RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I ORDINANZA numero 701 DEL 12/01/2023 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO DI CAVI E DI CONDUTTURE - IN GENERE. Passaggio di elettrodotto in assenza di autorizzazione - Illecito permanente - Risarcimento del danno - Criteri. La realizzazione di una servitù pubblica di elettrodotto in assenza della prescritta autorizzazione dà luogo ad un illecito permanente da parte dell'ente costruttore o gestore ed il proprietario, che abbia implicitamente rinunciato alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, proponendo domanda risarcitoria per equivalente, ha diritto all'integrale ristoro del danno, comprendente la definitiva perdita di valore del bene, conseguente alla condotta materiale tenuta. Si vedano i Sez. 1, Sentenza numero 7230 del 1996 L'occupazione sine titulo di un fondo privato da parte dell'E.numero E.L. e la realizzazione su di esso di linee elettriche, in assenza dell'autorizzazione prevista per la costituzione di una servitù di elettrodotto non sono idonee a determinare la costituzione di una servitù di fatto, secondo lo schema della cosiddetta occupazione acquisitiva, ma rappresentano un fatto illecito - per il quale il privato proprietario del suolo ha diritto al ristoro per equivalente pecuniario -, consistente in un'attività meramente materiale e abusiva di carattere permanente, destinata a durare sino alla cessazione della situazione d'illegittimità. Pertanto, il giudice del merito accertata la configurabilità dell'indicato illecito, non può desumere l'inesistenza di qualsiasi pregiudizio per il proprietario dal carattere di amovibilità delle linee elettriche realizzate potendo, nonostante tale amovibilità, sussistere un danno riferibile all'area assoggettata al transito per il servizio delle condutture o, comunque, all'area eventualmente sottratta alla disponibilità del privato a seguito dell'installazione delle stesse , ma deve verificarne l'esistenza, o meno, con riferimento agli oneri ed alle perdite verificabili anche in futuro, secondo serie probabilità connesse alla natura del bene utilizzato e agli altri elementi oggettivamente rilevabili. ii Sez. 1, Sentenza numero 3403 del 2003 Qualora l'occupazione temporanea e d'urgenza di un fondo per l'installazione di linea elettrica si protragga pur dopo la scadenza del decreto autorizzativo e ad essa faccia seguito l'irreversibile trasformazione dell'immobile con la sua definitiva destinazione all'opera pubblica programmata, al proprietario compete il risarcimento del danno per la perdita del suo diritto, mentre la richiesta, promossa in via riconvenzionale, di costituzione coattiva di servitù di elettrodotto da parte dell'ente occupante, che ha proceduto all'ablazione illegittima, risulta priva di causa e di oggetto, perché rivolta a conseguire una finalità già in precedenza raggiunta con il diverso strumento dell'occupazione acquisitiva. iii Sez. 1, Sentenza numero 6024 del 2015 Il decreto di autorizzazione provvisoria previsto per la costruzione di elettrodotti dall'articolo 113 del r.d. 11 dicembre 1933, numero 1775, richiamato dall'articolo 9, decimo comma, del d.P.R. 18 marzo 1965, numero 342, determina il sorgere in capo all'ENEL di una servitù coattiva di natura temporanea, la quale è destinata a venire meno in assenza di autorizzazione definitiva emessa ai sensi degli articolo 108 e 109 del menzionato r.d. numero 1775 del 1933, che ha anche efficacia di dichiarazione di pubblica utilità. Pertanto, in difetto di autorizzazione definitiva alla realizzazione dell'elettrodotto da parte dell'autorità competente, la collocazione degli impianti, sebbene provvisoriamente autorizzata, si traduce in un'attività materiale lesiva del diritto dominicale avente i connotati dell'illecito permanente, con la conseguenza che il privato può chiedere la rimozione dell'elettrodotto e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento del danno.   SEZ. I ORDINANZA numero 663 DEL 12/01/2023 GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE. Minori con doppia cittadinanza residenti all'estero - Provvedimenti relativi all'affidamento e mantenimento - Giurisdizione - Criterio della vicinanza. Ai fini del riparto della giurisdizione, i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta, dovendosi perciò ritenere che quelli aventi una finalità di protezione del minore, seppure incidenti sulla responsabilità genitoriale, rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 42 della l. numero 218 del 1995, il quale rinvia alla Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 pertanto, in caso di minori con doppia cittadinanza e residenti all'estero, trova applicazione il criterio inderogabile di attribuzione della giurisdizione fondato sulla c.d. vicinanza, dettato nell'interesse superiore del minore. Si richiamano a Sez. U - , Sentenza numero 1310 del 2017 Ai fini del riparto della giurisdizione e della individuazione della legge applicabile, i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta, sicché, quelli che, pur incidendo sulla potestà dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 della l. numero 218 del 1995, il quale rinvia alla Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961. Ne consegue che, in caso di minore con doppia cittadinanza, italiana e brasiliana, e residente abitualmente in Italia, deve ritenersi sussistente la giurisdizione dello Stato italiano in ragione del più stretto collegamento con il minore costituito dalla residenza abituale, ai sensi dell'articolo 1 della detta Convenzione, non essendo applicabile l'articolo 4 della stessa, che stabilisce la prevalenza delle misure adottate dal giudice dello Stato di cui il minore è cittadino su quelle adottate nel luogo di residenza abituale, nè l'articolo 19 della l. numero 218 del 1995, che rientra tra le norme attinenti al diritto applicabile a determinati rapporti di diritto internazionale, mentre l'articolo 42 riguarda la giurisdizione. b Sez. U - , Ordinanza numero 13912 del 2017 L'accettazione della giurisdizione italiana nell'ambito del giudizio di separazione personale non esplica alcun effetto nel successivo procedimento di modifica delle condizioni della separazione instaurato per ottenere l'affidamento di figli minori, sia perché quest'ultimo è un nuovo giudizio come si evince anche dall'articolo 12, par. 2, lett. a , del reg. CE numero 2201 del 2003 , sebbene ricollegato al regolamento attuato con la decisione definitiva o con l'omologa della separazione consensuale non più reclamabile, in base al suo carattere di giudicato “rebus sic stantibus”, sia perché il criterio di attribuzione della giurisdizione fondato sulla cd. vicinanza, dettato nell'interesse superiore del minore come delineato dalla Corte di giustizia della UE, assume una pregnanza tale da comportare l'esclusione della validità del consenso del genitore alla proroga della giurisdizione. c Sez. U - , Sentenza numero 30903 del 2022 In tema di riparto di giurisdizione tra giudice italiano e il giudice straniero, nelle controversie che hanno ad oggetto la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore residente in uno Stato non appartenente all'UE, spetta al giudice italiano la cognizione sulla domanda formulata nei confronti di un genitore avente la cittadinanza italiana e residente in Italia, poiché, in assenza di una specifica convenzione internazionale, non trova applicazione l'articolo 42 della l. numero 218 del 1995, che attiene ai rapporti personali tra genitore e figlio, bensì l'articolo 37 della legge citata, relativo alla categoria delle obbligazioni alimentari nella famiglia, cui deve essere ricondotto anche l'obbligo di mantenimento dei figli la giurisdizione del giudice italiano sussiste, pertanto, non solo nei casi previsti dagli articolo 3 e 9 della stessa legge, ma anche in quelli in cui uno dei genitori o il figlio sia cittadino italiano o risieda in Italia.