L’uniforme applicazione della normativa eurounitaria in tema di immigrazione

Un cittadino marocchino, residente in Italia da quando aveva 7 anni, dopo aver ricevuto il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari ed essere stato condannato per il reato di furto nel giugno 2020, ricorre in Cassazione deducendo la violazione dell'obbligo in capo alla questura di immediata trasmissione della domanda di protezione internazionale alla competente commissione territoriale.

Egli deduce anche la conseguente violazione dei termini massimi della c.d. procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale e l'indebita estensione del trattenimento del ricorrente. La doglianza è fondata. Con sentenza n. 20028, depositata il 14 luglio 2023, la Suprema Corte, avendo avuto riguardo del quadro normativo nazionale di riferimento che nel caso in esame involge l'applicazione coordinata delle disposizioni riguardanti la domanda di protezione internazionale proposta dallo straniero di cui sia disposto il trattenimento ex art. 6, comma 2, lett. c d.lgs. 142/2015 perché ritenuto dal questore un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica interpretandolo alla luce del generale principio giurisprudenziale dell'interpretazione conforme CGUE, sent. 24 giugno 2010, causa C-98/09 , Sorge e del principio di leale collaborazione 4.3. TU.E. , per risolvere il conflitto in questione esprime il seguente principio di diritto in conformità alla previsione dell'art. 6, della direttiva 2013/32/UE, la domanda di protezione internazionale deve essere registrata nei termini ivi previsti e la proroga di dieci giorni del termine , prevista dall'ultimo periodo dell' art. 26, comma 2- bis , d.lgs. 25/2008 introdotta dal legislatore nazionale con il d.lgs. 142/2015 in sede di recepimento della suddetta direttiva, deve essere applicata solo in presenza del comprovato, relativo, presupposto, costituito dall'elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati . In altri termini, i tempi puntualmente stabiliti dalla procedura unionale così come le garanzie dalla stessa previsti sono rilevanti ai fini del raggiungimento dello scopo di assicurare l'uniforme applicazione della normativa eurounitaria.

Presidente Valitutti – Relatore Casadonte Fatti di causa 1.- Il sig. A.Y. impugna per cassazione il rigetto, da parte del tribunale di Torino, della domanda di riesame del trattenimento disposto a suo carico in data 13 luglio 2020 e convalidato in data 16 luglio 2020, in attesa della decisione della competente Commissione territoriale sulla domanda di protezione internazionale da lui presentata dal ricorrente presso la questura di Brescia lo stesso giorno 13 luglio 2020 ed a seguito della quale la questura ha disposto il trattenimento D.Lgs. n. 142 del 2015, ex art. 6, comma 2. 2.- Con il ricorso per il riesame del trattenimento depositato il 5 agosto 2020 ai sensi dell'art. 9, paragrafo 5 della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, era stato chiesto di accertare l'insussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 6, per il mantenimento del trattenimento con conseguente immediata dimissione dal Omissis ove egli era stato portato. 3.- Il tribunale di Torino fissava l'udienza del 20 agosto 2020 per provvedere all'istanza in oggetto che, all'esito della costituzione di entrambe le parti, veniva rigettata. 4. A sostegno della conclusione il tribunale, in primo luogo, argomentava che non era provata la data di ricezione della domanda da parte della Commissione territoriale di Torino. In secondo luogo, riteneva che il ritardo nella trasmissione della domanda fosse giustificato dall'emergenza sanitaria ancora in atto a causa della pandemia da COVID-19 che aveva determinato prolungati interruzioni e ritardi in tutti i servizi pubblici. In terzo luogo, assumeva il tribunale che i termini previsti per l'audizione non potevano ritenersi perentori ma meramente ordinatori stante il tenore letterale della norma, che non solo non prevede riferimenti alla perentorietà del termine, ma contiene addirittura un'eventuale deroga espressamente prevista. L'unico termine a cui può attribuirsi carattere di perentorietà è quello massimo del trattenimento complessivamente previsto per il completamento della procedura di esame della protezione internazionale. 5.- La cassazione del provvedimento impugnato è chiesta con ricorso notificato il 14 ottobre 2020 ed affidato ad un unico motivo. 6.- Il pubblico ministero ha concluso per il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 7.- Con l'unico motivo del ricorso si deduce in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 6, comma 6, art. 28 bis, la violazione dell'obbligo in capo alla questura di immediata trasmissione della domanda di protezione internazionale alla competente commissione territoriale, con conseguente violazione dei termini massimi della cosiddetta procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale e l'indebita estensione del trattenimento del ricorrente. 8.- Il ricorso è fondato nei sensi di cui in motivazione. 8.1.- Dal provvedimento impugnato risulta che il sig. A., cittadino Omissis , residente in Omissis da quando aveva 7 anni, dopo aver ricevuto il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari ed essere stato condannato per il reato di furto nel Omissis , il Omissis presentava, presso la questura di Brescia, domanda di protezione internazionale. Contestualmente al medesimo veniva notificato il provvedimento di trattenimento, ai sensi del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 2, lett. c , con conseguente trasferimento presso il CPR di Omissis . Il 21 luglio 2020 la Commissione territoriale comunicava al legale del sig. A. di non avere ricevuto il fascicolo relativo al medesimo e, in data 5 agosto, la Commissione fissava l'audizione per il 19 agosto 2020. Il successivo 4 settembre 2020 la questura di Torino notificava notificato allo straniero il provvedimento con cui la Commissione territoriale gli riconosceva la protezione internazionale, disponendo al contempo le sue dimissioni dal CPR. 8.2.- Così ricostruita in fatto la vicenda oggetto del ricorso, osserva il Collegio che ai - fini dell'individuazione della normativa applicabile e della relativa ricognizione ermeneutica - occorre muovere dalla individuazione della fonte Eurounitaria in materia di procedure comuni per l'accoglienza ed il riconoscimento della protezione internazionale. 8.3.- Si tratta in particolare della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. A dette direttive è stata data attuazione in Italia con il D.Lgs. n. 142 del 2015 che, all'art. 6, disciplina specificamente l'istituto del trattenimento del richiedente la protezione internazionale. La norma, dopo aver precisato al comma 1, che il richiedente la protezione internazionale non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda, individua nel comma 2, i casi in cui il richiedente è trattenuto, possibilmente in appositi spazi allestiti nei CPR e sulla base di valutazioni individuali, fra cui il caso di straniero destinatario di espulsione ovvero di persona pericolosa per l'ordine e la sicurezza pubblica, o di sussistenza del pericolo di fuga. Il comma 3 prevede, poi, che il richiedente che si trova in un centro in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 10,13 e 14, rimanga nel centro in attesa della decisione sulla sua domanda quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione . Il comma 3-bis, prevede specifiche modalità e tempi di trattenimento ove occorra determinare o verificare l'identità o la cittadinanza dello straniero. Il comma 4, riguarda il diritto dello straniero trattenuto a ricevere le informazioni sulla possibilità di richiedere la protezione internazionale, compresa la consegna di specifico opuscolo informativo. Il comma 5, contiene la disciplina procedurale del provvedimento di trattenimento in questione e della sua proroga, la previsione che entrambe le misure siano disposte dal questore, per iscritto e con specifica motivazione, con l'indicazione della facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie avanti all'autorità competente alla convalida, che in questo caso - diversamente dal trattenimento disposto D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5 - è il tribunale sede della Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea. Al procedimento di convalida si applica, per quanto compatibile, la disciplina del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5. L'ultimo periodo del comma 5, prevede espressamente che quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda . Il comma 6 precisa, poi, la regola generale secondo cui il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis , commi 1 e 2, salvo che non sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 . Eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure di esame delle domande, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento. Il comma 7, specifica che nel caso in cui il trattenimento del richiedente la protezione internazionale sia stato disposto ai sensi dei superiori commi 2, 3 e 3-bis, secondo periodo, se avverso la decisione di rigetto della domanda assunta dalla Commissione territoriale venga proposto ricorso giurisdizionale, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis , il richiedente resta nel centro fino all'adozione del provvedimento sulla sospensiva ai sensi del medesimo art. 35-bis cit., comma 4, nonché per tutto il periodo in cui egli è altrimenti autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto. A mente del comma 8, il protrarsi del trattenimento del richiedente, che abbia impugnato D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis , il rigetto della domanda di protezione come previsto nella fattispecie sopra descritta nel comma 7 , avviene a seguito di richiesta di proroga inoltrata dal questore al medesimo tribunale per periodi non superiori a sessanta giorni, di volta in volta prorogabili finché persistono le condizioni di cui al medesimo comma 7. In ogni caso la durata massima del trattenimento del richiedente la protezione internazionale disposto dal questore ai sensi del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, commi 5 e 7, non può superare la durata massima di dodici mesi. Inoltre, come previsto nel comma 9, il trattenimento può essere mantenuto soltanto fino a quando sussistono i presupposti che lo avevano giustificato ai sensi dei commi 2, 3, 3-bis e 7 e fatta sempre salva la possibilità del richiedente di chiedere di essere rimpatriato nel Paese di origine o di provenienza in tal caso viene adottata ed eseguita immediatamente l'espulsione con accompagnamento alla frontiera e la richiesta di rimpatrio equivale a ritiro della domanda di protezione. Ai sensi del comma 10, la presentazione della domanda di protezione internazionale da parte dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, da eseguirsi con le forme di cui del medesimo art. 13 cit., commi 5 e 5.2 e cioè con concessione di un periodo per la partenza volontaria con o senza l'adozione di misura quali la consegna del passaporto, l'obbligo di dimora e la presentazione presso un ufficio della forza pubblica , comporta la sospensione del termine per la partenza volontaria per il tempo necessario all'esame della domanda. Infine secondo la previsione del comma 10-bis, nel caso di dubbio sull'età minore del richiedente si applica la disposizione del D.Lgs. n. 296 del 1998, art. 19 bis, comma 2. 8.4.- Richiamata nei termini sin qui illustrati la disciplina del trattenimento del richiedente la protezione internazionale è evidente che si tratta di trattenimento diverso da quello disposto sempre dal questore sulla scorta del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 T.U. Imm. , quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, seppure la disciplina procedurale di quest'ultimo si applichi al primo in quanto compatibile D.Lgs. n. 142 del 2015, ex art. 6, comma 5, terzo periodo . 8.5.- Tanto chiarito, il ricorso impone di verificare, in primo luogo, se, nel caso di specie, siano fondate le contestazioni sollevate nei riguardi dell'impugnato decreto di rigetto della domanda di riesame del trattenimento, avuto specifico riguardo agli adempimenti connessi alla presentazione e registrazione della domanda di protezione internazionale. 8.6.- Soccorrono in proposito le previsioni del diritto interno di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. b ed art. 26, a mente delle quali la domanda di asilo o di protezione internazionale , o domanda è presentata all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora dello straniero. 8.7.- Viene poi in considerazione il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis , intitolato Procedure accelerate , nel testo precedente la modifica di cui alla L. 18 dicembre 2020, n. 173 , essendo stata la decisione di primo grado emessa il 17 luglio 2020, quando il D.L. n. 130 del 2020, conv. con mod. con la L. n. 173 del 2000, e che ha modificato la norma non era ancora entrato in vigore entrata in vigore avvenuta in data 22 ottobre 2022 . 8.8.- La norma succitata dispone, per quanto qui rileva, che nel caso preveduto dall'art. 28, comma 1, lett. c , appena ricevuta la domanda, la questura provvede immediatamente alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi due giorni . Ai sensi del comma 2, lett. c della medesima disposizione, 2. I termini di cui al comma 1, sono raddoppiati quando c quando il richiedente presenta la domanda, dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento . 8.9.- Ebbene il quadro normativo nazionale di riferimento - che nel caso in esame involge l'applicazione coordinata delle disposizioni riguardanti la domanda di protezione internazionale proposta dallo straniero di cui sia disposto il trattenimento D.Lgs. n. 142 del 2015, ex art. 6, comma 2, lett. c , perché ritenuto dal questore un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica - deve essere interpretato alla luce del generale principio giurisprudenziale dell'interpretazione conforme cfr. Corte di giustizia, sent. 24 giugno 2010, causa C98/09, Sorge, punto 53 e ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali nonché. da ultimo, sent. 24 gennaio 2012 causa C-282/10, Maribel Dominguez e del principio di leale collaborazione 4 .3. TU .E. . Dalla necessità di garantire tanto l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione quanto il principio di uguaglianza, discende che i termini di una disposizione del diritto dell'Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, devono di norma essere oggetto, nell'intera Unione, di un'interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini della medesima, ma anche del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi Corte di Giustizia, sent. 18 gennaio 1984, Ekro, causa Euro 327/82 Corte di Giustizia, sent. 7 novembre 2019, K.H.K., causa C -555/18 . 8.10.- In tale prospettiva, assume specifica rilevanza l'interpretazione della normativa unionale svolta nella sentenza della Corte di giustizia, Quarta sezione del 25 giugno 2020 Causa C-36/20PPU , cui il ricorrente ha fatto esplicito rinvio nel corso dell'odierna discussione. 8.11.- Per quanto qui rileva la Corte di giustizia è stata, infatti, richiesta, con rinvio pregiudiziale proposto dall'autorità giudiziaria spagnola, di chiarire alcune questioni concernenti la possibilità di annoverare il giudice competente a pronunciarsi sul trattenimento di cittadini stranieri, a norma del diritto nazionale, fra una delle altre autorità che, ai sensi dell'art. 6, primo paragrafo, comma 2 della direttiva 2013/32/UE, pur non essendo competenti alla registrazione della domanda di protezione internazionale possono - nondimeno - essere destinatarie della dichiarazione di voler proporre simile domanda, nonché le conseguenti ricadute procedurali in caso di risposta positiva al quesito. In tale contesto la Corte di Lussemburgo ha ritenuto che la nozione di altre autorità , ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, comma 2, della direttiva 2013/32, includa anche il giudice competente a pronunciarsi sul trattenimento del cittadino straniero. Nel considerare l'articolazione normativa dell'accesso alla procedura di presentazione della domanda di protezione come disciplinata nella direttiva, la Corte di giustizia dopo aver richiamato l'art. 4 riguardante l'autorità responsabile cioè competente alla decisione sulla domanda di protezione - che in Italia è la Commissione territoriale nelle sue varie articolazioni, ha sottolineato nei paragrafi da 90 a 94 della sentenza che la qualità di richiedente asilo viene assunta sin dalla presentazione della domanda, anche ove ciò sia avvenuto avanti alle altre autorità di cui all'art. 6, paragrafo 1, comma 2. Soprattutto però la Corte ha ribadito, con espressione univoca, che ciò impone agli Stati membri di registrare la domanda nei termini dallo stesso articolo previsti e cioè tre giorni lavorativi o sei giorni lavorativi a seconda che la presentazione sia avvenuta avanti all'autorità competente per il diritto nazionale alla sua registrazione ovvero ad un'altra autorità preposta a ricevere tale domanda, senza tuttavia essere competente alla sua registrazione e che l'art. 6, paragrafo 2, impone altresì agli Stati membri l'obbligo di prevedere affinché chiunque abbia presentato una domanda di protezione internazionale abbia un'effettiva possibilità di inoltrarla quanto prima. 8.12.- Ciò posto, ritiene il Collegio anche in ragione della richiamata necessità di interpretazione uniforme del diritto dell'Unione, che le considerazioni svolte dalla Corte di giustizia a sostegno delle conclusioni interpretative formulate nella sentenza del 25 giugno 2020 Causa C-36/20 PPU rilevino - con efficacia vincolante, trattandosi di diritto comunitario preminente sul diritto nazionale - anche per il riesame del trattenimento disposto a seguito della domanda di protezione internazionale svolta dal sig. A. avanti alla questura di Brescia il 13/7/2020. Ai fini della decisione va evidenziato il seguente passaggio argomentativo svolto dalla Corte di giustizia. Ha infatti osservato la Corte di Lussemburgo che l'acquisizione della qualità di richiedente protezione internazionale non può essere subordinata né alla registrazione né all'inoltro della domanda e, dall'altro, che il fatto che un cittadino di un paese terzo manifesti la volontà di chiedere la protezione internazionale è sufficiente a conferirgli la qualità di richiedente protezione internazionale e, pertanto, a far scattare il termine entro il quale lo Stato membro interessato deve registrare detta domanda . Da ciò consegue altresì che, nei limiti in cui un cittadino di un paese terzo che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale beneficia della qualità di richiedente protezione internazionale, la sua situazione non può rientrare, in tale fase, nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/115. Tale direttiva recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare , cd. Direttiva rimpatri, è applicabile fino a quando il cittadino dello Stato terzo abbia richiesto la protezione internazionale, laddove successivamente sono applicabili al medesimo l'art. 26, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 e l'art. 8, paragrafo 1, della direttiva 2013/33. Dal combinato disposto di queste due ultime disposizioni risulta che gli Stati membri non possono trattenere una persona per il solo fatto di essere un richiedente protezione internazionale e che i motivi e le condizioni del trattenimento nonché le garanzie per i richiedenti trattenuti devono essere conformi alle suddette Direttive Corte di Giustizia, 25 giugno 2020 e sottoposti alla verifica giurisdizionale di cui all'art. 9 della medesima direttiva. 8.13.- Ciò posto, nel caso di specie risulta dal ricorso e dal provvedimento impugnato che l'odierno ricorrente era in stato di libertà al momento dell'adozione del trattenimento D.Lgs. n. 142 del 2015, ex art. 6, comma 2, lett. c , e che detto trattenimento è stato convalidato il 16 luglio 2020 dal Tribunale di Torino. Sempre dal provvedimento impugnato emerge che non è stato precisato dalla questura quando la domanda di protezione internazionale del sig. A. sia stata registrata in vista dell'esame da parte della Commissione territoriale. Sicuramente non lo era il 21 luglio 2020 come da attestazione della Commissione stessa, né risulta altra data prima del 5 agosto 2020 allorché la medesima ha fissato l'audizione del richiedente per il successivo 19 agosto, mentre avrebbe dovuto essere registrata, secondo l'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 in tre giorni dal 13 luglio 2020 come peraltro previsto anche dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 26, comma 2 bis . 8.14.- Tanto premesso, reputa il Collegio che il termine indicato nella direttiva 2013/32/UE per assicurare un uniforme accesso alla procedura di esame della domanda di protezione internazionale in tutti gli Stati membri debba, alla luce della esaminata sentenza della Corte di giustizia, valere necessariamente come parametro di riferimento per verificare la denunciata tardività della trasmissione, da parte della questura, della domanda di protezione internazionale presentata dal sig. A Conseguentemente la proroga di dieci giorni del termine prevista dall'ultimo periodo del comma 2 bis, introdotta dal legislatore nazionale con il D.Lgs. n. 142 del 2015 , in sede di recepimento della suddetta direttiva, deve essere applicata in presenza del relativo presupposto id est elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati , che nel caso di specie non è allegato. Perciò deve accogliersi la prospettazione sul punto del ricorrente e ritenere che effettivamente la sua domanda sia stata tardivamente trasmessa oltre il termine di tre giorni lavorativi. Ne' l'Amministrazione ha indicato quando avrebbe effettivamente provveduto alla registrazione della domanda del sig. A., si dà consentire la verifica del rispetto di detto termine che - come pure chiarito dalla Corte di giustizia - è finalizzato all'obiettivo stesso della direttiva 2013/32, in particolare quello dell'art. 6, paragrafo 1, della medesima, che mira a garantire un accesso effettivo, facile e rapido alla procedura di protezione internazionale, e che altrimenti sarebbe seriamente compromesso. 8.15.- Ritiene inoltre il collegio che l'uniforme rispetto della procedura di accesso alla protezione internazionale assuma rilievo determinante anche per l'ordinamento interno, perché il trattenimento amministrativo del richiedente protezione disciplinato dall'art. 8 della direttiva 2013/32/UE, oltre ad essere misura eccezionale ed ispirata ai principi di necessità e proporzionalità cfr. considerando 14 , costituisce misura che, come ricordato ripetutamente dalla Corte costituzionale, determina l'assoggettamento fisico all'altrui potere, indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della libertà personale protetta dall' art. 13 Cost. , poiché l'autorità competente, avvalendosi della forza pubblica adotta misure che impediscono di abbandonare il luogo cfr. Corte Cost. n. 105/2001 e, infra, n. 127/2022 . In altri termini, i tempi puntualmente stabiliti dalla procedura unionale così come le garanzie dalla stessa previsti sono rilevanti ai fini del raggiungimento dello scopo di assicurare l'uniforme applicazione della normativa Eurounitaria. 8.16. Va enunciato quindi il seguente principo di diritto In conformità alla previsione dell'art. 6, della direttiva 2013/32/UE, la domanda di protezione internazionale deve essere registrata nei termini ivi previsti e la proroga di dieci giorni del termine, prevista dall'ultimo periodo del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 26, comma 2 bis, introdotta dal legislatore nazionale con il D.Lgs. n. 142 del 2015 , in sede di recepimento della suddetta direttiva, deve essere applicata solo in presenza del comprovato, relativo, presupposto, costituito dall'elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati . 8.17.- La conclusione appare assorbente rispetto all'esame della questione concernente la natura perentoria o meno dei termini della c.d. procedura accelerata di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis , comma 2, termini che attengono alla delibazione della domanda di protezione nella fase successiva da parte della Commissione territoriale, mentre nel caso di specie vengono in considerazione i termini di registrazione della domanda di protezione internazionale presentata da parte dello straniero in stato di libertà ed oggetto di puntuale indicazione da parte della direttiva dell'Unione. 8.18.- Il ricorso va dunque accolto con la cassazione del provvedimento impugnato senza rinvio atteso il sopravvenuto esito positivo della domanda di protezione. 8.19.- La novità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato. Compensa integralmente fra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 marzo 2023. Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2023