Il tentativo di mediazione deve essere ripetuto in caso di successiva domanda riconvenzionale?

Grazie al rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza dello scorso 13 giugno, la questione verrà rimessa all’attenzione delle Sezioni Unite.

Nel corso di un procedimento in materia di locazione, volto, in particolare, ad ottenere il rilascio dell'immobile, il Tribunale di Roma ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti ex art. 363- bis c.p.c. alla Corte di Cassazione per la risoluzione della questione della sussistenza dell' obbligo di procedere alla mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 in caso di proposizione di una domanda riconvenzionale, laddove la mediazione sia stata già ritualmente effettuata, prima della prima udienza, in relazione però alla sola domanda principale. Nel caso di specie infatti il convenuto aveva proposto domanda riconvenzionale per la restituzione dell'importo versato a titolo di deposito cauzionale, con interessi. Secondo il Tribunale rimettente la norma non chiarisce se e a carico di quale parte incomba tale onere, né tantomeno le conseguenze di un'eventuale omissione. Inoltre non si rinvengono arresti del giudice di legittimità su questa specifica questione, suscettibile di porsi in numerosi giudizi. La Prima Presidente Cassano assegna quindi la questione alle Sezioni Unite civili per l'enunciazione del principio di diritto.

Provvedimento Prima Presidente