Maltrattamenti sugli anziani: non è reato se la condotta dell’agente è sporadica e occasionale

Secondo i Giudici di Legittimità la condotta vessatoria e maltrattante di un’operatrice sanitaria nei confronti di diversi anziani, ospiti della struttura nella quale lavora, non configura il reato di cui all’art. 572 c.p. in quanto occasionale e sporadica.

Un' operatrice sanitaria , in servizio presso una residenza per anziani , veniva indagata dalla Procura di Imperia per il reato di maltrattamenti posto in essere, secondo l'accusa, proprio a carico dei diversi anziani ospiti della struttura. Valutato il grave quadro indiziario, il GIP ne disponeva la misura cautelare, oltre alla sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio per la durata di sei mesi. La pronuncia veniva parzialmente revocata dal Tribunale del riesame di Genova, a cui la donna faceva appello. Proponeva ricorso in Cassazione il procuratore della Repubblica di Imperia che, richiamando i principi ormai consolidati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di maltrattamenti, censurava l'errore nel quale sarebbe incorso il Riesame nel qualificare sporadici gli undici episodi di violenza perpetrati dall'indagata nei confronti degli anziani e concentrati tra agosto e dicembre 2021. Il Collegio offre un'approfondita disamina sul tema, ripercorrendo la tradizione giurisprudenziale della Corte. Ai fini della configurabilità del delitto di cui all' art. 572 c.p. , lo stato di sofferenza e di prostrazione delle vittime non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei confronti di un determinato soggetto passivo, ma può derivare anche da un clima generalmente instaurato all'interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione commessi a carico delle persone sottoposte al potere dei soggetti attivi, i quali ne siano tutti consapevoli, a prescindere dall'entità numerica degli atti vessatori Cass. pen. n. 8592/2009 . Ed invero, nel caso di specie, ad avviso della Corte, il tribunale del riesame ha correttamente valutato gli elementi indiziari a disposizione e mostrando di aver ponderato con logicità e completezza gli stessi. I fatti posti in essere ai danni di alcune persone offese, per la loro sporadicità, occasionalità, e per il lungo tempo trascorso tra le stesse non fossero idonei ad integrare il delitto di maltrattamenti contestati . La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Presidente Di Stefano Relatore Costantini Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore della Repubblica di Imperia impugna l'ordinanza del Tribunale di Genova con cui, in parziale accoglimento dell'appello, ha revocato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari di Imperia che il 20 marzo 2023 aveva rigettato l'istanza di revoca della misura interdittiva eseguita il 9 febbraio 2023 nei confronti di C.F. limitatamente all'accusa di maltrattamenti commessi, in qualità di operatrice socio sanitaria in servizio presso la residenza per anziani […]nei confronti di alcuni degenti capo 6, sub I, II, III, VI, VII, XI , confermando invece la sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio per la durata di sei mesi per analoghi fatti commessi nei confronti di altri degenti ex artt. 81, comma 2 , 110 , 40, comma 2, 572 primo e comma 2 e 61 n. 5 e 11 sexies c.p. fatti commessi in omissis . 2. Avverso la citata decisione il Procuratore della Repubblica di Imperia formula due motivi di ricorso con cui complessivamente deduce vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge in ordine alla fattispecie di cui all' art. 572 c.p. . Il Procuratore ricorrente osserva che il Tribunale della cautela, allorché ha escluso che la condotta posta in essere dalla ricorrente avesse integrato il delitto di maltrattamenti nei confronti di alcune persone offesa per assenza del requisito della abitualità, ha violato l' art. 572 c.p. per come interpretato da giurisprudenza di questa Corte che, allorché il delitto di cui all' art. 572 c.p. viene realizzato all'interno di strutture residenziali nei confronti di più parti offese, ha apprezzato il carattere dell'abitualità prendendo in considerazione la posizione dell'agente e non quella della vittima, tanto da ritenere le condotte maltrattanti connotate complessivamente come complessivamente abituali nei confronti di tutti costoro cosiddetta abitualità condivisa . Qualora avesse interpretato secondo i citati parametri il requisito dell'abitualità, avrebbe ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza anche in ordine alle condotte afferenti a singoli episodi realizzati nei confronti di ciascuna parte offesa seppure detti fatti sono stati contestati ex art. 40, comma 2, c.p. per aver omesso il doveroso intervento a tutela della persona offesa contro l'agire di altro soggetto svolgente analoghe funzioni all'interno della struttura residenziale per anziani. Il ricorrente osserva come la motivazione del Tribunale risulti errata nella parte in cui reputa sporadiche undici episodi concentrati tra agosto e dicembre 2021 sulla base di richiamata giurisprudenza in tema di maltrattamenti realizzati in ambito familiare, mentre qualora correttamente intesa la stessa giurisprudenza citata, avrebbe consentito un differente esito. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e teso a confutare in fatto le valutazioni non manifestamente illogiche operata dal Tribunale. 2. Deve essere, innanzitutto, premesso che la giurisprudenza a cui fa espresso rinvio il ricorrente non risulta affermare il concetto di abitualità condivisa secondo l'interpretazione accreditata. Questa Corte ha, invero, affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di cui all' art. 572 c.p. , lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei confronti di un determinato soggetto passivo, ma può derivare anche da un clima generalmente instaurato all'interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere dei soggetti attivi, i quali ne siano tutti siano consapevoli, a prescindere dall'entità numerica degli atti vessatori e dalla loro riferibilità ad uno qualsiasi dei soggetti passivi Sez. 6, n. 8592 del 21/12/2009, dep. 2010, Rv. 246028 01 . Il principio citato prende in esame quelle condotte poste in essere attraverso continue espressioni ingiuriose e maltrattamenti fisici da parte di operatori di un istituto pubblico di assistenza nei confronti di persone anziane ivi ricoverate nel reparto di lunga degenza, al fine di evidenziare come il requisito dell'abitualità deve valorizzare il clima di generalizzata sopraffazione a cui partecipa l'agente anche nei termini di omesso consapevole e doveroso intervento a tutela. Nessuna divergenza, pertanto, quanto a condotta dell'agente, sussiste tra i maltrattamenti realizzati all'interno di un nucleo familiare, in genere, e quelli che si svolgono all'interno di una struttura di assistenza per anziani tali condotte possono essere connotate dal carattere dell'abitualità nei confronti delle persone offese anche quando costoro, pur non direttamente prese di mira, in ragione della estrema fragilità e della vicinanza spesso connessa all'impossibilità di movimento ed alla necessità di dover convivere in un ristretto ambito della struttura , subiscono gli effetti e percepiscono le minacce, le violenze e le ingiurie come vessatorie. Ovvio, allora, che l'esame della condotta maltrattante debba tenere conto anche di tali condizioni particolari di convivenza, senza che il carattere della abitualità muti paradigma e perda la necessaria riferibilità nei confronti delle singole persone offese quasi a voler intravedere un effetto cumulativo distinto da quello che si è sopra descritto, tale da invertire la prospettiva da cui osservare la condotta vessatoria se più condotte vessatorie poste in essere per una volta nei confronti di ciascuna persona offesa assume il carattere dell'abitualità, ciò si realizza perché gli altri soggetti percepiscono la complessiva valenza offensiva in maniera costante, reiterata e, quindi, abituale, e non perché il delitto di maltrattamenti cambi struttura sino al punto di far ritenere che la reiterazione della condotta debba essere rapportata al soggetto agente. 3. Effettuata questa doverosa precisazione in diritto e liberato il campo dall'equivoco su cui il ricorrente fonda i motivi di ricorso, deve essere richiamato il principio di diritto ormai pacifico espresso reiteratamente da questa Corte, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 . Non può essere dedotto in sede di legittimità il motivo che si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituendo tale motivo una censura del merito della decisione, in quanto teso, implicitamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Garasto L, Rv. 216367 o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 . 4. Ed invero, le critiche mosse dal ricorrente tendono a diversamente delineare i connotati di una condotta che il Tribunale ha correttamente effettuato analizzando gli elementi indiziari a disposizione e mostrando di aver ponderato con logicità e completezza gli stessi nella parte in cui, da un canto, ha ritenuto che alcuni fatti rivelassero i caratteri dell'abitualità, altri, posti in essere ai danni di alcune persone offese, per la loro sporadicità, occasionalità e per il lungo tempo trascorso tra le stesse non fossero idonei ad integrare, nei confronti delle specifiche vittime ipotizzate nella contestazione provvisoria, il delitto di maltrattamenti contestati. Generico, pertanto, si rileva il ricorso che ritiene che anche una singola condotta, talora solo omissiva, rivolta nei confronti dei soggetti esclusi dal novero delle vittime dal Tribunale del riesame sia tale da realizzare la gravità indiziaria in ordine all'ipotizzato delitto di cui all' art. 572 c.p. senza neppure rappresentare che le vittime abbiano potuto percepire, sia pure indirettamente, le condotte maltrattanti. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.