 2019 , deve ritenersi applicabile la disciplina introdotta all' art. 165, comma 5, c.p. 4. La sentenza impugnata è, dunque, incorsa nella denunciata violazione di legge là dove non ha subordinato la concessione della sospensione condizionale alla partecipazione a percorsi di recupero. La deduzione della difesa è manifestamente infondata, essendo irrilevante, ai fini della subordinazione di cui si è detto, la circostanza che l'imputato abbia frequentato un corso per alcolisti. I percorsi trattamentali di recupero previsti dall'art. 165 cod pen, come puntualmente evidenziato dal procuratore generale, hanno la finalità di intervenire sulle tematiche riguardanti comportamenti maltrattanti ai danni dei soggetti deboli, solo eventualmente correlate a problematiche di abuso da sostanze alcoliche o stupefacenti. 4.1. In accoglimento del ricorso, ferma l'irrevocabilità della pronuncia di condanna per mancata impugnazione da parte dell'imputato, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della condizione prevista dall' art. 165, comma 5, c.p. , con rinvio per nuovo giudizio sul punto Tribunale di Verona, chiamata ad individuare l'ente l'associazione e la durata dello specifico percorso di recupero, al quale dovrà partecipare l'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, in relazione alla mancata subordinazione della sospensione condizionale della pena e rinvia al Tribunale di Verona per nuovo giudizio sul punto.