I reiterati comportamenti del lavoratore possono integrare il requisito della gravità ai fini del licenziamento

Fermo restando che la reiterazione del comportamento del lavoratore non è irrilevante, incidendo comunque sulla gravità della sua condotta, il giudice deve misurarsi con le disposizioni disciplinari del contratto collettivo e non può prescindere dalla graduazione delle condotte di diverso rilievo disciplinare.

Una dipendente di una Casa di Cura veniva licenziata per giustificato motivo soggettivo come risultante nella contestazione che aveva ricevuto dal datore di lavoro. Alla donna veniva infatti rimproverato lo scarso rendimento lavorativo citando alcuni esempi concreti con tanto di descrizione dell'attività richiesta, tempo necessario all'esecuzione e mancato raggiungimento degli obiettivi attesi ed episodi che dimostrano una condotta persistente nel tempo nonostante precedenti sanzioni e gli sforzi aziendali nel procurare una adeguata formazione ed assistenza. La donna impugnava il licenziamento e otteneva pronuncia favorevole in primo grado, ma in appello la decisione veniva ribaltata. La vicenda è dunque giunta all'attenzione della Suprema Corte. La Corte ritiene fondato il ricorso dell'ex dipendente dove lamenta la sussistenza del giustificato motivo soggettivo di licenziamento in relazione al comportamento descritto nella lettera ricevuta dal datore di lavoro, valutato insieme ai precedenti disciplinari. Infatti «questi precedenti non sono stati considerati ai fini della recidiva in senso tecnico, pacificamente non contestata, bensì unicamente nell'ambito della valutazione di gravità della condotta e specificamente del livello di negligenza e improduttività nella prestazione lavorativa». Come precisa la pronuncia «la reiterazione del comportamento, che si ha per effetto della mera ripetizione della condotta in sé considerata, non è irrilevante, incidendo comunque sulla gravità del comportamento posto in essere dal lavoratore, che, essendo ripetuto nel tempo, realizza una più intensa violazione degli obblighi del medesimo e può, pertanto, essere … sanzionato in modo più grave così Cass. numero 22162/2009 , ma tale affermazione, valida in generale, deve misurarsi con le disposizioni disciplinari del contratto collettivo e non può tradursi in un mezzo per prescindere dalla graduazione delle condotte di rilievo disciplinare come concordata dalle parti sociali, e di cui il giudice deve tenere conto per disposto normativo, con l'effetto di realizzare un trattamento peggiorativo per il lavoratore». Non avendo fatto corretta applicazione di tali principi, la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla corte d'appello.

Presidente Raimondi – Relatore Ponterio Fatti di causa 1. La Corte d'appello di Catanzaro ha accolto il reclamo proposto dalla Casa di Cura Villa dei Gerani Gestione srl e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di A.A.M. volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimatole il 16.11.2018. 2. La Corte territoriale ha premesso che con lettera del Omissis era stato contestato alla dipendente che ormai da diverso tempo lei svolge il suo lavoro con scarsa diligenza e senza rispettare le disposizioni che le vengono impartite dai suoi superiori. In particolare, in data Omissis verso le 09 00, durante il consueto orario di lavoro presso l'ufficio amministrativo, le veniva affidato il lavoro concernente la semplice verifica delle polizze assicurative in capo ai nostri operatori sanitari. Più dettagliatamente, la S.V. doveva soltanto trascrivere, sul comune programma Microsoft Excel, il nome dell'operatore sanitario, della compagnia assicurativa e, se presente, la data di scadenza della relativa polizza. Il documento così predisposto sarebbe stato successivamente utilizzato per discutere di eventuali offerte con il responsabile commerciale di primaria Compagnia Assicurativa, in apposito incontro da svolgersi presso la nostra sede in data Omissis . Così come già avvenuto in altri episodi precedenti, il personale presente le forniva quindi il supporto iniziale, illustrandole il semplice lavoro da svolgere e fornendole successivamente, per quanto possibile, il necessario supporto. Nonostante si trattasse, anche in questo caso, di un compito estremamente elementare tale da richiedere non più di una giornata lavorativa, in data Omissis la S.V. non aveva ancora completato l'incarico affidatole, costringendo conseguentemente lo scrivente a rinviare l'incontro programmato con il responsabile commerciale anzidetto. Quest'ultimo comportamento rappresenta l'ennesima violazione di diligente collaborazione ed un chiaro indice dello scarso rendimento. E' infatti evidente l'enorme sproporzione tra gli obiettivi pur minimi a lei assegnati e quanto effettivamente realizzato anche in relazione ai precedenti procedimenti disciplinari e in particolare quello relativo alla contestazione del Omissis e quella del Omissis . La presente quindi è una condotta che lei mantiene da diverso tempo nonostante le predette sanzioni e nonostante lo sforzo profuso per garantirle un'adeguata preparazione ed assistenza al suo profilo professionale anche mediante un corso professionale e il supporto di altri dipendenti oltre al danno d'immagine arrecato nel caso di specie si conferma quindi la totale assenza di produttività al lavoro, con evidente violazione della diligente collaborazione con il datore di lavoro e si configurano le violazioni disciplinari previste all'articolo 38, punto c del CCNL di riferimento per chi commetta grave negligenza in servizio o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati e punto f esegue il lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite , con riferimento all'ipotesi di cui alla lett. A del predetto articolo 38 nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità . ha escluso che la contestazione disciplinare fosse generica, come invece ritenuto dal tribunale, rilevando che la stessa faceva riferimento anche ai comportamenti della lavoratrice contestati con precedenti note del Omissis e del Omissis e per i quali erano state applicate le sanzioni, rispettivamente, del rimprovero scritto e della multa ha escluso qualsiasi intento vessatorio nella condotta datoriale ed ha ritenuto che l'ultimo episodio del Omissis , valutato unitamente a quelli oggetto delle precedenti contestazioni e sanzioni disciplinari, integrasse un notevole inadempimento della prestazione lavorativa, sub specie di scarso rendimento ed improduttività, idoneo a legittimare il licenziamento ai sensi dell'articolo 38 c.c.numero l., lett. a dipendenti RSA , disposizione speculare rispetto a quella di cui all'articolo 41, lett. A, del c.c.numero l. Aiop non medici ha sottolineato che, sebbene l'articolo 38 cit. contempli alla lett. C, quale autonoma ipotesi di licenziamento, la recidiva per il caso in cui siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di un anno dall'applicazione della prima sanzione, ciò tuttavia non preclude che, ai sensi dell'articolo 7, u.c. St. Lav., si possa tenere conto, nella valutazione di gravità dell'infrazione, delle sanzioni disciplinari irrogare nell'ultimo biennio per comportamenti omogeni all'ultimo contestato. 3. Avverso tale sentenza A.A.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La Casa di Cura Villa dei Gerani Gestione srl ha resistito con controricorso. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell'articolo 378 c.p.c. Ragioni della decisione 4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile al rapporto oggetto di causa il c.c.numero l. per il personale dipendente dalle RSA e dalle strutture residenziali e socioassistenziali associate all'Aiop del 2012 e si afferma che la difesa della lavoratrice, nel giudizio di primo grado in cui sono state unificate la fase sommaria e quella di opposizione e nel giudizio di reclamo, ha contestato che la Casa di Cura fosse una RSA ed ha argomentato l'applicazione al rapporto di lavoro del c.c.numero l. per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all'Aiop, all'Aris e alla Fondazione Don Carlo Gnocchi 2002-2005, come confermato dal fatto che le precedenti sanzioni disciplinari erano state irrogate in base all'articolo 41 di quest'ultimo contratto collettivo. 5. Con il secondo motivo si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti articolo 360 c.p.c., numero 5 nonché la violazione o falsa applicazione di norme di diritto o dei contratti collettivi nazionali di lavoro articolo 360 c.p.c., numero 3 . Sotto il primo profilo si critica la decisione d'appello per aver escluso che la lavoratrice avesse dedotto la genericità della contestazione disciplinare, invece denunciata con la lettera di impugnativa stragiudiziale e poi nel ricorso introduttivo della lite e nell'atto di reclamo. Si censura inoltre l'affermazione dei giudici di appello, secondo cui la ricorrente non ha affatto negato di avere commesso le negligenze ed i rifiuti di adempiere ai compiti che erano stati assegnati dal superiore gerarchico pag. 18 sentenza appello , adducendo che la medesima non si è mai rifiutata di eseguire il lavoro assegnatole, che aveva piuttosto contestato la circostanza della disponibilità dei colleghi ad aiutarla, che l'urgenza nell'espletamento dell'incarico le era stata comunicata il giorno stesso della scadenza del termine e che la società le aveva impedito di ultimare il lavoro negando il prolungamento dell'orario espressamente richiesto. Sotto il secondo profilo, si assume che la recidiva ai sensi dell'articolo 7 St. Lav. non è mai stata contestata dalla società né invocata in alcun atto processuale che nel caso di specie il contratto collettivo applicabile articolo 41, comma 5, lett. c c.c.numero l. Aiop 2002-2005 prevede un trattamento più favorevole in quanto limita la recidiva utile al licenziamento al caso in cui al dipendente siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di un anno dall'applicazione della prima sanzione. Si contesta la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo di recesso sul rilievo che le condotte strumentalmente contestate alla ricorrente erano prive del requisito di gravità, della intenzionalità, oltre che non produttive di danno economico e di disvalore sul piano lavorativo si osserva come alla lavoratrice sia stato contestato di non aver completato l'incarico affidatole e non già di non averlo mai iniziato oppure di essersi rifiutata di eseguirlo che l'articolo 41 del c.c.numero l. Aiop consente il licenziamento solo qualora la condotta contestata configuri un notevole inadempimento e la infrazione abbia carattere di particolare gravità e che la condotta imputata alla lavoratrice sarebbe stata al più sanzionabile con misure conservative, non potendo la gravità ricollegarsi alla recidiva non contestata dalla società. 6. Il primo motivo di ricorso è infondato. 7. Secondo i giudici di appello è incontestato che la Casa di Cura Villa dei Gerani sia una RSA sentenza pag. 13 . In ogni caso, come dagli stessi precisato, l'articolo 38 del c.c.numero l. per i dipendenti delle RSA è del tutto speculare all'articolo 41 del c.c.numero l. AIOP non medici 2002-2005 e tale circostanza è sostanzialmente riconosciuta dalla attuale ricorrente v. ricorso, pag. 22 , il che rende irrilevante, rispetto al licenziamento per cui è causa, l'individuazione dello specifico contratto collettivo applicabile. 8. Il secondo motivo è invece fondato quanto alla censura di violazione di legge e del contratto collettivo. 9. La Corte d'appello ha ritenuto integrato il giustificato motivo soggettivo di licenziamento per essere dimostrato un notevole inadempimento realizzatosi nell'episodio dell'ottobre 2018, valutato insieme ai due precedenti disciplinari. Questi precedenti non sono stati considerati ai fini della recidiva in senso tecnico, pacificamente non contestata, bensì unicamente nell'ambito della valutazione di gravità della condotta e specificamente del livello di negligenza e improduttività nella prestazione lavorativa. 10. L'articolo 38 del c.c.numero l. descrive, al comma 1, le condotte che possono dar luogo all'applicazione delle sanzioni conservative del richiamo verbale o scritto , della multa e della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione tra queste prevede, alla lett. c l'ipotesi di chi commetta grave negligenza in servizio o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati e alla lett. f quella di chi compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici esegua il lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite . 11. L'articolo 38 cit., comma 2 contempla, in via esemplificativa, le condotte che possono determinare il licenziamento e, per quel che interessa, stabilisce Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle normative vigenti, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo A. nei casi previsti nel capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità C. recidivo in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di un anno dall'applicazione della prima sanzione . 12. La Corte d'appello ha ritenuto integrate le condotte punibili con sanzione conservativa, descritte dall'articolo 38, comma 1, alle lett. c ed f , sul rilievo che le incombenze assegnate alla dipendente il Omissis rientra ssero nelle mansioni del collaboratore amministrativo di livello D, profilo professionale nel quale la ricorrente risulta inquadrata da svariati anni che la predetta ha eseguito i compiti con negligenza o in modo incompiuto benché gli stessi fossero abbastanza elementari e nonostante la disponibilità dei colleghi pronti ad aiutarla sentenza d'appello, pag. 18 . 13. Ha poi valutato le infrazioni addebitate alla lavoratrice come aventi particolare gravità e quindi tali da legittimare il licenziamento ai sensi della lett. A dell'articolo 38, comma 2 del c.c.numero l. 14. Gli elementi idonei ad integrare il requisito della particolare gravità , che permette di punire con il licenziamento condotte suscettibili altrimenti solo di sanzione conservativa, sono stati rinvenuti dai giudici di appello essenzialmente nei precedenti disciplinari specifici. Alla lavoratrice, infatti, erano state applicate la sanzione del rimprovero scritto, conseguente alla contestazione del Omissis , e la multa pari all'importo di quattro ore di retribuzione, per la contestazione del Omissis la prima sanzione neanche impugnata dalla dipendente e la seconda confermata dal Collegio di Conciliazione ed Arbitrato. 15. A pag. 17 della sentenza d'appello è esposto emerge con chiarezza che l'ultimo episodio del Omissis valutato unitamente a quelli delle due precedenti contestazioni, concluse con provvedimenti sanzionatori, integrano il notevole inadempimento della prestazione lavorativa, sub specie dello scarso rendimento ed improduttività, idoneo a legittimare il licenziamento intimato ai sensi della lett. A dell'articolo 38 del CCNL dipendenti RSA lett. A dell'articolo 41 CCNL . A pag. 20 è ripetuto che il licenziamento rinviene la sua fonte nella lettera A dell'articolo 38 che consente l'adozione della sanzione espulsiva in considerazione della gravità dell'infrazione che risulta tra quelle individuate nel capoverso precedente valutata alla luce dei precedenti disciplinari omologhi . 16. E' costante l'affermazione di questa Corte secondo cui la giusta causa e il giustificato motivo di licenziamento costituiscono nozioni che la legge - allo scopo di adeguare le norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo - configura con disposizioni ascrivibili alla tipologia delle c.d. clausole generali di limitato contenuto, delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica, e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge. Si è infatti precisato come l'operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell'applicare clausole generali come quella dell'articolo 2119 c.c. o della L. numero 604 del 1966, articolo 3 non sfugge ad una verifica in sede di legittimità, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito nell'individuazione e nell'applicazione dei parametri integrativi, poiché l'operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali, e dalla disciplina particolare, anche collettiva, in cui la concreta fattispecie si colloca v. Cass. numero 8254 del 2004 numero 5095 del 2011 numero 6498 del 2012 numero 7426 del 2018 . 17. Con riferimento alle disposizioni disciplinari della contrattazione collettiva, si è osservato come la scala valoriale espressa dalle citate previsioni costituisca uno dei parametri atti a riempire di contenuto la clausola generale di giusta causa o giustificato motivo soggettivo, da cui il giudice non può prescindere, con la conseguenza che le parti potranno sottoporre la valutazione operata dal giudice di merito all'esame di questa Corte sotto il profilo della violazione del parametro integrativo della clausola generale costituito dalle previsioni del contratto collettivo o del codice disciplinare v. Cass. numero 9396 del 2018 Cass. numero 27238 del 2018 . 18. Anche recentemente si è infine ribadito v. Cass. numero 11665 del 2022, p. 18.3 che il datore di lavoro non può irrogare un licenziamento disciplinare quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal c.c.numero l. in relazione ad una determinata infrazione cfr. Cass. numero 32500 del 2018, che richiama Cass. numero 6165 del 2016 e numero 19053 del 2005 . Ed infatti condotte che pur astrattamente ed eventualmente sarebbero suscettibili di integrare una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo di recesso ai sensi di legge non possono rientrare nel relativo novero se l'autonomia collettiva le ha espressamente escluse, prevedendo per esse sanzioni meramente conservative v. Cass. 9223 del 2015, numero 13353 del 2011, numero 1173 del 1996, numero 19053 del 1995 . D'altronde, le norme sul concetto di giusta causa o giustificato motivo soggettivo e sulla proporzionalità della sanzione sono pur sempre derogabili in melius ed il potere del giudice di valutare la legittimità del licenziamento disciplinare, quanto alla proporzionalità della sanzione, anche attraverso le previsioni contenute nei contratti collettivi, trova un fondamento normativo nella L. numero 183 del 2010, il cui articolo 30, comma 3 ha previsto che nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del D.Lgs. 10 settembre 2003, numero 276, e successive modificazioni . 19. Nel caso in esame, secondo la scala valoriale adottata dall'articolo 38 del c.c.numero l. RSA e parimenti dall'articolo 41 del c.c.numero l. Aiop , le condotte alternativamente idonee a consentire il licenziamento e descritte nel comma 2, alle lett. A e C, fanno rispettivamente leva sulla particolare gravità delle infrazioni punibili con sanzione conservativa oppure sulla recidiva in mancanze sanzionate con due provvedimenti di sospensione nell'arco di un anno dall'applicazione della prima sanzione. Una lettura sistematica delle citate previsioni contrattuali e coerente con i principi di diritto sopra richiamati porta a ritenere che il requisito della particolare gravità di cui alla lett. A non possa coincidere con la recidiva in infrazioni punite con sanzioni conservative meno gravi di quelle indicate nella lett. C , in quanto ciò vanificherebbe quest'ultima previsione e si tradurrebbe nella applicazione di un trattamento deteriore rispetto a quello concordato e voluto dalle parti sociali. 20. E' evidente, nella struttura della disposizione collettiva, che la particolare gravità idonea a legittimare la sanzione espulsiva in base alla citata lett. A debba essere integrata e motivata in relazione alle caratteristiche intrinseche, oggettive e soggettive, delle condotte elencate nell'articolo 38, comma 1 e normalmente punibili con misure conservative e non possa, invece, esaurirsi nel rilievo dato ai precedenti disciplinari diversi e meno gravi rispetto a quanto stabilito dalla successiva lett. C . Ferma la facoltà per il giudice di considerare la recidiva in senso atecnico, al solo fine di graduare la gravità della condotta, tuttavia, ove una specifica ipotesi di recidiva in senso tecnico nella specie, qualunque infrazione dopo due pregressi provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di un anno sia contemplata dal contratto collettivo quale autonoma fattispecie di licenziamento disciplinare, alternativa rispetto a fattispecie che consentono il recesso per infrazioni sanzionabili con qualsiasi misura conservativa purché abbiano particolare gravità , quest'ultimo requisito non può coincidere ed esaurirsi nella recidiva atecnica in infrazioni punite in misura meno grave nella specie rimprovero scritto e multa rispetto all'ipotesi espressamente contemplata, poiché ciò contrasta con la scala valoriale concordata dalle parti sociali e si traduce in un inammissibile trattamento deteriore, per il lavoratore, rispetto alle previsioni del contratto collettivo. 21. Nel caso in esame, la Corte di merito ha ritenuto legittimo il licenziamento ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lett. A , per la particolare gravità delle infrazioni commesse dalla lavoratrice, e riconducibili all'articolo citato, comma 1, lett. c ed f ma non ha motivato tale particolare gravità in base alle caratteristiche proprie della condotta tenuta, nei suoi profili oggettivi e soggettivi, bensì unicamente in ragione degli omologhi precedenti disciplinari. La sentenza dà atto che i compiti assegnati alla dipendente e non eseguiti nel termine prescritto rientravano nel suo livello di inquadramento ed erano elementari ed accusa la stessa di scarso rendimento, ma tali dati rilevano al fine di ritenere integrata una condotta negligente e quindi un inadempimento e nulla dicono sulla particolare gravità dello stesso. Ne' può affermarsi che la valutazione di gravità poggiasse su un rifiuto della lavoratrice di rendere la prestazione, sia perché un rifiuto non risulta in alcun modo contestato nella lettera del Omissis trascritta sopra, p. 2 e sia perché la stessa sentenza d'appello non contiene un chiaro accertamento in tal senso v. pag. 18 in cui si rileva che i compiti che la lavoratrice si è rifiutata di eseguire e/o che ha eseguito con negligenza o in modo incompiuto . 22. E' senz'altro vero, come precisato da questa Corte, che, a prescindere dalla configurabilità della recidiva, la reiterazione del comportamento, che si ha per effetto della mera ripetizione della condotta in sé considerata, non è irrilevante, incidendo comunque sulla gravità del comportamento posto in essere dal lavoratore, che, essendo ripetuto nel tempo, realizza una più intensa violazione degli obblighi del medesimo e può, pertanto, essere sanzionato in modo più grave così Cass. numero 22162 del 2009 , ma tale affermazione, valida in generale, deve misurarsi con le disposizioni disciplinari del contratto collettivo e non può tradursi in un mezzo per prescindere dalla graduazione delle condotte di rilievo disciplinare come concordata dalle parti sociali, e di cui il giudice deve tenere conto per disposto normativo, con l'effetto di realizzare un trattamento peggiorativo per il lavoratore. 23. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra richiamati e delle previsioni del contratto collettivo applicato nel momento in cui ha ritenuto che la particolare gravità delle condotte punite con sanzione conservativa, di cui all'articolo 38, comma 2, lett. A del c.c.numero l., potesse affermarsi in base ai precedenti disciplinari specifici già sanzionati con il rimprovero scritto e la multa, così applicando un trattamento deteriore rispetto a quello previsto dal contratto collettivo che, all'articolo 38, comma 2, lett. C, consente il licenziamento nel caso in cui siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di un anno. 24. Le residue censure del secondo motivo di ricorso sono inammissibili in quanto investono la valutazione delle risultanze istruttorie al di fuori del perimetro segnato dall'articolo 360 c.p.c., numero 5 v. Cass., S.U. numero 8053 e numero 8054 del 2014 e limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, là dove le critiche si incentrano, nella specie, sul significato e sulla portata da attribuire a plurimi dati probatori, nessuno quindi autonomamente dotato di valore dirimente v. Cass. numero 28154 del 2018 Cass. numero 21439 del 2015 . Parimenti inammissibile è l'assunto della lavoratrice di aver denunciato il difetto di specificità della contestazione disciplinare, poiché il vizio prospettato attiene alla qualificazione e valutazione giuridica di fatti e quindi concerne parti della motivazione in diritto e non l'omesso esame di fatti veri e propri, principali o secondari, come richiesto dall'articolo 360 c.p.c., numero 5. 25. Per le ragioni esposte, accolto il secondo motivo di ricorso limitatamente alla denuncia del vizio di violazione di legge e di contratto collettivo e respinti il primo motivo e le residue censure del secondo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della fattispecie uniformandosi ai principi di diritto enunciati in particolare, al p. 20 , oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, rigetta il primo motivo e le residue censure del secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella udienza, il 18 maggio 2023. Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2023