Annullamento del contratto di assicurazione per le reticenze dell’assicurato

In quali condizioni la compagnia assicurativa può ottenere la declaratoria di annullamento del contratto per le gravi reticenze dell’assicurato in sede di stipula?

A seguito di un furto ad opera di ignoti in una abitazione, i derubati hanno convenuto in giudizio la società di vigilanza ingaggiata per ottenere il risarcimento dei danni subiti come conseguenza dell'asserito inadempimento degli obblighi di vigilanza assunti contrattualmente. La società chiamava in causa la propria compagnia assicurativa . Dopo aver contestato la fondatezza della domanda attorea, veniva invocata anche l'infondatezza della manleva eccependo la decadenza dell'indennizzo ai sensi dell' art. 1892, comma 1, c.c. Il Tribunale accoglieva la domanda di risarcimento e, reputando valido il contratto di assicurazione , condannava la compagnia assicurativa a tenere indenne la società di vigilanza ritenendo valido il contratto di assicurazione sul presupposto che l'effetto dell'annullamento di cui all' art. 1892 c.c. avrebbe potuto essere prodotto solo in forza di un'autonoma domanda e non in via d'eccezione. La decisione veniva confermata anche in seconde cure. La compagnia assicurativa ricorre dunque in Cassazione tornando ad invocare l'annullamento del contratto per le reticenze della società assicurata. Inoltre, accanto ad una condotta reticente e influente nella formazione del consenso dell'Assicuratore, la Corte di merito avrebbe dovuto concludere per l'imputabilità anche soggettiva del fatto a omissis, a titolo di dolo o colpa grave , in considerazione del grado di professionalità della stessa nel settore dei servizi di vigilanza e, quindi, ben in grado di comprendere la finalità delle richieste informative degli Assicuratori, le avvertenze contenute nel Questionario […]” compilato in sede di stipula della polizza. Il ricorso risulta fondato. Il Collegio ricorda infatti che mentre ai fini dell'annullamento del contratto di assicurazione ex art. 1892, comma 1, c.c., è necessario che l'assicuratore fornisca la prova del fatto che, se avesse conosciuto quella circostanza, avrebbe stipulato il contratto a condizioni diverse o non lo avrebbe stipulato affatto, ai fini dell'individuazione di quali sono le circostanze che l'assicurato è tenuto a dichiarare in sede di conclusione del contratto occorre utilizzare un parametro non di tipo concreto, bensì astratto. Pertanto, l' art. 1892 c.c. onera l'assicurato di comunicare all'assicuratore l'esistenza di fatti anche solo potenzialmente idonei a far sorgere la propria responsabilità Cass. n. 23961/2022 . E tali – nell'ambito dei contratti di assicurazione fondati sul modello claims made – sono, quindi, tutti quegli accadimenti dai quali potrebbero scaturire richieste di risarcimento del danno e la cui conoscenza risulta essere per l'assicuratore necessaria al fine di determinare un premio di entità proporzionale rispetto al rischio assicurato . Quanto all' elemento soggettivo rimproverabile all'assicurato, viene invece evidenziato che il giudice di appello ha basato la decisione in forza di una verifica ex post circa la prevedibilità della verificazione del sinistro” da parte dell'assicurato. Diversamente, la Corte territoriale, per accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall' art. 1882, comma 1, c.c. , avrebbe dovuto operare tramite un giudizio di prognosi postuma, ex ante , al momento in cui l'assicurato ha redatto il questionario e stipulato la polizza assicurativa in data 8 giugno 2015 e accertare se, in quelle circostanze di fatto valutando, quali indici di riferimento, il tempo trascorso tra la data della stipula del contratto e la ricezione del reclamo, il contenuto del reclamo, le dichiarazioni fornite all'interno del questionario, etc. , il sinistro” ossia, nella specie, la richiesta di risarcimento in conseguenza del furto consumato in abitazione vigilata dalla società fosse prevedibile, con conseguente legittimo addebito a titolo di colpa . Il ricorso viene in conclusione accolto con l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte territoriale.

Presidente/Relatore Vincenti Fatti di causa 1. - A seguito del furto perpetrato da ignoti presso la loro abitazione in data 25 aprile 2015, A.R. e F.M. convennero in giudizio Sicuritalia S.p.A. per sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di Euro 46.130,00, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti come conseguenza dell'asserito inadempimento degli obblighi assunti con il contratto di vigilanza decorrente dal 1 gennaio 2014. 1.1. - La Sicuritalia S.p.A., costituitasi in giudizio, chiese il rigetto della domanda attorea e, al fine di essere tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti da una eventuale pronuncia di condanna, chiese ed ottenne di chiamare in causa il Sindacato omissis Ltd. - omissis di seguito anche solo omissis , quale Assicuratore dei Lloyd's, sottoscrittore della polizza di responsabilità civile n. omissis , con decorrenza dal 30 giugno 2015 al 30 giugno 2016. 1.2. - Si costituirono in giudizio gli Assicuratori dei Lloyd's contestando la fondatezza della domanda degli attori e, in subordine, quella di manleva della società convenuta - eccependo a tal fine la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo ai sensi dell' art. 1892, comma 1, c.c. -, chiedendo, in ogni caso, la riduzione dell'indennizzo nei limiti della franchigia contrattuale. 1.3. - L'adito Tribunale di Lecco, con sentenza del dicembre 2018 - avendo accertato l'inadempimento degli obblighi di vigilanza oggetto del contratto, il nesso di causalità tra quest'ultimo e il danno patito in occasione del furto e avendo ritenuto raggiunta la prova della esistenza e del valore dei beni sottratti -, accolse la domanda attorea e condannò Sicuritalia S.p.A., a titolo di risarcimento del danno, al pagamento della somma di Euro 41.517,00, oltre interessi legali, in favore di A.R. e F.M. , Il giudice di primo grado condannò, altresì, il omissis a tenere indenne Sicuritalia S.p.A. dagli effetti della anzidetta condanna dedotta la franchigia di Euro 20.000,00 , reputando valido il contratto di assicurazione sul presupposto che l'effetto dell'annullamento di cui all' art. 1892 c.c. avrebbe potuto essere prodotto solo in forza di un'autonoma domanda e non anche in via d'eccezione. 2. - Il omissis proponeva appello deducendo, tra l'altro, l'operatività dell' art. 1892, comma 1, c.c. , con conseguente perdita del diritto all'indennizzo e ciò sia perché il meccanismo di cui all' art. 1892 c.c. avrebbe potuto operare anche in assenza di un'autonoma domanda, sia perché Sicuritalia S.p.A. aveva taciuto fatti avvenuti prima della decorrenza del contratto e cioè l'avvenuto furto e la nota di contestazione ricevuta dalla A. il 29 aprile 2015. 2.1. - L'impugnazione del omissis veniva rigettata dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza resa pubblica il 2 agosto 2021. La Corte territoriale, a fondamento della decisione e per quanto ancora interessa in questa sede , osservava che a l'eccezione avanzata dall'assicuratore ai sensi dell' art. 1892, comma 1, c.c. , era da ritenersi diversamente da quanto opinato dal primo giudice validamente sollevata, ma infondata nel merito, non potendo ravvisarsi nella condotta posta in essere da Sicuritalia S.p.A. - ossia aver dichiarato al momento della stipula di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che abbiano causato o possano causare danni a terzi o loro richieste di risarcimento senza riferire del già avvenuto furto e della nota di contestazione ricevuta dalla sig.ra A. del 29/04/2015 - gli estremi della omessa dichiarazione e della colpevole reticenza rilevante ai sensi dell' art. 1892, comma 1, c.c. b a tal riguardo, alla data di stipula la società di vigilanza non poteva presagire, dopo ben sette mesi di quiescenza, un'azione giudiziaria da parte dei signori A. e F. , anche considerando che la loro comunicazione datata 29.04.2015 aveva un tenore più che altro interlocutorio un reclamo in merito alla gestione del primo intervento che non poteva avere la stessa rilevanza di una espressa ed univoca richiesta risarcitoria da parte dell'assicurato . 3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Lloyd's Insurance Company S.A. avendo assunto il rischio, già facente capo agli Assicuratori dei Lloid's, derivante dal Certificato di Assicurazione n. omissis , affidando le sorti dell'impugnazione a due motivi. Resistono, con distinti controricorsi, la Sicuritalia Ivri S.p.A. di seguito anche solo Sicuritalia , nonché A.R. e F.M. . La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. Motivi della decisione 1. - Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell' art. 1892 c.c. , comma 1, c.c., per avere la Corte territoriale errato nel non ravvisare, in quella tenuta da Sicuritalia S.p.A., una condotta dotata degli elementi necessari ai fini dell'annullamento del contratto di assicurazione. Il giudice di appello avrebbe errato, in primo luogo, nel sovrapporre i concetti di sinistro e circostanze oggetto della condotta reticente rilevante ai sensi dell' art. 1892, comma 1, c.c. , non sarebbe, infatti, l'omissione della notizia della richiesta di risarcimento del danno - nella specie integrante la nozione di sinistro in quanto la polizza assicurativa era del tipo c.d. claims made -, bensì l'insieme di quei fatti, che non costituiscono ancora sinistro ma sono di per sé suscettibili, secondo un oggettivo giudizio prognostico, di provocare future richieste di risarcimento . La Corte territoriale avrebbe, altresì, errato nel non ritenere incidente, sulla genuina formazione del consenso manifestato dell'assicurazione in sede di conclusione del contratto, le reticenze di cui sopra, in considerazione dell'importanza, per l'assicuratore, di avere conoscenza di tutti quegli elementi necessari per poter valutare il rischio oggetto del contratto e determinare, di conseguenza, l'entità del premio assicurativo importanza confermata dalla sottoposizione, da parte del presente ricorrente al legale rappresentante di Sicuritalia, di un apposito questionario in sede di stipula della polizza. Accanto ad una condotta reticente e influente nella formazione del consenso dell'Assicuratore, la Corte di merito avrebbe, infine, dovuto concludere per l'imputabilità anche soggettiva del fatto a Sicuritalia, a titolo di dolo o colpa grave, in considerazione del grado di professionalità della stessa nel settore dei servizi di vigilanza e, quindi, ben in grado di comprendere la finalità delle richieste informative degli Assicuratori, le avvertenze contenute nel Questionario . 2. - Con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell' art. 1892 c.c. , nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe giustificato l'omissione informativa dell'assicurato in ragione della non prevedibilità, da parte di quest'ultimo, di un'azione giudiziaria dopo ben sette mesi di quiescenza dal reclamo ad essere rilevante ex art. 1892 c.c. , non è il tempo decorso tra la ricezione del reclamo e la domanda giudiziale, ma il brevissimo tempo di soli due mesi decorso tra la ricezione del reclamo 29/04/2015 e la sottoscrizione del Questionario 08/06/2015 . Infine - sostiene la ricorrente - quello di fornire informazioni inerenti a circostanze rilevanti ai fini della individuazione del rischio oggetto del contratto di assicurazione, non potrebbe essere ricostruito come obbligo condizionato da valutazioni soggettive dell'Assicurato. 3. - I motivi, da trattare congiuntamente in quanto presentano evidenti profili di connessione, sono fondati nei termini che seguono. 3.1. - Fondati sono, infatti, i profili di censura che deducono il vizio di violazione di norme di diritto di cui all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 vizio che attiene non alla errata individuazione da parte del giudice della disposizione da applicare al caso concreto, bensì ad un errore di interpretazione della stessa - nella specie, dell' art. 1892, comma 1, c.c. -, attribuendovi un significato normativo di cui è privo, come tale sindacabile in sede di legittimità. Sicché, è priva di pregio la difesa della società controricorrente nella parte in cui sostiene che la ricorrente abbia inteso denunciare, in questa sede di legittimità, la valutazione di merito effettuata dalla Corte territoriale circa la validità e l'efficacia della polizza n. omissis . 3.2. - Duplice è l'errore di giudizio in cui è incorso, nella fattispecie oggetto di cognizione, il giudice di appello nell'interpretazione della norma dell' art. 1982, comma 1, c.c. , e che emergono dalla seppur scarna motivazione in risposta al motivo di gravame sollevato dai Lloyd's in punto di inoperatività della polizza a l'erronea interpretazione del concetto di circostanze b l'erronea interpretazione del parametro di accertamento dell'elemento soggettivo del dichiarante. 3.2.1. - Con riferimento al primo dei due profili sopra considerati a , occorre preliminarmente evidenziare come dalla lettera della norma non sia possibile ricavarne un contenuto statico le circostanze rilevanti ex art. 1892, comma 1, c.c. , rispetto alla cui dichiarazione in sede di conclusione del contratto l'assicurato è stato reticente o inesatto, sono definite dalla legge in via funzionale e corrispondono a quelle che, se fossero state conosciute dall'assicuratore, non lo avrebbero determinato a contrarre ovvero avrebbero portato alla conclusione del contratto di assicurazione a condizioni diverse. L' art. 1892, comma 1, c.c. - così come anche l' art. 1893 c.c. - costituisce strumento di tutela fondamentale per l'assicuratore che, data la aleatorietà tipica del contratto di assicurazione, fa affidamento sulle dichiarazioni dell'assicurato per valutare il livello di rischio e fissare il corrispondente premio. Dalle dichiarazioni sulle circostanze rilevanti assunte in sede di stipulazione del contratto, infatti, dipenderà la determinazione del premio costituente la controprestazione cui è obbligato l'assicurato dalle stesse, in ultima analisi, dipenderà la proporzionalità delle prestazioni di cui si compone il contratto di assicurazione. Alla luce di tali considerazioni, dunque, non è possibile individuare ex ante e in via tassativa quali circostanze l'assicurato è obbligato a denunciare in sede di conclusione del contratto assumono rilevanza, ai sensi dell' art. 1892, comma 1, c.c. , tutti quegli accadimenti di fatto e di diritto - conosciuti o conoscibili dall'assicurato ed idonei, obiettivamente, ad incidere sul consenso prestato dall'assicuratore - necessari al fine di perimetrare il rischio assicurato, prima, e determinare il premio assicurativo, poi. Ciò detto, ha errato la Corte territoriale là dove - per sostenere la validità della Polizza assicurativa, non ritenendo integrata in quella tenuta da Sicuritalia una condotta equivalente alla omessa dichiarazione e alla colpevole reticenza - afferma che alla data di stipula non poteva presagire, dopo ben sette mesi di quiescenza, un'azione giudiziaria da parte dei signori A. e F. , anche considerando che la loro comunicazione datata 29.04.2015 aveva un tenore più che altro interlocutorio che non poteva avere la stessa rilevanza di una espressa ed univoca richiesta risarcitoria da parte dell'assicurato pp. 6 e 7 della sentenza di appello . Trattasi, infatti, di affermazione errata in diritto sotto un triplice profilo. Un primo errore è consistito nel ritenere che la reticenza dell'assicurato rilevi, ai fini dell' art. 1892 c.c. , solo se questi al momento della stipula del contratto possa presagire che certamente quella circostanza provocherà un sinistro. Deve, però, in contrario osservarsi che le reticenze dell'assicurato producono gli effetti di cui all' art. 1892 c.c. quando siano in astratto idonee ad incidere sul rischio, a prescindere dalla loro effettiva incidenza causale sul concreto sinistro del cui indennizzo di discute. Così, ad esempio, nell'assicurazione della responsabilità civile una pregressa richiesta di risarcimento è idonea ad incidere sul rischio quand'anche ad essa poi non faccia seguito alcuna azione giudiziaria da parte del terzo danneggiato. Un secondo errore, conseguenza del primo, è consistito nel ritenere che non il silenzio sulla causa la richiesta di risarcimento , ma la prevedibilità dell'effetto l'azione giudiziaria del terzo costituiscano il presupposto per l'applicazione dell' art. 1892 c.c. Tuttavia, l'annullamento del contratto o la perdita dell'indennizzo, ex art. 1892 c.c. , dipendono nel sistema della legge non da un errore di previsione, ma da un errore di informazione. L'assicurato perde il diritto all'indennizzo non perché abbia previsto il sinistro senza dirlo, ma perché ha taciuto una causa potenziale di aggravamento del rischio. La maggiore o minore prevedibilità che la circostanza sottaciuta possa causare un sinistro - lo si dirà più ampiamente tra breve - può in teoria rilevare solo sul piano della colpa dell'assicurato, non sul piano della incidenza del silenzio sul rischio, e quindi sul consenso dell'assicuratore alla stipula. In terzo luogo, come correttamente sostenuto dalla parte ricorrente, se il reclamo avesse avuto rilevanza di una espressa ed univoca richiesta risarcitoria da parte dell'assicurato , non si sarebbe potuto validamente dar luogo al contratto di assicurazione oggetto del presente giudizio Polizza n. omissis , giacché questo era delineato sul modello claims made come incontestatamente dedotto dalla ricorrente p. 19 del ricorso e risultante dal punto 5 delle condizioni particolari della Polizza sopra citata doc. n. 3 fascicolo ricorrente, richiamato a p. 12 del ricorso , per cui, coincidendo il sinistro, in tale modello assicurativo, con la richiesta di risarcimento del danno, il rischio si sarebbe già verificato prima della stipula del contratto avvenuta il 30 giugno 2015 , ciò comportando la nullità del contratto stesso ai sensi dell' art. 1895 c.c. La insoddisfazione circa l'esecuzione della prestazione oggetto del contratto di vigilanza, manifestata dai privati nel reclamo inoltrato alla Società in data 29.04.2015 a seguito del furto avvenuto in data 25.04.2015, si palesa, dunque, con caratteristiche tali da poter essere ricompresa nel concetto di circostanza di cui all' art. 1892, comma 1, c.c. , cioè di accadimento di fatto astrattamente idoneo ad incidere sulla perimetrazione del rischio assicurato, in quanto possibile antecedente del sinistro al cui verificarsi scatta la copertura assicurativa. Giova, quindi, precisare che, mentre ai fini dell'annullamento del contratto di assicurazione ex art. 1892, comma 1, c.c. , è necessario che l'assicuratore fornisca la prova del fatto che, se avesse conosciuto quella circostanza, avrebbe stipulato il contratto a condizioni diverse o non lo avrebbe stipulato affatto, ai fini dell'individuazione di quali sono le circostanze che l'assicurato è tenuto a dichiarare in sede di conclusione del contratto occorre utilizzare un parametro non di tipo concreto, bensì astratto. Pertanto, l' art. 1892 c.c. onera l'assicurato di comunicare all'assicuratore l'esistenza di fatti anche solo potenzialmente idonei a far sorgere la propria responsabilità Cass. n. 23961/2022 . E tali - nell'ambito dei contratti di assicurazione fondati sul modello claims made - sono, quindi, tutti quegli accadimenti dai quali potrebbero scaturire richieste di risarcimento del danno e la cui conoscenza risulta essere per l'assicuratore necessaria al fine di determinare un premio di entità proporzionale rispetto al rischio assicurato. 3.2.2. - Il secondo errore di giudizio in cui è incorsa la Corte territoriale b concerne, invece, l'ulteriore presupposto, di carattere questa volta soggettivo, alla sussistenza del quale l' art. 1882, comma 1, c.c. , condiziona l'annullamento del contratto di assicurazione, cioè l'addebito del fatto reticenza o inesattezza della dichiarazione inerente a circostanze rilevanti a titolo di dolo o colpa grave. Fermo restando la consolidata interpretazione di questa Corte in ordine ai concetti di dolo e colpa grave per tutte, Cass. n. 12086/2015 , secondo cui, in tema di annullamento del contratto di assicurazione per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 c.c. , non è necessario, al fine di integrare l'elemento soggettivo del dolo, che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni , ciò che in questa sede rileva come errore di diritto è l'aver la Corte territoriale ancorato il giudizio di prevedibilità - che sostanzia la colpa - ad un accertamento di tipo ex post e non anche prognostico, come richiesto dalla natura dello stesso. Il giudice di appello, infatti, ha fondato il suo ragionamento sulla circostanza che alla data della stipula Sicuritalia non poteva presagire, dopo ben sette mesi di quiescenza, un'azione giudiziaria da parte dei signori A. e F. . Il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale è, dunque, quello per cui, al fine di affermare la insussistenza di un addebito gravemente colposo e come tale rilevante ex art. 1892, comma 1, c.c. , ciò che assume rilievo dirimente è il lasso di tempo decorso tra la data del reclamo 29.04.2015 e la data in cui è stata proposta l'azione di risarcimento del danno 01.12.2015 , per l'appunto, ben sette mesi . In definitiva, il giudice di appello ha basato la decisione in forza di una verifica ex post circa la prevedibilità della verificazione del sinistro da parte dell'assicurato. Diversamente, la Corte territoriale, per accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall' art. 1882, comma 1, c.c. , avrebbe dovuto operare tramite un giudizio di prognosi postuma, ex ante, al momento in cui l'assicurato ha redatto il questionario e stipulato la polizza assicurativa in data 8 giugno 2015 e accertare se, in quelle circostanze di fatto valutando, quali indici di riferimento, il tempo trascorso tra la data della stipula del contratto e la ricezione del reclamo, il contenuto del reclamo, le dichiarazioni fornite all'interno del questionario, etc. , il sinistro ossia, nella specie, la richiesta di risarcimento in conseguenza del furto consumato in abitazione vigilata dalla società Sicuritalia fosse prevedibile, con conseguente legittimo addebito a titolo di colpa. Per contro, non colgono nel segno le difese sul punto spiegate dalla parte controricorrente, palesandosi non solo tautologiche nella parte in cui - p. 24 controricorso - si limita a sostenere la correttezza storica della affermazione fatta dalla Corte di merito circa il decorso di sette mesi tra la data di stipula del contratto e quella di risarcimento del danno , ma anche errate in punto di diritto là dove - p. 25 controricorso -, mediante un improprio argomento a fortiori, dal fatto che sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo, è fatta discendere la conferma della correttezza del convincimento di Sicuritalia in ordine all'esaustività dei chiarimenti forniti alla Sig.ra A. e della conseguente mancanza sia di dolo che di colpa grave . Nè sono concludenti le considerazioni della medesima società Sicuritalia in punto di mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'assicuratore in ordine all'elemento essenziale, previsto dal comma 1, dell' art. 1892 c.c. , dell'influenza della dichiarazione inesatta o della reticenza ai fini della reale rappresentazione del rischio, giacché - premesso che tale profilo non è stato fatto oggetto di esame da parte della Corte territoriale, la quale ha arrestato la propria delibazione agli elementi della dichiarazione inesatta/reticenza e dolo/colpa grave, reputati insussistenti - è principio enunciato da questa Corte in più di un'occasione quello per cui, posto il carattere essenziale che la coincidenza tra rischio apparente e rischio reale assume nell'economia del rapporto di assicurazione, una volta che il giudice di merito abbia ritenuto, con motivato giudizio di fatto, che le reticenze dell'assicurato, qualificate dal dolo o dalla colpa grave, avevano alterato in maniera determinante la coincidenza di cui sopra e tratto in errore l'assicuratore, legittimamente lo stesso giudice del merito ne deduce che quelle reticenze giustificano l'annullamento del contratto di assicurazione ai sensi dello art. 1892 c.c. , non avendo l'assicuratore l'onere di fornire alcuna prova specifica dalla quale possa risultare che la conoscenza delle circostanze taciute avrebbe potuto indurlo ad una diversa determinazione Cass. n. 224/1965 Cass., n. 348/1979 Cass. n. 7456/1990 . 4. - Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che, nello scrutinare il gravame, si atterrà ai principi sopra enunciati e provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.