La raccolta differenziata dei rifiuti comporta gravi e sproporzionati oneri per i cittadini?

Al quesito risponde il TAR per la Sicilia, sezione distaccata di Catania che, facendo chiarezza in tema di smaltimento dei rifiuti, richiama i concetti di «responsabilizzazione» e «cooperazione» dei cittadini.

Diversi Condomini della città di Messina si rivolgevano al TAR siciliano per chiedere l'annullamento dell'ordinanza emessa dal Sindaco avente ad oggetto l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata per l'area centro. Ad avviso dei ricorrenti, l'atto impugnato sarebbe viziato da eccesso di potere o di abnorme illogicità. Secondo le doglianze rappresentate nel ricorso introduttivo, l'ordinanza del Comune presenterebbe gravi oneri irragionevoli e sproporzionati per i condomini in quanto «il posizionamento del carrellato dell'umido e l'accatastamento dei sacchetti contenenti la frazione secca accanto al portone d'ingresso, sarebbero state in contrasto con le basilari regole igienico-sanitarie.». Inoltre, «gli obblighi di posizionare il carrellato ed i sacchi per la raccolta differenziata nel punto immediatamente adiacente al portone di ingresso del Condominio avrebbero inciso, altresì, sul decoro e sulla conservazione delle parti comuni dell'edificio». Si costituiva in giudizio il Comune di Messina, contestando integralmente le eccezioni sollevate dai Condomini. Il ricorso è infondato e le censure mosse dai ricorrenti non sono condivisibili. In via preliminare, il Collegio evidenzia che, diversamente a quanto ex adverso sostenuto, l'ordinanza impugnata non rappresenti l'esercizio di poteri eccezionali ed extra ordinem, bensì «l'attuazione di preesistenti e ben definite previsioni regolamentari». Nello specifico, l'impugnato provvedimento attua e definisce, «le misure della raccolta porta a porta già previste nell'articolo 20 del regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata, approvato con delibera comunale del 2019, prescrivendo le modalità tecniche di effettiva attuazione di tale metodo di raccolta e conferimento dei rifiuti.». Per quanto attiene il merito, il TAR rileva che è «legittimo che il Regolamento generale sul servizio di raccolta dei rifiuti individui in termini di massima il tipo di raccolta dei rifiuti e che le fonti di dettaglio specifichino le concrete modalità di attuazione del servizio». Anche l'ulteriore doglianza relativa agli «oneri sproporzionati a carico degli utenti del servizio» pare priva di pregio le prescrizioni contenute nell'ordinanza impugnata rimettono alla libertà dei cittadini la facoltà di organizzarsi nel modo ritenuto più idoneo per l'adempimento delle attività richieste. Non solo i giudici, nella sentenza in commento, richiamano quei doveri di «responsabilizzazione» e di «cooperazione» che ogni cittadino deve osservare nella produzione, distribuzione ed uso di quei beni da cui si originano i rifiuti. Alla stregua di quanto evidenziato, non può certamente essere ritenuto «oneroso» per il cittadino l'attività prevista nell'ordinanza contestata. Al contrario, le misure imposte dall'amministrazione comunale messinese appaiono idonee e proporzionate, «in quanto rientranti negli oneri di ordinaria collaborazione richiesti ai cittadini e conformi ad un ragionevole bilanciamento tra interessi privati e pubblici». Alla luce delle evidenze su esposte, il TAR rigetta il ricorso e condanna alle spese.

Presidente Burzichelli – Estensore Accolla Fatto Le parti ricorrenti impugnavano le previsioni dell'ordinanza, indicata in epigrafe, relativa al Servizio di raccolta differenziata per l'area Centro, lamentando l'imposizione di gravi oneri in capo ai Condomìni, in palese violazione delle disposizioni normative e regolamentari disciplinanti la materia, e l'asservimento, a loro parere illegittimo, delle parti comuni degli edifici alla gestione del medesimo servizio. A loro modo di vedere, le previste modalità di conferimento dei rifiuti, ovvero il posizionamento del carrellato dell'umido e l'accatastamento dei sacchetti contenenti la frazione secca accanto al portone d'ingresso, sarebbero state in contrasto con le basilari regole igienico sanitarie. Gli obblighi di posizionare il carrellato ed i sacchi per la raccolta differenziata “nel punto immediatamente adiacente al portone di ingresso del Condominio” avrebbero inciso, altresì, sul decoro e sulla conservazione delle parti comuni dell'edificio. L'ordinanza, inoltre, non sarebbe stata supportata dall'effettiva ricorrenza dei presupposti di emergenza previsti per l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti. Con un secondo motivo di ricorso lamentavano che il rispetto dell'obbligo previsto nell'ordinanza di posizionare sul suolo pubblico un carrellato fornito dal medesimo Gestore, li avrebbe costretti a rivolgersi a ditte specializzate con conseguente aumento dei costi di gestione e degli oneri condominiali, e ciò senza alcuna ragionevole indicazione dell'interesse pubblico attuale alla imposizione, nei confronti dei privati, di una fase fondamentale della gestione della raccolta differenziata. Non sarebbe stata fornita alcuna prova, da parte del Comune, dell'impossibilità, stante la generale assenza di appositi spazi interni nei condomini, di creare delle isole ecologiche, anziché di prevedere il rilascio dei rifiuti in prossimità dei portoni di ingresso dei palazzi. In realtà, nessuna alternativa sarebbe stata concretamente valutata dall'Amministrazione. In definitiva, sarebbe stato evidente che il provvedimento sarebbe stato effetto da eccesso di potere per errore di fatto o abnorme illogicità. Per tali ragioni chiedevano l'annullamento del provvedimento impugnato. Il Comune di Messina, costituitosi in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso. Evidenziava, in particolare, che le lamentate incombenze sarebbero state fisiologiche operazioni che ogni cittadino è tenuto a porre in essere per favorire l'applicazione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Negava che le prescrizioni avrebbero causato i paventati problemi igienico sanitari, o avrebbero inciso negativamente sul decoro e la conservazione delle parti comuni dell'edificio. La previsione del posizionamento del carrellato condominiale per il conferimento della frazione dell'umido sarebbe stata logica e proporzionata. Grazie al meccanismo di tracciamento con QR code, sarebbe stato possibile, diversamente da quanto affermato da parte ricorrente, conoscere in tempo reale l'avvenuto ritiro, per poter riportare all'interno il carrabile. In generale, la motivazione del provvedimento sarebbe stata adeguata, in quanto il sistema di raccolta differenziata per sua natura avrebbe richiesto inevitabilmente la collaborazione del privato, né vi sarebbe stata, d'altra parte, alcuna carenza istruttoria del procedimento, in quanto sarebbero state effettuate verifiche, in ogni specifica materia di competenza, da parte degli Uffici preposti. In vista dell'udienza pubblica del 6 aprile 2023 le parti depositavano memorie di replica in cui sviluppavano le argomentazioni già svolte nei precedenti atti di causa. All'esito dell'udienza del 6 aprile 2023, udita la discussione delle parti, il ricorso veniva posto in decisione. Diritto In via preliminare il Collegio ritiene necessario procedere ad un breve inquadramento della questione centrale di tale controversia. Con l'ordinanza impugnata il Comune di Messina ha regolato l'organizzazione del “Servizio di Raccolta differenziata per l'Area Centro”. Le parti ricorrenti contestano le modalità previste, in tale ordinanza, di conferimento dei rifiuti e di raccolta degli stessi che, a loro modo di vedere, comporterebbero l'imposizione di oneri, anche di natura economica, irragionevoli e sproporzionati, oltre che asseriti rischi di natura igienico-sanitaria. Lamentano, inoltre, che, in materia, il Comune avrebbe attuato una disparità di trattamento tra le aree del Centro della città e quelle periferiche. Per parte sua il Comune di Messina si è difeso evidenziando come si tratterrebbe di scelte frutto dell'esercizio della discrezionalità amministrativa, attuate comunque, nel bilanciamento di interessi, a seguito di un'adeguata istruttoria che avrebbe tenuto conto delle particolari caratteristiche dell'area urbana interessata. Definito in tali termini l'oggetto del contendere, il Collegio ritiene il ricorso infondato. Priva di fondamento, anzitutto, è la censura secondo cui il Sindaco avrebbe applicato erroneamente le disposizioni in materia di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 191 del decreto legislativo 152/06, considerato che quest'ultima disposizione non è neanche richiamata all'interno del provvedimento, nel quale è invece menzionato l'articolo 198 del medesimo decreto legislativo che disciplina, al contrario, i poteri ordinari dei Comuni in materia. Ed invero il provvedimento impugnato attua e definisce, come riportato nelle sue stesse premesse, le misure della raccolta porta a porta già previste nell'articolo 20 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Servizi di Smaltimento dei Rifiuti Urbani e della Raccolta Differenziata, approvato con Delibera di Consiglio Comunale numero 95 del 17 giugno 2019, prescrivendo le modalità tecniche di effettiva attuazione di tale metodo di raccolta e conferimento dei rifiuti. Non viene in gioco, dunque, l'esercizio di poteri eccezionali ed extra ordinem, bensì l'attuazione di preesistenti e ben definite previsioni regolamentari. Nel merito, i ricorrenti affermano che la previsione dell'utilizzo e del posizionamento all'esterno degli edifici di un carrellato per il rifiuto umido e la prescrizione della riconduzione di quest'ultimo all'interno degli stabili dopo lo svuotamento non sarebbero contenute nella disposizione regolamentare dedicata alle utenze condominiali articolo 22 della citata Delibera numero 95 del 17 giugno 2019 e risulterebbero particolarmente gravose per i destinatari che, per il rispetto delle modalità e degli orari di raccolta imposti con l'ordinanza impugnati, sarebbero stati in tal modo costretti a rivolgersi a ditte specializzate o a dotarsi di un servizio di portierato notturno, con conseguente aumento a dismisura dei costi di gestione e degli oneri condominiali. Il rilievo non pare condivisibile e, in ogni caso, non pare tale da inficiare la legittimità delle medesime prescrizioni. In primo luogo, deve considerarsi del tutto legittimo che il Regolamento generale sul servizio di raccolta dei rifiuti individui in termini di massima il tipo di raccolta dei rifiuti e che le fonti di dettaglio specifichino le concrete modalità di attuazione del servizio. Non può dirsi, poi, che le prescrizioni dell'ordinanza qui impugnata abbiano comportato oneri sproporzionati a carico degli utenti del servizio, rimanendo essi libere di organizzarsi nel modo ritenuto più conveniente per l'adempimento delle attività richieste dal medesimo Regolamento. Certamente la norma non obbliga a servirsi di ditte specializzate o di terzi, come si afferma, invece, nei motivi di ricorso. E' incontestato, tra l'altro, che, come evidenziato nelle difese del Comune, un particolare sistema di QR code garantirebbe la possibilità di conoscere il momento del ritiro dei rifiuti, consentendo, così, agli interessati, di riportare all'interno degli edifici il carrellato. Inoltre, il sistema di conferimento ed esposizione dei rifiuti all'esterno degli edifici non appare irragionevole, dal momento che, tra l'altro, appare rispondere anche ad esigenze di sicurezza dei medesimi Condomìni, consentendo di impedire l'ingresso di privati, ovvero degli addetti alla raccolta, nelle proprietà private. Più in generale, deve ritenersi rientrare nella “fisiologia” dello svolgimento di un servizio pubblico la richiesta di minime prestazioni collaborative agli stessi utenti del servizio, rientranti nella normale conformazione delle relazioni tra gli enti pubblici ed i cittadini, così come consueti e dovuti nell'ambito delle relazioni private. Tali oneri discendono, d'altra parte, da quel principio generale di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti che, nel caso in cui si opti per il sistema di raccolta differenziata “porta a porta”, comporta, per definizione, l'opera di differenziazione dei rifiuti e la successiva attività di conferimento ed esposizione degli stessi per la rimozione da parte della ditta addetta alla loro raccolta. Non pare, d'altra parte, ricorrere alcuna eccesiva onerosità a carico del privato né macroscopica sproporzione dell'attività richiesta, ma, al contrario, le misure adottate risultano giustificate dall'interesse pubblico a riorganizzare il servizio di raccolta dei rifiuti. I compiti addossati agli utenti appaiono, dunque, conformi ad un equilibrato bilanciamento di interessi tra esigenze private di limitare al minimo gli oneri discendenti dalla raccolta dei rifiuti e l'interesse pubblico alla concentrazione, anche per ragioni igieniche, della raccolta dei rifiuti, specialmente della componente umida cfr., in termini analoghi, TAR Catania, sez. IV, sentenza, 23 dicembre 2022, numero 3381 . Alla luce di questi brevi riferimenti, le misure imposte dall'Amministrazione appaiono, in conclusione, idonee e proporzionate, in quanto rientranti negli oneri di ordinaria collaborazione richiesti ai cittadini e conformi ad un ragionevole bilanciamento tra interessi privati e pubblici. Nel gravame si afferma, poi, che le modalità di conferimento dei rifiuti violerebbero le regole igienico sanitarie e comprometterebbero, a causa del conferimento dei rifiuti sulla strada, il decoro degli edifici. Le censure appaiono assolutamente generiche e non tengono conto dei medesimi inconvenienti derivanti dal sistema di raccolta tradizionale, né, tanto meno, prospettano effettive opzioni alternative. Ed infatti, la critica rivolta al Comune di non aver valutato la creazione di apposite isole ecologiche non tiene conto della pur incontestata scarsità di spazi per soluzioni alternative che caratterizza il centro storico per la sua peculiare conformazione. Sotto tale ultimo profilo deve altresì ritenersi priva di fondamento la presunta disparità di trattamento con le aree periferiche della città, nelle quali, al contrario, le diverse misure di raccolta adottate trovano giustificazione nella diversa configurazione dei luoghi, tipicamente caratterizzante la differenza tra aree dei centri storici e aree periferiche. Infine, l'adozione di specifiche modalità di raccolta del rifiuto umido, costituente la componente che richiede le maggiori attenzioni di carattere igienico-sanitario, dimostra, contrariamente agli assunti dei ricorrenti, un'adeguata valutazione dei profili di rischio igienico-sanitario su cui si sono invece appuntate le valutazioni critiche sviluppate nelle loro difese. Conclusivamente, deve ritenersi che le scelte adottate dall'Amministrazione con il provvedimento impugnato non possono ritenersi né illogiche, né irragionevoli e, pertanto, rientrando nelle scelte di merito frutto dell'esercizio della discrezionalità amministrativa, sono insuscettibili di ulteriore e più pregnante scrutinio da parte del giudice amministrativo. Il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza in giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania Sezione Seconda , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna in solido le parti ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Messina che liquida in euro 2.000,00 euro duemila/00 oltre accessori di legge, se dovuti.