Ricovero urgente e necessario in una casa di cura non convenzionata: via libera al rimborso a favore del paziente

Respinta la richiesta avanzata da una cooperativa nei confronti di una ASL pugliese. Se la cura è necessaria ed urgente, il relativo onere economico non può essere fatto gravare sul paziente e quindi è lo Stato a farsi carico della salute del cittadino garantendo a lui il rimborso della spesa sostenuta.

Via libera al ricovero, se vi sono necessità ed urgenza, in una casa di cura non convenzionata con il Sistema sanitario nazionale. Ciò significa che la relativa spesa deve essere a carico dello Stato, che perciò deve provvedere al conseguente rimborso , ma in favore del cittadino e non della struttura sanitaria. A dare il ‘la' alla vicenda giudiziaria, che tocca anche il delicato tema del diritto alla salute, è una cooperativa che in Puglia gestisce una casa di cura per anziani e che con un decreto ingiuntivo ad hoc pretende da un'ASL il pagamento di oltre 1.000 euro, somma corrispondente alla spesa sanitaria sostenuta per un ricovero urgente e necessario . Per legittimare la propria richiesta, poi, la cooperativa fornisce i dettagli della vicenda. Nello specifico, la struttura, che non ha un regime di convenzionamento con il sistema sanitario nazionale, ha accettato comunque il ricovero di un cittadino, in una situazione di urgenza, e poi ha chiesto alla apposita struttura dell'Azienda sanitaria locale l'autorizzazione al ricovero, chiedendo la verifica dei presupposti per l'erogazione del servizio, o, in alternativa, l'indicazione di una struttura convenzionata alternativa ove collocare il paziente . Successivamente, la cooperativa, non avendo ricevuto risposta dalla Azienda sanitaria locale , ha accolto comunque il paziente e l'ha curato e poi ha emesso fattura per il corrispettivo , pari, per la precisione, a 1.114 euro e 80 centesimi. Per i giudici di merito, però, la richiesta avanzata dalla cooperativa è priva di fondamento, poiché non essendovi alcun rapporto di convenzionamento , o contrattuale in genere, l'Azienda sanitaria locale non è obbligata al rimborso della cifra indicata in fattura. Con il ricorso in Cassazione la cooperativa ha ribadito la propria pretesa, riconoscendo di non avere alcun rapporto contrattuale con l'Azienda sanitaria locale, né di tipo simile al convenzionamento, né sotto altra forma ma specificando di ritenere che la mancanza di un rapporto contrattuale non sia di ostacolo al diritto al rimborso, basato sia sulla necessità di tutela del diritto alla salute, sia sulla situazione di urgenza determinatasi nel caso specifico. Per dare ulteriore solidità alla propria richiesta, poi, la cooperativa segnala come legislazione nazionale e regionale e decisioni dei giudici affermino il principio per cui la tutela della salute non può essere compromessa da ragioni di bilancio, di contabilità o di altro simile genere , e aggiunge che, normativa regionale alla mano, è previsto rimborso nei casi di ricovero di urgenza. In sostanza, nel caso di cure necessarie ed urgenti, spetta il rimborso anche se la struttura non è convenzionata, ed a prescindere dalla autorizzazione da parte della Azienda sanitaria locale , secondo la cooperativa, ciò in quanto, diversamente, sarebbe compromesso il diritto alla salute, dovendo il cittadino sopportare l'onere della spesa . Prima di esaminare la richiesta ribadita in Cassazione dalla cooperativa, i magistrati osservano che sul tavolo c'è la questione della rimborsabilità di prestazioni indirette , ossia fatte fuori dal sistema di convenzionamento e in ragione della urgenza e della necessità che esse presentano e che, evidentemente, non consentono di attendere la procedura di autorizzazione . Ebbene, per i giudici non ci sono dubbi quando ci sono la necessità e l'urgenza , non serve alcuna autorizzazione e la prestazione va rimborsata poiché il diritto alla salute non deve subire pericolosi . E il principio per cui, in caso di necessità ed urgenza, va comunque salvaguardata la salute in maniera effettiva, è stato affermato altresì dalla Corte Costituzionale affrontando il caso della Regione Piemonte e il caso della Regione Lombardia. In sostanza, ove la cura sia necessaria ed urgente, essa è a carico del sistema pubblico, e non rileva che sia stata effettuata in una struttura convenzionata o meno, e non rileva che sia stata autorizzata dalla Azienda sanitaria locale secondo una qualche procedura , e la relativa spesa è rimborsabile in quanto, se non lo fosse, il relativo onere economico sarebbe a carico del paziente e se costui non avesse le risorse sufficienti, la sua salute sarebbe compromessa . In questo quadro si inserisce la richiesta della cooperativa, che, peraltro, chiede se, al di fuori del regime di convenzionamento , e dunque nell'ambito delle prestazioni indirette, competa il rimborso anche senza che vi sia stata autorizzazione al ricovero, quando ricorrono i requisiti della necessità ed urgenza. In linea di principio, osservano i giudici, la tesi proposta dalla cooperativa è corretta, ma, aggiungono, non è la struttura ad essere titolare del diritto al rimborso in questo caso, bensì il paziente stesso . Ciò perché il principio, secondo cui quando la cura è necessaria ed urgente, il relativo onere non può essere fatto gravare sul paziente , opera nel senso che lo Stato si fa carico della salute del cittadino garantendo a lui il rimborso della spesa sostenuta. Detto in parole povere, è il cittadino ad avere diritto al rimborso di una cura che, comunque effettuata in convenzionamento o meno, con o senza preventiva autorizzazione , essendo necessaria per la sua salute, va a lui rimborsata e non alla struttura in cui è stata praticata .

Presidente Spirito – Relatore Cricenti Ritenuto che 1.-La Onlus OSA Operatori Sanitari Associati gestisce una casa di cura per anziani omissis non autosufficienti, in provincia di […]. Essa non ha un regime di convenzionamento con il sistema sanitario nazionale. Ha tuttavia accettato il ricovero del signor O.R. , in una situazione di urgenza, ed ha poi chiesto alla apposita struttura della ASL l'autorizzazione al ricovero, chiedendo l'intervento della unità di valutazione multidimensionale, per la verifica dei presupposti per l'erogazione del servizio, o, in alternativa, per l'indicazione di una struttura convenzionata alternativa, ove collocare la paziente. 1.1. Non avendo ricevuto risposta dalla ASL, la Onlus Osa ha accolto comunque la paziente, l'ha curata ed ha poi emesso fattura per il corrispettivo. Ha dunque ingiunto alla Asl, con decreto ingiuntivo, il pagamento della somma corrispondente alla spesa sanitaria di quel ricovero, e precisamente 1114,80 Euro, oltre interessi. 2.-A questa ingiunzione ha proposto opposizione la ASL, che il Giudice di pace di Brindisi ha accolto, osservando come, non essendovi alcun rapporto di convenzionamento, o contrattuale in genere, la ASL non era obbligata al rimborso. Allo stesso modo ha deciso il Tribunale di Brindisi, che ha rigettato l'appello avverso la decisione di primo grado. 3.-Ricorre qui la Onlus OSA con due motivi e memoria, di cui chiede il rigetto la ASL […] con controricorso. Considerato che 4.-Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 3 L. 595/ 1985 e dell'art. 3-septies l. 502 del 1992, nonché della legge regionale Puglia n. 19 del 2006 e del regolamento regionale n. 4 del 2007. La censura è la seguente. La ricorrente ammette, ma la circostanza è comunque pacifica, di non avere alcun rapporto contrattuale con la ASL di […], nè di tipo simile al convenzionamento, nè sotto altra forma. Tuttavia, ritiene che la mancanza di un rapporto contrattuale non sia di ostacolo al diritto al rimborso, il quale sarebbe basato sia sulla necessità di tutela del diritto alla salute, sia sulla situazione di urgenza che si è determinata. Quanto al primo aspetto, la ricorrente segnala come sia la legislazione nazionale e regionale, che la giurisprudenza, affermino il principio per cui la tutela della salute non può essere compromessa da ragioni di bilancio, di contabilità o di altro simile genere quanto alla seconda come la stessa disciplina regionale pugliese art. 3 regolamento regionale n. 4 del 2007 preveda il rimborso nei casi di ricovero di urgenza. In sostanza, la tesi è che nel caso di cure necessarie ed urgenti, spetta il rimborso anche se la struttura non è convenzionata, ed a prescindere dalla autorizzazione da parte della ASL ciò in quanto, diversamente, sarebbe compromesso il diritto alla salute, dovendo il cittadino sopportare l'onere della spesa. 5.-Su questa questione v'è un precedente specifico di questa Corte. Si tratta della ordinanza n. 8383 del 2022, che ha deciso un ricorso analogo a questo. La sua ratio è la seguente a si sostiene che, in base alle leggi regionali ed al regolamento n. 4/2007 regione Puglia, il medesimo qui invocato, intanto il paziente non può scegliere se ricoverarsi presso una struttura non convenzionata, ma deve necessariamente sceglierne una in convenzione b il ricovero fatto in una struttura convenzionata è suscettibile di rimborso solo ove sia stato autorizzato o ritenuto necessario dalla Unità di valutazione c il rimborso spetta semmai al paziente e non alla ASL. Questa decisione tuttavia non è condivisibile, e comunque non è riferibile al caso in esame. Infatti, innanzitutto il ricorso qui pone una questione diversa, e cioè quella della rimborsabilità di prestazioni indirette, ossia fatte fuori dal sistema di convenzionamento in ragione della urgenza e necessità che esse presentano e che, evidentemente, non consente di attendere la procedura di autorizzazione. In secondo luogo, come riconosciuto da quel precedente, la giurisprudenza di questa Corte è nel senso che quando c'è la necessità ed urgenza, non serve alcuna autorizzazione e la prestazione va rimborsata. Cosi si esprime Cass. 9319 del 2010 il suddetto diritto, se dà accesso alle cure in strutture pubbliche o convenzionate, richiede, invece, apposito preventivo ed espresso provvedimento autorizzatorio del trattamento in struttura da queste diverse, a meno che non ricorra l'ulteriore requisito dell'urgenza, in presenza del quale il diritto alla salute non deve subire pericolosi ritardi giurisprudenza costante da Cass. S.U. n. 117/99 S.U. n. 68/00 anche se in tema di giurisdizione Cass. n. 2444/01 ”. Il principio per cui, in caso di necessità ed urgenza, va comunque salvaguardata la salute in maniera effettiva, è stato affermato altresì dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'allegato I, punto 8.6, della legge della Regione Piemonte 23 aprile 1990, n. 37 Norme per la programmazione sociosanitaria regionale e per il Piano socio-sanitario regionale per il triennio 199092 , nella parte in cui quella norma escludeva in modo indifferenziato ed assoluto ogni ristoro delle spese in tutti i casi nei quali l'assistito non abbia preventivamente chiesto l'autorizzazione per accedere all'assistenza indiretta, senza contemplare alcuna deroga, neppure qualora ricorrano particolari condizioni di indispensabilità, di gravità ed urgenza non altrimenti sopperibili”. Ed ancora Corte Costituzionale n. 509 del 2000 È costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma 2, della legge della Regione Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5, nella parte in cui non prevede il concorso nelle spese per il ricovero in strutture pubbliche e private di ricovero e cura non convenzionate, per le prestazioni di comprovata gravità e urgenza, quando non sia possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie per il rimborso. L'esclusione assoluta ed indifferenziata di ogni ristoro delle spese sostenute in tutti i casi nei quali l'assistito non abbia preventivamente richiesto l'autorizzazione per accedere all'assistenza indiretta senza alcuna deroga neppure per le ipotesi in cui ricorrano particolari condizioni di indispensabilità, gravità e urgenza non altrimenti sopperibili non assicura l'effettiva tutela della salute e vulnera l' art. 32 della Costituzione , ponendosi altresì in contrasto con l' art. 3 della Costituzione perché realizza una soluzione intrinsecamente non ragionevole”. In sostanza, si ripete ove la cura sia necessaria ed urgente, essa è a carico del sistema pubblico, e non rileva che sia stata effettuata in una struttura convenzionata o meno, e non rileva che sia stata autorizzata dalla ASL secondo una qualche procedura. È rimborsabile in quanto, se non lo fosse, il relativo onere sarebbe a carico del paziente e se costui non avesse le risorse, la salute sarebbe compromessa. Di tale principio ha preso atto l'ordinanza 8383 del 2020, che lo riporta integralmente p.5 , salvo poi a disattenderlo nel momento in cui pretende l'autorizzazione anche in caso di necessità ed urgenza. In altri termini, la ricorrente pone la seguente questione se al di fuori del regime di convenzionamento, e dunque nell'ambito delle prestazioni indirette, competa il rimborso anche senza che vi sia stata autorizzazione al ricovero, quando ricorrono i requisiti della necessità ed urgenza. Con la conseguenza che, in linea di principio, il motivo è fondato, salvo tuttavia che non è la struttura ad essere titolare del diritto al rimborso in questo caso, bensì il paziente stesso. 5.1-Il principio sopra richiamato ossia che quando la cura è necessaria ed urgente il relativo onere non può essere fatto gravare sul paziente opera per l'appunto nel senso che lo Stato si fa carico della salute del cittadino garantendo a lui il rimborso della spesa sostenuta. È il cittadino ad avere diritto al rimborso di una cura che, comunque effettuata in convenzionamento o meno, con o senza preventiva autorizzazione , essendo per la sua salute necessaria, va a lui rimborsata e non alla struttura in cui è praticata. Nei precedenti citati infatti Cass. 9319 del 2010 Cass. 2444/ 2001 hanno agito i pazienti o i loro eredi. La difesa della ricorrente sul punto, che è oggetto di eccezione di difetto di legittimazione da parte della ASL, è che il paziente ha corrisposto la metà in quanto l'altra metà è posta a carico della ASL, che ha obbligo legale di compartecipare. La tesi però è chiaramente una petizione di principio che la ASL debba partecipare alla spesa, nei confronti della struttura, anziché del cittadino, è ciò che va, per l'appunto, dimostrato. 6.-Il secondo motivo, che denuncia violazione degli artt. 61 e 2697 c.p.c., contesta la ratio della decisione impugnata nel punto in cui sostiene che il requisito della necessità ed urgenza, pur accertato dal CTU, è ininfluente, in quanto, pur se accertato che la cura era necessaria, come si è detto, il rimborso della relativa spesa compete al paziente. Questo motivo è assorbito dalle ragioni esposte relativamente al primo. 7.-Il ricorso va rigettato. Spese compensate per la novità della questione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, inserito dall 'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 201 2, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.