Avvocato sospeso dall’Ordine non presenta impugnazione: la parte ha diritto ad essere rimessa nei termini

La causa di forza maggiore ex art. 175 c.p.p. che legittima la restituzione nei termini è ravvisabile anche nella condotta sleale dell’avvocato che, pur essendo stato sospeso dall’Ordine, rassicura falsamente il proprio cliente sulla corretta impugnazione dell’atto.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso presentato da Tizia, che chiedeva la remissione nei termini , per essere stata ingannata dal precedente difensore , colpevole di averle taciuto di essere stato sospeso dall' Ordine e che, conseguentemente, non aveva mai appellato la sentenza che la vedeva condannata ad 1 anno e 7 mesi di reclusione. L'istante prendeva contezza del carattere definivo della pronuncia di primo grado solo a seguito del relativo ordine di esecuzione. Ai sensi dell' art. 175, comma 1, c.p.p. , le parti possono presentare richiesta per la restituzione del termine se provano d non averlo potuto osservare per caso fortuito o per causa di forza maggiore entro il termine perentorio di 10 giorni dalla cessazione del fatto. La Corte territoriale aveva respinto le ragioni di Tizia, fondando la propria declaratoria sulla tardività dell'istanza e sulla negligenza della ricorrente, che avrebbe dovuto contattare il difensore per verificare compiutamente la propria situazione. La Cassazione è di segno opposto e ribalta la decisione del giudice di merito. Il caso di specie, secondo i Giudici di Legittimità, si caratterizza per un quid pluris rappresentato dalla condotta sleale del proprio difensore che ha volontariamente indotto in errore la propria cliente, facendole perdere il termine per proporre validamente impugnazione. Solo tale condotta ad avviso della Corte è di per sé idonea a costituire quella causa di forza maggiore , richiesta dall' art. 175, comma 1, c.p.p. e da giustificare la remissione nel termine. In conclusione, la Corte annulla l'ordinanza con rinvio.

Presidente Rosi – Relatore Leopizzi Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Roma, con ordinanza dell'8-16 febbraio 2023 ha dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione in termini presentata da C.B. per proporre appello avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Roma il 12 maggio 2022. 2. Ricorre per cassazione C.B. , a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di ricorso, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la tardività dell'istanza riscontrata dalla Corte di appello e la conseguente declaratoria di inammissibilità, sulla base della avvenuta conoscenza della definitività della decisione a far data dalla notifica del relativo ordine di esecuzione il 10 novembre 2022 in realtà, avente ad oggetto un diverso provvedimento . Al contrario, la ricorrente - ingannata dal proprio difensore di fiducia il quale, pur sospeso dall'Ordine degli avvocati, celandole tale circostanza, aveva continuato a rassicurarla su fatto che si sarebbe occupato lui dell'impugnazione si era incolpevolmente affidata al proprio legale, di modo che il termine per proporre l'istanza non poteva che farsi decorrere dalla piena consapevolezza dell'accaduto, all'esito dei controlli effettuati dal nuovo difensore presso l'ufficio giudiziario. Considerato in diritto Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono. 1. La Corte di appello fonda la propria declaratoria di inammissibilità sulla tardività dell'istanza e sulla negligenza della parte istante, che avrebbe potuto e dovuto mettersi in contatto con il difensore di ufficio per verificare compiutamente la propria situazione. 2. Ai sensi dell' art. 175, comma 1, c.p.p. , le parti private e i difensori possono presentare richiesta per la restituzione nel termine, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla cessazione del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. Nel caso di specie, la circostanza qualificabile come forza maggiore - intesa come impedimento assoluto e tale da rendere vano ogni sforzo umano, che derivi da cause esterne non imputabili all'interessato - dovrebbe individuarsi nella incolpevole ignoranza della mancata impugnazione, da parte del difensore di fiducia, della sentenza di condanna alla pena di un anno e sette mesi di reclusione ed Euro 550 di multa, emessa il 12 maggio 2022 dal Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale n. […] RGNR, per i delitti di cui agli artt. 61 n. 11, 81 e 640 c.p. . È sicuramente ininfluente, per la conoscenza della mancata impugnazione, la notifica dell'ordine di esecuzione n. […], a cui fa riferimento la Corte capitolina, in quanto concernente provvedimenti diversi dalla sentenza di cui trattasi e ad essa di molto precedenti. Il ricorso per la restituzione nel termine è stato depositato il 15 dicembre 2022. Secondo la difesa, il dies a quo per il decorso del termine di dieci giorni, andrebbe individuato nel 7 dicembre 2022, allorquando il nuovo difensore avrebbe avuto accesso al fascicolo e preso contezza della mancata impugnazione della sentenza grava nondimeno sulla parte istante l'onere di provare rigorosamente il verificarsi e il venir meno della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione cfr. Sez. 2, n. 17708 del 31/01/2022, Morelli, Rv. 283059 . 3. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, il mancato o l'inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è di per sé idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, dovendosi valutare, caso per caso, le modalità di controllo dell'assistito sull'esatta osservanza dell'incarico conferito e il quadro normativa in cui si inserisce la vicenda oggetto del procedimento Sez. 6, Sentenza n. 2112 del 16/11/2021, dep. 2022, Coppola, Rv. 282667 . Nel caso di specie, emerge un quid pluris il comportamento decettivo e gravemente sleale dell'avv. […], che ha indotto in errore la sua cliente, non solo tacendo sulla propria sospensione, rassicurandola sul fatto che avrebbe provveduto ad impugnare la sentenza di condanna comportamento tale da essere qualificabile come forza maggiore, salvo ulteriori specifiche risultanze procedimentali di senso contrario emergenti ex actis . 4. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.