L’eredità del Cavaliere: un parere pro veritate sull’interpretazione globale delle tre schede olografe confezionate dall’ereditando

Dopo la morte di Silvio Berlusconi avvenuta il 12 giugno 2023 - che, non coniugato, lasciava a sé superstiti cinque figli Marina e Pier Silvio, avuti dalla prima moglie, nonché Barbara, Eleonora e Luigi, avuti dalla seconda consorte e un fratello Paolo - sono stati pubblicati tre suoi testamenti olografi.

Il complessivo assetto testamentario Si tratta di una prima scheda autografa e due codicilli” integrativi, ciascuno, rispettivamente, del seguente tenore 1. con una prima scheda, datata 02.10.2006, il de cuius così ha disposto Lascio la disponibile in parti eguali ai miei figli Marina e Pier Silvio ​ Lascio tutto il resto in parti uguali ai miei cinque figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi ” 2. in una seconda scheda, redatta il 05.10.2020, il testatore così ha ulteriormente previsto Confermo le disposizioni testamentarie del 2 ottobre 2006 Aggiungo in favore di mio fratello Paolo Berlusconi, una donazione di 100 cento milioni di euro a titolo di legato ” 3. con una terza e ultima scheda, predisposta il 19.01.2022, l'ereditando ha completato la sistemazione delle sue sostanze stabilendo quanto segue Cara Marina, Pier Silvio, Barbara e Eleonora. Sto andando al San Raffaele. Se non dovessi tornare vi prego di prender atto di quanto segue dalle vostre eredità di tutti i miei beni dovreste riservare queste donazioni a Paolo Berlusconi euro 100 milioni a Marta Fascina euro 100 milioni a Marcello Dell'Utri euro 30 milioni. Per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me. Grazie, tanto amore a tutti voi. Il vostro papà ”. Una premessa all'indagine, anche di metodo È opportuno premettere che il presente contributo si appunta sull' individuazione del valore del mero dato dispositivo consegnato agli olografi al netto delle eventuali donazioni effettuate dal Cavaliere in vita e prescinde da qualsiasi valutazione, pur possibile, relativa ai profili grafologici delle schede, alla capacità del testatore al momento della predisposizione dei vari olografi e/o ad eventuali influenze sulla volontà del de cuius esercitate da terzi in previsione della redazione di parte del piano successorio dedotto ad oggetto della presente disamina in ispecie, dell'ultima scheda . Sul piano della tecnica espressiva impiegata dall'ereditando, apparentemente discorsiva solo in taluni passaggi delle tre schede, il testamento, connotato da elementi sia affettivi sia patrimoniali, dà conto di un padre che chiama i figli alla propria successione come un genitore è solito parlare ai propri ragazzi, senza formalismi. Forte, quindi, ha voluto essere l'impronta personale data dal testatore alla propria successione, al di là dei tecnicismi che pure avrebbero potuto meglio supportare la stabilità della sistemazione impressa dal de cuius al destino delle relative sostanze per il tempo del decesso. Quanto al metodo da adottare nell'accertamento, il criterio guida che deve orientare l'interprete nell'individuazione del voluto testamentario”, impiegando allo stesso tempo la massima cura nell'evitare ogni indebita forzatura, è quello della conservazione del testamento, trattandosi di un'esigenza assoluta nel mortis causa per l'impossibilità di un nuovo atto del disponente v. artt. 634, 624, cpv., 626 e 647, co. 3, c.c. . Il dato formale degli olografi La complessità del voluto testamentario sopra rappresentato per esteso, e l'imprescindibile attività delegata all'ermeneuta di coordinamento sostanziale tra le varie disposizioni testamentarie, impone di procedere per gradi. Innanzitutto, sotto il profilo formale, le tre schede rispettano i requisiti di cui agli artt. 602 e 606, c.c. , e sono quindi perfettamente valide . Infatti, le circostanze che nelle prime due schede la data sia successiva alla sottoscrizione e che nella terza sia posta all'inizio del testamento, rappresentano mere irregolarità, rispetto all'ordine indicato dal co. 1 dell' art. 602, c.c. , inidonee a viziare l'atto sul piano documentale Cass. civ., Sez. II, 03/09/2014, n. 18644 Cass. civ., Sez. II, 18/09/2001, n. 11703 e Cass. civ., 04/07/1953, n. 2100 secondo cui La data, per quanto attiene in particolare al testamento olografo, può essere apposta al principio o alla fine delle disposizioni, prima o dopo la sottoscrizione” in quanto, l'ordine in questione, non ha carattere tassativo Cass. civ., 06/05/1965, n. 834 . La dimensione materiale dei lasciti La prima scheda Debitamente chiarito quanto sopra, nella dimensione sostanziale, l'unica scheda che non offre tema alcuno di discussione è sicuramente la prima, nella quale il Cavaliere istituisce eredi, in parti uguali tra loro anche nella disponibile, i primi due figli Marina e Pier Silvio, e, nella sola legittima, gli altri tre figli di seconde nozze, Barbara, Eleonora e Luigi, che sicuramente, per oggettive ragioni anagrafiche, hanno condiviso un minor tratto di vita, personale e lavorativa, con il padre. La seconda scheda Invero, anche il secondo olografo, in sé considerato, non pone particolari problemi all'interprete. Difatti, con esso primo codicillo” , l'ereditando, dopo aver ribadito di voler mantenere fermo il contenuto della prima scheda, dispone un legato a carico pro quota di tutta l'eredità art. 662, cpv., c.c. con cui viene programmata una liberalità donativa in favore del fratello Paolo si tratta, in ispecie, di un legato obbligatorio di somma di denaro e, quindi, di genere ex art. 653, c.c. In questa prospettiva, trattasi di legato riducibile ex artt. 554 e 754, c.c. da parte dei legittimari istituiti nella sola quota di riserva Barbara, Eleonora e Luigi , gravando esso per intero sulla disponibile Marina e Pier Silvio che, con ogni probabilità, sarà in grado di assorbirne il valore. La terza e ultima scheda Non poche perplessità ha invece destato, già nei primi commenti tecnici, la terza scheda autografa secondo codicillo” , anche nel raffronto con il precedente assetto dispositivo mentre nei quotidiani, con una marcata carica di sensazionalismo, si trova addirittura scritto dell'esistenza di Un vero e proprio rebus” e, in particolare, di un complicatissimo mosaico costruito nel tempo” . L'ultima scheda in ordine temporale è validamente espressa in forma epistolare Cara […]” e, come si vedrà, essa contiene, accanto ad un aspetto dispositivo di natura patrimoniale, anche una dichiarazione di desiderio del testatore, indirizzata principalmente a Barbara e ad Eleonora, se del caso agli effetti dell' art. 590, c.c. In primis , si deve escludere che l'atto rappresenti un mandato a donare art. 778, c.c. in quanto la produzione del profilo effettuale, essendo causata dall'evento morte per espressa volontà del disponente se non dovessi tornare” dall'ospedale , impone di qualificare la fattispecie in termini di atto di ultima volontà art. 587, c.c. . Né può verosimilmente ravvisarsi un mandato post mortem rivolto ai quattro figli nel caso in cui l'ereditando fosse spirato presso il San Raffaele in quanto il testatore ha invitato i coeredi a prender atto” che non è un disporre delle sue liberalità, riferendo loro, quindi, di dover riservare” sottrarre dalle […] eredità [dei figli, n.d.a.]” le infra indicate donazioni”, ossia i tre legati finali tra cui, ancora, quello in favore del fratello Paolo, già qualificato in termini di donazione […] a titolo di legato” nella seconda scheda , da lui direttamente e immediatamente compiute in forza di questo secondo olografo che, perciò, è tutto fuorché un contratto inter vivos . Inoltre, il condizionale dovreste riservare”, lungi dall'escludere l'esistenza di un'autonoma portata dispositiva del lascito, è verosimilmente riferito alle posizioni di mere legittimarie, occupate sia da Barbara sia da Eleonora, affinché, a fronte dell' art. 554, c.c. o dell'art. 549, c.c. tali legati non sono ordinati a carico dell'eredità ma sono posti a carico di specifici legittimari perché non gravano pure su Luigi , confermino le disposizioni a titolo particolare ex art. 590, c.c. ovvero rinuncino all'azione di riduzione ex art. 557, co. 2, c.c. almeno per chi ritiene che un peso di natura obbligatoria, pur se specificamente imposto a carico di un mero legittimario, sia sempre e solo riducibile Cass. civ., Sez. II, 06/03/1992, n. 2708 . Resta il fatto che tali legati, invalidi, inefficaci o riducibili che siano ex art. 549 o ex art. 554, c.c. , restano comunque validi, efficaci in quanto non illeciti ed irriducibili nei limiti della disponibile e, dunque, esigibili, per l'effetto, verso Marina e Pier Silvio . Taluni autori, inoltre, hanno ritenuto di poter ravvisare una condizione risolutiva del lascito nella parte della scheda in cui l'ereditando riferisce quanto segue […] . Sto andando al San Raffaele. Se non dovessi tornare vi prego di prendere atto […]”. Il dato programmatico, in altri termini, prevederebbe, per il testatore, che se non dovessi tornare” valga quanto infra previsto tuttavia, essendo il disponente rientrato dal ricovero, si afferma che la condizione non potrebbe dirsi verificata e che, quindi, il lascito dovrebbe ritenersi risolto. Detto altrimenti, ma travisando palesemente il contenuto della volontà e quindi la portata univoca della disposizione il fatto del non verificarsi di un evento già oggetto di condicio iuris ex art. 456, c.c. non può volgersi, implicitamente, nel suo fatto contrario dedotto ad oggetto di una condizione risolutiva volontaria , è come se l'ereditando avesse scritto Se torno da questo ricovero, provvederò io, venendo meno la terza scheda, per le ulteriori regole che intenderò ancora inserire nella mia successione”. Si oppone subito, già sul piano empirico, che la stessa dinamica dei fatti smentisce l'interpretazione artt. 1362, co. 2 e 1324, c.c. dal 01 gennaio 2022 al 12 giugno 2023 ossia per un anno e mezzo , pur essendo il testatore uscito vivo dal San Raffaele, non ha nuovamente disposto, a dimostrazione del fatto che la lettura condizionale viene sconfessata dagli stessi sviluppi del post ricovero. Più nel dettaglio, è agevole opporre che la predetta ricostruzione risente del vizio formalistico di leggere una duplice e opposta volizione voglio se non” e non voglio se” che può erroneamente apparire racchiusa in un giudizio ipotetico qual è quello condizionale quando si esprime attraverso il voglio se” ci sembra chiaro che ravvisare una condizione del seguente tenore voglio disporre se non ritorno e non voglio disporre se ritorno”, significa, in realtà, escludere del tutto l'attualità di un volere. Invero, l'incertezza dell'evento non contamina l'incertezza del volere e, nel caso di specie, il testatore ha avuto, nella sostanza, una volontà senz'altro attuale e univoca, in realtà, al di fuori di qualsiasi meccanismo condizionale voglio che , per il caso di mia morte , prendano effetto questi legati , in occasione dell'imminente ricovero” . Pare, infatti, difficilmente sostenibile che, nella ricerca dell'effettivo volere del testatore, il Se non dovessi tornare ” non debba essere inteso come alla mia morte” e ciò in quanto il se non torno” equivale al se muoio”, ossia, data la certezza dell'evento nell' an , a quando morirò” . La conclusione che ravvisa nel secondo codicillo una scheda olografa pura i.e. non condizionata si giustifica, e a nostro avviso senza tema di smentita, alla luce del seguente ordine di ulteriori considerazioni appare innanzitutto irrealistico ritenere che un uomo di 85 anni, gravemente defedato nella salute fisica e in via di ricovero d'urgenza, pensi ad un testamento risolutivamente condizionato alla sua sopravvivenza di fronte ad un atto essenzialmente revocabile in ogni tempo art. 679, c.c. per di più, di fronte a un'interpretazione che conduce ad affermare l'esistenza di un testamento puro e semplice e ad un'altra che ravvisa l'apposizione all'atto unilaterale di un meccanismo condizionale capriccioso che fa sostanzialmente dipendere da una pura scommessa l'esistenza stessa di talune attribuzioni patrimoniali disposte in favore di persone legate reciprocamente, a detta del testatore, da un collaudato sentimento di bene” , riteniamo che quest'ultima opzione debba essere senz'altro accantonata a vantaggio della prima le disposizioni causa mortis non risultano essere state condizionate all'esito dello specifico ricovero presso il San Raffaele il testatore non ha scritto se non torno dal San Raffaele” ossia se muoio lì” . L'ereditando ha invece indicato il luogo dove sarebbe stato ricoverato con il risultato di corroborare la veridicità della data di stesura e il suo perfetto orientamento spazio-temporale , rendendo una precisazione fine a se stessa, perché inserita isolatamente tra due punti fermi, quasi il testatore intendesse dire […]. Purtroppo, mi stanno ricoverando al San Raffaele.” risulta così chiarito che quel dato ricovero ha rappresentato la semplice occasione della terza scheda e non anche la sua causa in concreto ciò che solo avrebbe consentito di leggere, in linea puramente teorica, il ricovero di fine gennaio 2022 come un evento condizionante l'efficacia delle disposizioni testamentarie . Ordunque, secondo quanto emerge anche dal dato redazionale e l'analisi dei segni di interpunzione è rilevante per assicurare una corretta interpretazione delle schede olografe , avendo il ricovero al San Raffale costituito solo l'occasione dell'ultimo codicillo e non la sua causa, il programma dispositivo espresso dai lasciti a titolo particolare deve quindi ritenersi riferito alla morte in sé considerata e non unicamente se avvenuta in quella data clinica milanese , risultando perciò esso applicabile rispetto a qualunque altro evento fatale dovesse occorrere all'ereditando, pure in futuro, ossia dopo le dimissioni dal predetto ospedale lombardo argomentando altrimenti, l'affermazione secondo cui un testamento, redatto espressamente alla vigilia di una situazione pericolosa per es. un ricovero ospedaliero , è valido solo temporaneamente, perdendo valore in caso di mancato avveramento della morte durante la degenza, è interpretazione contra legem che, lungi dal riconoscere al testatore il naturale potere di autoregolamento negoziale, attribuirebbe al privato la disponibilità di una forma atipica di testamento, alla stregua di quelli speciali, che costituiscono, però, fattispecie rigorosamente chiuse artt. 609, ss., c.c. . A conclusione della presente analisi, dev'essere ancora considerato che la terza scheda contiene la disposizione di un legato di denaro in favore del fratello Paolo sostanzialmente identica a quella consegnata alla seconda scheda. A questo proposito, due sono i profili che vengono in gioco i si è in presenza di una o più disposizioni a titolo particolare ? ii il legato grava sull'eredità o , specificamente, solo su alcuni legittimari oltre agli eredi istituiti anche nella disponibile ? Rispetto al primo quesito, può ritenersi che si tratti di un unico legato da 100 milioni di euro perché la disposizione viene materialmente ripetuta dalla terza scheda che non conferma la precedente come autonoma conferma” che, invece, è stata utilizzata dal de cuius nella seconda scheda rispetto alla prima . Con riguardo al secondo quesito, pare che il testatore, ridistribuendo il peso del legato art. 682, c.c. , abbia inteso toglierlo del tutto dalla testa del figlio Luigi sulla quale avrebbe invece gravato, pur se indirettamente, in virtù della seconda scheda , dato che, quest'ultimo, meno degli altri fratelli ha potuto ricevere in vita dal padre, sempre per questioni strettamente anagrafiche e parrebbe del tutto arbitrario ravvisare apoditticamente, nella mancata indicazione di Luigi tra gli onerati, una mera dimenticanza del testatore . Ne discende che tale legato, disposto dal defunto in favore del fratello, non graverà più sull'intera eredità come stabilito sulla base della seconda scheda ma a carico dei figli coeredi specificamente indicati nel terzo olografo e, quindi, senz'altro di Marina e Pier Silvio nei limiti della quota loro spettante a titolo di disponibile, non anche stante gli artt. 549 o 554, c.c. di Barbara ed Eleonora, istituite nella sola e intangibile quota loro riservata per legge.