Offende il capo con una mail inviata anche ai superiori: per la Cassazione il fatto non costituisce reato

Secondo la Cassazione, ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, si deve tener conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall’agente, se pur aspri, forti e sferzanti non siano meramente gratuiti e immotivatamente aggressivi dell’altrui reputazione, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato ed al concetto da esprimere .

La vicenda nasce all'interno di un contesto lavorativo nel quale un dipendente , evidentemente stanco della condotta dell'amministratore, inviava una mail nella quale lamentava la gestione dell'impresa, evidenziando le inefficienze e la mala gestio dell' amministratore . La comunicazione, oltre ad essere inviata al medesimo amministratore veniva indirizzata anche al presidente e al vicepresidente dell'azienda . La vicenda è giunta nelle aule di giustizia. Il lavoratore veniva infatti condannato per il reato di diffamazione . La difesa ha dunque proposto ricorso dinnanzi al Giudice di Legittimità. Il giudice di pace prima, e il tribunale poi, avevano infatti ritenuto che nel caso di specie non potesse essere invocata la scriminante del diritto di critica a causa dell'intensità e della veemenza delle espressioni utilizzate. La Corte, accogliendo il ricorso, non ritiene di dover condividere il ragionamento logico giuridico adottato nel merito. Richiamando i precedenti orientamenti della Corte in tema di diffamazione, ribadisce che occorre valutare l'offensività della frase che si assume lesiva dell'altrui reputazione Cass. pen., sez. V, n. 33115/2020 , Cass. pen., sez. V, n. 2473/2019 e che è compito della Corte procedere a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e quindi della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato . Nel caso di specie, il tenore della mail redatta dal dipendete della società, a parere del Collegio, non pare aver superato i limiti dal momento che le espressioni utilizzate, se pur fortemente critiche nei confronti della persona offesa, non sono scurrili né gratuitamente offensive esse piuttosto, appaiono tese a criticare la gestione di quest'ultimo nell'impresa evidenziando quelle che, a parere dell'imputato, erano delle marcate inadempienze o inefficienze nella gestione del distributore concesso in locazione . Simile lettura dei fatti, tra l'altro, è perfettamente in linea con i richiamati precedenti della stessa Corte, secondo cui, ai fini della sussistenza della fattispecie criminosa, occorre verificare se i toni utilizzati dall'agente, se pur aspri, forti e sferzanti non siano meramente gratuiti e immotivatamente aggressivi dell'altrui reputazione ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato ed al concetto da esprimere La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

Presidente Sabeone - Estensore Borrelli Ritenuto in fatto 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 23 novembre 2022 dal Tribunale di Roma, che ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, di S.U. per il reato di diffamazione ai danni di S.S., allora amministratore di omissis . La condotta addebitata all'imputato consiste nell'avere inviato alla persona offesa e al Presidente e vicepresidente della omissis una mail in cui si legge la direzione da lei condotta ci conferma, purtroppo, ancora una volta la piena incompetenza a svolgere l'attività di gestione di un impianto carburanti in Italia purtroppo Lei e il Suo staff, con incoscienza, avere continuato imperterriti a sottovalutare i più elementari adempimenti A partire dalla Sua conduzione della Direzione […]in Italia il nostro impianto, a voi concesso temporaneamente con fitto di azienda, ha subito una costante, ingente perdita di erogato oltra al calo dei consumi a livello nazionale a mio avviso determinato da una incompetenza che ha a volte rasentato l'autolesionismo . 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 51 e 595 c.p. . Le espressioni contenute nella mail - si legge nel ricorso - non erano finalizzate ad offendere la persona offesa, ma ad informare i vertici della società […] e a sollecitarli ad attuare un controllo circa l'operato dello S., dal momento che la omissis s.p.a. - amministrata dall'imputato e locatrice di un impianto di distribuzione carburanti - contestava diversi inadempimenti alla conduttrice […]. Tanto gli inadempimenti erano veri - aggiunge il ricorrente - che la […] è stata condannata dal Giudice civile a rifondere ingenti somme di denaro alla […], con provvedimenti che l'imputato aveva prodotto in appello e che il Tribunale ha del tutto omesso di esaminare. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e si collega alla proposizione critica da ultimo enunciata. Il 22 settembre 2022, la difesa dell'imputato aveva inviato al Tribunale due sentenze la n. 1808/2020 e la n. 6581/2016 e un decreto ingiuntivo il n. 4546/2014 che documentavano le condanne subite dalla[…] nei confronti della […]. Ove il Tribunale avesse esaminato detta documentazione, si sarebbe reso conto che l'accusa non solo non era offensiva, ma era anche fondata su accadimenti reali. Considerato in diritto Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. 1. Il Tribunale di Roma, quale Giudice di appello, ha confermato la decisione di condanna del Giudice di pace della Capitale, ritenendo preclusiva al riconoscimento della scriminante del legittimo esercizio del diritto di critica la mancanza di continenza delle espressioni utilizzate. È su questo tema, pertanto - l'unico ritenuto ostativo all'applicazione dell' art. 51 c.p. - che occorre ragionare, tenendo presente che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato Sez. 5, n. 33115 del 14/10/2020 , non massimata Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019 , dep. 2020, Fabi, Rv. 278145 Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014 , Demofonti, Rv. 261284. In particolare, Sez. 5 Fabi ha altresì precisato che tale approccio nel vaglio della regiudicanda deve essere adottato anche quando a dover essere vagliata è la sussistenza della scriminante del diritto di critica, che è il tema di odierno interesse. 1.1. Tanto premesso, il Collegio precisa che, nello scrutinio diretto della continenza, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur se aspri, forti e sferzanti, non siano meramente gratuiti e immotivatamente aggressivi dell'altrui reputazione, ma siano, invece, pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato ed al concetto da esprimere Sez. 5, n. 32027 del 23/03/2018 , Maffioletti, Rv. 273573 Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016 , C., Rv. 267866 Sez. 5, n. 31669 del 14/04/2015 , Marcialis, Rv. 264442 . 1.2. Nel caso di specie, il tenore della mail redatta dall'imputato non appare avere superato detti limiti, dal momento che le espressioni adoperate, sia pur fortemente critiche nei confronti della persona offesa, non sono scurrili nè gratuitamente offensive della persona della [ ] esse, piuttosto, appaiono tese a criticare la gestione di quest'ultimo della omissis , evidenziando quelle che, a parere dell'imputato, erano delle marcate inadempienze o inefficienze nella gestione del distributore concesso in locazione. Nè, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, i termini adoperati vedono acuita la propria vis offensiva in ragione di una pretesa eccentrica modalità di esercizio della critica , giacché le espressioni incriminate sono contenute in una mail inviata, oltre che alla persona offesa, al Presidente ed al vicepresidente della […], vale a dire a coloro che rivestivano una posizione, nell'organigramma del gruppo, sovraordinata rispetto a quella dello S. Si tratta, infatti, di una modalità di segnalazione di inefficienze che è niente affatto stravagante anzi, la circostanza che la mail fosse inviata, oltre che alla persona offesa, a figure sovraordinate rende evidente come le critiche in essa contenute vadano contestualizzate e lette non già come un'invettiva gratuita - un argumentum ad hominem - ma come l'avvio di un aspro confronto sia con lo S., sia con le figure istituzionalmente preposte anche a vagliare la sua attività, attività che era al centro della segnalazione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. ​