Danneggia diverse auto in un parcheggio condominiale: riconosciuta l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede

Irrilevante, nonostante quanto sostenuto dalla difesa, il riferimento alla collocazione dei veicoli in un’area privata del condominio. Inutile anche la sottolineatura che quello spazio era monitorato da un sistema di videosorveglianza e che all’episodio del danneggiamento avevano assistito i proprietari dei veicoli.

Condanna inevitabile per l’uomo che, entrato nel parcheggio di un condominio, ha danneggiato alcune vetture. Impossibile ridimensionare la sanzione penale ponendo in evidenza il fatto che i proprietari delle vetture avevano assistito alla scena dai balconi e dalle finestre di casa. Ricostruito in dettaglio l’episodio, verificatosi nel parcheggio di un condominio in provincia di Palermo, l’uomo beccato a danneggiare alcune vetture , tagliando pneumatici e rompendo specchietti e tergicristalli, viene ritenuto palesemente colpevole, sia in primo che in secondo grado. I giudici di merito addebitano all’uomo il reato di danneggiamento aggravato dall’avere preso di mira beni esposti alla pubblica fede . In Appello, comunque, l’uomo ottiene una riduzione della pena, rideterminata in tre mesi di reclusione. Col ricorso in Cassazione il legale che rappresenta l’uomo sotto processo non mette in dubbio l’episodio bensì l’aggravante riconosciuta a fronte di beni, ossia le vetture danneggiate , esposti alla pubblica fede. Su questo fronte il legale sostiene siano stati erroneamente ignorati in Appello alcuni dettagli non secondari, ossia la presenza delle persone offese, che avevano assistito alla condotta tenuta dal suo cliente e il controllo sull’area condominiale, dove erano parcheggiati i veicoli danneggiati, per mezzo di un sistema di videosorveglianza . Chiara la tesi proposta dalla difesa escludere l’ aggravante dell’ esposizione alla pubblica fede a fronte di tre distinte circostanze emerse nell’istruttoria dibattimentale, ossia vetture parcheggiate in un’area condominiale e non sulla pubblica via parcheggio controllato da un sistema di videosorveglianza condotte svoltesi alla presenza delle persone offese , cioè delle proprietarie dei mezzi danneggiati. Per i Giudici di Cassazione, però, la visione proposta dal legale non regge. Soprattutto perché l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede consegue alla impossibilità per il titolare del diritto di proprietà sulla cosa oggetto dell’azione delittuosa di esercitare una vigilanza continua sul bene mentre non possono rilevare né l’accidentale presenza del titolare al momento della commissione del fatto, né l’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato e non idoneo a garantire l’interruzione immediata dell’azione criminosa , anche perché solo una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire l’aggressione del bene consente di escludere l’aggravante . Ritornando all’episodio oggetto del processo, viene sottolineato che l’ area esterna del condominio era, all’epoca dei fatti, agevolmente accessibile a soggetti esterni , come emerge dalla circostanza che l’uomo sotto processo vi aveva fatto ingresso per ben due volte di seguito durante la medesima serata . Per quanto concerne la disponibilità di riprese di sicurezza , ne viene affermata l’ irrilevanza , in quanto il congegno di monitoraggio non costituiva una difesa assoluta contro la sottrazione o il danneggiamento dei veicoli. Per chiudere il cerchio, infine, i Giudici riconoscono che le persone offese hanno potuto assistere dalla finestra o dalla terrazza delle proprie abitazioni alle condotte di danneggiamento subite dalle proprie vetture ma ciò non consente, aggiungono, di sostenere che i veicoli erano sotto la diretta e fattiva sorveglianza delle proprietarie , costrette a fare da mere spettatrici, dall’alto, al taglio degli pneumatici e alla rottura di specchietti e tergicristalli .

Presidente Rosi – Relatore Leopizzi Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Palermo il 26 gennaio 2018 nei confronti di R.B. in relazione al reato di danneggiamento aggravato e continuato, ha escluso la circostanza aggravante del fatto commesso con minaccia alle persone offese e, concessa l'attenuante del risarcimento del danno, ha rideterminato la pena in tre mesi di reclusione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione R.B. , a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo di ricorso, con cui si duole - sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione - della ritenuta sussistenza dell'aggravante del bene esposto alla pubblica fede, nonostante specifico motivo di gravame diretto ad evidenziare la presenza delle persone offese che avevano assistito alla condotta dell'imputato e il controllo sull'area condominiale dove era parcheggiato il veicolo danneggiato per mezzo di un sistema di videosorveglianza. 3. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 1. Secondo il ricorrente, l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede non sussisterebbe, sulla base di tre distinte circostanze emerse nell'istruttoria dibattimentale - la vettura era parcheggiata in un'area condominiale e non sulla pubblica via - il parcheggio era controllato da un sistema di videosorveglianza - le condotte si sarebbero svolte alla presenza delle persone offese. 2. La giurisprudenza di legittimità afferma, in via generale, che l'aggravante in questione consegue alla impossibilità per il titolare del diritto di proprietà sulla cosa oggetto dell'azione delittuosa di esercitare una vigilanza continua sul bene. Sez. 2, n. 42023 del 19/06/2019, Martino, Rv. 277046, che ne ha riconosciuto la sussistenza in un caso di danneggiamento di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, mentre il proprietario si trovava all'interno di un cortile antistante alla stessa . Non rilevano, pertanto, nè l'accidentale presenza del suddetto titolare al momento della commissione del fatto, ogni qualvolta l'agente abbia fatto affidamento sulla sua ordinaria impossibilità di sorvegliare in modo costante la cosa propria Sez. 2, n. 15604 del 25/03/2021, Berolo, Rv. 281120 , nè l'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157, secondo cui solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire l'aggressione del bene consente di escludere l'aggravante . 3. La Corte palermitana ha fatto buon governo di questi principi di diritto, rilevando come l'area esterna fosse agevolmente accessibile a soggetti esterni, come emerge pacificamente dalle denunce-querele presentate dalle persone offese e dalla stessa circostanza che R. vi avesse fatto ingresso per due volte di seguito durante la medesima serata. Quanto alla presenza di riprese di sicurezza, i giudici di appello ne affermano l'irrilevanza ai fini dell'esclusione dell'aggravante di cui trattasi, in quanto il congegno di monitoraggio non costituiva una difesa assoluta contro la sottrazione o il danneggiamento. 4. I giudici di appello non hanno preso espressa posizione sull'eventuale venire meno dell'aggravante in ragione della presenza sul posto delle persone offese. Questa omissione, d'altronde, deriva dalla mancanza di uno specifico punto di gravame nell'atto di appello, infatti, le censure si incentrano esclusivamente sulla collocazione delle automobili all'interno degli spazi condominiali, coperti dalle telecamere di videosorveglianza. Ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c.p.p. , a pena di inammissibilità, non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello. La doglianza riguarda dunque un punto della sentenza non investito dal controllo della Corte di appello, nella pienezza valutativa della giurisdizione di merito cfr. Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 . Ad ogni buon conto, nel suddetto atto di gravame, ben si evidenzia, citando ampi stralci delle dichiarazioni rese dalle persone offese, come queste ultime abbiano assistito dalla finestra o dalla terrazza delle proprie abitazioni alle condotte di danneggiamento delle proprie vetture pp. 6-7 . Resta così esclusa alla radice la possibilità di affermare fondatamente che i beni erano sotto la diretta e fattiva sorveglianza delle proprietarie, mere spettatrici dall'alto del taglio degli pneumatici e della rottura degli specchietti e dei tergicristalli. 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell' art. 616 c.p.p. , il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione Corte Cost., 13 giugno 2000, n. 186 , nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.