Niente ulteriore risarcimento per la prostrazione psicologica subita dai genitori per la perdita del figlio

Impossibile, secondo i giudici, ipotizzare un ulteriore danno biologico catalogabile come malattia psichica. Confermati i ristori economici così come definiti in appello. Niente risarcimento da perdita del rapporto parentale alla fidanzata del ragazzo.

L'inevitabile prostrazione psicologica subita da madre e padre per la drammatica perdita del figlio , vittima di un terribile incidente stradale , non è sufficiente per riconoscere loro un risarcimento ulteriore per un danno biologico connesso a una situazione di malattia psichica . All'origine della vicenda giudiziaria, vi è il drammatico incidente stradale che coinvolge due vetture, una guidata da una donna e l'altra da un uomo. A riportare le conseguenze peggiori è l'uomo, che a seguito del sinistro perde la vita . Inevitabile la reazione dei familiari, che citano in giudizio la società proprietaria della vettura guidata dalla donna e la compagnia assicurativa, chiedendo un adeguato risarcimento, oltre al riconoscimento delle responsabilità della donna rispetto all'incidente. Ricostruita la dinamica del terribile episodio, i giudici di merito ritengono responsabili la donna per il 75 per cento e l'uomo per il 25 per cento, con conseguente riconoscimento del danno patrimoniale delle spese funerarie quantificato in circa 4mila euro, del danno non patrimoniale di tipo biologico e da perdita del rapporto parentale, nella misura di 255mila euro per ciascun genitore , del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale alle eredi della nonna, nella misura di 30mila euro e, infine, del danno non patrimoniale di tipo biologico e perdita di rapporto parentale , quantificato in appello in circa 108mila euro, al fratello . Esclusa, invece, la possibilità di risarcire l'allora fidanzata dell'uomo deceduto a seguito dell'incidente. Il quadro tracciato in appello resta immutato in Cassazione, nonostante le ulteriori richieste avanzate dai genitori e dalla fidanza della vittima. Per quanto riguarda la madre e il padre, i magistrati respingono l'ipotesi di un ulteriore danno biologico, spiegando che il danno subito dai genitori del defunto deve essere identificato e qualificato come danno da perdita del rapporto parentale , di indiscutibile gravità ma non tale da oltrepassare la sua natura per integrare gli estremi di un'altra specie di pregiudizio non patrimoniale, ovvero il danno biologico nella forma della malattia psichica . Per quanto concerne, invece, la fidanzata dell'uomo deceduto a seguito dell'incidente, i magistrati ritengono non provato il danno da perdita parentale da lei lamentato. Su questo fronte, difatti, i giudici hanno ritenuto necessaria la prova concreta del desiderio di matrimonio dei due fidanzati, mentre i familiari del ragazzo hanno sostenuto che le prove a disposizione potevano dimostrare un quadro di legame profondo tra i fidanzati e anche tra la ragazza e la famiglia del fidanzato .

Presidente Travaglino Relatore Graziosi Premesso in fatto che G. , M. , R.L. e R.L. , S. e T.N. nonché I.G. nel 2016 convenivano davanti al Tribunale di Milano OMISSIS . s.n.c. quale proprietaria della vettura di marca Volkswagen coinvolta nel sinistro e OMISSIS S.p.A. per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, loro derivati dal decesso di R.M. in uno scontro stradale tra l'automobile di marca Ford da lui guidata e la suddetta automobile Volkswagen guidata da T.R. . Il Tribunale, con sentenza n. 7383/2018, riteneva responsabili del sinistro la T. per il 75% e il R. per il 25%, condannando quindi i convenuti, detratte le somme già versate da [ ] ante causam ai genitori del de cuius R.G. e T.S. e a suo fratello R.M. e decurtato appunto il 25%, a risarcire il danno patrimoniale delle spese funerarie nella misura di Euro 4077,75, il danno non patrimoniale di tipo biologico e da perdita del rapporto parentale nella misura di Euro 255.000 a ciascun genitore, il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale alle eredi di D.L. , nonna di R.M. , cioè S. e T.N. , nella misura di Euro 30.000 e il danno non patrimoniale di tipo biologico e da perdita di rapporto parentale di R.M. nella misura di Euro 82.500. R.G. e T.S. quali genitori, S. e T.N. quali eredi della L. , R.M. nonché I.G. quale fidanzata di R.M. proponevano appello principale [ ] proponeva appello incidentale perché fosse accertato che non sussisteva danno biologico e che era eccessiva la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 12 dicembre 2019, accoglieva parzialmente il gravame principale quanto alla debenza nei confronti dei genitori e del fratello del de cuius, tutto il resto rigettando, e pertanto condannava solidalmente XXX e [ ], detratti gli acconti versati da quest'ultima, a risarcire R.M. per il danno da perdita del rapporto parentale nella misura di Euro 108.097,50, oltre interessi, e a risarcire quale danno patrimoniale rappresentato dalle spese legali reali i genitori e il fratello del de cuius nella misura di Euro 5723,25 oltre interessi. R.G. , T.S. , R.M. , S. e T.N. quali eredi della L. e I.G. hanno presentato ricorso, articolato in tre motivi, illustrato anche con memoria. La compagnia assicuratrice si è difesa con controricorso, illustrato anch'esso con memoria. Considerato che 1.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, violazione e/o falsa applicazione dell' art. 2054 c.c. e omesso esame di fatto discusso e decisivo. Si effettua un'ampia ricostruzione si vedano le pagine 8-11 del ricorso delle modalità del sinistro, criticando l'accertamento del giudice d'appello in tema. 1.2 Si è dinanzi, ictu oculi, ad una ricostruzione fattuale alternativa rispetto a quella adottata dal giudice di merito, il che rende palesemente inammissibile la censura. 2.1 Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 5, violazione e/o falsa applicazione dell' art. 2059 c.c. Il giudice d'appello non ha riconosciuto ai genitori del de cuius il danno biologico anche per omessa assenza di prove decisive , cioè ha negato di disporre la consulenza tecnica d'ufficio sulla loro salute in riferimento al disagio psicofisico che avrebbero causato la morte del figlio, ritenendo non sufficiente a farla disporre la perizia psicologica di parte, espletata da tale Dott. M., che essi avevano depositato, ritenendo necessaria produzione medica dimostrante obiettivazione delle loro situazioni di salute. Il Dott. M. nella sua perizia avrebbe fatto espresso riferimento all'esistenza di un percorso psicologico-psicoterapeutico in essere per i genitori del deceduto, per cui sarebbe logico ritenere che la CTU sarebbe stata meramente esplorativa, anche perché lo stato di prostrazione psicologica non può essere oggetto di certificazione medica, non essendo possibile documentarlo con l'accertamento di uno specialista, in quanto non sarebbe lesione visibile e/o certificabile . E comunque al limite costituito da divieto di indagini esplorative potrebbe derogarsi se l'accertamento fosse effettuabile solo mediante speciali cognizioni tecniche, in tal caso il CTU potendo anche acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti , purché siano fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non invece fatti e situazioni fondanti direttamente la domanda o l'eccezione che le parti stesse devono provare si invocano Cass. 26839/2016 e Cass. 3191/2006 . 2.2 Al di là della conformazione della rubrica del motivo, che non è corretta in quanto avrebbe dovuto semmai riferirsi a norme processuali e non all'invocato art. 2059 c.c. , è chiaro che si mira a censurare il giudice d'appello per la mancata disposizione di CTU per l'accertamento di danno biologico in base soltanto a perizia di parte, e in difetto quindi di certificati medici. 2.2.1 La corte territoriale osserva e, già deve rilevarsi, condivisibilmente che la relazione M. prodotta dagli attuali ricorrenti non può essere valorizzata quale principio di prova sufficiente a giustificare un ulteriore approfondimento sulla salute psichica degli stretti congiunti mediante CTU, una perizia di parte costituendo soltanto una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, tale da non poter neppure costituire la base di partenza per disporre, appunto, consulenza tecnica d'ufficio. Effettivamente, S.U. 3 giugno 2013 n. 13902 insegna che la consulenza tecnica di parte costituisce mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, per cui la sua produzione in appello è ammissibile non cadendo nel divieto dell' art. 345 c.p.c. e Cass. sez. 1, 6 agosto 2015 n. 16532 ne desume che non può essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio. Da ultimo tra gli arresti massimati, Cass. sez. 6-2, ord. 9 aprile 2021 n. 9483 ribadisce ancora, in modo netto, che la consulenza tecnica di parte è mera allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, per cui il giudice di merito, se le è contrario, non è tenuto ad analizzarla e a confutarla, qualora fondi il proprio convincimento su considerazioni con essa incompatibili e conformi al parere del proprio consulente. 2.2.2 È vero poi che la corte territoriale condiziona una consulenza tecnica d'ufficio di contenuto medico qui si tratta appunto di preteso danno biologico alla previa produzione di documentazioni mediche. Ciò non è peraltro affermato nella giurisprudenza appena richiamata, e tanto più è difficilmente sostenibile nel caso in cui la pretesa patologia non sia, se sussistente, attestabile in modo oggettivo per esempio con una TAC -, come rileva il motivo in esame e d'altronde è riconosciuta la possibilità di disporre anche, al di là della CTU percipiente, CTU esplorative nel caso in cui l'accertamento appunto deve essere compiuto con speciali cognizioni tecniche in tal senso, oltre alla giurisprudenza che i ricorrenti hanno correttamente richiamato, si vedano Cass. sez. 1, 11 gennaio 2017 n. 512 e Cass. sez. 1, ord. 15 giugno 2018 n. 15774 e cfr. pure Cass. sez. 3, 6 dicembre 2019 n. 31886 . Tuttavia, a ben guardare, questo discutibile argomento in effetti non incide sulla complessiva sostanza della motivazione stessa in ordine all'accertamento fattuale di cui si tratta motivazione che, interpretata con ragionevolezza logica alla luce della complessiva contestualizzazione degli avvenimenti, dà conto, a monte, del chiaro diniego della sussistenza, nel caso in esame, di un danno biologico correttamente reputando il giudice di merito che il danno subito dai genitori del de cuius debba essere identificato e qualificato come danno da perdita del rapporto parentale, di indiscutibile gravità ma non tale, evidentemente, da oltrepassare la sua natura per integrare gli estremi di un'altra species di pregiudizio non patrimoniale, ovvero il danno biologico nella forma della malattia psichica. Il che conduce, sine dubio, a disattendere il motivo. 3.1 Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell' art. 2043 c.c. Lamentano i ricorrenti che il giudice d'appello non ha ammesso le prove testimoniali sul danno da perdita parentale della i. si trascrivono sei capitoli in tema prospettando per tale risarcimento la necessità di dimostrare soltanto il desiderio di matrimonio raggiunto nella fase finale, mentre le prove potevano dimostrare un quadro di legame profondo tra i fidanzati e anche tra la i. e la famiglia del fidanzato. I capitoli, se fossero stati ammessi e la relativa escussione avesse portato ad un esito ad essi conforme, avrebbero potuto costituire un quadro indiziario idoneo. 3.2 La censura, pur ampiamente argomentata dai ricorrenti, non merita accoglimento, in quanto la corte territoriale ha fornito una motivazione del diniego della prova per testi che rientra nel paradigma del minimo costituzionale in effetti il motivo si conforma, d'altronde, all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 nel testo previgente alla novella del 2012. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, il suo particolare contenuto giustificando peraltro la compensazione delle spese processuali. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e compensa le spese processuali. Ai sensi dell 'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 200 2 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.