Uccise a colpi di martello l’ex compagna: escluse premeditazione, crudeltà e motivo abietto

Questa la decisione dei giudici sul caso Carol Maltesi secondo la Corte d’Assise di Busto Arsizio per l’uomo l'omicidio era un modo per venire fuori da una condizione di incertezza e sofferenza non più sopportabile, innescata dalla decisione della donna di allontanarsi da lui.

Trent'anni di reclusione per Davide Fontana, colpevole dell'efferato omicidio, a colpi di martello, della ex compagna, Carol Maltesi. A escludere una pena più grave è l'assenza, secondo i giudici, della premeditazione, dei motivi abietti e della crudeltà, nonostante i dettagli cruenti dell'azione violenta. La vicenda Risale al 20 marzo del 2022 il ritrovamento, nella provincia di Brescia, di alcuni sacchi neri della spazzatura abbandonati in una scarpata adiacente una strada e contenenti i resti di una donna. Nello specifico, il medico legale sancisce, in base a una prima verifica, che il cadavere è stato dapprima fatto a pezzi e poi congelato ed in parte bruciato. Si ipotizza possa trattarsi di un unico individuo di sesso femminile, di carnagione chiara, di età giovane adulta, la cui altezza e il cui peso sono, approssimativamente e rispettivamente, di 155 centimetri e 50 chilogrammi. Si appura successivamente che la donna brutalmente ammazzata è Carol Maltesi. Passo successivo è l'accertamento del legame oramai interrotto, con Davide Fontana. E proprio quest'ultimo confessa, alla fine, la propria colpa nello specifico, racconta che il 10 o l'11 gennaio del 2022 lui e Carol Maltesi avevano deciso di realizzare due video da vendere su OnlyFans . Avevano filmato un primo rapporto sessuale non violento e poi si erano spostati nella camera da letto della donna, dove i fatti erano precipitati. La donna, con il volto coperto e polsi e caviglie legati, era stata colpita con un martello finché sollevando il sacchetto in plastica che copriva il volto l'uomo aveva constatato che ella sanguinava copiosamente. Si era allora procurato in cucina un coltello ed aveva tagliato la gola alla ragazza per evitarle, ha spiegato l'uomo, ulteriori sofferenze . Il cadavere, successivamente, era stato smembrato per provare ad occultarlo. Si tratta di omicidio volontario Accertate le prove del delitto di omicidio volontario e acclarata la responsabilità penale di Davide Fontana, i giudici si soffermano sul trattamento sanzionatorio , fissandolo in 30 anni di reclusione ed escludendo alcune circostanze aggravanti che avrebbero potuto rendere più severa la pena. In prima battuta viene esclusa l'ipotesi della premeditazione . Per i giudici non è dubbio che Fontana fosse innamorato di Carol Maltesi l'ha ripetuto espressamente più volte lui stesso, risulta dalle chat e l'ha confermato l'amica comune. Tuttavia, tale innamoramento non prova anche la gelosia, posto che la ricostruzione dei rapporti tra l'uomo e la donna prova non solo che lui accettasse che la donna intrattenesse rapporti sentimentali plurimi, cioè con altri uomini, ma anche che l'uomo non si opponesse neppure alla intensa attività di escort e attrice porno della donna, che implicava numerosi incontri a sfondo sessuale con altri uomini, incontri che egli, anzi, organizzava e favoriva. A lui, con tutta evidenza, bastava stare comunque accanto alla Maltesi e continuare con lei una vita stimolante, del tutto diversa da quella grigia e monotona di prima che, infatti, aveva abbandonato, moglie e casa coniugale comprese . Di conseguenza, secondo i giudici, è ben difficile credere che Davide Fontana abbia covato per lungo tempo il fermo proposito di sopprimere la donna comunque amata, e che soprattutto gli permetteva di continuare a vivere in modo per lui finalmente pieno e gratificante . Senza dimenticare, poi, che appare poco credibile la premeditazione , ove si considerino le ragioni affettive che muovevano il Fontana , poiché egli, che faceva di tutto per non perdere contatto con la Maltesi, tanto da accontentarsi di un equilibrio al ribasso, non poteva certo volerne la morte in modo costante per un lungo periodo, ma si macerava tra opposte spinte emotive . Per i giudici, comunque, l'uccisione di Carol Maltesi fu conseguenza di condotta voluta del Fontana, sorretta da dolo diretto , inteso come cosciente volontà di provocare la morte della donna, se non da dolo intenzionale, inteso quale perseguimento della morte come scopo finale dell'azione ma non di premeditazione . Può essere aggiunto, precisano i giudici, che l'imputato - il quale, se avesse premeditato l'omicidio di Carol Maltesi dal dicembre 2021, avrebbe ben potuto realizzarlo precedentemente in più occasioni - non solo non si preoccupò di precostituirsi un alibi e addirittura fornì la prova di essere stato quel giorno sul luogo del delitto in compagnia della vittima legata, imbavagliata ed incappucciata, ma neppure pensò per tempo a come liberarsi del cadavere come invece avrebbe certo fatto un lucido, determinato e organizzato assassino . Se ne trae agevole prova anche dalle successive, raccapriccianti condotte da lui poste in essere nell'arco di circa due mesi per liberarsi definitivamente del corpo della donna che aveva assassinato . Capitolo ulteriore è quello relativo alla circostanza aggravante dei motivi abietti . Su questo fronte l'accusa ritiene raggiunta la prova che l'imputato abbia ucciso la donna perché contrariato dal suo imminente trasferimento in provincia di Verona per poter vivere vicina al figlio. I giudici ricordano che con l'aggettivo ‘abietto' si definisce qualcosa di spregevole, turpe, ignobile, vile, sintomatico di bassezza morale , mentre l'aggettivo futile indica qualcosa di banale, non importante, poco serio , se non addirittura frivolo. Ebbene, in questo quadro si inserisce quella che, secondo i giudici, è la vera ragione per la quale l'11 gennaio 2022 Fontana uccise Carol Maltesi vada individuata nella circostanza che l'uomo si rese conto che ormai l'ex compagna, dopo averlo in qualche misura usato, si stava allontanando da lui, scaricandolo. Ancora più nello specifico, secondo i giudici Davide Fontana si è reso conto, probabilmente, che la giovane e disinibita Carol Maltesi si era in qualche misura servita di lui per meglio perseguire i propri interessi personali e professionali e lo avesse usato ciò ha scatenato l'azione omicida . Tirando le somme, secondo i giudici, a spingere Fontana ad uccidere Carol Maltesi non fu, quindi, la gelosia, a cui pure si è accennato da parte della pubblica accusa, ma la consapevolezza di aver perso la donna amata , consapevolezza accompagnata dal crescente senso di frustrazione per essere stato usato dalla donna e poi messo da parte . E, allora, se questo è stato il movente dell'omicidio , non si può parlare di motivo abietto o futile , soprattutto perché per Fontana l'omicidio era un modo - certo non condivisibile e sproporzionato, secondo il comune modo di sentire - per venire fuori da quella condizione di incertezza e sofferenza non più sopportabile, innescata dalla decisione della stimolante donna amata di allontanarsi da lui . Ultimo capitolo, infine, è quello relativo alla crudeltà dell'azione. I giudici chiariscono che una certa quota di crudeltà è inevitabilmente insita in qualunque delitto doloso cruento e aggiungono poi che, in questo caso, bisogna chiedersi se avere inferto a Carol Maltesi tredici colpi di martello alla testa con i quali le sono state cagionate gravissime lesioni craniche ed encefaliche, ancorché non immediatamente letali, costituisca condotta crudele , e ciò equivale a chiedersi se si possa ritenere che la descritta condotta di Davide Fontana fosse volta ad infliggere un male aggiuntivo, fosse caratterizzata da spietatezza e fosse sintomatica di un atteggiamento interiore specialmente riprovevole, moralmente inaccettabile. I giudici danno questa lettura all'episodio la condotta tenuta da Fontana è stata unica ed è consistita in una serie di colpi di mazzetta portati senza soluzione di continuità quando Davide Fontana, per le ragioni già sottolineato, decise che era giunto il momento di uccidere Carol Maltesi, approfittando del fatto che la donna fosse legata a terra mani e piedi, imbavagliata ed incappucciata, e non potesse rendersi conto di quanto stava per accaderle e difendersi . Nulla in concreto, aggiungono i giudici, ha dimostrato che i colpi di martello siano stati inferti in più fasi e che il movimento della testa della vittima fosse stato un movimento reattivo, drammaticamente consapevole. Al contrario, è ragionevole ritenere che quel movimento altro non sia stato che la reazione meccanica provocata dalla stessa violenza dei colpi . E non può ritenersi provato in modo convincente che Davide Fontana abbia continuato a colpire Carol nonostante la reazione della donna, a testimonianza di malvagità, di insensibilità morale e di particolare ferocia . Inoltre, nessun elemento processuale, del resto, ha smentito l'affermazione secondo cui il taglio della gola sarebbe stato un modo per alleviare le sofferenze della Maltesi, quando da un movimento della gamba di lei si era accorto che ella era ancora viva. Se fosse stato mosso da crudeltà, Fontana avrebbe potuto semplicemente continuare ad infierire con il martello sul capo o sul corpo della donna . Né può farsi, aggiungono i giudici, il grave errore di desumere la crudeltà nel realizzare l'omicidio dalla raccapricciante, orripilante condotta successiva ed in particolare dall'agghiacciante gestione del cadavere e dello spaventoso scempio fattone, che tanto orrore ha suscitato nella pubblica opinione .

Presidente Fazio – Giudice Ferrazzi Svolgimento del processo Il 20 marzo 2022 omissis mentre, dopo aver parcheggiato la sua auto in una piazzola di sosta lungo la Strada Provinciale n° 5 che da omissis BS conduce ad Azzone BG , stava facendo una breve passeggiata in località Paline, notava alcuni sacchi neri della spazzatura abbandonati nella scarpata adiacente la strada incuriosito, si avvicinava e si accorgeva che da uno di essi veniva fuori una mano 2 Venivano, dunque, avvisati i Carabinieri di omissis , che giungevano prontamente sul posto e recuperavano, con l'aiuto della Squadra Tecnica SIS Carabinieri di Brescia e dei Vigili del Fuoco, alcuni sacchi contenenti i resti di una donna. Sul posto si recava anche il medico legale, che in base a una prima verifica affermava che il cadavere era stato dapprima fatto a pezzi ed eviscerato e poi congelato ed in parte bruciato. Dai più approfonditi accertamenti medico-legali condotti il giorno successivo 3 emergeva che il cadavere era stato sezionato in ventuno porzioni anatomiche - dalle quali erano stati isolati quasi tutti gli organi interni - ognuna delle quali era interessata da un processo di scongelamento in atto, mentre alcune parti del corpo erano in stato di iniziale carbonizzazione che su alcune parti e sul volto c'erano segni di asportazione dell'epidermide che l'insieme dei diversi pezzi anatomici rinvenuti era riconducibile ad un unico individuo di sesso femminile, di età giovane adulta, la cui altezza e il cui peso erano approssimativamente e rispettivamente, di 155 centimetri e 50 chilogrammi che la carnagione era chiara ed erano visibili porzioni di tatuaggi che vi erano fratture craniche nella regione occipitale destra e chiari segni di sgozzamento. Il 25 marzo 2022, al fine di identificare la donna uccisa, la Procura della Repubblica di Brescia diffondeva alla stampa una nota, nella quale si dava contezza della presenza nelle varie parti anatomiche rivenute di undici tatuaggi, le cui fotografie venivano rese pubbliche. Si faceva quindi vivo con gli investigatori. omissis giornalista della testata online omissis , prospettando che il corpo trovato fosse quello di C.M., attrice porno nota con lo pseudonimo di C.A. , attiva sui social network il omissis faceva anche presente di aver provato la sera del 26 marzo 2022 ad entrare in contatto con la giovane tramite WhatsApp sull'utenza telefonica ad essa in uso omissis e di avere ricevuto in risposta brevi messaggi di testo rassicuranti non convinto, aveva chiesto una risposta tramite messaggio vocale per avere certezza della provenienza del messaggio medesimo, ma non aveva più avuto alcun riscontro. Le successive indagini operate dai Carabinieri tramite le banche dati a loro disposizione permettevano di accertare che C.M. utilizzasse l'autovettura Fiat 500 targata omissis , di proprietà della madre omissis bordo della quale la giovane donna era stata, infatti, controllata dai Carabinieri nel marzo del 2020 risultava anche che alla guida di quella vettura i militari nel novembre 2021 avessero fermato tale D.F. Gli investigatori appuravano quindi che costui risiedesse a omissis in Via omissis , nella stessa corte e sostanzialmente allo stesso indirizzo di C.M. Dalle immagini catturate dalle telecamere installate presso la SP. 5 omissis , luogo di rinvenimento dei resti umani, emergeva che proprio nella mattinata del 20 marzo 2022 la suddetta autovettura era transitata in quella zona con alla guida un uomo, che le immagini non avevano, tuttavia, consentito di identificare. Avveniva quindi che il 28 marzo 2022 D.F. si presentasse insieme all'amica omissis ai Carabinieri della Stazione di omissis 4 , ai quali dichiarava di aver conosciuto C.M. nell'autunno del 2020 e che costei, dopo aver intrattenuto con lui una breve relazione sentimentale, avesse però deciso di non impegnarsi per il futuro e troncato la relazione avevano tuttavia mantenuto, di comune accordo, un rapporto di amicizia e di collaborazione nella gestione degli appuntamenti di lavoro di lei. D.F. spiegava che il lavoro della C.M. consistesse nel vendere contenuti virtuali di carattere pornografico sul sito web omissis . Aggiungeva che in merito al proprio passato C.M. gli avesse raccontato della relazione sentimentale avuta con omissis - dalla quale nel febbraio del omissis era nato il figlio omissis , - che ella aveva deciso di interrompere perché il Bonfante l'aveva più volte maltrattata. Era stata quindi costretta a viaggiare con cadenza bisettimanale per raggiungere - omissis - ed ivi incontrare il figlio, rimasto insieme al padre a casa dei genitori di lui. D.F. dichiarava di avere appreso a fine gennaio 2022 dalla giovane donna della di lei volontà di trasferirsi nel veronese per potersi meglio occupare del piccolo e sosteneva che successivamente non avesse più visto la giovane, andata via dallo stabile di omissis , ma l'avesse solo sentita tramite messaggi telefonici informava, infine, i Carabinieri di aver notato, proprio quella mattina, la Fiat 500 della vittima parcheggiata a omissis in via omissis nei pressi delle loro abitazioni. La sera dello stesso 28 marzo 2022, D.F. veniva sentito dal Pubblico Ministero titolare dell'indagine, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brescia l'uomo confermava la passata relazione affettiva con C.M. ed anche che, quando la donna all'inizio del 2022 si era allontanata da omissis , gli aveva lasciato le chiavi della sua automobile, della quale si era quindi servito abitualmente sino a qualche giorno prima 5 Data l'evidente contraddizione rispetto a quanto riferito la mattina precedente ai Carabinieri di omissis 6 , l'audizione veniva interrotta e si procedeva con le formalità connesse all'assunzione da parte dell'uomo della qualità di persona indagata. A quel punto D.F. spontaneamente riferiva quanto a sua conoscenza circa la morte di C.M., la distruzione e l'occultamento del cadavere di lei. Iniziava col dire che il 10 o l'11 gennaio 2022 - non sapeva essere più preciso - lui e C.M. avevano deciso di realizzare due video da vendere su omissis , il secondo dei quali doveva essere più violento del primo avevano dunque filmato con il suo I-phone un primo rapporto sessuale non violento si erano quindi spostati nella camera da letto della donna, dove c'era un palo da lap dance, al quale aveva legato per i polsi la ragazza, nuda ed in piedi, con nastro telato, bloccandole con lo stesso nastro i piedi e mettendole in testa un cappuccio nero in una seconda fase, dopo averla slegata, l'aveva messa in posizione supina, l'aveva nuovamente legata al palo per i polsi, le aveva legato i piedi e le aveva chiuso la bocca con il nastro adesivo e messo nuovamente il cappuccio nero aveva quindi iniziato a colpire la giovane donna in modo blando con un martello agli arti inferiori e sulla pancia e, dopo, con maggiore violenza, al capo, nonostante avesse notato che la C.M. iniziava ad agitarsi sempre di più con la testa. Aveva deciso di sollevare il sacchetto in plastica che copriva il volto dell'amica ed aveva quindi constatato che ella sanguinasse copiosamente si era allora procurato nella cucina di un coltello a lama liscia 7 ed aveva tagliato la gola alla ragazza, per evitarle ulteriori sofferenze aveva lasciato lì il cadavere. Il giorno dopo si era recato presso il Centro Commerciale omissis di omissis ed aveva acquistato un'accetta ed un seghetto, che aveva poi utilizzato nei giorni successivi per fare a pezzi il cadavere successivamente aveva comprato su Amazon un freezer a pozzetto , che aveva posto nell'abitazione della stessa vittima ed all'interno del quale aveva messo e congelato i resti del corpo, divisi in cinque sacchi neri. Nelle settimane successive, al fine di liberarsi di quei resti, aveva affittato un appartamento in un residence di Vararo VA e servendosi del barbecue a disposizione dei clienti aveva cercato di eliminare, bruciandoli con alcool e benzina, alcuni pezzi del cadavere, non riuscendovi era allora tornato a omissis , dove aveva nuovamente messo i resti della C.M. nel congelatore. Il 19 marzo 2022, al fine di rendere il corpo irriconoscibile, aveva con una lama asportato dal cadavere smembrato lembi di pelle del viso e di altre parti del corpo sulle quali c'erano alcuni tatuaggi, buttandoli nel water il giorno dopo si era recato a omissis , in provincia di Brescia, dove in località Paline - da lui ben conosciuta fin dall'adolescenza - aveva gettato i sacchi neri contenenti i resti di C.M. lungo una scarpata. D.F. faceva, infine, presente ai militari che allo scopo di nascondere l'accaduto aveva eliminato le tracce di sangue presenti nell'appartamento di via omissis ed aveva trattenuto lo smartphone della vittima. Alle successive ore 1 35, in presenza del difensore d'ufficio frattanto designato, l'uomo veniva sottoposto ad interrogatorio e, dopo aver confermato quanto dichiarato precedentemente, aggiungeva di essersi sbarazzato dell'accetta e del seghetto a Legnano e di aver gettato le chiavi di casa di C.M. in un tombino a omissis 8 dichiarava anche che sin dal momento in cui aveva ucciso la giovane donna aveva risposto ai clienti di lei utilizzando lo smartphone della stessa, mediante il quale aveva utilizzato i suoi profili social, spacciandosi per lei confermava anche il contatto avuto con il giornalista Tortelli e dichiarava che, spaventatosi, aveva abbandonato il telefono cellulare della vittima nell'appartamento della stessa. Il giorno successivo all'interrogatorio, il Pubblico Ministero di Brescia disponeva il fermo del D.F. e con ordinanza del 30 marzo 2022 il Giudice per le Indagini Preliminari di Brescia, espletato l'interrogatorio di garanzia, nel corso del quale l'indagato confermava le precedenti dichiarazioni confessorie, convalidava la misura precautelare, disponeva nei confronti del fermato la misura cautelare della custodia in carcere e dichiarava la propria incompetenza per territorio, giacché il gravissimo fatto di sangue si era verificato in omissis e dunque nel circondario di Busto Arsizio. Con tempestiva richiesta del 2 aprile 2022 il Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio chiedeva ex art. 27 c.p.p. l'applicazione al D.F. della misura cautelare della custodia in carcere con riferimento ai reati di cui ai capi a e b la misura veniva disposta con ordinanza del Gip di Busto Arsizio in data 13 aprile 2022. In un secondo interrogatorio reso dinanzi al Pubblico Ministero di Busto Arsizio, il 4 aprile 2022 9 D.F., dopo avere ulteriormente confermato quanto precedentemente dichiarato, aggiungeva che il giorno dell'omicidio, mentre lui e C.M. stavano effettuando le riprese del video hard che avevano concordato di realizzare per poi venderlo ai clienti di omissis , l'attrice aveva ricevuto una telefonata dall'ex compagno. omissis , avente ad oggetto il citato trasferimento della ragazza a omissis , di cui costei gli aveva più volte parlato dopo tale telefonata i due avevano ripreso a registrare il video, sino a quando egli aveva iniziato a colpire la testa della partner servendosi di un martello, con le tragiche conseguenze già ricordate. In quell'occasione, D.F. spiegava di avere al momento realizzato che quel preannunciato trasferimento in Veneto potesse comportare la fine definitiva del suo rapporto con la C.M. Le indagini preliminari giungevano quindi a conclusione e il 3 agosto 2022 il Pubblico Ministero ha esercitato l'azione penale con richiesta ex art 453 c.p.p. di giudizio immediato l'8 agosto 2022 il Gip. in sede ha emesso nei confronti di D.F. decreto di giudizio immediato davanti a questa Corte d'Assise per l'udienza dibattimentale del 24 ottobre 2022, affinché l'imputato rispondesse dei delitti meglio specificati in rubrica. Nel corso di tale udienza, presente l'imputato, dopo la costituzione di parte civile di omissis ed il rigetto della richiesta di procedere a porte chiuse, la difesa del D.F., anche mediante memoria ex art. 121 c.p.p. , ha chiesto l'ammissione dell'imputato al giudizio abbreviato, sollecitando la Corte, ove avesse ritenuto inammissibile tale richiesta, a sollevare questione di costituzionalità del divieto di giudizio abbreviato per i reati, quale quello contestato al capo a , punibili con la pena dell'ergastolo in via subordinata ha chiesto l'ammissione dell'imputato al giudizio abbreviato in relazione ai reati sub b e c sentite le altre parti, la Corte d'Assise ha rigettato le richieste con ordinanza allegata al verbale di udienza, alla quale in questa sede si fa espresso rimando. L'Avv. omissis , in rappresentanza dei proprietari degli immobili ancora sottoposti a vincolo reale a fini probatori, ne ha chiesto il dissequestro, con istanza che la Corte ha accolto. L'Avv. omissis per la difesa ha chiesto l'espunzione dal fascicolo dibattimentale tanto delle relazioni dei consulenti informatici, quanto di quelle dei medici legali l'allora patrono della parte civile omissis , Avv. omissis , ha chiesto l'espunzione dal fascicolo del dibattimento delle sole parti valutative della suddetta documentazione. La Corte ha rigettato l'istanza dell'Avv. omissis accogliendo, invece, quella formulata dall'Avv. omissis Il Presidente ha quindi dichiarato aperto il dibattimento e dopo che le parti hanno avanzato le rispettive richieste istruttorie , la Corte ha adottato l'ordinanza prevista dall' art. 495 c.p.p. , con la quale ha ammesso le testimonianze così come articolate nelle proprie liste dalle parti, l'esame dell'imputato, i documenti elencati dal Pubblico Ministero 11 e quelli allegati dalla difesa del D.F., riservando all'esito dell'istruttoria dibattimentale ogni decisione in merito alla richiesta di perizia psichiatrica frattanto formulata dai difensori dell'imputato. Dopo brevi dichiarazioni spontanee dell'imputato - il quale si è detto pentito, ammettendo di aver fatto una cosa mostruosa e orribile 12 ed affermando di non riuscire a spiegarsi il motivo delle proprie azioni - l'istruzione dibattimentale ha preso concreto avvio con la deposizione del capitano omissis della compagnia dei Carabinieri di omissis , che aveva guidato le indagini della polizia giudiziaria dal 20 marzo 2022, giorno del ritrovamento dei resti umani nei sacchi della spazzatura, fino al 28 marzo 2022, data del fermo dell'imputato. L'ufficiale dell'Arma ha ricostruito, in modo sostanzialmente corrispondente a quanto in precedenza riassunto, le fasi del ritrovamento di quei resti ad opera di omissis delle successive investigazioni. Di rilievo sono state le risposte fornite dal testimone in merito alle modalità di identificazione della vittima e di individuazione del responsabile della sua morte violenta. Egli ha dichiarato che si era risaliti a C.M. grazie alle informazioni fornite dal giornalista omissis di BSnews.it a seguito della diffusione per mezzo della nota stampa diramata dalla Procura di Brescia il 24 marzo 2022 delle immagini dei tatuaggi visibili sui poveri resti della vittima il omissis infatti, ritenendo di avere riconosciuto quei tatuaggi e che dunque i resti umani rinvenuti a Bogno appartenessero alla protagonista di film pornografici nota come C.A., frattanto scomparsa, aveva informato i Carabinieri di omissis , ai quali aveva anche fornito il numero dell'utenza telefonica in uso alla C.M. 13 . Il capitano omissis ha spiegato come il controllo operato sulla banca dati in uso alle Forze dell'Ordine avesse permesso di appurare che C.M. fosse stata fermata e controllata nel 2020 mentre era alla guida della Fiat 500 intestata alla di lei madre omissis e che il 26 novembre 2021 alla guida della stessa vetturetta fosse stato fermato tale D.F., che si era subito accertato essere residente in omissis , in un'abitazione vicina a quella della C.M. Insospettiti da tali significative coincidenze, i Carabinieri avevano quindi chiesto ed ottenuto dall'A.G. di Brescia l'autorizzazione all'installazione di sistemi di captazione ambientale sulla Fiat 500 in uso a C.M., che frattanto era stata notata in sosta in omissis , nelle immediate vicinanze dell'abitazione della giovane donna e del D.F. . Alle ore 7 00 del 28 marzo 2022, i militari bresciani in servizio di osservazione e pedinamento avevano notato un soggetto, poi identificato in D.F., uscire dalla corte di Via omissis n° 9 per raggiungere la stazione ferroviaria tramite i Carabinieri di omissis erano stati effettuati accertamenti anagrafici sul D.F. e sulla C.M. il maresciallo omissis , in servizio presso il omissis dei Carabinieri di omissis , aveva frattanto verificato che il 20 marzo, alle ore 8 25, una telecamera del Comune di omissis , posta a metà strada tra Via omissis e Via omissis , aveva rilevato la presenza di un uomo non identificato per la qualità delle immagini porre all'interno della Fiat 500 grigia targata· omissis un trolley ed alcuni sacchi neri. Dopo il capitano omissis sono stati escussi in pari data anche i militari omissis , che avevano attivamente partecipato all'attività investigativa. Nel corso della medesima udienza, con il consenso delle parti, sono stati acquisiti ex art. 493, terzo comma, c.p.p. la documentazione - anche informatica - prodotta dal PM e da lui indicata in apposito indice depositato in atti, i verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato dal 28 marzo 2022 al 6 aprile 2022 e i verbali delle sommarie informazioni rese dalle persone informate si è quindi rinunciato all'esame dibattimentale di tali testimoni, ad eccezione di omissis , di cui è stato sostanzialmente autorizzato il controesame. Il teste omissis ha quindi spiegato con chiarezza e nei dettagli come si fossero articolate le indagini alle quali aveva partecipato. Egli, in particolare, ha rammentato di avere assistito anche a tutte le fasi di ricomposizione del corpo della vittima durante l'autopsia effettuata dal medico legale incaricato ed ha dichiarato che durante l'esame autoptico fossero stati rilevati undici tatuaggi, che ha ampiamente descritto ha anche dichiarato che dopo avere ricevuto il 29 marzo 2022 una telefonata anonima con la quale un uomo aveva affermato di avere riconosciuto i tatuaggi diffusi tramite la citata nota stampa come quelli esibiti da C.A. 14 , nome d'arte di un'attrice porno, egli avesse effettuato ricerche correlate a tale nome su piattaforme specializzate quali, a titolo esemplificativo, omissis e omissis , sulle quali aveva rinvenuto copioso materiale pornografico relativo a C.A. che, raffrontato con la documentazione fotografica del corpo sottoposta ad autopsia, aveva permesso di accertare la totale corrispondenza sia per fattura che per localizzazione dei tatuaggi sul corpo . Il testimone omissis maresciallo maggiore del omissis dei Carabinieri di omissis , ha affermato che il 20 marzo, alle ore 8 25, una telecamera del Comune di omissis , posta a metà strada tra Via omissis e Via omissis , aveva ripreso un uomo non identificato per la qualità delle immagini che poneva all'interno della Fiat 500 grigia targata omissis un trolley e poi un sacco nero sul sedile anteriore dell'auto e successivamente, solo quando alcuni passanti si erano allontanati, che apriva le portiere dell'auto e spostava alcuni sacchi neri nella parte posteriore della Fiat 500 ha dichiarato anche di avere svolto dal 27 al 28 marzo 2022 attività di pedinamento del già sospettato, constatando che costui utilizzasse per i propri spostamenti la Fiat 500 della madre della C.M. aveva poi accertato che D.F. avesse soggiornato tra il 19 e il 20 febbraio 2022 presso l'Hotel omissis , verificandone la prenotazione tramite booking e l'effettiva consegna del documento di identità al momento del check-in presso la struttura aveva anche verificato il concreto acquisto presso il omissis di omissis degli attrezzi utilizzati per lo smembramento del corpo 15 aveva infine partecipato alle perquisizioni delle abitazioni della C.M. e del D.F. in Via omissis , a omissis . Il luogotenente omissis ha dichiarato di essere intervenuto presso l'abitazione di C.M., ove erano state ritrovate e repertate tracce ematiche e organiche, nonché presso l'attigua abitazione del D.F. e, successivamente, presso lo chalet sito nella zona di omissis , dove erano state repertate tracce di cenere. È stato poi escusso il maresciallo Maggiore omissis in servizio presso il Nucleo Operativo dei Carabinieri di omissis , il quale ha ricordato che la sua partecipazione alle indagini era consistita nell'analisi delle copie forensi di tutti i dispositivi elettronici sequestrati 16 a D.F. e di quelli in uso a C.M. 17 . Egli ha ricordato quali fossero stati i primi messaggi scambiati con la vittima da D.F., quando le si era presentato come gestore di una pagina web di approfondimento culinario. I rapporti tra i due, dopo il loro primo incontro a ottobre 2020 presso l'Hotel omissis , si erano intensificati. D.F. le aveva detto che altre ragazze avevano venduto gli album fotografici da lui creati, assicurandole che ne avessero ricavato buoni guadagni, ed aveva proposto alla C.M. una collaborazione. Il 15 novembre 2020 era stata proprio C.M. a proporgli, insieme agli scatti fotografici, di girare alcuni video a contenuto pornografico. Il 19 novembre 2020 C.M. e D.F. si erano incontrati ed avevano girato il loro primo video a contenuto hard. Ne erano seguiti la creazione di un profilo omissis e la gestione, da parte del D.F., degli appuntamenti della C.M. Il 29 gennaio 2021, dopo aver passato la notte insieme, C.M. aveva confidato all'imputato di iniziare a nutrire sempre più fiducia in lui, tanto che l'imputato il giorno dopo le aveva scritto da questo momento in poi non sarò più tuo cliente , a conferma che il rapporto tra i due fosse diventato più intenso. Il testimone ha anche dichiarato di avere acquisito presso omissis la prova che D.F. avesse creato a far data dal giugno 2021 una decina di account con nomi falsi, che utilizzava per fare richiesta a C.A. di video pornografici, pagati con le carte di credito d'appoggio a lui riconducibili 18 . È stato poi sottoposto ad esame il maresciallo omissis in servizio presso il omissis dei Carabinieri di Parma, che ha confermato quanto contenuto nella relazione dell'11 ottobre 2022 riguardante gli accertamenti di natura biologica effettuati sui reperti la Corte ha acquisito tale relazione, su richiesta del Pubblico Ministero. All'udienza del 5 dicembre 2022 è stato effettuato il controesame del teste omissis . Si è proceduto, poi, all'escussione dei consulenti medicolegali del P.M., omissis e omissis , del consulente informatico del P.M. ing. omissis . e dei testimoni omissis Il prof. omissis e la dott.ssa omissis , che su incarico del Pubblico Ministero avevano analizzato i resti cadaverici ed eseguito l'autopsia, hanno descritto i due quadri lesivi che si erano loro presentati, spiegando che la vittima avesse subito, prima, colpi sul capo con un martello e, dopo, la lesione al collo mediante arma da taglio che, con elevata probabilità, aveva causato il decesso 20 . Quanto alla condotta di eviscerazione successivamente posta in essere dall'imputato, i due consulenti hanno rimarcato come essa fosse stata realizzata con una certa precisione e come, tuttavia, tale precisione possa in astratto essere posta in essere anche da un profano, se attuata con pazienza ed attenzione. L'ingegner omissis ha riferito della sua attività di consulente informatico del Pubblico Ministero consistita, in particolare, nell'acquisizione e presentazione dei dati informatici raccolti alla Polizia Giudiziaria. L'istruzione dibattimentale è proseguita con l'escussione di omissis dalla quale è emerso che lui e la C.M. si erano conosciuti nell'ambito del lavoro nel mondo della pornografia instauratisi un rapporto di amicizia e poi una relazione sentimentale tra i due, presto il, era stato coinvolto dalla C.M. nella realizzazione di contenuti per omissis , tanto che una volta egli aveva recitato in un video con la C.M. e con lo stesso D.F. ha riferito di aver discusso con in relazione a questi video con D.F., chiedendole di smettere di girarli le aveva più volte chiesto di trasferirsi a omissis e, poi, a omissis , insieme a lui, dandole infine un ultimatum. Il giorno del decesso di C.M., la giovane e D.F. avrebbero dovuto girare l'ultimo video insieme durante le riprese avrebbe dovuto mandargli un audio e un video dopo quella mattina, egli aveva provato più volte a contattare la C.M., ma la giovane, che era solita mandare messaggi vocali tramite WhatsApp, aveva risposto solo con messaggio di testo, informandolo di avere contratto l'infezione da Covid e di volere stare da sola. Il testimone ha anche precisato che la C.M. dalla mattina dell'11 gennaio 2022 non aveva più inviato messaggi vocali ed ha riferito delle comunicazioni avute nelle giornate successive alla morte della C.M. con D.F., che si spacciava per lei. Anche omissis ex compagno della C.M. e padre del piccolo omissis , ha dichiarato che a partire dall'11 gennaio 2022 la madre di suo figlio non avesse più inviato messaggi vocali e che per il compleanno del figlioletto, in data 26 febbraio 2022, non si fosse fatta sentire, limitandosi ad avvisarlo qualche giorno prima che non sarebbe stata presente. È stata poi escussa omissis che ha dichiarato di essere stata amica di C.M. dal marzo 2021 e poi dello stesso D.F., presentatole proprio dalla C.M. in vista di una collaborazione per la realizzazione di contenuti hard per omissis ha spiegato che proprio in ragione del rapporto di amicizia che la legava ad entrambi era al corrente dei rapporti intercorrenti tra i due. Ha quindi dichiarato di aver conosciuto il D.F. come fidanzato della C.M. e che, come da quest'ultima confidatole, poco dopo la loro relazione sentimentale fosse finita D.F., invece, le aveva confidato di essere morbosamente innamorato di C.M. La testimone ha poi descritto l'imputato come un uomo geloso, a cui davano fastidio le relazioni che la C.M. intratteneva con altri uomini. La omissis ha pure confermato di avere accompagnato D.F. il giorno in cui egli si era presentato ai Carabinieri di omissis per dare informazioni su C.M. era stata infatti contattata tramite messaggi WhatsApp dal D.F., che le aveva chiesto di andarlo a prendere alla stazione ferroviaria di Saronno perché era successo qualcosa quando era salito sull'auto di lei, l'imputato le aveva fatto vedere l'articolo di giornale relativo al ritrovamento nel bresciano dei resti del corpo di una donna anche lei aveva quindi riconosciuto subito i tatuaggi della C.M. D.F. le aveva allora proposto di andare a casa sua a omissis , ma ella aveva insistito per andare dai Carabinieri di omissis , cosa che avevano fatto. La stessa sera, quando i Carabinieri avevano invitato lei e D.F. a recarsi a Brescia per visionare delle fotografie, ella dapprima si era rifiutata, un po'perché era stanca e scossa, un po'per paura per la propria incolumità, avendo maturato forti sospetti sul D.F. aveva tuttavia deciso comunque di recarsi autonomamente a Brescia, vista l'impossibilità dei Carabinieri di omissis di accompagnare separatamente i due. Il teste omissis con cui la C.M. aveva avuto una brevissima relazione sentimentale prima di intraprendere la carriera di attrice hard, ha parlato del rapporto con D.F., presentatogli dalla C.M. come amico, ha dichiarato che all'inizio il suo rapporto con il D.F. era stato improntato ad indifferenza, ma che poi era divenuto di contrapposizione ed era sfociato in due scontri, uno, fisico, nato dal fatto che a suo giudizio il D.F. rubasse i soldi alla C.M., e l'altro solo verbale. Da ultimo è stata sentita la teste omissis ex moglie dell'imputato, la quale ha raccontato della relazione con lm terminata il 19 marzo 2021, quando il D.F. era andato via di casa, spiegandole di aver bisogno di più libertà dopo la loro separazione. aveva saputo che l'ex compagno aveva aperto una pagina come food blogger, ma nulla aveva saputo circa la sua carriera di attore porno la testimone ha dichiarato pure che quando si era recata a casa del D.F. a omissis un mese prima del suo arresto, facendo riferimento al ritrovamento del cadavere di una donna in località omissis D.F. le aveva chiesto cosa avesse letto al riguardo ed ella aveva risposto che non sarebbe andata a trascorrere lì l'estate, temendo che in quella zona si aggirasse un serial killer l'ex marito le aveva raccomandato di stare attenta. All'udienza del 12 dicembre 2022 sono stati esaminati i testimoni omissis e contestualmente il difensore dell'imputato ha rinunciato all'esame dei testimoni omissis e omissis nonna paterna del piccolo omissis ha riferito in merito ai rapporti della vittima con il figlio. Ha descritto la C.M. come una madre, per quanto possibile, presente e dai modi amorevoli, la quale si recava con regolarità in provincia di omissis per passare il tempo libero con e che non perdeva compleanni e ricorrenze importanti. omissis nonno paterno di omissis ha confermato quanto detto dalla moglie circa il sentimento e le attenzioni che C.M. manifestava quotidianamente nei confronti del figlioletto. È stata poi escussa la dott.ssa omissis esperta in psicologa clinica e psicologia giuridica, nonché psicoterapeuta. La professionista ha dichiarato di avere avuto diversi colloqui con il piccolo omissis , ed ha ricordato che per comunicare al bambino la morte della madre avesse unitamente al papà elaborato una vera e propria narrazione, adottando tutte le cautele suggerite dalla sua esperienza professionale. Affrontando il tema delle conseguenze che la tragica vicenda aveva avuto sul piccolo omissis , la testimone ha evidenziato un primo danno, di natura morale, dovuto alla perdita della madre, implicante una iper-vigilanza , intesa come sopravvenuta attività di costante controllo da parte del piccolo di ciò che gli accade intorno, in un'ottica difensiva 21 . La psicologa ha poi individuato la assoluta necessità di supporto e trattamento nelle fasi rilevanti della crescita del minore, considerate anche le circostanze in cui è morta la madre, la grande rilevanza mediatica del caso e la facilità di accesso e fruizione tramite internet di informazioni sulla genitrice. Da ultimo, l'esperta ha sottolineato la gravità del fortissimo trauma subito da omissis . considerato che il legame madre - bambino è venuto forzatamente meno in un'età in cui la figura di cura e accudimento è essenziale e tenuto conto anche che il piccolo, che per un paio di mesi improvvisamente non aveva più avuto contatti con la madre, si era sentito da lei abbandonato. La psicologa ha ribadito la necessità che omissis sia seguito a lungo, concludendo per la sussistenza di un danno inestimabile per il bambino 22 . Dopo l'escussione dei testi indicati, l'imputato ha accettato di rendere l'esame. Rispondendo al Pubblico Ministero, egli ha confermato di aver conosciuto C.M. nell'ottobre 2020 sul sito web omissis che dopo essersi scambiati messaggi anche su WhatsApp e Telegram, i due si erano dati appuntamento a Milano, in hotel 23 , per scattare alcune fotografie nella circostanza avevano avuto anche un rapporto sessuale a pagamento, al quale ne erano seguiti altri, con cadenza bisettimanale. D.F. ha tenuto a precisare di avere pagato la donna non tanto per la prestazione sessuale in sé, bensì per il tempo trascorso con lei e che era stata proprio la ragazza a chiedergli di aiutarla a trovare clienti, gestire la corrispondenza e spiegare, nei dettagli, le prestazioni che ella offriva di fatto egli aveva iniziato a gestire gli annunci, gli appuntamenti e i guadagni della C.M., percependo saltuariamente un rimborso del 10% per le spese sostenute. Nel mese di febbraio 2021, i due avevano deciso di ufficializzare la loro relazione, giacché io mi sono innamorato di lei, lei si è innamorata di me ci siamo fidanzati ufficialmente 24 erano andati, quindi, a vivere in appartamenti vicini, nella stessa corte di omissis . A giugno dello stesso anno, ritornando da Viterbo, dove aveva girato un film insieme all'attore porno omissis , C.M. aveva deciso di interrompere la breve relazione sentimentale, poiché intendeva averne altre i due, tuttavia, avevano continuato ad avere rapporti sessuali per mere ragioni di lavoro e per amicizia . Nel corso dell'esame l'imputato ha affermato che era stata la C.M. a chiedergli di creare, a suo nome, un profilo omissis , che egli avrebbe gestito dal proprio telefono cellulare i due avevano quindi iniziato a filmare contenuti hard per la suddetta piattaforma con cadenza almeno mensile. Nel mese di giugno la giovane gli aveva riferito di avere conosciuto e successivamente omissis con il primo egli aveva avuto accesi diverbi ed era venuto alle mani, per via della sparizione di alcune banconote custodite nell'appartamento della C.M. 25 A novembre 2021 C.M. gli aveva presentato omissis quale suo fidanzato omissis gli era sembrato quello giusto per…” 26 era stato costui, invece, a manifestare gelosia nei suoi confronti. Successivamente, la giovane donna gli aveva confidato di volersi trasferire a omissis , per avvicinarsi al figlioletto e per potere da lì raggiungere più agevolmente omissis per lavoro anche se aveva capito che fosse la cosa giusta per lei, c'era rimasto male, poiché era ancora innamorato della C.M., nonostante la relazione fosse, all'epoca, già finita avevano comunque concordato che in ogni caso avrebbero continuato a vedersi per realizzare i video pornografici da vendere su omissis . Nel frattempo, egli già a dicembre 2021 aveva creato su tale piattaforma alcuni profili fittizi, tra cui quello di omissis , dietro i quali si era nascosto e con i quali aveva contattato C.M./C.A. per chiederle la realizzazione di specifici video hard, con l'intento di farle credere che il suo profilo fosse molto ricercato ed apprezzato sulla predetta piattaforma. Su contestazione del P.M. ha spiegato come, nonostante sapesse che avrebbe continuato a vedere C.M. per lavoro, temeva che ciò non avrebbe impedito un loro progressivo allontanamento. L'imputato ha poi dichiarato che lui e la C.M. avevano programmato per il giorno 11 gennaio 2022 la realizzazione di un Video, denominato omissis 27 , richiesta dallo stesso D.F. tramite il falso account omissis la sceneggiatura prevedeva che all'inizio stesse in piedi, con le mani legate ad un palo da lap dance e con nastro adesivo sulla bocca avevano quindi iniziato la videoripresa, che avevano interrotto per inviare un messaggio ed una fotografia a, con l'intento di farlo ingelosire 28 quando avevano avviato nuovamente la registrazione, era squillato il telefono di, su chiamata ne era seguita una nuova interruzione delle riprese e era stata slegata e liberata dal nastro adesivo sulla bocca, in modo da poter richiamare l'ex compagno la telefonata aveva avuto ad oggetto questioni importanti relative al figlio omissis ed all'imminente trasferimento di omissis a omissis . Terminata la chiamata, D.F. e C.M. avevano ripreso a girare il video. Il Pubblico Ministero ha allora chiesto all'imputato di spiegare come mai avesse richiesto con insistenza, tramite il profilo omissis , un filmato in cui la C.M. fosse completamente immobilizzata, con mani e piedi legati al palo ed imbavagliata in modo da non riuscire assolutamente a parlare deve essere tanto e non devi riuscire a parlare, non come le altre volte, ma di più 29 e si fosse detto disponibile a pagare di più del solito il Requirente ha chiesto anche come mai la trama prevedesse che il D.F. obbligasse la ragazza a fornirgli il codice di accesso del telefono cellulare di lei. L'imputato ha spiegato come volesse realizzare un contenuto più forte ed autentico rispetto a quello del video girato precedentemente, nel quale si notava che la protagonista riuscisse comunque a parlare ed a muoversi con riguardo alla scelta di farsi dare il codice di accesso del telefono, ha spiegato che l'intenzione era quella di alimentare la gelosia di omissis , facendosi riprendere mentre digitava il pin sullo smartphone della C.M. Tornando ad illustrare la sceneggiatura del secondo filmato realizzato l'11 gennaio, l'imputato ha, di fatto, descritto la propria condotta omicida. Ha, infatti, dichiarato di avere dapprima legato la C.M. al palo da lap dance con le mani dietro la schiena, lo scotch sulla bocca ed un cappuccio nero in testa secondo gli accordi, si era servito di un martello per colpire leggermente le gambe, le cosce e la pancia della C.M. ad un certo punto, tuttavia, aveva deciso di colpire con il martello anche la testa della donna, più volte dopo averla ripetutamente colpita, si era fermato e le aveva tolto il cappuccio in quel momento si era reso conto di quello che aveva fatto e avendo visto che C.M. aveva mosso una gamba ed era dunque ancora viva, per toglierle ogni sofferenza 30 aveva deciso di prendere un coltello, con il quale le aveva tagliato la gola. All'udienza del 19 dicembre 2022 la Corte d'Assise ha escusso i consulenti della difesa, dottori omissis e omissis i quali hanno spiegato nel dettaglio come si fossero svolti i colloqui con il D.F. e formulato le loro osservazioni in merito al termine dell'esame è stata acquisita la loro consulenza tecnica. È stato escusso anche il consulente medico legale della difesa, dott. omissis che ha riferito della propria attività di analisi della documentazione medica sanitaria inerente all'autopsia di C.M. Dall'esame è emerso, in particolare, come, secondo la valutazione del predetto consulente di parte, già la prima condotta lesiva attuata dal D.F., consistente nel colpire ripetutamente il cranio della C.M. con un martello, abbia comportato nella vittima una completa areattività in quanto si è determinata una subitanea perdita di coscienza immediatamente conseguente al primo dei colpi di martello che hanno colpito il cranio, determinandosi, da quel momento in poi, una condizione di completa anergia ed in sensibilità 31 il consulente ha sostenuto che in ogni caso tutte le condotte realizzate sul corpo della vittima successivamente allo sgozzamento debbano essere considerate quali lesioni post-mortali, non idonee a determinare ulteriori sofferenze. La relativa relazione medicolegale è stata acquisita al termine dell'esame. La Corte ha esaminato quindi il consulente informatico della difesa, omissis che si era occupato di analizzare le evidenze informatiche prodotte dall'ingegner omissis , consulente del P.M. 32 , acquisendone la relazione ha inoltre sciolto la riserva assunta in precedenza ed ha disposto perizia psichiatrica, volta ad accertare se D.F. fosse capace d'intendere di volere al momento del fatto. Perito è stata nominata la dottoressa omissis psichiatra forense tutte le altre parti hanno nominato propri consulenti. Dopo il deposito della relazione peritale, con la quale la specialista ha spiegato perché il D.F. non fosse affetto da alcuna patologia sfociata in un'infermità giuridicamente rilevante, e delle osservazioni scritte formulate al riguardo dai consulenti del Pubblico Ministero e della difesa, all'udienza del 29 maggio sono stati esaminati il perito ed i consulenti la prima ha ribadito le proprie conclusioni ed i secondi, pur con alcune distinguo, si sono detti con lei d'accordo nel ritenere che D.F. al momento dei fatti fosse pienamente capace d'intendere e di volere. L'istruzione dibattimentale è stata quindi dichiarata chiusa ed è stata avviata la discussione. Il Pubblico Ministero ha chiesto la condanna dall'imputato per tutti i delitti a lui ascritti, in continuazione, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per complessivi due anni. Le parti civili hanno chiesto l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato e la sua condanna alla pena equa ed al risarcimento dei danni, con vittoria delle spese processuali. Il processo è stato quindi rinviato all'udienza del 5 giugno 2023, quando i difensori dell'imputato, ritenendo insussistenti le circostanze aggravanti contestate e chiedendo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. , hanno chiesto di applicare all'imputato la diminuzione della pena prevista dall' art. 442, comma 2, c.p.p. per via del dettato dell' art. 438, comma 6-ter, c.p.p. e condannarlo alla pena minima in via subordinata hanno nuovamente sollecitato la Corte a sollevare la questione di costituzionalità illustrata prima dell'apertura del dibattimento, sospendendo il procedimento in corso. Oggi, dopo le brevi repliche del P. M., di alcune parti civili e della difesa, la Corte, ad esito della Camera di Consiglio, ha dato lettura del dispositivo della decisione. Motivi della decisione Come risulta evidente dall'esito dell'esame autoptico effettuato sul corpo di C.M., è del tutto palese la prova generica del delitto di omicidio volontario. I medici legali, dopo aver convincentemente illustrato le ragioni che avevano permesso loro di affermare che quello rinvenuto a pezzi fosse il corpo di C.M., hanno esaurientemente descritto le gravissime lesioni riscontrate sulla testa, peraltro recisa, della giovane donna, compatibili con i colpi inferti da un martello, e la lesione da sgozzamento, letale hanno anche spiegato e documentato che quel corpo era stato smembrato, congelato, privato di non pochi lembi di pelle, anche del viso 33 , e parzialmente bruciato, prima di essere ricongelato. Può essere solo aggiunto con riguardo all'elemento soggettivo del grave reato che condotte positive, drammaticamente attive, del tipo di quelle che hanno determinato la morte di C.M. non possono non essere state volute nel senso previsto dall' art. 42 del codice penale . Poco vi è da dire - anche a parere della difesa - pure con riguardo a quella che un tempo sarebbe stata definita prova specifica a carico di D.F., giacché l'imputato ha più volte ammesso la propria responsabilità e, come sarà meglio illustrato nel prosieguo, ha fornito agli investigatori obiettivi e decisivi elementi di riscontro a proprio carico 34 Ampiamente provate, per le stesse ragioni, sono anche le condotte ascritte a D.F. sub b e c del resto, sono stati acquisiti gli scontrini d'acquisto degli utensili utilizzati per smembrare il cadavere, sono stati rinvenuti il congelatore e le tende oscuranti e, sempre su indicazione del D.F., è stato individuato il residence dove egli tentò di bruciare il corpo e dove sono state repertate tracce di quella combustione. Deve pertanto essere affermata la responsabilità penale di D.F. in ordine ai delitti a lui ascritti, con le precisazioni in punto di circostanze del reato e di qualificazione giuridica delle condotte sub b e c di cui si dirà. Ciò rimarcato, evidenzia la Corte che le questioni principali del processo, pertanto, attengono alla sussistenza delle circostanze aggravanti contestate al capo a , all'applicabilità della disciplina del reato continuato, al chiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al loro eventuale bilanciamento, nonché alla qualificazione giuridica delle condotte illecite contestate ai capi b e c . Sulla piena capacità d'intendere e di volere di D.F. al momento delle azioni criminali si sono, infatti, concordemente espressi perito e consulenti. La circostanza aggravante della premeditazione art. 577, 1° comma, n° 3 c.p. . È noto che manchi una definizione codicistica della premeditazione. La Corte di Cassazione si è allora fatta carico di delinearne caratteristiche e tratti, giungendo a conclusioni ormai consolidate e condivise. La Corte di legittimità ha insegnato che nel delitto di omicidio la circostanza aggravante della premeditazione, prevista dall' art. 577 comma 1 n. 3 cod. pen. , richiede due elementi uno, ideologico o psicologico, consistente nel perdurare, nell'animo del soggetto, di una risoluzione criminosa ferma e irrevocabile l'altro, cronologico, rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito 35 ovvero che elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso elemento di natura cronologica e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine elemento di natura ideologica 36 , aggiungendo che la sussistenza della premeditazione nell'omicidio può essere ricavata dalla preparazione del delitto 37 I Supremi Giudici hanno poi ulteriormente precisato che elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso elemento di natura cronologica e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine elemento di natura ideologica , dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato 38 Se questa, dunque, è la composita e consolidata regola di giudizio a cui ci si deve attenere, reputa la Corte d'Assise che nel caso di specie non sia stata raggiunta la prova appagante dei due predetti elementi costitutivi della circostanza aggravante in esame. Il Pubblico Ministero ne ha chiesto il riconoscimento, rimarcando come l'esecuzione dell'omicidio fosse stata decisa e programmata da tempo da D.F., il quale - innamoratissimo e geloso della C.M., con la quale solo per decisione di lei aveva interrotto la precedente relazione sentimentale - aveva litigato con l'ex compagna nel periodo natalizio del 2021 l'aveva tuttavia indotta a continuare nella comune attività di attori hard attraverso le richieste di video in cui recitassero omissis , cioè egli stesso, e C.A., da lui stesso avanzate mediante i falsi account creati all'uopo soprattutto, quello denominato omissis , con il quale era stata chiesta la realizzazione del filmato violento, a tema bondage, senza che la sceneggiatura prevedesse alcuna parola di sicurezza, né l'utilizzo di un martello, né che la C.M. fornisse al D.F. il codice di accesso all'I-phone di lei , da realizzare la mattina dell'11 gennaio 2022 il Requirente ha anche evidenziato come fortemente dimostrativi della pervicace e lungamente mantenuta volontà di uccidere C.M. proprio quella mattina fossero l'elemento desumibile dalla chat di omissis tra omissis e l'attrice - con la quale era stato commissionato il citato video violento e nella quale il committente tra le ore 14 30 e le ore 14 32 del 3 gennaio 2022 diceva Il gran finale ce l'ho in testa, ma quello sarà solamente il finale dei nostri video - e la circostanza che dopo il delitto D.F. avesse avuto la lucidità di spacciarsi per C.M. e scrivere a di doversi sottoporre ad un tampone per il Covid. Reputa la Corte che la convinzione del Pubblico Ministero non sia supportata da prove appaganti. Non è dubbio che D.F. fosse innamorato di C.M. l'ha ripetuto espressamente più volte egli stesso, risulta dalle chat 39 e l'ha confermato l'amica comune. Tale innamoramento, tuttavia, non prova anche la gelosia, posto che l'operata ricostruzione dibattimentale dei rapporti tra i due attori , illustrata dai testimoni di polizia giudiziaria e desumibile dalle chat acquisite, prova non solo che il D.F. accettasse che la C.M. intrattenesse rapporti sentimentali plurimi, ad esempio con omissis nei confronti dei quali non risulta che l'imputato abbia posto in essere alcuna rappresaglia , ma anche che l'imputato non si opponesse neppure alla intensa attività di escort e attrice porno della donna, che implicava numerosi incontri a sfondo sessuale con altri uomini, che egli, anzi, organizzava e favoriva 40 . A lui, con tutta evidenza, bastava stare comunque accanto alla C.M. e continuare con lei una vita stimolante, del tutto diversa da quella grigia e monotona di prima che, infatti, aveva abbandonato, moglie e casa coniugale comprese . Questa convinzione è stata espressa significativamente anche dal perito dottoressa omissis Se ciò è vero - ed è processualmente vero - è ben difficile credere che D.F. abbia covato per lungo tempo il fermo proposito di sopprimere la donna comunque amata, che soprattutto gli permetteva di continuare a vivere in modo per lui finalmente pieno e gratificante. È questo un elemento che gioca contro l'ipotesi della premeditazione e genera almeno un ragionevole dubbio al riguardo. Prova poco poi in punto di premeditazione anche il litigio che C.M. e D.F. ebbero tra il 24 ed il 26 dicembre 2021 vale a dire solo un paio di settimane prima dell'omicidio , quando la donna ormai da tempo si era fidanzata con il omissis A parte la considerazione che tale episodio, se realmente significativo in chiave accusatoria, dimostrerebbe che il proposito omicida fosse insorto solo a ridosso del Natale del 2021, rileva la Corte che, come bene evidenziato dalla difesa a pagina 20 e 21 della memoria conclusiva - con argomentazione convincente, che rende superflua ogni ipocrita parafrasi - quel contrasto, avvenuto dopo che la C.M. aveva già intrattenuto relazioni affettive con omissis si era da tempo fidanzata con omissis appare essere stato poca cosa, giacché fu conseguenza del fatto che la C.M., per non scontentare il fidanzato geloso 42 , si volesse sottrarre ad una cena con D.F. e la programmata per il 26 dicembre 2021 ed avesse accampato una scusa banale il diverbio, documentato dalla chat allegata sub n° 51 della produzione del P.M., non assunse in ogni caso toni particolarmente aspri D.F. - certo contrariato, ma pienamente consapevole da tempo che non fosse più la sua donna - si limitò sostanzialmente a puntualizzare che, allora, i loro rapporti non sarebbero stati più neppure di amicizia, ma di semplice lavoro, quindi da retribuire adeguatamente. Venendo all'altro elemento ritenuto dal Pubblico Ministero sintomatico della premeditazione, vale a dire a quello basato sulla creazione dei falsi account su omissis , attraverso i quali lo stesso imputato commissionava a C.A. la realizzazione di video in cui il protagonista maschile fosse omissis , rileva la Corte che anch'esso è privo di specificità e di univocità. Nulla, infatti è concretamente emerso dall'istruzione dibattimentale a riprova del fatto che tali falsi profili siano stati realizzati per precostituire le condizioni per la realizzazione dell'omicidio dell'11 gennaio 2022. Anzitutto è incontroverso che la realizzazione del primo di tali profili risalisse già al giugno del 2021 ne ha dato prova la testimonianza del maresciallo omissis L'imputato, quindi, avrebbe premeditato l'omicidio fin da quel momento ed avrebbe mantenuto fermo tale proposito per circa sette mesi. Ciò, tuttavia, appare poco credibile, ove si considerino le ragioni affettive che muovevano il D.F. egli, che faceva di tutto per non perdere contatto con la C.M., tanto da accontentarsi - come dire? - di un equilibrio al ribasso, non poteva certo volerne la morte in modo costante per tutto quel lungo periodo, ma si macerava tra opposte spinte emotive. Rimarca, soprattutto, la Corte d'Assise - tenuto conto della rammentata, composita regola di giudizio - che in ogni caso l'Accusa nulla ha provato circa il vero e concreto momento dell'insorgenza del proposito criminale, il perdurare nelle more dell'intento omicida e il fatto che tale proposito sia rimasto costante e non abbia scontato ripensamenti durante detto periodo. Non è stato neppure allegato alcun elemento concreto ed univoco che provi che D.F. abbia organizzato l'omicidio, procurandosi per tempo i mezzi per realizzarlo, creando le condizioni per portarlo a termine in sicurezza , vale a dire senza lasciare tracce che potessero condurre a lui gli investigatori, ed aspettando freddamente e lucidamente l'occasione per realizzarlo. La creazione dei falsi account ha, in realtà, anche un'altra spiegazione possibile e ragionevole, vale a dire quella di far credere a C.M. che ella avesse molto più successo del reale sulla piattaforma omissis e in tal modo convincerla a continuare a produrre contenuti hard insieme all'altrettanto richiesto omissis , per poter continuare a fare la, per lui, gratificante attività di attore porno e, soprattutto, a stare accanto a lei, seppure non più da fidanzato, ma da mero collega. Non è dunque provato in modo appagante che il proposito di uccidere C.M. risalisse al momento dell'inizio della creazione dei falsi account. Si potrebbe allora ritenere che il proposito criminoso sia sorto in un momento successivo e che la prima condotta operativa sia stata la creazione il 22 dicembre del 2021 del falso account omissis 44 , poi utilizzato per richiedere la realizzazione del video violento, la cui sceneggiatura bondage - a parere del Pubblico Ministero - avrebbe favorito, anche per via della mancata previsione di una parola di sicurezza, l'esecuzione dell'omicidio come premeditato. Se così fosse stato, tuttavia, non si spiegherebbe perché l'omicidio non sia stato posto in essere il 25 dicembre 2021, quando i due girarono il primo dei tre video commissionati da omissis 45 , oppure il 31 dicembre 2021, quando girarono il secondo. Se l'omicidio fosse stato premeditato dal D.F. già il 21 dicembre 2021 non si spiegherebbe neppure perché egli non lo abbia realizzato prima dell'11 gennaio 2022, a prescindere dall'occasione offerta dagli incontri di lavoro. Non va, infatti, dimenticato che D.F. frequentasse la C.M. anche al di fuori del lavoro, come ha riferito la omissis , e che una magnifica occasione per portare a termine il proposito omicida - se esso fosse stato tale da tempo e da tempo mantenuto vivo - gli si presentò la sera del 26 dicembre, quando, come si è accennato, egli portò a cena C.M. nonostante la volontà contraria di omissis e avrebbe potuto ucciderla agevolmente, senza bisogno di concordare safety words. Evidentemente, il proposito omicida, se maturato, non era caratterizzato da costanza e fermezza. Anche il citato riferimento al gran finale può trovare una spiegazione alternativa a quella fatta propria dal Pubblico Ministero. Merita di essere sottolineato che la frase di D.F./ omissis il gran finale l'ho già in testa ma quello sarà solamente il finale dei nostri ·video , è stata pronunciata in risposta all'idea in quel momento prospettata non da lui, ma dalla C.M., di arricchire la sceneggiatura del filmato, coinvolgendo con una videochiamata il omissis , forse per farlo ingelosire tale idea era stata trovata eccitante dal D.F./ omissis , che tuttavia l'aveva giudicata intempestiva ed aveva quindi fatto presente all'interlocutrice di avere già altre idee per realizzare il finale dei loro video. Tale frase, quindi, se intesa nel suo significato letterale, allude, appunto, solo ad un ultimo video da commissionare a C.A. ed a omissis , in merito alla sceneggiatura del quale D.F. aveva altre idee . Anche tale elemento, dunque, appare quantomeno equivoco. Ma v'è di più. Risulta dalle chat acquisite che la sera del 9 gennaio 2022 dal profilo omissis D.F. inviò a omissis e dunque a sé stesso sul profilo omissis di omissis un messaggio con il quale si complimentava per i video girati con C.A. e come cliente si diceva pronto a pagare bene un video realizzato con un'altra protagonista a tale messaggio omissis rispose alle ore 6 59 dell'11 gennaio 2022, facendo presente che realizzava video solo con C. di tali contatti alle ore 7 56 D.F. informò C.M. omissis alle ore 8 21 rispose a omissis che prendeva atto della sua risposta e propose un compenso di mille euro per un filmato di trenta minuti con trama perversa, a propria scelta. Successivamente, dalle 9 24 dell'11 gennaio 2022, D.F. e C.M. si scambiarono alcuni messaggi con i quali commentarono la proposta del cliente e considerarono la possibilità di coinvolgere una seconda attrice, sull'identità della quale si confrontarono, scherzando discussero anche di come dividersi il compenso che, peraltro, secondo D.F. il fantomatico cliente avrebbe potuto aumentare . Reputa la Corte che tale pianificazione dell'attività futura dei due, operata a meno di un paio d'ore dalla realizzazione dell'omicidio della C.M., sia difficilmente compatibile con la premeditazione del delitto. A parte, tuttavia, le considerazioni che precedono - e senza dimenticare quanto già rimarcato circa il fatto che appaia poco credibile che D.F. abbia premeditato l'omicidio della donna per la quale aveva perso la testa e grazie alla compagnia della quale aveva potuto abbandonare la vita noiosa e sempre uguale di prima e stava continuando a vivere un'esperienza più stimolante e gratificante - c'è un elemento che cozza frontalmente con la prospettata ipotesi della premeditazione. Commissionando con lo schermo di omissis il video violento , con protagonisti C.A. e omissis , durante le riprese del quale - secondo l'Accusa - egli avrebbe realizzato il premeditato omicidio di, D.F. chiese che fidanzato della protagonista, fosse avvisato durante la registrazione - probabilmente per far credere che in tal modo la sceneggiatura fosse più eccitante per il committente - con messaggio vocale in diretta del fatto che la sua donna stesse per avere un rapporto sessuale con omissis . Posto che omissis , come è emerso anche dal suo esame, sapeva perfettamente che omissis fosse D.F. e che, come si è già sottolineato, non gradisse la perdurante presenza dell'imputato nella vita della C.M., perché mai D.F., se avesse già fermamente deciso di uccidere C.M. quel giorno e di ucciderla in quel modo, corrispondente alla trama del video nota al, avrebbe dovuto informare costui, l'antagonista, fidanzato della donna che si apprestava ad uccidere, che egli stava in quel momento girando il video con la vittima? Perché mai, anziché ragionevolmente evitare di lasciare tracce e precostituirsi un alibi, l'imputato avrebbe dovuto far sapere al omissis di trovarsi sul teatro del delitto e mettersi così nelle sue mani? omissis che dalla mattina dell'11 gennaio 2022 non sentì più la voce di C.M., una volta scoperto il delitto ne avrebbe accusato facilmente il D.F. o l'avrebbe indicato agli inquirenti come probabile responsabile. Non può ragionevolmente dubitarsi che tale elemento provi l'assenza di quella particolare figura di dolo costituita dalla premeditazione, come intesa dalla richiamata giurisprudenza di legittimità. Il perito psichiatra ha spigato bene, anche in contraddittorio con i consulenti di parte, perché non possa ritenersi che la condotta dell'imputato - le cui condizioni psichiche sono state giudicate concordemente da tutte le voci tecniche del processo scevre da elementi psicopatologici di rilevanza clinica 46 e tali da escludere una compromissione della capacità di intendere e di volere - sia stata il prodotto di una decisione lucida, ma improvvisa, sorretta da dolo d'impeto. Il fatto, tuttavia, che secondo il motivato parere della dottoressa omissis 47 il crimine sub a sia stato frutto di una decisione maturata lentamente, a seguito della progressiva presa di coscienza da parte di D.F. che i progetti personali e professionali di C.M. non contemplassero più la prosecuzione della loro relazione, anche solo professionale, non implica che il delitto sia stato premeditato. L'uccisione di C.M. fu conseguenza di condotta voluta del D.F., sorretta da dolo diretto, inteso come cosciente volontà di provocare la morte della donna, se non da dolo intenzionale, inteso quale perseguimento della morte come scopo finale dell'azione 48 , ma non di premeditazione. Del resto, nel senso dell'insussistenza della circostanza aggravante in esame depone l'assenza di qualunque significativa organizzazione dell'omicidio. Si è già rimarcata l'irrilevanza organizzativa della creazione dei falsi account. Può essere adesso aggiunto che D.F. - il quale, se avesse premeditato l'omicidio di C.M. dal dicembre 2021, avrebbe ben potuto realizzarlo precedentemente in più occasioni - non solo non si preoccupò di precostituirsi un alibi e addirittura fornì a I la prova di essere stato quel giorno sul luogo del delitto in compagnia della vittima legata, imbavagliata ed incappucciata, ma neppure pensò per tempo a come liberarsi del cadavere come invece avrebbe certo fatto un lucido, determinato e organizzato assassino . Se ne trae agevole prova anche dalle successive, raccapriccianti condotte da lui poste in essere nell'arco di circa due mesi per liberarsi definitivamente del corpo della donna che aveva assassinato. Se avesse premeditato l'omicidio, l'imputato dopo aver portato a termine il suo progetto criminale non sarebbe rimasto a guardare il cadavere per mezz'ora, prima di abbandonarlo sul posto, con il rischio che venisse scoperto presto, e procurarsi in tempi comunque diversi le tende oscuranti per schermare il teatro del delitto, gli strumenti per sezionare il corpo, il freezer per congelarlo avrebbe pulito accuratamente il luogo del delitto e non nel modo approssimativo e superficiale desumibile da quanto rinvenuto dai Carabinieri 49 non avrebbe solo in secondo momento cercato un luogo appartato - il residence di omissis - dove provare a bruciare il corpo, né sarebbe stato costretto a ricongelare i resti e tenerli nella casa della vittima fino a trovare un luogo lontano, dove trasportarli - con gli ulteriori rischi connessi - e abbandonarli, in modo peraltro frettoloso ed inadeguato tanto che vennero notati da un semplice passante . Sulla base delle argomentazioni che precedono, pertanto, la Corte d'Assise esclude la sussistenza della contestata circostanza aggravante della premeditazione, della quale non è stata acquisita prova univoca e convincente. La circostanza aggravante dei motivi abietti art. 577, primo comma , n° 4, m relazione all' art. 61, primo comma, n° 1, c.p. . Il Pubblico Ministero ha chiesto al termine della sua_ requisitoria il riconoscimento della contestata circostanza aggravante dei motivi abietti, ritenendo raggiunta la prova che D.F. abbia ucciso C.M. perché - come cristallizzato in imputazione - contrariato dall'imminente trasferimento della donna in Provincia di omissis per poter vivere vicina al figlio. Al di là dell'aggettivazione utilizzata nel capo d'imputazione, tuttavia, l'Accusa ha di fatto contestato all'imputato anche i futili motivi 50 , potendosi ritenere tali quello basato sul non condiviso trasferimento della C.M. in Veneto e quello - meramente adombrato, ma comunque spesso presente nel dibattito processuale - della gelosia. Anche per affrontare la problematica dei motivi abietti o futili, pertanto, è necessario ricordare l'ormai consolidato e condiviso orientamento espresso al riguardo dalla Corte di Cassazione. La Suprema Corte, senza sostanzialmente operare alcuna distinzione significativa tra abiezione e futilità, ha convincentemente affermato che ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dei futili motivi, è necessario che il reato concretamente realizzato costituisca espressione di un moto interiore del tutto ingiustificato, connotantesi come mero pretesto per lo sfogo di impulsi criminali assolutamente avulsi da alcuno scopo diverso dalla commissione in sé del reato, così manifestando una tale sproporzione rispetto alla determinazione criminosa da giustificare un giudizio di maggiore riprorevolezza dell'azione e di più accentuata pericolosità dell'agente 51 ha ulteriormente insegnato che l'accertamento della circostanza aggravante dei futili motivi, dovendo svolgersi con metodo bifasico, richiede la duplice verifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato e del dato soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale 52 . Anche di recente, la Corte di Cassazione ha puntualizzato che la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento 53 . Quel che secondo i Supremi Giudici caratterizza i motivi abietti o futili è, nella sostanza ed in ogni caso, la sproporzione tra la concreta condotta illecita realizzata rispetto al motivo banale, poco importante, pretestuoso, che ha indotto il soggetto attivo a commettere il reato tale sproporzione, sintomatica di un moto interiore assolutamente sproporzionato ed eccessivo, giustifica l'aggravamento di pena implicato dalla circostanza in esame. Merita anche di essere ricordato, tuttavia, che il giudizio sulla futilità del motivo, che integra la circostanza aggravante dei motivi abietti o futili, non può essere riferito ad un comportamento medio, attesa la difficoltà di definire i contorni di un simile astratto modello di agire, ma va ancorato agli elementi concreti tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, del contesto sociale e del particolare momento in cui il fatto si è verificato, nonché dei fattori ambientali che possono avere condizionato la condotta criminosa 54 . Applicando tale articolato orientamento giurisprudenziale al caso di specie, reputa la Corte d'Assise che non possa ritenersi che D.F. abbia agito per motivi abietti o futili. L'istruzione dibattimentale ha indotto la Corte, nell'incertezza delle prospettazioni al riguardo, a ritenere - lo si è già rilevato - che la vera ragione per la quale l'11 gennaio 2022 l'imputato uccise C.M. vada individuata nella circostanza che l'uomo si rese conto che ormai la C.M., dopo averlo in qualche misura usato, si stava allontanando da lui, scaricandolo 55 Ella, infatti, aveva ormai decisamente spostato il fulcro dei suoi interessi sentimentali e professionali a omissis , dove viveva il collega di lavoro e nuovo fidanzato omissis e dove vi era il centro internazionale della cinematografia hard, e stava per andare ad abitare a omissis , da dove avrebbe potuto più agevolmente raggiungere la capitale ceca e, contemporaneamente, occuparsi del figlioletto omissis collocato presso i nonni a omissis , in provincia, appunto, di omissis . L'idea di perdere i contatti stabili con colei che egli, per sua stessa ammissione e secondo l'amica testimone omissis amava perdutamente, da cui sostanzialmente dipendeva, poiché gli aveva permesso di vincere la sostanziale solitudine in cui si consumava in precedenza e di vivere in modo diverso e finalmente gratificante, si è rivelata insopportabile. Probabilmente D.F. si è reso conto che la giovane e disinibita C.M. si era in qualche misura servita di lui per meglio perseguire i propri interessi personali e professionali e lo avesse usato e ciò ha scatenato l'azione omicida. È questa nella sostanza anche l'opinione del perito e dei consulenti psichiatri che hanno studiato il funzionamento mentale e la personalità del D.F. A spingere l'imputato ad uccidere C.M. non fu, quindi, la gelosia 56 , a cui pure si è accennato da parte della Pubblica Accusa, ma la consapevolezza di aver perso la donna amata, accompagnata dal senso crescente di frustrazione per essere stato da lei usato e messo da parte. Se questo è stato il motivo-movente dell'omicidio, reputa la giudicante che non possa essere ritenuto abietto o futile in senso tecnico-giuridico. Esso, infatti, oltre a non poter essere ritenuto turpe o spregevole più di ogni altro motivo che induca alla commissione di qualunque delitto doloso cruento, non è stato espressione di un moto interiore del tutto ingiustificato e tale da costituire un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale, peraltro non evidenziato dalle voci tecniche del processo. Dal punto di vista del D.F., l'omicidio era un modo - certo non condivisibile e sproporzionato secondo il comune modo di sentire - per venire fuori da quella condizione di incertezza e sofferenza non più sopportabile, innescata dalla decisione della stimolante donna amata di allontanarsi da lui. Va allora ricordato l'insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui il giudizio sulla futilità del motivo, che integra la circostanza aggravante dei motivi abietti o futili, non può essere riferito ad un comportamento medio, attesa la difficoltà di definire i contorni di un simile astratto modello di agire, ma va ancorato agli elementi concreti tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, del contesto sociale e del particolare momento in cui il fatto si è verificato, nonché dei fattori ambientali che possono avere condizionato la condotta criminosa Cass., n° 42846/10 cit. 57 . Valutando pertanto soggettivamente la condotta del D.F., essa, dal suo punto di vista e tenuto conto del particolare momento in cui venne posta in essere, non può essere considerata futile, nel senso codificato dall' art. 577, primo comma , n° 4, in relazione all' art. 61, primo comma, n° 1, c.p . D.F., uccidendo C.M., si liberava della predetta insopportabile incertezza e guardava avanti. Si deve pertanto ribadire l'insussistenza della circostanza aggravante in esame. La circostanza aggravante delle sevi zie o della crudeltà art. 577, primo comma, n° 4, c.p. Il Pubblico Ministero ha chiesto che venga affermato che D.F. ha agito con crudeltà verso C.M., ritenendo raggiunta la prova che l'imputato, come contestato in imputazione, abbia continuato a colpirle il capo con il martello, nonostante la predetta cercasse di muovere la testa per evitare i colpi, non potendo urlare atteso che, precedentemente, le veniva apposto un nastro telato nero sulla bocca . Il Requirente ha quindi ritenuto indice delle sevizie e della crudeltà del soggetto attivo del reato la reiterazione dei colpi di martello. Posto che una certa quota di crudeltà è inevitabilmente insita in qualunque delitto doloso cruento, per decidere se la condotta omicida per cui è processo sia stata caratterizzata dalla circostanza aggravante in esame è ancora una volta necessario rifarsi ai concetti di sevizie e di crudeltà elaborati dalla Corte di Cassazione. Le Sezioni Unite della Corte, con la sentenza del 23 giugno 2016, n° 40516 , rv. n° 267630, hanno affermato che la crudeltà si distingue dalle sevizie, che fanno riferimento ad una condotta studiata e specificamente finalizzata a cagionare sofferenze ulteriori e gratuite, rispetto alla normalità causale del delitto perpetrato , ed hanno spiegato che si ha invece crudeltà quando l'inflizione di un male aggiuntivo denota la spietatezza della volontà illecita manifestata dall'agente , specificando che la circostanza aggravante dell'avere agito con crudeltà, di cui all' art. 61, primo comma, n. 4, cod. pen. , è di natura soggettiva ed è caratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole . Con un successivo arresto, i Supremi Giudici hanno rimarcato che La circostanza aggravante dell'avere agito con crudeltà, di cui all' art. 61, primo comma, n. 4, cod. pen. , caratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive e esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole, deve essere accertata alla stregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti al dolo . Fattispecie di omicidio nella quale la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato la circostanza aggravante nel numero dei colpi inferti con un coltello alla vittima, moglie dell'imputato, nella localizzazione dei fendenti al volto della donna e nella consapevolezza dell'agente di agire alla presenza dei due figli in tenera età 58 . In sintesi, come già messo in luce dalla giurisprudenza della metà degli anni novanta del secolo scorso, per la configurabilità della circostanza aggravante prevista dallo art. 61 n. 4 cod. pen. è necessario che emerga l'aspetto morale della crudeltà. Essa infatti ricorre non solo quando le modalità dell'azione manifestino la 'Volontà di infliggere speciali tormenti o sofferenze alla vittima per il solo piacere di vederla soffrire - il che caratterizza concretamente le sevizie - ma anche quando si dimostri assenza completa di ogni sentimento di compassione e di pietà che sono propri dell'uomo civile 59 Bisogna allora chiedersi se avere inferto a C.M. tredici colpi di martello alla testa con i quali le sono state cagionate gravissime lesioni craniche ed encefaliche, ancorché non immediatamente letali, costituisca condotta crudele nel senso precisato dalla giurisprudenza di legittimità il che equivale a chiedersi se si possa ritenere che la descritta condotta di D.F. fosse volta ad infliggere un male aggiuntivo, fosse caratterizzata da spietatezza e fosse sintomatica di un atteggiamento interiore specialmente riprovevole, moralmente inaccettabile. La Corte d'Assise ritiene di no. La condotta cristallizzata nell'imputazione ed accertata in dibattimento, infatti, è stata unica ed è consistita in una serie di colpi di mazzetta portati senza soluzione di continuità quando D.F., per le ragioni già sottolineato, decise che era giunto il momento di uccidere C.M., approfittando - come si vedrà - del fatto che la donna fosse legata a terra mani e piedi, imbavagliata ed incappucciata, e non potesse rendersi conto di quanto stava per accaderle e difendersi. Nulla in concreto ha dimostrato che i colpi di martello siano stati inferti in più fasi e che il movimento della testa della vittima fosse stato un movimento reattivo, drammaticamente consapevole è invece ragionevole ritenere che quel movimento altro non sia stato che la reazione meccanica provocata dalla stessa violenza dei colpi 60 . Non può pertanto ritenersi provato in modo convincente che D.F. abbia continuato a colpire nonostante la reazione della donna, a testimonianza di malvagità, di insensibilità morale e di particolare ferocia. Nessun elemento processuale, del resto, ha smentito la sua affermazione, secondo la quale il taglio della gola sarebbe stato un modo per alleviare le sofferenze della C.M., quando da un movimento della gamba di lei si era accorto che fosse ancora viva se fosse stato mosso da crudeltà, D.F. avrebbe potuto semplicemente continuare ad infierire con il martello sul capo o sul corpo della donna. Né può farsi il grave errore di desumere la crudeltà nel realizzare l'omicidio dalla raccapricciante, orripilante condotta successiva ed in particolare dall'agghiacciante gestione del cadavere e dello spaventoso scempio fattone che tanto orrore ha suscitato nella pubblica opinione . Di tale distinta e successiva condotta ci si occuperà tra poco. Deve, pertanto ribadirsi l'insussistenza della circostanza aggravante de qua. Le altre circostanze aggravanti Non vi è dubbio, invece, sulla sussistenza delle altre circostanze aggravanti contestate al capo a . Con riguardo a quella prevista dall' art. 577, 1° comma, n° 1 c.p. 61 , in fatto contestata per via del fatto che D.F. aveva intrattenuto con la C.M. una relazione affettiva, ancorché cessata al momento dei fatti, basterà ricordare che i due siano stati addirittura fidanzati l'ha affermato e quasi rivendicato l'imputato, l'ha affermato la comune amica omissis e si ricava dalle chat e da quanto riferito dal maresciallo omissis , il quale, illustrando il contenuto delle chat, ha ricordato che già il 29 gennaio 2021, dopo aver passato la notte insieme, C.M. avesse confidato all'imputato di iniziare a nutrire sempre più fiducia in lui, tanto che l'imputato il giorno dopo le aveva scritto Da questo momento in poi non sarò più tuo cliente , a conferma che il rapporto tra i due fosse diventato più intenso. Va del resto ricordato che D.F. lasciò la moglie e la casa coniugale e che lui e la C.M. andarono a vivere in due abitazioni tra loro molto vicine. Anche in merito alla circostanza aggravante di cui all' art. 61 n° 2 c.p. , contestata al D.F. per avere commesso il fatto avendo posto la persona offesa in condizione di non potersi difendere, la prova raggiunta è palese l'omicidio è stato realizzato in casa della C.M. dopo che l'imputato aveva immobilizzato la giovane donna a terra, legandole le mani al palo da lap dance ed i piedi, l'aveva imbavagliata e l'aveva incappucciata, così che non potesse neppure rendersi conto di quanto stava per accaderle e men che meno difendersi. Ogni ulteriore osservazione è superflua. Le condotte sub b e c e la continuazione . All'imputato sono stati contestati ai capi b e c , rispettivamente, il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 411 c.p. - commesso in omissis MI in epoca compresa tra il mese di gennaio del 2022 ed il 19 marzo 2022 ed aggravato ai sensi dell' art. 61, 1 ° comma, n° 1, c.p. in quanto commesso per conseguire l'impunità del reato di cui al capo a - e quello punito dall' art. 412 c.p. , commesso a omissis il 20 marzo 2020, anch'esso aggravato per le medesime ragioni ai sensi dell' art. 61, primo comma, n° 1, del codice penale . Va subito osservato che le due imputazioni, che sembrano formulate in modo sostanzialmente alternativo, sono tra loro giuridicamente incompatibili. La Corte di Cassazione, con orientamento consolidato e condiviso da questa Corte d'Assise, ha infatti chiarito che nel delitto di occultamento di cadavere, il celamento dello stesso deve essere temporaneo, ossia operato in modo tale che il cadavere sia in seguito necessariamente ritrovato, mentre, nel delitto di soppressione o sottrazione o distruzione di cadavere, il nascondimento deve avvenire in modo da assicurare, con alto grado di probabilità, la definitiva sottrazione del cadavere alle ricerche altrui 62 nello stesso senso si era del resto già espressa la giurisprudenza di legittimità, quando aveva affermato che il discrimine tra la sottrazione e l'occultamento di cadavere va individuato nelle modalità del nascondimento, tali da rendere il rinvenimento del corpo tendenzialmente impossibile nel primo caso, altamente probabile, sia pure a mezzo di una ricerca accurata, nel secondo 63 . Applicando tale regola di valutazione al caso che ci occupa, deve ritenersi che le orripilanti condotte del D.F., descritte al capo b e da lui confessate, volte com'erano con tutta evidenza a nascondere definitivamente il corpo della povera C.M. ed ovviamente a nascondere l'omicidio ed a consentire al D.F. di restare impunito , debbano essere inquadrate nello schema tipizzato dall' art. 411 c.p. D.F., compiuto l'omicidio, voleva liberarsi del cadavere definitivamente, definitivamente distruggendolo 64 nello stesso tempo, cercava di nascondere in altro modo il decesso di C.M., continuando ad usare a nome di omissis lo smartphone ed i profili social di lei, per far credere che fosse ancora viva e si fosse allontanata per propria volontà. Tali condotte, pertanto, assorbono quella contestata sub c anche perché, con tale ultima condotta, vale a dire gettando i sacchi neri con i resti umani nella scarpata di Bogno, l'imputato proseguì nel tentativo di liberarsi del corpo e di impedire il ritrovamento del cadavere. Poco c'è da dire con riguardo all'elemento soggettivo del delitto complesso in esame, posto che condotte terribilmente attive come quelle realizzate dal D.F. sul corpo della vittima non possono non essere state consapevolmente volute . Va solo aggiunto che tali condotte, poste in essere con la evidenziata intenzione di rendere irriconoscibile e disperdere definitivamente il corpo della C.M., sono state chiaramente sorrette da un medesimo momento volitivo e dallo stesso progetto criminoso, rilevanti ai sensi del secondo comma dell' art. 81 del codice penale . Non è stato, invece, provato in modo convincente che lo scempio del cadavere di C.M., realizzato nei tempi e con le terrificanti modalità descritti, sia stato ipotizzato, previsto, deciso e dunque voluto da D.F. fin da quando egli stabilì di uccidere l'ex fidanzata. Si è in precedenza spiegato perché la Corte ritenga che l'uccisione della donna non sia stata premeditata e perché le condotte successive al delitto sia state frutto di decisione del momento, dettata dalla necessità di porre rimedio alla condotta omicida appena compiuta, e siano state realizzate con una certa improvvisazione. Per tali ragioni, pertanto, mentre si deve ritenere provato che le diverse e raccapriccianti condotte illecite sub b poste in essere da D.F. nell'arco di un paio di mesi siano state sorrette dal medesimo disegno criminoso rilevante ai sensi del capoverso dell' art. 81 del codice penale , non vi è prova appagante che esse siano state unite dal vincolo della continuazione al più grave delitto di omicidio volontario contestato al capo a . Se ne trarranno le debite conseguenze in punto di determinazione della pena. Le circostanze attenuanti generiche ed il loro bilanciamento. Il Pubblico Ministero, dopo aver chiesto l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato in ordine ai reati come a lui ascritti in imputazione, ha chiesto alla Corte d'Assise di non riconoscergli le circostanze attenuanti generiche ha sottolineato, infatti, come a suo giudizio D.F. non abbia offerto alcun concreto contributo positivo alle investigazioni e si sia limitato a confessare la propria responsabilità solo quando era già stato raggiunto da decisivi, univoci e convergenti indizi di reità. La difesa, al contrario, ha chiesto che al D.F. vengano riconosciute le circostanze attenuanti generiche per via del suo corretto comportamento processuale ha, infatti, rimarcato non solo che l'imputato ha ripetutamente e molto presto ammesso le proprie responsabilità davanti alla polizia giudiziaria, al P.M. ed ai Giudici fornendo indicazioni sull'acquisto degli utensili utilizzati per smembrare il cadavere, sul luogo in cui aveva buttato le chiavi di casa C.M., sul residence di omissis , ma anche che con la scelta di consentire l'acquisizione ex art. 493, terzo comma, c.p.p. di numerosi verbali di sommarie informazioni testimoniali e delle chat, ha reso superflui lunghi e talvolta defatiganti esami testimoniali e evitato le questioni di utilizzabilità che sarebbe stato possibile porre in relazione all'acquisizione dei documenti informatici estrapolati dalle copie forensi dei devices dell'accusato e della vittima, così permettendo il risparmio di significative energie dibattimentali. Per operare una corretta valutazione di tali opposte prospettazioni, la Corte ritiene utile rammentare quale sia la giurisprudenza di legittimità in punto di circostanze attenuanti generiche. La Corte di Cassazione, in sintesi, ha insegnato che tali circostanze possono essere concesse quando il Giudice ravvisi qualche elemento positivo 65 , che valga a giustificare l'esercizio da parte sua della relativa facoltà 66 . Alla luce di tale insegnamento, le argomentazioni difensive sono più convincenti. È certo vero, come sostenuto dal Requirente, che D.F. era già nel mirino degli inquirenti quando si presentò spontaneamente ai Carabinieri di omissis e rese dichiarazioni contraddittorie e sostanzialmente confessorie. È altrettanto vero, tuttavia, che al momento della confessione gli investigatori non avessero ancora acquisito decisivi elementi nei confronti dell'imputato se li avessero avuti, non si sarebbero il 27 e 28 marzo 2022 limitati a pedinarlo, secondo quanto riferito dal testimone maresciallo omissis . Come dichiarato in aula dai militari operanti, invero, solo grazie alle indicazioni del D.F. è stato per loro possibile trovare le chiavi di casa C.M. buttate in un tombino, acquisire gli scontrini d'acquisto degli utensili utilizzati per smembrare il cadavere, venire a conoscenza del residence dove era stata tentata la combustione dei resti di acquisendone la relativa prova attraverso il rinvenimento di tracce di cenere e acquisire la prova del soggiorno di D.F. nell'albergo del luogo in cui aveva da ultimo buttato i sacchi contenenti i resti della sua vittima. È poi incontestabile che consentendo l'acquisizione ex art. 493, terzo comma, cpp . di molti atti delle indagini preliminari D.F. abbia permesso oggettivamente di risparmiare significative energie dibattimentali, con rilevante accorciamento dei tempi e dei II costi del processo. Le considerazioni da ultimo fatte giustificano ampiamente il riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche. Esse devono essere bilanciate ai sensi dell' art. 69 del codice penale con le residue circostanze aggravanti sub a e con quella di cui all'art. 61, primo comma, n° 2 contestata in relazione al delitto complesso sub b . La Corte d'Assise ritiene che fra le circostanze vi sia equivalenza, giacché il descritto comportamento processuale può essere ritenuto frutto di resipiscenza, vale a dire di consapevolezza della gravità di quanto fatto e di ravvedimento. Il trattamento sanzionatorio Ribadita l'affermazione - nei limiti e con le precisazioni indicati - della responsabilità penale di D.F. in ordine ai delitti contestati, bisogna passare alla determinazione del relativo trattamento sanzionatorio. Reputa la Corte d'Assise che il delitto di omicidio per cui è processo sia caratterizzato da estrema gravità. Pur se in virtù dell'operato bilanciamento tra le circostanze dev'essere ritenuto semplice , non è dubbio che il delitto in esame, tenuto conto delle descritte modalità dell'azione delittuosa, della giovane età della vittima, del numero delle persone offese e, soprattutto, del gravissimo danno cagionato al figlioletto della donna uccisa - privato in tenerissima età della madre e dunque della possibilità di contare sull'affetto ed il supporto di lei - debba essere punito con il massimo della pena. Per il delitto di omicidio volontario è dunque equa la pena di ventiquattro anni di reclusione, determinata ai sensi degli artt. 575 e 23 del codice penale . A tale pena, dev'essere aggiunta quella per il delitto complesso contestato al capo b si è, infatti, già sottolineato come tale reato non sia avvinto a quello di omicidio dal vincolo della continuazione. Anche il delitto sub b dev'essere ritenuto della massima gravità e punito con il massimo della pena. Verrebbe semplicemente da considerare se non si puniscono con il massimo della pena prevista dall' art. 411 c.p. condotte come quelle realizzate dal D.F., quando si deve applicare la sanzione massima? Non è superfluo, infatti, rimarcare che D.F., per sua stessa ammissione, ha abbandonato a terra, nel suo sangue, il cadavere dell'ex fidanzata il giorno dopo ha acquistato un'accetta ed un seghetto e li ha utilizzati nei giorni seguenti per fare a pezzi ed eviscerare il cadavere successivamente ha comprato su Amazon un freezer a pozzetto , l'ha installato nell'abitazione della stessa vittima e vi ha messo dentro e congelato i pezzi del corpo, divisi in cinque sacchi neri nelle settimane successi ve, al fine di liberarsi di quei resti, ha affittato, dopo opportuno sopralluogo, un appartamento in un residence di Vararo VA , vi ha trasportato i resti della C.M. e servendosi del barbecue a disposizione dei clienti ha cercato di eliminare, bruciandoli con alcool e benzina, alcuni pezzi del cadavere, non riuscendovi ha allora nuovamente trasportato i resti a omissis , dove li ha di nuovo messi nel congelatore il 19 marzo 2022, al fine di rendere il corpo irriconoscibile, ha con una lama asportato dal cadavere smembrato lembi di pelle del viso 67 e di altre parti del corpo sulle quali c'erano alcuni tatuaggi, buttandoli nel water il giorno dopo si è recato a omissis , in provincia di Brescia, dove in località Paline ha gettato i sacchi neri della spazzatura contenenti i resti di C.M. lungo una scarpata. La condotta del D.F., dunque, merita di essere sanzionata con il massimo della pena, previsto in sette anni. Si è anche sottolineato come tutte le raccapriccianti condotte appena descritte siano state nell'arco di un paio di mesi e siano state realizzate in base ad un medesimo disegno criminoso, secondo la corretta imputazione elevata dal Pubblico Ministero. La pena di sette anni di reclusione dev'essere, pertanto, elevata di tre anni di reclusione per la contestata continua zione interna ai sensi dell' art. 81 cpv. c.p. , in ragione di sei mesi di reclusione aggiuntivi per ciascun segmento di condotta illecita. D.F., pertanto, dev'essere condannato per il delitto sub b alla pena, ritenuta equa, di dieci anni di reclusione. Tale pena dev'essere aggiunta ex art. 73 c.p. a quella di ventiquattro anni di reclusione, inflitta per il delitto di omicidio. La complessiva pena della reclusione di trentaquattro anni dev'essere, tuttavia, ridotta a quella di trent'anni, in applicazione del limite codificato dall' art. 78, primo comma, n° 1, del codice penale. Le statuizioni accessorie . L'affermazione della responsabilità penale di D.F. e la sua condanna alle pene come sopra determinate comportano, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere, anche quella alle pene accessorie previste dagli artt. 29, 32 e 36 c.p. meglio specificate in dispositivo, e, ai sensi dell' art. 230, primo comma, n° 1, c.p. , l'applicazione al D.F. della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni. In applicazione dell' art. 240 c.p. si devono ordinare la confisca e la distruzione del manico di legno meglio descritto nel verbale di sequestro redatto dalla Compagnia Carabinieri di omissis il 31 marzo 2022, nonché dei campioni biologici in atti, a cura della polizia giudiziaria operante. Non vi sono ragioni processuali per non ordinare in applicazione del dettato dell' art. 262 c.p.p. il dissequestro e la restituzione in favore di D.F., a cura della polizia giudiziaria che aveva apposto il vincolo reale, del telefono cellulare, del notebook e del personal computer con relativi accessori, nonché delle chiavi, meglio descritti nei verbali di sequestro in atti. Dev'essere invece rigettata la richiesta della parte civile omissis Bonfante di dissequestro in proprio favore della somma di denaro sottoposta a vincolo reale, depositata sul libretto di deposito giudiziario n. omissis , rilasciato il 19 giugno 2022. La richiesta è stata avanzata sul rilievo che la somma spetterebbe al piccolo omissis in quanto erede di C.M., a cui la somma apparteneva. Reputa, tuttavia, la Corte che la proprietà di detta somma sia controversa. Nessuna prova concreta è stata offerta in sede dibattimentale a dimostrazione della pretesa della parte civile, mentre il sequestro è stato operato nei confronti del D.F., che era in possesso di quella somma di denaro. Il dubbio sull'appartenenza della somma implica che ai sensi dell' art. 263, terzo comma, c.p.p. che debba essere rimessa alla valutazione del Giudice civile la soluzione della controversia sulla titolarità di essa, sulla quale dev'essere dunque mantenuto il vincolo reale. Le domande risarcitorie. L'affermazione della responsabilità penale dell'imputato per le condotte indicate comporta l'accoglimento, nei limiti di cui infra, delle domande civilistiche, giacché è notorio68 che condotte omicide del tipo di quella poste in essere da D.F. implichino danni non patrimoniali meritevoli di ristoro, connessi alla sicura sofferenza intima e morale cagionata ai prossimi congiunti della persona uccisa le medesime condotte comportano anche danni patrimoniali risarcibili, se allegati e provati. Nel caso di specie alle parti civili omissis e omissis genitori di C.M., dev'essere riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale da morte della congiunta tale danno, anche in considerazione dell'età delle predette parti civili e delle connesse, ragionevoli esigenze ed aspettative di assistenza, è ragionevolmente quantificabile in questa sede, in via equitativa 69 e definitiva, rispettivamente in € 40.000,00 e € 60.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal giudicato al saldo la differente entità del risarcimento è giustificata dalla minore intensità del rapporto tra la C.M. ed il padre, residente all'estero, emersa dalle chat acquisite. La liquidazione equitativa e definitiva del danno comporta il rigetto della richiesta di provvisionale. Non può essere accolta la domanda relativa ai danni patrimoniali, non essendo stata offerta al riguardo alcuna prova concreta. Venendo alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali avanzata da omissis reputa la Corte che essa debba essere accolta. Egli, ex compagno della vittima e padre del piccolo omissis . a lui ormai esclusivamente affidato, ha certamente subito le conseguenze dolorose connesse non tanto e non solo alla scomparsa della made di suo figlio, ma soprattutto alla sofferenza provocata dalla consapevolezza che il bambino crescerà senza la presenza della fondamentale figura materna ha certamente subito anche danni patrimoniali, dovuti al fatto che dovrà da solo fare fronte alle spese del futuro sostentamento del piccolo omissis , senza poter più contare sul rilevante contributo finanziario che in precedenza C.M. gli forniva grazie ai suoi guadagni. Se, tuttavia, è ragionevolmente provato l'an della pretesa risarcitoria, non vi è prova appagante del quantum del risarcimento sarà quindi il giudice civile a determinarlo in separato giudizio la Corte al presente ritiene raggiunta la prova di un danno non patrimoniale quantificabile in € 20.000,00 e condanna l'imputato al pagamento della relativa provvisionale. Venendo, infine, alla domanda risarcitoria avanzata nell'interesse del piccolo omissis anch'essa dev'essere accolta. La estrema gravità del danno non patrimoniale subito dal bambino è emersa in tutta la sua drammatica chiarezza dalla già riassunta deposizione della dott.ssa omissis esperta in psicologa clinica e psicologia giuridica, nonché psicoterapeuta la professionista, spiegando con efficacia come nel future omissis dovrà attentamente essere seguito e supportato da psicologi esperti, ha fornito anche la prova del danno patrimoniale subito dalla piccola parte civile. Tale danno, tuttavia, è di difficile quantificazione e non può essere determinato in questa sede, in mancanza di appaganti allegazioni nel rimettere la determinazione definitiva di tale ingente danno alla valutazione del giudice civile, la Corte d'Assise al momento ritiene raggiunta la prova di un danno non patrimoniale quantificabile in € 150.000,00 e di un danno patrimoniale quantificabile in € 30.000,00 e condanna, pertanto, l'imputato al pagamento di una provvisionale di € 180.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal giudicato al saldo. La condanna civilistica dell'imputato implica anche quella al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili, liquidate come da dispositivo. La complessità della motivazione consiglia la previsione del termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza. Ai sensi dell' art. 304, 1° comma, lett. c , c.p.p. , si dispone la sospensione in tale periodo del termine di fase della misura cautelare in atto nei confronti del D.F. P.Q.M. visti gli artt. 533 , 535 c.p.p . DICHIARA D.F., nato a omissis , il omissis , colpevole dei reati a lui ascritti al capo a - escluse le circostanze aggravanti di cui agli artt. 577, 1° comma , n. 3, art. 577, 1° comma , n. 4 in relazione all' art. 61, 1 ° comma, n. 4 , e art. 577, 1° comma , n. 4 in relazione all' art. 61, 1° comma , n. 1 c.p. - e b , in quest'ultimo assorbito il delitto contestato al capo c e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche giudicate equivalenti alle residue circostanze aggravanti contestate ai capi citati, lo CONDANNA quanto al reato sub a , alla pena di ventiquattro anni di reclusione e, quanto al reato sub b , alla pena di dieci anni di reclusione e quindi complessivamente, tenuto conto del limite previsto dall 'art. 78, 1° comma, n. 1 , c.p ., alla pena di trenta anni di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere in custodia cautelare. Visti gli artt. 29 e 32 c.p ., DICHIARA D.F. interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale per tutta la durata della pena. Visto l 'art. 36 c.p . DISPONE la pubblicazione di questa sentenza mediante affissione nei comuni di Busto Arsizio e omissis , nonché nel sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di quindici giorni, per estratto, a spese del condannato. Visto l 'art. 230 c.p . APPLICA a D.F. la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni. Visti gli artt. 538 e segg c.p.p . CONDANNA D.F. - al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore delle parti civili omissis e omissis che liquida in via equitativa e definitiva rispettivamente in € 40.000 e € 60.000 - al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a favore di omissis , in proprio, da liquidarsi in separato giudizio civile e ad una provvisionale in suo favore di € 20.000 - al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a favore di omissis come rappresentato dal padre, da liquidarsi in separato giudizio civile, e ad una provvisionale di € 180.000 oltre interessi e rivalutazione dal giudicato al saldo per tutte le predette parti civili. CONDANNA altresì D.F. al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna delle medesime parti civili che LIQUIDA in relazione alla presente fase, in € 5.954, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%. Visti gli artt. 240 c.p ., ORDINA la confisca e distruzione del manico di legno meglio descritto nel verbale di sequestro redatto dalla Compagnia Carabinieri di omissis in data 31.03.2022, nonché dei campioni biologici in atti, a cura della polizia giudiziaria operante. Visto l 'art. 262 c.p.p ., ORDINA il dissequestro e la restituzione, a cura della polizia giudiziaria operante, in favore di D.F. del telefono cellulare, del notebook e del personal computer con relativi accessori, nonché delle chiavi, meglio descritti nei verbali di sequestro in atti. Visto l 'art. 263, 3° comma, c.p.p . RIGETTA la richiesta di dissequestro formulata dalla parte civile omissis , della somma di denaro sottoposta a vincolo reale ai danni dell'imputato, depositata sul libretto di deposito giudiziario n. omissis , rilasciato il 19.06.2022, essendo controversa la proprietà della stessa, e RIMETTE al giudice civile la soluzione della controversia sulla titolarità della predetta somma. Visto l 'art. 544, 3° comma, c.p.p ., INDICA in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione della sentenza. Visto l' art. 304, 1° comma, lett. c , c.p.p. , SOSPENDE il termine di fase della misura cautelare in atto nei confronti di D.F. durante la redazione della sentenza, nei tempi indicati. Busto Arsizio, 12 giugno 2023. ***** Note 1 Cfr. verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da omissis , acquisito agli atti del dibattimento all'udienza del 28 novembre 2022. 2 Il particolare emerge dal verbale di sopralluogo del 20 marzo 2022 in omissis , operato dalla dottoressa omissis 3 Cfr. relazione di consulenza medico-legale per il PM di Busto Arsizio datata 7 giugno 2022, acquisita all'udienza del 5 dicembre 2022. 4 omissis 5 Cfr. interrogatorio del 28 marzo 2022 ore 22.39 di D.F. acquisito all'udienza del 28 novembre 2022. 6 Ai Carabinieri di omissis , il D.F. aveva, in fatti, riferito che C.M. fosse andata via con la su auto Fiat 500. 7 Cfr. verbale stenotipico del 12 dicembre 2022, pag. 53. 8 È in atti il verbale 30 marzo 2022 del rinvenimento su indicazione del D.F. e del sequestro della chiave di casa C.M. - risultata tale a seguito di immediata verifica informale - in un tombino di Vicolo Fiorito, a omissis . 9 Cfr. relativi verbale riassuntivo e verbale stenotipico, acquisiti all'udienza dibattimentale del 28 novembre 2022. 10 Cfr. ordinanza del 24 ottobre 2022, pag. 3. 11 Tra questi, meritano di essere ricordati i tabulati del traffico telefonico e telematico sull'utenza alla C.M. e sull'utenza in uso al D.F., chat WhatsApp, video e file audio. 12 Cfr. spontanee dichiarazioni D.F., verbale stenotipico udienza del 28 novembre 2022, pag. 5. 13 Il testimone ha ricordato che il giornalista grazie ad un'agenzia pubblicitaria che curava gli interessi di C.A. e era riuscito a risalire al nome ed al cognome dell'attrice ed al numero di telefono da lei utilizzato. 14 L'uomo era, come rilevato, il giornalista omissis 15 Si rammenti che è stato acquisito il relativo scontrino di acquisto dell'11 gennaio 2022, ore 13.49. 16 Come da verbali di sequestro acquisiti all'udienza del 28 novembre 2022 indicati ai nn. 10 e 16 dell'indice in atti. 17 In particolare, il sottufficiale ha confermato di aver proceduto all'analisi dell'1-phone 6S di D.F., del telefono I-phone 12 Mini in uso a C.M., del telefono I-phone 12 SE in uso all'imputato e che costui aveva con sé al momento del fermo, di un notebook Asus posto rinvenuto all'interno dell'abitazione dell'imputato, di otto dispostivi USB pendrive e di un notebook Dell che D.F. aveva con sé sempre al momento in cu venne fermato. 18 omissis 19 omissis 20 omissis 21 CF pag. 16 di 59 del verbale del 12 dicembre.2022. 22 La Corte ha acquisito la relazione a finna della dott.ssa omissis 23 Come da documentazione prodotta dal P.M. in data 12 dicembre 2022. 24 Così come da sten. pag. 23 del 12 dicembre 2022. 25 La circostanza, lo si è rilevato, è stata confermata dal omissis in dibattimento. 26 Come da esame imputato del 12 dicembre 2022, pag. 26 del verbale stenotipico. 27 Il riferimento è alla trama, che prevedeva che la omissis scoprisse il cugino mentre si masturbava e finisse per avere con lui un rapporto sessuale cfr. verbale dell'udienza del 12 dicembre 2022, pag. 29. 28 Come precedentemente spiegato da D.F., i due si proponevano di alimentare la gelosia di omissis e fare un gioco con la gelosia di omissis cfr. sten. esame imputato del 12 dicembre 2022, pag. 29. 29 Cfr. esame imputato già citato, sten. 12 dicembre 2022, pag. 31. 30 Cfr. esame imputato già citato, sten. 12 dicembre 2022, pag. 33. 31 Cfr. consulenza tecnica di parte dott. omissis pag. 3 di 4, acquisita all'udienza del 19 dicembre 2022. 32 Il consulente omissis ha analizzato l'I-phone Appie SE, il notebook Asus F540L e l'account omissis del D.F., nonché l'I-Phone Appie 12 mini di C.M. Il consulente ha estratto dal predetto I-Phone dell'imputato 404 sms, il registro delle 561 chiamate fatte o ricevute tra l'8 maggio 2015 e il 28 marzo 2022, 328 app tra cui 10 giochi, alcuni dei quali a terna calcistico e, insieme alle altre - vale a dire a tutti i messaggi di natura non testuale - anche la chat tra l'imputato e la vittima dell'11 gennaio 2022 dal notebook non ha estratto nulla di significativo dall'l-phone della C.M. ha estratto 82 sms, le chat con video e 159 app 33 Dalla relazione medico-legale dei consulenti del P.M. omissis , emerge pag. 13 e 14 che sul volto della vittima è stata riscontrata un'ampia area di asportazione pressoché completa della cute con esposizione dei tessuti sottocutanei. . 34 Si rammenti che il maresciallo ha dichiarato di avere pedinato dal 27 al 28 marzo 2022 il sospettato, constatando che costui utilizzasse per i propri spostamenti la Fiat 500 della madre della Ma altresì ha poi accertato che D.F. avesse soggiornato tra il 19 e il 20 febbraio 2022 presso l'Hotel omissis di omissis , verificandone la prenotazione tramite booking e l'effettiva consegna del documento di identità al momento del check­ in presso la struttura ha anche verificato il concreto acquisto presso il omissis di omissis degli attrezzi utilizzati per lo smembramento del corpo. 35 Cass., 1, 18 giugno 2003, n° 27307, rv. n° 225261 - 01. 36 Cass., S.U., 18 dicembre 2008, n° 33 7, imp. Antonucci ed altri. 37 Cass., 1, 12 aprile 2001, n° 25221 , rv. n° 2 I 9966 – 01 38 Cass., V, 3 giugno 2015, n° 42576 , rv. n° 265149 – 01 39 Si ricordi quanto riferito illustrando il contenuto delle chat dal maresciallo omissis circa il fatto che già il 29 gennaio 2021, dopo aver passato la notte insieme, C.M. avesse confidato all'imputato di iniziare a nutrire sempre più fiducia in lui, tanto che l'imputato il giorno dopo le aveva scritto da questo momento in poi non sarò più tuo cliente , a conferma che il rapporto tra i due fosse diventato più intenso e che D.F. fosse ben contento di ciò. 40 Si rammenti che nelle prime fasi del dibattimento il P.M. sollecitato dal Presidente, ha affermato che siano in corso distinte indagini preliminari nei confronti del D.F. per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione della C.M. 41 Cfr. pagina 34 della relazione peritale. 42 E che omissis fosse geloso del D.F. ed insofferente alla perdurante frequentazione tra costui e risulta chiaramente dalla conversazione in chat tra omissis e la C.M. riprodotta nell'allegato n° 46 del P.M. 43 Si rimanda a quanto ricordato nella nota 21. 44 omissis 45 omissis 46 Cfr. pagina 21 della relazione 47 Alle pagine 37 e 38 della sua relazione il perito ha spiegato perché in base all'analisi della documentazione esaminata e delle risposte spontaneamente rese dall'imputato nel corso dell'interrogatorio del 6 aprile 2022 davanti al Pubblico Ministero ha escluso che possa avere avuto effetto scatenante la telefonata ricevuta dalla C.M. durante le riprese del video mortale 48 Cfr. Cass., V, 11 aprile 2016, n° 2361 8, rv. n° 266915. 49 Si veda l'acquisito verbale dei rilievi operati dai Carabinieri Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Brescia, che dà conto del rinvenimento di plurime tracce ematiche ed organiche, anche all'interno di un banale aspirapolvere. 50 Vale la pena di ricordare che con l'aggettivo abietto si definisce qualcosa di spregevole, turpe, ignobile, vile, sintomatico di bassezza morale, mentre l'aggettivo fittile indica qualcosa di banale, non importante, poco serio, se non addirittura frivolo. 51 Cass., I, 21 dicembre 2017, n° 1688 9, rv. n° 273119. 52 Cass., V, 27 giugno 2019, n° 45138 , rv. n° 277641. 53 Cass., V, 30 giugno 2020, n° 2594 0, rv. n° 280103. 54 Cass., I, 18 novembre 201O, n° 42846, rv. n° 2490 I O - O1 con/ Cass., V, 21 aprile 2017, n° 36892, rv. n° 270804. 55 Vale la pena di osservare che se non si ritenesse accertata la vera ragione dell'agito delittuoso e permanesse ince1tezza al riguardo non potrebbe ritenersi sussistente la circostanza aggravante in esame, posto che la Co1te di Cassazione ha avuto modo di enunciare il condiviso principio di diritto, secondo cui per la configurabilità della circostanza aggravante dei motivi abietti o futili occorre che il movente del reato sia identificato con certezza, non potendo l'ambiguità probatoria sul punto ritorcersi in danno dell'imputato Cass., I, 11 novembre 2008, n° 45326, rv. n° 242333 -01 conf. Cass., I, 18 gennaio 201 7, n° 54074, rv. n° 272035 -01. 56 Si è già messo in rilievo che non vi sia prova convincente del fatto che D.F. fosse morbosamente geloso di C.M. Va adesso osservato che la gelosia, di per sé, non può essere ritenuto un motivo abietto o futile. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, insegnato che in tema di omicidio, è configurabile l'aggravante dei motivi abietti o futili, caratterizzata dalla sproporzione tra movente e delitto, nel caso in cui la gelosia assume caratteristiche morbose e di ingiustificata espressione di supremazia e possesso Sez. 1, Sentenza n. 16054 del 10 marzo 2023, rv. n° 284545 - 02 . Conf. Cass., I, 1° ottobre 2019, n° 49673, rv. 278082 - 02, secondo cui in tema di circostanze, la gelosia può integrare l'aggravante dei motivi abietti o futili, quando sia connotata non solo dall'abnormità dello stimolo possessivo verso la vittima od un terzo che appaia ad essa legata, ma anche nei casi in cui sia espressione di spirito punitivo, innescato da reazioni emotive aberranti a comportamenti della vittima percepiti dall'agente come atti di insubordinazione . Cfr. anche Cass, V, 21 maggio 20 I 9, n° 44319, rv. n° 276962 - 01. 56 L'istruzione dibattimentale non ha evidenziato elementi concreti a sostegno di una volontà di dominio o di supremazia da parte del D.F., che, al contrario, dipendeva da C.M. e - verrebbe da dire - viveva di lei. 57 Con Cass., V, 21 aprile 2017, n° 36892, rv. n° 270804 – 01 58 Cass. I, 20 dicembre 2017, n° 2018 5, rv. n° 272827 -01. 59 Cass., I, 29 maggio 1995, n° 9544, rv. n° 202470 - 01. 60 Si rammenti quanto dichiarato dal consulente medico legale della difesa circa la completa areattività della vittima, conseguenza del fatto che si è determinata una subitanea perdita di coscienza immediatamente conseguente al primo dei colpi di martello che hanno colpito il cranio, determinandosi, da quel momento in poi, una condizione di completa anergia ed insensibilità . 61 Pare evidente alla Corte che il riferimento in imputazione all 'art. 577, secondo comma, c.p.p . sia conseguenza di mero errore materiale, giacché l'Accusa ha sempre ed esclusivamente fatto riferimento a tale relazione e la difesa ha sempre interloquito con riguardo a tale specifica circostanza aggravante. 62 Cass., I, 11 settembre 2018, n° 100 0, rv. n° 274789-01. 63 Cass., I, 10 giugno 2013, n° 32038, rv. n° 256452 - 01 conf. Cass., I, 10 giugno 2013, n° 32038, rv. n° 256452 - 01, secondo cui nel delitto di occultamento di cadavere il ce/amento dello stesso deve essere temporaneo, ossia operato in modo tale che il cadavere sia in seguito necessariamente ritrovato, mentre nel delitto di soppressione o sottrazione di cadavere il nascondimento deve avvenire in modo da assicurare, con alto grado di probabilità, la definitiva sottrazione del cadavere alle ricerche altrui . 64 Vale la pena di evidenziare come la condotta in esame contenga anche quella di vilipendio, tipizzata dall 'art. 41O c.p . va sottolineato, infatti, che il delitto punito dall 'art. 411 c.p . è reato complesso, come già riconosciuto da un condiviso arresto giurisprudenziale datato, ma non superato da decisioni successive cfr. Cass., 5 novembre 19 70, n° 108 1, rv. n° 116 048. 65 Cfr. Cass., III, 18 marzo 202 I, n° 24128, rv. n° 281590---01, secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti fa personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse . Nello stesso senso, più di recente, Cass., IV, 8 giugno 2022, n° 3287 2, rv. n° 283489-01, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d./. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 12 5, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato . Già Cass., lll, 27 gennaio 2012, n° 196339, rv. n° 252900, peraltro, aveva affermato che le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo e Cass., 11, 7 novembre 2018, n° 929 9, rv. n° 275640, aveva già affermato che le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo . 66 Cfr. Cass., VI, 28 ottobre 2010, n° 4 1 36 5, rv. n° 248737, imp. Straface, secondo cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nel!'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio dev'essere motivato nei soli imiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo Cass., VI, l 6 giugno 201O, n° 242364, imp. Giovane e altri, ha chiarito che nel motivare il diniego delle concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o comunque rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valuta zione . 67 Si ricorda che dalla relazione medico-legale dei consulenti del P.M. omissis , emerge pag. 13 e 14 che sul volto della vittima è stata riscontrata un'ampia area di asportazione pressoché completa della cute con esposizione dei tessuti sottocutanei D.F. ha pertanto sostanzialmente reso irriconoscibile il volto di C.M. 68 La giurisprudenza di legittimità, con ragionamento che la Corte ritiene fondato anche con riguardo al delitto di omicidio per cui è processo, ha avuto modo di affermare che è legittimo il ricorso al notorio ed alle presunzioni nella prova del danno, nella specie derivante da lesione alla reputazione a mezzo di programma televisivo, considerato che, in base all' id quod plerumque accidit , si può presumere che tale lesione abbia arrecato alla persona offesa una sofferenza morale meritevole di ristoro inoltre, l'automatismo del relativo nesso causale è, in tal caso, di tale evidenza da far sì che il relativo onere di allegazione possa ritenersi soddisfatto attraverso il richiamo anche per relationem rispetto all'imputazione contestata al contenuto e alle modalità di diffusione delle affermazioni lesive Cass., V, 28 ottobre 2011, n° 648 1, rv 251944. 69 La valutazione equitativa dei danni non patrimoniali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, qualora abbia soddisfatto l'esigenza di ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno e ammontare dell'indennizzo, correlazione motivata attraverso i concreti elementi che possono concorrer e al processo di formazione del libero convincimento Cass, V, n° 38948 del 27/10/2006 - dep. 24/11/2006, Avenati ed altri, rv. n° 23502401. La valutazione equitativa dei danni non patrimoniali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se ha soddisfatto la esigenza di ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno ed ammontare dell'indennizzo, correlazione motivata attraverso i concreti elementi che possono concorrere al processo di formazione del libero convincimento Cass. V, n° 14660 del 01/10/1999 - dep. 29/12/1999, Camiato L, rv. n° 21 518901.