Quando sono invocabili gli istituti della giustizia riparativa?

Con sentenza n. 31699, depositata il 20 luglio 2023, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato, accusato dei delitti di minaccia aggravata e di lesioni personali.

Il protagonista della vicenda ha richiesto l'applicazione della disciplina prevista dalla l. n. 150/2022 c.d. Riforma Cartabia in ordine all' art. 90 bis c.p.p. , nonché in subordine il sospendersi del giudizio ai sensi dell' art. 129 bis , comma 4, c.p.p. La doglianza è inammissibile in quanto nel vigente sistema di diritto processuale , spetta solo all'interessato, a pena di a-specificità ex art. 581 c.p.p. dei motivi e d'inammissibilità del ricorso, di indicare nel momento stesso in cui impugna un provvedimento, i motivi di gravame che intenda formulare, e che non può ammettersi una interpretazione d'ufficio della sua volontà in ipotesi inespressa o non chiara, in considerazione del fatto che i motivi hanno la funziona della devoluzione e le ragioni di doglianza Cass. n. 57403/2018 . Inoltre, l' art. 90 bis , comma 1, lett. p bis e p ter , che richiede l'informativa alla persona offesa quanto alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela come anche l' art. 129 bis , comma 4 che prevede che il giudice, a richiesta dell'imputato, possa disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni a norma dell' art. 92, comma d.lgs. n. 150/2022 , si applicano solo nei procedimenti penali e nella fase dell' esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data del 30 dicembre 2022 . Ne consegue che nel caso in esame, non risulta applicabile l'invocata normativa.

Presidente Sabeone – Relatore Cananzi Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza emessa in data 11 ottobre 2022, confermava la sentenza del Tribunale di Termini Imerese, che aveva accertato la responsabilità penale di G.A. , in relazione ai delitti di minaccia aggravata e di lesioni personali. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di G.A. consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall' art. 173 disp. att. c.p.p. . 3. Il primo motivo non indica quale sia il vizio della sentenza impugnata, ma chiede applicarsi la disciplina prevista dalla L. 150/2022 in ordine all'art. 90-bis c.p. nonché in subordine sospendersi il giudizio ai sensi dell' art. 129-bis, comma 4, c.p.p. . 2. Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, avendo la Corte di appello erroneamente ritenuto la responsabilità penale del G. sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, portatore di rancore e astio non valutati dalla Corte territoriale, oltre che in assenza di riscontri, non potendo ritenersi tali le lesioni personali che la persona offesa C. poteva essersi procurate diversamente. 3. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell' art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 , disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell' art. 7, comma 1, D.L. n. 105 del 2021 , la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'art. 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 , come modificato dall' art. 5-duodecies D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199 . 4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni chiedendo accogliersi il ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, lo stesso è stato veicolato senza alcun riferimento alle ipotesi tipizzate dall' art. 606, comma 1, c.p.p. . E bene, nel vigente sistema di diritto processuale, spetta soltanto all'interessato - a pena di a-specificità ex art. 581 c.p.p. dei motivi, e quindi d'inammissibilità del ricorso - di indicare, nel momento stesso in cui impugna un provvedimento, i motivi di gravame che intenda formulare, e che non può ammettersi una interpretazione d'ufficio della sua volontà in ipotesi inespressa o non chiara, in considerazione del fatto che i motivi hanno la funzione di precisare i limiti della devoluzione e le ragioni di doglianza Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018, Carota, Rv. 274258 - 01 . Ad ogni buon conto l'invocato art. 90-bis, comma 1, lett. p-bis e p-ter - che richiede l'informativa alla persona offesa quanto alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela - come anche l'art. 129-bis, comma 4, - che prevede che il giudice, a richiesta dell'imputato, possa disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni - a norma dell' art. 92, comma D.Lgs. n. 150/2022 , si applicano solo nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data del 30 dicembre 2022. Nel caso in esame il presente giudizio si definisce in data odierna e dunque non è applicabile l'invocata normativa, fatta salva ogni ulteriore valutazione in ordine alla eventuale applicabilità nel corso del giudizio di legittimità. 3. Il secondo motivo è aspecifico oltre che manifestamente infondato. È manifestamente infondato in quanto non tiene in conto che regole dettate dall' art. 192, comma 3, c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 - dep. 24/10/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214 in motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi . È anche aspecifico il motivo in quanto ripropone censure in tema di attendibilità della persona offesa, adducendo ragioni di inaffidabilità della stessa per rancore e astio verso l'imputato, che non tengono in conto la motivazione della Corte di appello, che per altro riscontra le dichiarazioni della parte civile con quelle del teste C. e con il referto medico. Va evidenziato come in tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, che nel caso in esame non si rinvengono nè vengono prospettate dal ricorrente Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013 - dep. 08/10/2013, Terrusa, Rv. 257241 . Inoltre, il ricorrente non censura la illogicità della sentenza in sé, ma invece propone una inammissibile, per il giudice di legittimità, rilettura degli elementi ricostruttivi del fatto ed una rivalutazione nel merito della sentenza non consentite Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559 Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074 Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv, 214794 . Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944 successivamente il principio è stato ribadito da Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215 Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099 . E così, anche l'ipotesi che le lesioni siano state auto-procurate dalla parte civile, resta una mera ipotesi, completamente avulsa alle emergenze riportate dai giudici di merito. Pertanto il giudizio di colpevolezza risulta fondato su una ricostruzione, in ossequio al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, che nel caso in esame lascia fuori soltanto eventualità remote, come quella prospettata dal ricorrente, che per quanto astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, risultano, nella fattispecie concreta, prive del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana ex multis Sez. 2, n. 2548/15 del 19 dicembre 2014, Pg in proc. Segura, Rv. 262280 . 4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell' art. 616 c.p.p. come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103 , al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. 13/6/2000 n. 186 . Nulla è da determinarsi quanto alle spese in favore della parte civile, non sostituitasi nel presente giudizio. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.