L’imputato assolto può impugnare la dichiarazione di ammissibilità dell’appello della parte civile?

Secondo la Cassazione, no. L’unica via percorribile per far valere il proprio interesse ad ottenere una decisione opposta potrà essere quella del processo civile a cui il giudice dell’appello penale ha rimesso la decisione.

Il GIP del Tribunale di Pescara aveva assolto gli imputati dal reato di falso ideologico in atto pubblico perchè il fatto non sussiste”. La Corte d'appello confermava la decisione con rinvio della prosecuzione del giudizio civile alla relativa sezione, attesa l' ammissibilità dell' impugnazione proposta dalla parte civile . La difesa ha proposto ricorso in Cassazione. Per valutare la fondatezza del ricorso, il Collegio parte dall'analisi del testo di cui all' art. 573 c.p.p. come modificato dalla Riforma Cartabia e sottolinea che l'innovativa regola del trasferimento della decisione al giudice civile mira a realizzare un ulteriore risparmio di risorse, nell'ottica di implementare l'efficienza giudiziaria nella fase delle impugnazioni, e non si pone in conflitto con la giurisprudenza costituzionale” così la relazione alla riforma . Il giudice penale è infatti chiamato ad una verifica imprescindibile sulla non inammissibilità dell'atto e in caso di esito positivo potrà rinviare per la prosecuzione al giudice civile. Avverso tale provvedimento però, non è prevista la possibilità di impugnazione , tuttavia la parte che subisce” il preventivo giudizio di ammissibilità potrebbe, a determinate condizioni, avere interesse a contrastarlo, da subito, nella sede penale , come nel caso di specie. Gli imputati infatti erano stati assolti in primo grado per insussistenza del fatto e la declaratoria di inammissibilità dell'appello della parte civile avrebbe prodotto l'effetto di giudicato ai sensi dell' art. 652 c.p.p. , innegabile dunque, secondo il Collegio, il loro interesse ad impugnare la decisione della Corte territoriale al fine di invocare una opposta decisione attraverso cui consolidare l'effetto preclusivo della pronuncia anche nel giudizio civile. Tale interesse potrà però trovare tutela in sede civile , posto che il provvedimento della Corte d'appello risulta non impugnabile in Cassazione, dato il suo carattere di valutazione provvisoria e senza contraddittorio.

Presidente De Gregorio – Relatore Morosini Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di L'Aquila - investita del gravame proposto dalla parte civile D.R.B. avverso la sentenza con cui, all'esito di giudizio abbreviato, il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pescara aveva assolto G.C., M.F. e G.G. dal reato di falso ideologico in atto pubblico perché il fatto non sussiste – ha rinviato per la prosecuzione del giudizio alla sezione civile della stessa Corte di appello, ai sensi dell' art. 573, comma 1-bis c.p.p. , sul rilievo preliminare che l'impugnazione, concernente i soli interessi civili, era ammissibile. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorrono gli imputati G.C. e G.G. con il medesimo atto a firma del comune difensore, formulando un unico motivo. I ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione sotto due concorrenti profili - l'appello della parte civile non era stato proposto ai soli interessi civili, poiché chiedeva l'accertamento della responsabilità penale degli imputati - l'appello era inammissibile, perché la parte civile era difesa da due difensori e il secondo, nominato in assenza di revoca del primo, era quello che aveva sottoscritto i motivi di appello. 3. Il difensore degli imputati ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, due memorie con la prima, inviata in data 1 giugno 2023, riprende i motivi D.R. rso con la seconda, inviata il 9 giugno, insiste negli argomenti già spesi, allegando gli atti processuali ritenuti rilevanti. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili, perché il provvedimento della Corte di appello non è impugnabile. 2. Va preliminarmente osservato che è inammissibile la richiesta di discussione orale formulata dalla difesa. È stato impugnato un provvedimento emesso de plano in camera di consiglio, sicché il procedimento di legittimità segue il rito di cui all' art. 611 c.p.p. , senza possibilità per le parti di richiedere la discussione orale facoltà limitata, ex art. 23, comma 8 L. n. 156 del 2020 e successive modifiche, alla decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli artt. 127 e 614 del codice di procedura penale . 3. Sempre in via preliminare occorre rilevare che, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, l'appello della parte civile riguarda e può riguardare i soli interessi civili, perché, al di là della formulazione dell'atto di parte, la sentenza di assoluzione, in assenza di impugnazione della parte pubblica, diviene irrevocabile agli effetti penali e non può essere modificata cfr. tra le altre Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016, dep. 2017, Sdolzini Rv. 268894 - 01 . 4. Con il provvedimento impugnato, la sezione penale della Corte di appello di L'Aquila, previa valutazione di ammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile avverso sentenza di assoluzione degli imputati per insussistenza del fatto, ha rinviato per la prosecuzione del giudizio alla sezione civile del medesimo ufficio giudiziario, ai sensi dell' art. 573, comma 1-bis c.p.p. . Gli imputati ricorrono deducendo che, come già eccepito con memoria ex art. 121 c.p.p. diretta alla Corte territoriale ma da questa ignorata, l'appello era inammissibile l'atto è stato sottoscritto soltanto dal secondo difensore della parte civile che era privo di legittimazione in quanto nominato in assenza di revoca del primo difensore. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità la nomina di due difensori della parte civile, in violazione dell' art. 100 c.p.p. , comporta l'inefficacia della nomina del secondo difensore così tra le altre Sez. 3, n. 14212 del 06/11/2019, dep. 2020. Rv. 279010 - 02 . 5. Il vaglio in merito alla fondatezza o meno del motivo Di Ricorso presuppone il riconoscimento della impugnabilità del provvedimento in rassegna. Questione che, però, va risolta in senso negativo per le ragioni di seguito esposte. 5.1. Nel suo testo attuale l' art. 573 c.p.p. , sotto la rubrica Impugnazione per i soli interessi civili , stabilisce - che l'impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale comma 1 - che quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile comma 1-bis introdotto per effetto del D.Lgs. n. 150 del 2022 . L'innovativa regola del trasferimento della decisione al giudice civile mira a realizzare un ulteriore risparmio di risorse, nell'ottica di implementare l'efficienza giudiziaria nella fase delle impugnazioni, e non si pone in conflitto con la giurisprudenza costituzionale, data la limitazione della cognizione del giudice civile alle questioni civili così la relazione alla riforma . La norma affida al giudice penale una verifica imprescindibile sulla non inammissibilità dell'atto così la relazione alla riforma . Solo in caso di verifica positiva di ammissibilità il giudice penale potrà rinviare per la prosecuzione al giudice civile. 5.2. La eventuale declaratoria di inammissibilità di un appello proposto ai soli interessi civili trova regolamentazione nella disciplina generale se l'impugnazione è inammissibile art. 591, comma 1, c.p.p. , il giudice penale lo dichiara, anche di ufficio, con ordinanza ex art. 591, comma 2, cod. pro . pen La parte impugnante, che si vede precluso l'accesso al successivo grado di giudizio, può insorgere avverso la declaratoria di inammissibilità proponendo ricorso per cassazione ai sensi dell' art. 591, comma 3 c.p.p. . Quando, invece, l'impugnazione, ai soli interessi civili, viene ritenuta ammissibile, il processo di appello prosegue dinanzi al giudice civile. 5.3. Avverso il provvedimento che ritiene ammissibile l'appello e rinvia per la prosecuzione al giudice civile non è prevista impugnazione. Tuttavia la parte che subisce il preventivo giudizio di ammissibilità potrebbe, a determinate condizioni, avere interesse a contrastarlo, da subito, nella sede penale. 5.3.1. Emblematico il caso di specie gli imputati sono stati assolti in primo grado per insussistenza del fatto proprio in ragione della formula integralmente liberatoria adottata dal tribunale, la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile avrebbe comportato il passaggio in giudicato, anche agli effetti civili, della statuizione sul punto, con la conseguente operatività dell' art. 652 c.p.p. secondo cui la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento o a giudizio abbreviato, comma 2 ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile . Gli imputati hanno interesse a insorgere avverso la valutazione di ammissibilità dell'appello, al fine di invocare una opposta decisione attraverso la quale consolidare l'effetto preclusivo della pronuncia anche nel giudizio civile, così da paralizzare definitivamente la pretesa civilistica della controparte che ha partecipato al processo penale. 5.3.2. È vero che, alla luce dei consolidati arresti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità civile e penale cfr. da ultimo Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini anche sulla scorta dei principi dettati dalla Corte costituzionale sentenze n. 182 del 2021, n. 176 del 2019, n. 173 del 2022 , l'accertamento condotto sull'illecito civile è completamente autonomo e non risente dell'esito del diverso accertamento sull'illecito penale, in ragione della ontologica autonomia e dei presupposti di specificità che il primo presenta quale illecito avente struttura oggettiva e soggettiva distinta rispetto al secondo così da ultimo, con ampiezza di argomenti, Sez. 3 civ. n. 30496 del 5 luglio 2022 . è del pari vero, tuttavia, che in ipotesi quale quella qui in esame, l'efficacia di giudicato, che promana dalla assoluzione per insussistenza del fatto, si estende anche al giudizio civile, con valenza tendenzialmente preclusiva in forza dell' art. 652 c.p.p. , disposizione che costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile cfr. Sez. U civ., n. 1768 del 26/01/2011, Rv. 616366 - 01 , pur nella interpretazione restrittiva offertane dalla giurisprudenza civile cfr. Sez. 3 civ., n. 8035 del 21/04/2016, Rv. 639501 Sez. 3 civ., n. 4764 del 11/03/2016, Rv. 639372 . 5.3. Su altro versante, occorre richiamare il regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, sancito dall' art. 568, comma 1, c.p.p. , presidiato dalla sanzione di inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. b , c.p.p Avverso l'ordinanza ex art. 573, comma 1-bis c.p.p. , che si esprime a favore della ammissibilità dell'impugnazione, proposta ai soli interessi civili, non è previsto un mezzo di impugnazione, nonostante detto provvedimento sia potenzialmente lesivo, nei termini sopra indicati, dell'interesse della parte non impugnante a far valere l'inammissibilità dell'atto ex art. 591, comma 1, c.p.p. . Nei casi di mancata previsione di mezzo di impugnazione, la giurisprudenza, per ovviare a possibili vuoti di tutela, ha fatto ricorso vuoi alla categoria della abnormità o allo strumento offerto dall' art. 111, comma 7, Cost. . 5.4. L'abnormità, che in alcune pronunce trova, comunque, la sua matrice dichiarata sempre all'interno dell' art. 111 Cost. cfr. Sez. U, n. 7 del 26/04/1989, Goria, Rv. 181303 Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Di Battista, Rv. 209606 e da ultimo Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, paragrafo 8.1. della motivazione costituisce una patologia dell'atto giudiziario priva D.R. noscimento testuale in un'esplicita disposizione normativa, ma frutto di elaborazione da parte della dottrina e della giurisprudenza, per il cui tramite si è inteso porre rimedio, attraverso l'intervento del giudice di legittimità, agli effetti pregiudizievoli derivanti da provvedimenti non previsti nominatim come impugnabili, ma affetti da anomalie genetiche o funzionali tali da renderli difformi ed eccentrici rispetto al sistema processuale e con esso radicalmente incompatibili. 5.4.1. Secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione, la categoria dell'abnormità ha carattere eccezionale e derogatorio rispetto al principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione sancito dall' art. 568 c.p.p. . Risponde all'esigenza di approntare uno strumento, alternativo e residuale, che assicuri il controllo sulla legalità del procedere della giurisdizione così in motivazione Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 . È, dunque, riferibile alle sole situazioni in cui l'ordinamento non appresti altri rimedi idonei a rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti cfr. tra le altre Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, in motivazione . 5.4.2. Nel caso in rassegna la Corte di appello ha fatto r corso a un istituto non applicabile ratione temporis. Invero la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che L' art. 573, comma 1-bis, c.p.p. , introdotto dalll' art. 33 del D.Lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150 , si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell' art. 99-bis del predetto D.Lgs. n. 150 del 2022 sentenza del 25 maggio 2023, informazione provvisoria, proc. n. 16076/2022, P.C. in proc. D. P. D. . Nella specie la costituzione di parte civile risale al 21 febbraio 2019, quindi, stando alla decisione delle Sezioni Unite, la Corte di appello di L'Aquila avrebbe dato attuazione a una norma non ancora suscettibile di applicazione. In tale situazione, però, non è ravvisabile alcun profilo di abnormità, poiché viene in rilievo una questione interpretativa sul diritto intertemporale, peraltro risolta dalla Corte di appello aderendo a una opzione ermeneutica che, all'epoca, aveva ricevuto l'avallo di varie pronunce della Corte di cassazione, diffuse tramite notizia di decisione Sez. 4, n. 2854 del 1 1701/2023, Colonna Sez. 3 notizia decisione n. 2 del 2023, udienza del 11/01 2023 nel proc. RG n. 28073/2022, Ambu Sez. 4 notizia decisione n. 2 del 2023, udienza 17/01/2023 , nel proc. RG n. 21454/2022, Nordio Sez. 4 notizia decisione n. 3 del 2023, udienza 25/01/2023, nel proc. RG n. 20368/2022, Lo Pane . 5.5. Neppure è percorribile l'ulteriore strada aperta dall' art. 111, comma 7, Cost. 5.5.1. Detta norma costituzionale stabilisce che Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge . Escluso che il provvedimento in esame attinga la libertà personale - in quanto la statuizione penale di assoluzione è intangibile e rimane in discussione solo la responsabilità civile -, residua il tema della ricorribilità delle sentenze . La giurisprudenza civile e penale ammette il ricorso per cassazione avverso qualunque provvedimento che, seppure formalmente denominato ordinanza o decreto, abbia natura di sentenza, vale a dire assuma carattere decisorio . La decisorietà è rivelata da due elementi la capacità di incidere su diritti soggettivi e la definitività che si ha quando il contenuto del provvedimento non sia suscettibile di essere riesaminato cfr. nella giurisprudenza civile tra le ultime Sez. U civ., n. 36671 del 14/12/2022 nella giurisprudenza penale in origine sulle ordinanze adottate a conclusione del procedimento di sorveglianza Sez. 1, n. 3303 del 13/10/1986, Reale, Rv. 174295 successivamente Sez. 4, n. 40095 del 09/10/2002, Clemente, Rv. 223093 Sez. 6, n. 30960 del 28/05/2007, Del Balzo, Rv. 237188 Sez. 3, n. 28770 del 15/05/2018, Bardi, Rv. 273352 e, tra le più recenti, Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022, dep. 2023, Pandolfi, Rv. 284139 in tema di archiviazione pronunciata per la particolare tenuità del fatto . 5.5.2. Ritiene il collegio che, nel caso dell' art. 573, comma 1-bis c.p.p. , la dichiarazione di ammissibilità dell'impugnazione, prodromica alla traslatio iudicii, pur involgendo diritti soggettivi, non abbia natura decisoria, in quanto suscettibile di riesame da parte del giudice civile. La preventiva valutazione di ammissibilità è necessaria verifica imprescindibile la definisce la relazione alla riforma dato che esigenze di celerità, di risparmio di risorse e di ragionevole durata del processo impongono di arrestare subito il percorso di una impugnazione inammissibile, senza consentire l'accesso al grado successivo al contempo detta eventuale delibazione positiva riveste carattere provvisorio e non è vincolante per il giudice civile che, nel giudizio dinanzi a sé, ben potrebbe addivenire a decisione opposta. Questa conclusione si pone in linea con la lettera dell' art. 573, comma 1-bis c.p.p. lì dove il legislatore ha posto l'accento sul concetto di prosecuzione del giudizio dinanzi alla sezione civile. 5.7. In definitiva, il provvedimento in rassegna non è impugnabile. L'interesse degli imputati a ottenere una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla parte civile in questo caso potenzialmente rilevante ex art. 652 c.p.p. è tutelabile dinanzi al giudice civile, perché il provvedimento emesso dal giudice penale ex art. 573, comma 1-bis c.p.p. , dato il suo carattere di valutazione provvisoria e senza contraddittorio, investe solo il fumus della ammissibilità senza svolgere efficacia preclusiva. 6. I ricorsi sono inammissibili ex art. 591, comma 1, lett. b , c.p.p. Discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Trattandosi di questione nuova, i ricorrenti vanno tenuti esenti dalla sanzione dell'ammenda. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.