Chiarimenti da Filo Diretto: riscossione coattiva nonostante l’estinzione del reato e ripartizione spese processuali penali

Il Canale Filo Diretto istituito presso il Ministero della Giustizia è stato interpellato dal Tribunale di Catania a seguito delle lamentele dell’utenza per la riscontrata persistenza di procedure di riscossione coattiva da parte di Equitalia giustizia dopo la declaratoria di estinzione del reato, ai sensi dell’art. 460 comma 5 c.p.p. La Corte d’appello di Bologna invece chiede se sia corretto ripartire le spese processuali recuperabili per intero ex art. 205, commi 2 e 2- bis , d.P.R. n. 115/2002, in parti uguali tra i condannati per differenti capi di imputazione .

Declaratoria di estinzione del reato e procedure di riscossione coattiva Il Dirigente del Tribunale ordinario di Catania ha segnalato le lamentele dell'utenza, in caso di riscontrata persistenza di procedure di riscossione coattiva , ad onta dell'intervenuta declaratoria di estinzione del reato, ai sensi dell' articolo 460, comma 5, c.p.p. Equitalia giustizia, infatti, nonostante la ricezione del MOD-B, previsto all'articolo 5 della Convenzione con il Ministero, non provvederebbe ad effettuare lo sgravio della pena pecuniaria. L'Ufficio riferisce che la prassi adottata in tali casi consista nella trasmissione dei provvedimenti dichiarativi dell'estinzione del reato emessi dal GE con nota B tramite applicativo Siam ai fini del discarico della somma dal ruolo e della eliminazione della partita di credito dalla pendenza senza espressa richiesta di sgravio . Dal monitoraggio effettuato dalla Direzione Generale degli Affari interni del DAG nel corso del 2022 è emerso che in presenza di declaratoria di estinzione del reato ex articolo 460, comma 5, c.p.p., non accompagnata da esplicita declaratoria di estinzione della pena pecuniaria, la quasi totalità degli Uffici richieda esplicitamente lo sgravio della pena pecuniaria, mentre presso una minoranza sia invalsa una prassi che non fa conseguire, alla declaratoria di estinzione del reato, lo sgravio della partita di credito trasferita ad Equitalia Giustizia. Alla luce di quanto sopra, questa Direzione non può che invitare la S.V., in assenza di esplicita declaratoria di estinzione della pena , laddove quest'ultima sia ritenuta ipso iure conseguente all'estinzione del reato, di fare esplicita comunicazione o richiesta di sgravio della partita trasferita ad Equitalia Giustizia S.p.A., in sede di trasmissione del provvedimento di estinzione del reato mediante nota MOD-B . Riscossione ripartizione delle spese processuali penali La Corte d'appello di Bologna chiede invece se sia corretto ripartire le spese processuali recuperabili per intero ex articolo 205, commi 2 e 2- bis , d.P.R. n. 115/2002 , in parti uguali tra i condannati per differenti capi di imputazione e di precisare le modalità operative con le quali gli uffici giudiziari possano associare le singole voci di spesa ai capi di imputazione per i quali sono state sostenute . Dopo aver precisato il quadro normativo di riferimento ed aver richiamato la pronuncia della Cassazione n. 31358 del 10.8.2021 , la Direzione Generale afferma che la disciplina previgente e l'attuale sono accomunate dal principio secondo cui è consentito porre a carico del condannato le sole spese processuali sostenute per l'accertamento del reato cui si riferisce la condanna e di quelli con lo stesso eventualmente connessi , ex articolo 12 c.p.p. Chiaramente, in caso di spese di intercettazione, deve trattarsi di titoli di reato che abbiano consentito tale atto d'indagine, e con esso l'anticipazione della correlativa voce di spesa. Trattasi, come detto, di limite interno al sistema, derivando direttamente dal principio secondo cui non possono porsi a carico del condannato le conseguenze della occasionale riunione o separazione dei procedimenti penali, principio che a sua volta poggia sulla valenza di sanzione economica accessoria alla pena, partecipe in qualche modo dello stesso regime giuridico di essa” della condanna al pagamento delle spese processuali. Sez. Un. pen. n. 491 dep. il 12.1.2012 v. ancora . In conclusione, poiché per legge articolo 535 c.p.p. la condanna alle spese segue la condanna agli effetti penali” Cass. Pen. n. 3111 dep. il 22.3.2013 , debbono essere escluse dal recupero le spese processuali anticipate per coimputati assolti le spese processuali anticipate in processo definito ai sensi dell' articolo 444, comma 2, c.p.p. quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria ai sensi dell' articolo 445 c.p.p. nei processi con pluralità di imputazioni , le spese processuali anticipate per reati in ordine ai quali non sia stata irrogata condanna a carico dell'unico imputato nei processi con pluralità di imputati e di imputazioni, le spese processuali anticipate es. per intercettazioni telefoniche per l'accertamento di reati diversi da quelli per i quali ciascun imputato sia stato condannato in altri termini, potrà procedersi al recupero nei soli confronti del soggetto condannato o dei soggetti condannati per il reato la cui imputazione abbia consentito e giustificato l'anticipazione della spesa. In breve, in risposta al quesito posto da codesta Corte, in applicazione delle norme citate e dei principi richiamati, questa Direzione Generale ritiene di poter agevolmente pervenire alla conclusione secondo cui le spese processuali ripetibili di cui all' articolo 205 commi 2 e 2 bis DPR 115/2002 debbano essere ripartite tra i soli imputati per i quali sia intervenuta condanna per il reato cui afferiscono